Accesso al servizio civile dei cittadini stranieri [recte: dell’Unione,
stranieri lungosoggiornanti o stranieri beneficiari di protezione
internazionale]
Consiglio di Stato, II, Adunanza
del xx 2014, n. …, Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, Ufficio legislativo. Interpretazione dell’articolo 3,
comma 1, del d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, che limita l’accesso al servizio
civile ai cittadini italiani; possibilità di disapplicare tale disposizione,
nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani,
per il contrasto con la normativa comunitaria in materia di parità di
trattamento tra cittadini nazionali e stranieri. Quesito.
OMISSIS
Con relazione trasmessa con nota
prot. n. 29/0002649 in data 12/06/2014 il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali - Ufficio legislativo ha chiesto il parere di questo
Consiglio di Stato, circa l’interpretazione dell’articolo 3, comma 1, del
d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, il quale, nel testo modificato dal comma 5
dell’articolo 42, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, testualmente, prevede che: “1.
Sono ammessi a svolgere il servizio civile, a loro domanda, senza distinzioni
di sesso i cittadini italiani che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo.”.
In particolare, il Ministero
interpellante chiede:
1) se tale disposizione, nella
parte in cui limita l’accesso al servizio civile ai cittadini italiani, si
ponga in contrasto con gli articoli 18 e 24 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea (concernenti, rispettivamente, la non discriminazione dei
cittadini dell’Unione e la libera circolazione dei lavoratori), nonché con
l’articolo 24 della direttiva 2004/38/CE (per quanto riguarda i cittadini
comunitari e i loro familiari), con l’articolo 11 della direttiva 2003/109/CE
(per quanto riguarda i cittadini extracomunitari lungosoggiornanti), con
l’articolo 26 della direttiva 2004/83/CE, ora abrogato e sostituito
dall’articolo 26 della direttiva 2011/95/UE, di analogo contenuto (per quanto
riguarda i beneficiari di protezione internazionale);
2) in caso di risposta positiva
al quesito precedente, se, nell’emanare due bandi straordinari concernenti,
rispettivamente, la selezione di volontari da impiegare nei progetti di
accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili (ai sensi dell’articolo
1, della legge n. 288/2002, dell’articolo 40 della legge n. 289/2002 e del
d.P.C.M. 4 novembre 2009, pubblicato sulla G.U. n. 40 del 18 febbraio 2010), e
la selezione di volontari da impiegare nei progetti autofinanziati dalle
Regioni (ai sensi dell’articolo 11, co. 1, lett. b) della legge n. 64/2001), il
Dipartimento della gioventù del servizio civile nazionale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri possa disapplicare l’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n.
77 del 2002, consentendo anche ai cittadini stranieri di accedere al servizio
civile.
OMISSIS
In definitiva, l’evoluzione
diacronica del servizio civile ha visto mutare quello che inizialmente era un
istituto sostitutivo del servizio militare di leva il cui fondamento
costituzionale era indiscutibilmente l’art. 52 della Costituzione, in un
istituto a carattere volontario a cui si accede per pubblico concorso e avente
finalità più ampie, che ricomprendono i doveri inderogabili di solidarietà
sociale e i doveri di concorrere al progresso materiale e spirituale della
società previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 4 Cost., gravanti non solo
sui cittadini italiani, ma anche sui cittadini stranieri che risiedono nel
nostro Paese.
OMISSIS
Non è revocabile in dubbio,
pertanto, che la disposizione di cui all’articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 77
del 2002, il cui tenore letterale appare inequivocabile a motivo dell’espresso
richiamo ai “cittadini italiani” e non suscettibile di un’interpretazione
costituzionalmente orientata nel senso del riferimento
del termine “cittadini” anche ai soggetti stranieri, vada disapplicata poiché
incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa di matrice europea, per
gli Stati membri, di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi
comunitari, extracomunitari lungosoggiornanti o beneficiari di protezione
internazionale), anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento
diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali.
Alla luce di quanto precede,
nelle more dell’auspicabile sollecito adeguamento della normativa concernente
il servizio civile, che, secondo quanto preannunciato dal Ministero
interpellante, verrà fatta confluire in un apposito disegno di legge delega (in
corso di predisposizione), la quale prevederà che al servizio civile possano accedere
anche i cittadini stranieri, ad avviso della Sezione, in relazione al quesito
sub n. 2), occorre che il Dipartimento della gioventù del servizio civile
nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell’emanare i due bandi
straordinari indicati in premesse, disapplicando l’articolo 3, comma 1, del
d.lgs. n. 77 del 2002, consenta anche ai cittadini
stranieri di accedere al servizio civile.
Ciò, evidentemente, non
tralasciando, a fronte della sopprimenda differenziazione basata sulla titolarità
o meno dello “status civitatis”, di salvaguardare il principio di parità di
trattamento anche rispetto al possesso degli altri requisiti per l’accesso al
servizio civile.
OMISSIS
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