domenica 19 ottobre 2014







ELETTORALE


ELETTORATO ATTIVO – SENTENZA DI CONDANNA – SENTENZA PATTEGGIATA

QUESITO


La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art. 444 c.p.p., è una sentenza di condanna?






OSSERVAZIONI


Non sono – certo –  un esperto di diritto penale. Tuttavia (per quel poco che so):

1)la dottrina sembra orientata per la risposta affermativa: cfr., ad es., TONINI, Giudizio abbreviato e patteggiamento a vent'anni dalla riforma del 1988, in Dir. pen. e proc., 2010, 649 ss. [“…in base alla legislazione degli ultimi anni, alla sentenza di applicazione della pena patteggiata è mancato soltanto il nome di "condanna", perché ormai ne ha quasi tutti gli effetti penali…; ad esempio, provoca la revoca della sospensione condizionale …”]; RELLA, Della negozialità nel diritto penale, Tesi di dottorato di ricerca in diritto e processo penale, 2008, 124 [“…possiamo affermare senza tema di smentita, che l’atto con il quale si applica una pena su richiesta delle parti, è una sentenza di condanna…”];

2)per la giurisprudenza, occorre rilevare come più volte i giudici del Palazzaccio abbiano affrontato l’annoso problema concernente la natura giuridica della sentenza di patteggiamento, (per inciso) con numerose oscillazioni: a) inizialmente, si dimostra un favor per l’equiparazione della pronuncia de qua alla sentenza di condanna; b) successivamente, a partire dalla seconda metà degli anni ’90, si afferma l’opposto indirizzo, secondo il quale la sentenza di patteggiamento non implicherebbe, nemmeno implicitamente, un accertamento della responsabilità penale; c) infine, nel 2005 le Sezioni Unite operano un – significativo – revirement , fondato, tra l’altro, sull’entrata in vigore della l. 134/2003, tornando a riconoscere alla sentenza di patteggiamento gli effetti tipici della pronuncia di condanna [Cass. Pen., Sez. Un., 23 maggio 2006 (ud. 29 novembre 2005), n. 17781: La sentenza di patteggiamento, in ragione dell'equiparazione legislativa ad una sentenza di condanna in mancanza di un'espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell'art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa (massima)].


In ambito giurisprudenziale, segnalo, in particolare:

- la recente ordinanza della Cass. (civ.) 3 dicembre 2013, n. 27071 [“…l'odierna ricorrente non tiene conto dell'orientamento giurisprudenziale di questa S.C. secondo cui la sentenza con la quale il giudice applica all'imputato la pena da lui richiesta e concordata con il P.M., pur essendo equiparata a una pronuncia di condanna ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 445, comma primo, c.p.p., non è tuttavia ontologicamente qualificabile come tale, traendo essa origine essenzialmente da un accordo delle parti, caratterizzato, per quanto attiene all'imputato, dalla rinuncia di costui a contestare la propria responsabilità. Ne consegue che non può farsi discendere dalla sentenza di cui all'art. 444 cod. proc. pen. la prova della ammissione di responsabilità da parte dell'imputato e ritenere che tale prova sia utilizzabile nel procedimento civile …”];

- la – risalente – sentenza dello stesso S.C. 24 febbraio 2004, n. 3626 [“…si osserva che la sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (cosiddetto "patteggiamento"), malgrado non sia una vera e propria sentenza di condanna (alla quale, difatti, è equiparata solo a determinati fini) e non costituisca, in deroga al disposto degli artt. 651 e 654 c.p.p., una statuizione provvista dell'efficacia vincolante propria del giudicato (art. 445 c.p.p., primo comma,), postula tuttavia una richiesta, da parte dell'imputato, che implica pur sempre il riconoscimento del fatto-reato, onde non impedisce che, nel corrispondente giudizio in sede civile, ai fini della relativa decisione, si proceda all'accertamento autonomo, in via incidentale, dei fatti illeciti oggetto del giudizio penale, ivi costituendo, tuttavia, indiscutibile elemento di prova che ben può essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali l'imputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione…”]

- a livello di giurisdizione contabile, la sentenza della Corte dei Conti, Sicilia, 21 febbraio 2014, n. 317 [“…Inoltre,   a seguito dell’introduzione da parte della legge 12 giugno 2003 n.134, del comma 1bis  dell’art.445 c.p.p., la sentenza ex art.444 c.p.p. viene equiparata ad una pronuncia di condanna, anche si esclude che abbia efficacia di giudicato nei giudizi civili o amministrativi. La sentenza di “patteggiamento” comporta, in altri termini, che nel giudizio di responsabilità amministrativa si debba procedere all’accertamento dei fatto oggetto di imputazione nel procedimento penale, ma questo accertamento non deve consistere  necessariamente nella reiterazione dell’istruttoria penale, potendo concretarsi in un nuovo e autonomo esame degli elementi già raccolti nel processo penale, condotto dal giudice contabile secondo i criteri di valutazione propri del procedimento di responsabilità amministrativa. Sul punto, la giurisprudenza della Corte dei conti ha ritenuto che la sentenza penale emessa ai sensi dell’art.444 c.p.p. possa assumere “particolare valore probatorio vincibile solo attraverso specifiche prove contrarie” …. e se, da un lato, la stessa “è priva di qualsiasi efficacia automatica in ordine ai fatti accertati, essa implica l’insussistenza di elementi atti a legittimare l’assoluzione dell’imputato, e pertanto ben può essere valutata dal giudice contabile unitamente agli altri elementi, in quanto presuppone il consenso dell’imputato e, quindi, un suo particolare atteggiamento psicologico, che può essere valutato dal giudice al pari degli altri elementi del giudizio” …Nei medesimi sensi si è orientata anche la giurisprudenza della Cassazione, che più volte ha precisato che la sentenza penale di applicazione della pena ex art.444 c.p.p. costituisce indiscutibile elemento di prova per il giudice di merito il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione, …. Detto riconoscimento pertanto, pur non essendo oggetto di statuizione assistita dall’efficacia del giudicato, ben può essere utilizzato come prova nel corrispondente giudizio di responsabilità…”].





Rober PANOZZO

(16 ottobre 2014)

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