lunedì 13 ottobre 2014






CITTADINI STRANIERI – REGOLARMENTE SOGGIORNANTI – E SERVIZIO CIVILE. LE SEZIONI UNITE DUBITANO DELLA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DELL’ART. 3, C. 1, DEL D. LGS. 77/2002


Cass., Sez. Un., 1 ottobre 2014, n. 20661 (ord.)


E’ rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, art. 3, comma 1, (Disciplina del Servizio civile nazionale a norma della L. 6 marzo 2001, n. 64, art. 2), nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale





OMISSIS

…la questione della natura discriminatoria o meno dell’esclusione degli stranieri residenti nello Stato italiano dall’accesso al servizio civile nazionale non può essere risolta attraverso un’interpretazione costituzionalmente orientata del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1.

Il giudice comune ha il potere ed il dovere di uniformare il diritto di cui è chiamato a dare applicazione al contenuto precettivo di fonti prevalenti su quelle interpretate: rientra pertanto tra i suoi compiti ricercare già sul piano della applicazione della legge soluzioni ermeneutiche suscettibili di far penetrare la Costituzione in profondità nell’ordinamento e di armonizzare così le sfere della legalità ordinaria e della legalità costituzionale. E’ infatti insegnamento costante della Corte costituzionale che “in linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali” …

Ma l’interpretazione adeguatrice deve muoversi nel rispetto delle potenzialità obiettive del dato testuale. Essa non può essere condotta oltre i limiti estremi segnati dall’univoco tenore della norma interpretata: tale circostanza segna il “confine”, “in presenza del quale il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità costituzionale” …

Nel caso in esame, il dettato normativo del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, è, per l’appunto, univoco, e si muove in una direzione opposta a quella - inclusiva, aperta e non discriminatoria - ritenuta possibile dal giudice del merito con la sua esegesi.

OMISSIS

Assodata l’impraticabilità di una reductio ad legitimitatem mediante l’interpretazione costituzionalmente conforme, il Collegio ritiene di dover sollevare, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.

OMISSIS

Tra il quesito di costituzionalità e la definizione di questo giudizio a quo con l’esercizio, da parte della Corte di cassazione, della funzione nomofilattica nell’interesse della legge, sussiste pertanto un rapporto di pregiudizialità.

La questione di diritto di particolare importanza è, infatti, se abbia natura discriminatoria, o se al contrario sia legittima, l’esclusione degli stranieri regolarmente soggiornati in Italia dall’ammissione al servizio civile nazionale.

Ove la questione di legittimità costituzionale venisse dichiarata non fondata dalla Corte costituzionale, in base al D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, dovrebbe ritenersi legittima l’esclusione degli stranieri dal servizio civile, attesa la conformità dei bandi per la selezione di volontari contenenti una simile clausola alla citata norma del decreto delegato, non in contrasto, a sua volta, con i parametri costituzionali evocati là dove, appunto, preclude ai non- cittadini, ancorchè regolarmente soggiornanti, l’accesso al servizio.

Se, invece, il dubbio di costituzionalità dovesse essere accolto e il D.Lgs. n. 77 del 2002, art. 3, comma 1, fosse dichiarato, in parte qua, costituzionalmente illegittimo, ne discenderebbe l’enunciazione, ad opera di queste Sezioni unite, di un principio di diritto di segno opposto, nel senso della sussistenza della discriminazione derivante dalla riserva in favore dei cittadini prevista nei bandi, discriminazione discendente dalla accertata illegittimità costituzionale della norma del decreto legislativo che prevedeva il medesimo requisito, poi caduto per effetto dell’intervento della Corte costituzionale.


OMISSIS



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