Corte di Giustizia UE 2 ottobre 2014, n. C-101/13
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE)
n. 2252/2004 – Documento 9303 dell’Organizzazione internazionale per
l’aviazione civile (ICAO), prima parte – Norme minime di sicurezza dei
passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri –
Passaporto leggibile a macchina – Indicazione del cognome alla nascita
sulla pagina dei dati anagrafici del passaporto – Presentazione del nome
senza rischio di confusione
L’allegato al regolamento (CE)
n. 2252/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativo alle norme
sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e
dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri, come modificato dal regolamento
(CE) n. 444/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio
2009, deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la pagina dei
dati anagrafici leggibile a macchina dei passaporti rilasciati dagli Stati
membri soddisfi tutti i requisiti obbligatori previsti dal documento 9303,
prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile (ICAO).
L’allegato al regolamento n. 2252/2004,
come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con il
documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione
civile, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che, quando la
normativa di uno Stato membro prevede che il nome di una persona sia formato
dai relativi nomi e cognome, tale Stato possa tuttavia inserire il cognome alla
nascita nella casella 06 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina
del passaporto come identificatore primario o nella casella 07 di tale pagina
come identificatore secondario, oppure in una casella unica formata da dette
caselle 06 e 07.
L’allegato al regolamento n. 2252/2004,
come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le
disposizioni del documento 9303, prima parte, sezione IV, punto 8.6,
dell’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, deve essere
interpretato nel senso che, quando la normativa di uno Stato membro prevede che
il nome di una persona sia formato dai relativi nomi e cognome, esso osta a che
tale Stato possa riportare nella casella 13 della pagina dei dati anagrafici
leggibile a macchina del passaporto il cognome alla nascita come dato
anagrafico facoltativo.
L’allegato al regolamento n. 2252/2004,
come modificato dal regolamento n. 444/2009, in combinato disposto con le
disposizioni del documento 9303, prima parte, dell’Organizzazione
internazionale per l’aviazione civile, deve essere interpretato, alla luce
dell’articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nel
senso che, qualora la normativa di uno Stato membro preveda che il nome di una
persona sia formato dai relativi nomi e cognome, se tale Stato sceglie tuttavia
di far figurare il cognome alla nascita del titolare del passaporto nelle
caselle 06 e/o 07 della pagina dei dati anagrafici leggibile a macchina del
passaporto, esso deve indicare con chiarezza, nella designazione di tali
caselle, che vi è riportato il cognome alla nascita.
Dal sito http://curia.europa.eu
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