La circolare del
Ministro dell’Interno sulla (in)trascrivibilità dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso celebrati all’estero
Circolare del Ministro dell’Interno 7 ottobre 2014, n.
0010863, Trascrizione nei registri dello
stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all’estero
Sono stati posti
all’attenzione degli uffici ministeriali alcuni provvedimenti sindacali che
prescrivono agli ufficiali di stato civile di provvedere alla trascrizione dei
matrimoni celebrati all’estero tra persone dello stesso sesso.
Tali
“direttive”, ad ogni evidenza, non sono conformi al quadro normativo vigente. E
ciò in quanto la disciplina dell’eventuale equiparazione dei matrimoni
omosessuali a quelli celebrati tra persone di sesso diverso e la conseguente
trascrizione di tali unioni nei registri dello stato civile rientrano nella
competenza esclusiva del legislatore nazionale.
Sul punto, va
innanzitutto rilevato che, nonostante la trascrizione abbia natura meramente
certificativa e dichiarativa. : la sola sussistenza dei requisiti di validità
previsti dalla lex loci, quanto alla forma di celebrazione, non esime
l’ufficiale di stato civile dalla previa verifica della sussistenza dei
requisiti di natura sostanziale in materia di stato e capacità delle
persone.
AI riguardo,
occorre fare riferimento, in primo luogo, all’art. 27, comma 1, della legge 31
maggio 1995, n. 218 (“Riforma del sistema italiano di diritto internazionale
privato”), secondo cui “la capacità matrimoniale e le altre condizioni per
contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al
momento del matrimonio”, quindi all’art. 115 del codice civile, secondo cui “il
cittadino è soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo
capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite”.
Pertanto, al
di là della validità formale della celebrazione secondo la legge straniera,
l’ufficiale di stato civile ha il dovere di verificare la sussistenza dei
requisiti sostanziali necessari affinché la celebrazione possa produrre effetti
giuridicamente rilevanti.
Non vi è
dubbio che, ai sensi del codice civile vigente, la diversità di sesso dei
nubendi rappresenti un requisito necessario affinché il matrimonio produca
effetti giuridici nell’ordinamento interno, come è chiaramente affermato dall’art.
107 c.c., in base al quale l’ufficiale dello stato civile “riceve da ciascuna
delle parti personalmente, l’una dopo l’altra, la dichiarazione che esse si
vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara
che esse sono unite in matrimonio”.
Infatti, come
è stato affermato dalla Corte di Cassazione l’intrascrivibilità delle unioni
omosessuali dipende non più dalla loro inesistenza e neppure dalla invalidità,
ma dalla loro inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio, qualsiasi
effetto giuridico nell’ordinamento italiano.
Tali
conclusioni non mutano neppure ove la
questione venga esaminata sul piano della legittimità costituzionale ovvero in
relazione al contesto europeo.
Con
riferimento al primo aspetto, infatti, la Corte costituzionale, sin dalla nota pronuncia n.
138 del 2010, ha statuito che l’art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di
matrimonio come unione tra persone di sesso diverso e questo significato non
può essere superato. Né, con riferimento all’art. 3, comma 1, Cost., le unioni
omosessuali possono essere ritenute tout court omogenee al matrimonio,
quantunque la Corte
abbia stabilito che tra le formazioni sociali in grado di favorire il pieno
sviluppo della persona umana nella vita di relazione rientra anche l’unione
omosessuale. Tuttavia, secondo la medesima giurisprudenza, spetta al
Parlamento, nell’esercizio della sua discrezionalità politica, individuare le
forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni.
Per quanto,
invece, concerne il riferimento al contesto europeo, non possono risultare
dirimenti i richiami alle disposizioni di cui agli articoli 12 della CEDU e 9
della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, nota anche come
“Carta di Nizza”, in quanto entrambe, anziché vincolare legislatori nazionali,
rimettono a questi ultimi la decisione in materia.
Alla luce del
quadro ordinamentale delineato e considerato che spetta al Prefetto, ai sensi
dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000, la vigilanza sugli uffici dello stato civile,
si richiama l’attenzione delle SS.LL. sull’esigenza di garantire che la
fondamentale funzione di stato civile, esercitata, in ambito territoriale, dal
Sindaco nella veste di ufficiale di Governo, sia svolta in piena coerenza con
le norme attualmente vigenti che regolano la materia.
Pertanto, ove
risultino adottate “direttive” sindacali in materia di trascrizione nei
registri dello stato civile dei matrimoni tra persone dello stesso sesso
celebrati all’estero - e nel caso sia stata data loro esecuzione le SS. LL. rivolgeranno
ai Sindaci formale invito al ritiro di tali disposizioni ed alla cancellazione,
ove effettuate, delle conseguenti trascrizioni, contestualmente avvertendo che,
in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli
atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli articoli
21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11, del d.lgs 267/2001.
Le SS.LL.
vorranno, infine, sensibilizzare i funzionari addetti alle verifiche
anagrafiche a porre particolare attenzione, nello svolgimento di tali
adempimenti, sulla regolarità degli archivi dello stato civile prescritta
dall’art. 104 del d.P.R. 396/2000.
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