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ELETTORALE
ELETTORATO
ATTIVO – SENTENZA DI CONDANNA – SENTENZA PATTEGGIATA
QUESITO
La sentenza di applicazione della pena
su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., è una sentenza di condanna?
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OSSERVAZIONI
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Non sono – certo – un esperto di diritto penale. Tuttavia (per
quel poco che so):
1)la dottrina sembra orientata
per la risposta affermativa: cfr., ad es., TONINI, Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent'anni dalla riforma del
1988, in Dir. pen. e proc., 2010, 649 ss. [“…in base alla legislazione
degli ultimi anni, alla sentenza di applicazione della pena patteggiata è
mancato soltanto il nome di "condanna", perché ormai ne ha quasi
tutti gli effetti penali…; ad esempio, provoca la revoca della sospensione
condizionale …”]; RELLA, Della
negozialità nel diritto penale, Tesi di dottorato di ricerca in diritto e
processo penale, 2008, 124 [“…possiamo affermare senza tema di smentita, che
l’atto con il quale si applica una pena su richiesta delle parti, è una sentenza
di condanna…”];
2)per la giurisprudenza, occorre
rilevare come più volte i giudici del Palazzaccio
abbiano affrontato l’annoso problema concernente la natura giuridica della
sentenza di patteggiamento, (per inciso) con numerose oscillazioni: a) inizialmente,
si dimostra un favor per l’equiparazione della pronuncia de qua alla sentenza
di condanna; b) successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni ’90,
si afferma l’opposto indirizzo, secondo il quale la sentenza di
patteggiamento non implicherebbe, nemmeno implicitamente, un accertamento
della responsabilità penale; c) infine, nel 2005 le Sezioni Unite operano un
– significativo – revirement ,
fondato, tra l’altro, sull’entrata in vigore della l. 134/2003, tornando a
riconoscere alla sentenza di patteggiamento gli effetti tipici della
pronuncia di condanna [Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 2006 (ud. 29 novembre
2005), n. 17781: La sentenza di patteggiamento, in
ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in
mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per
la revoca, a norma dell'art.
168, comma primo, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente
concessa (massima)].
In ambito giurisprudenziale, segnalo,
in particolare:
- la recente ordinanza della
Cass. (civ.) 3 dicembre 2013, n. 27071 [“…l'odierna ricorrente non tiene
conto dell'orientamento giurisprudenziale di questa S.C. secondo cui la
sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui
richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di
condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma primo, c.p.p.,
non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine
essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene
all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria
responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di
cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità
da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel
procedimento civile …”];
- la – risalente – sentenza
dello stesso S.C. 24 febbraio 2004, n. 3626 [“…si osserva che la sentenza di
applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto
"patteggiamento"), malgrado non sia una vera e propria sentenza di
condanna (alla quale, difatti, è equiparata solo a determinati fini) e non
costituisca, in deroga al disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una
statuizione provvista dell'efficacia vincolante propria del giudicato (art.
445 c.p.p., primo comma,), postula tuttavia una richiesta, da parte
dell'imputato, che implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, onde
non impedisce che, nel corrispondente giudizio in sede civile, ai fini della
relativa decisione, si proceda all'accertamento autonomo, in via incidentale,
dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo, tuttavia,
indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via
esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di
merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il
dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente
responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione…”]
- a livello di giurisdizione
contabile, la sentenza della Corte dei Conti, Sicilia, 21 febbraio 2014, n.
317 [“…Inoltre, a seguito dell’introduzione da parte della legge 12
giugno 2003 n.134, del comma 1bis dell’art.445 c.p.p., la sentenza ex
art.444 c.p.p. viene equiparata ad una pronuncia di condanna, anche si
esclude che abbia efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi.
La sentenza di “patteggiamento” comporta, in altri termini, che nel giudizio
di responsabilità amministrativa si debba procedere all’accertamento dei
fatto oggetto di imputazione nel procedimento penale, ma questo accertamento
non deve consistere necessariamente nella reiterazione dell’istruttoria
penale, potendo concretarsi in un nuovo e autonomo esame degli elementi già
raccolti nel processo penale, condotto dal giudice contabile secondo i
criteri di valutazione propri del procedimento di responsabilità
amministrativa. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha
ritenuto che la sentenza penale emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. possa
assumere “particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche
prove contrarie” …. e se, da un lato, la stessa “è priva di qualsiasi
efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica
l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato, e
pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri
elementi, in quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo
particolare atteggiamento psicologico, che può essere valutato dal giudice al
pari degli altri elementi del giudizio” …Nei medesimi sensi si è orientata
anche la giurisprudenza della Cassazione, che più volte ha precisato che la
sentenza penale di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. costituisce
indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove
intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le
ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente
responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, ….
Detto riconoscimento pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione
assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova
nel corrispondente giudizio di responsabilità…”].
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Rober PANOZZO
(16 ottobre 2014)
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