venerdì 10 ottobre 2014





Accesso al servizio civile dei cittadini stranieri [recte: dell’Unione, stranieri lungosoggiornanti o stranieri beneficiari di protezione internazionale]


Consiglio di Stato, II, Adunanza del xx 2014, n. …, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo. Interpretazione dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che limita l’accesso al servizio civile ai cittadini italiani; possibilità di disapplicare tale disposizione, nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani, per il contrasto con la normativa comunitaria in materia di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri. Quesito.



OMISSIS


Con relazione trasmessa con nota prot. n. 29/0002649 in data 12/06/2014 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato, circa l’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, il quale, nel testo modificato dal comma 5 dell’articolo 42, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, testualmente, prevede che: “1. Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.”.
In particolare, il Ministero interpellante chiede:
1) se tale disposizione, nella parte in cui limita l’accesso al servizio civile ai cittadini italiani, si ponga in contrasto con gli articoli 18 e 24 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (concernenti, rispettivamente, la non discriminazione dei cittadini dell’Unione e la libera circolazione dei lavoratori), nonché con l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE (per quanto riguarda i cittadini comunitari e i loro familiari), con l’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE (per quanto riguarda i cittadini extracomunitari lungosoggiornanti), con l’articolo 26 della direttiva 2004/83/CE, ora abrogato e sostituito dall’articolo 26 della direttiva 2011/95/UE, di analogo contenuto (per quanto riguarda i beneficiari di protezione internazionale);
2) in caso di risposta positiva al quesito precedente, se, nell’emanare due bandi straordinari concernenti, rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare nei progetti di accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili (ai sensi dell’articolo 1, della legge n. 288/2002, dell’articolo 40 della legge n. 289/2002 e del d.P.C.M. 4 novembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010), e la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle Regioni (ai sensi dell’articolo 11, co. 1, lett. b) della legge n. 64/2001), il Dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri possa disapplicare l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, consentendo anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio civile.


OMISSIS


In definitiva, l’evoluzione diacronica del servizio civile ha visto mutare quello che inizialmente era un istituto sostitutivo del servizio militare di leva il cui fondamento costituzionale era indiscutibilmente l’art. 52 della Costituzione, in un istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente finalità più ampie, che ricomprendono i doveri inderogabili di solidarietà sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della società previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 Cost., gravanti non solo sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel nostro Paese.
OMISSIS



Non è revocabile in dubbio, pertanto, che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile a motivo dell’espresso richiamo ai “cittadini italiani” e non suscettibile di un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso del riferimento del termine “cittadini” anche ai soggetti stranieri, vada disapplicata poiché incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa di matrice europea, per gli Stati membri, di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungosoggiornanti o beneficiari di protezione internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali.
Alla luce di quanto precede, nelle more dell’auspicabile sollecito adeguamento della normativa concernente il servizio civile, che, secondo quanto preannunciato dal Ministero interpellante, verrà fatta confluire in un apposito disegno di legge delega (in corso di predisposizione), la quale prevederà che al servizio civile possano accedere anche i cittadini stranieri, ad avviso della Sezione, in relazione al quesito sub n. 2), occorre che il Dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’emanare i due bandi straordinari indicati in premesse, disapplicando l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77 del 2002, consenta anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio civile.
Ciò, evidentemente, non tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarità o meno dello “status civitatis”, di salvaguardare il principio di parità di trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l’accesso al servizio civile.


OMISSIS





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