CITTADINI STRANIERI – REGOLARMENTE SOGGIORNANTI – E SERVIZIO CIVILE. LE
SEZIONI UNITE DUBITANO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 3, C. 1, DEL
D. LGS. 77/2002
Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2014, n. 20661 (ord.)
E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt.
2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 5 aprile
2002, n. 77, art. 3, comma 1, (Disciplina del Servizio civile nazionale a
norma della L. 6 marzo 2001, n. 64, art. 2),
nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana,
esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano
dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale
OMISSIS
…la questione della natura
discriminatoria o meno dell’esclusione degli stranieri residenti nello Stato
italiano dall’accesso al servizio civile nazionale non può essere risolta
attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 77 del
2002, art. 3, comma 1.
Il giudice comune ha il potere ed
il dovere di uniformare il diritto di cui è chiamato a dare applicazione al
contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate: rientra
pertanto tra i suoi compiti ricercare già sul piano della applicazione della
legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la Costituzione in
profondità nell’ordinamento e di armonizzare così le sfere della legalità
ordinaria e della legalità costituzionale. E’ infatti insegnamento costante
della Corte costituzionale che “in linea di principio, le leggi non si
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne
interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma
perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” …
Ma l’interpretazione adeguatrice
deve muoversi nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale. Essa
non può essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall’univoco tenore
della norma interpretata: tale circostanza segna il “confine”, “in presenza del
quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di
legittimità costituzionale” …
Nel caso in esame, il dettato
normativo del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, è, per l’appunto,
univoco, e si muove in una direzione opposta a quella - inclusiva, aperta e non
discriminatoria - ritenuta possibile dal giudice del merito con la sua esegesi.
OMISSIS
Assodata l’impraticabilità di una
reductio ad legitimitatem mediante
l’interpretazione costituzionalmente conforme, il Collegio ritiene di dover
sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di
legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, nella
parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla
possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.
OMISSIS
Tra il quesito di
costituzionalità e la definizione di questo giudizio a quo con l’esercizio, da
parte della Corte di cassazione, della funzione nomofilattica nell’interesse
della legge, sussiste pertanto un rapporto di pregiudizialità.
La questione di diritto di
particolare importanza è, infatti, se abbia natura discriminatoria, o se al
contrario sia legittima, l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornati
in Italia dall’ammissione al servizio civile nazionale.
Ove la questione di legittimità
costituzionale venisse dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in
base al D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, dovrebbe ritenersi legittima
l’esclusione degli stranieri dal servizio civile, attesa la conformità dei
bandi per la selezione di volontari contenenti una simile clausola alla citata
norma del decreto delegato, non in contrasto, a sua volta, con i parametri
costituzionali evocati là dove, appunto, preclude ai non- cittadini, ancorchè
regolarmente soggiornanti, l’accesso al servizio.
Se, invece, il dubbio di
costituzionalità dovesse essere accolto e il D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3,
comma 1, fosse dichiarato, in parte qua, costituzionalmente illegittimo, ne
discenderebbe l’enunciazione, ad opera di queste Sezioni unite, di un principio
di diritto di segno opposto, nel senso della sussistenza della discriminazione
derivante dalla riserva in favore dei cittadini prevista nei bandi,
discriminazione discendente dalla accertata illegittimità costituzionale della
norma del decreto legislativo che prevedeva il medesimo requisito, poi caduto
per effetto dell’intervento della Corte costituzionale.
OMISSIS
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