Corte di Giustizia UE 22 gennaio
2020, n. C-32/19, AT
Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle persone –
Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero
soggiorno nel territorio degli Stati membri – Direttiva 2004/38/CE –
Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Diritto di soggiorno
permanente – Acquisizione prima del decorso di un periodo ininterrotto di
cinque anni di soggiorno – Lavoratore che, al momento in cui cessa la
propria attività, ha raggiunto l’età per far valere i suoi diritti a una
pensione di vecchiaia
L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari
di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, ai
fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro
ospitante prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di
soggiorno, le condizioni relative al fatto di avervi svolto la propria attività
almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per
oltre tre anni si applicano a un lavoratore che, al momento in cui cessa la sua
attività, ha raggiunto l’età prevista dalla legislazione di tale Stato membro
per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia.
SENTENZA DELLA CORTE (Decima Sezione)
22 gennaio 2020
Nella causa C‑32/19,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster
Gerichtshof (Corte suprema, Austria), con decisione del 19 dicembre 2018,
pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2019, nel procedimento
AT
contro
Pensionsversicherungsanstalt,
LA CORTE
(Decima Sezione),
composta da I. Jarukaitis, presidente della Decima
Sezione, E. Regan (relatore), presidente della Quinta Sezione, ed
E. Juhász, giudice,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il Pensionsversicherungsanstalt,
da J. Milchram, A. Ehm e T. Mödlagl, Rechtsanwälte;
– per il
governo austriaco, da J. Schmoll e G. Hesse, in qualità di agenti;
– per il
governo svedese, da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev,
H. Eklinger e J. Lundberg, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea,
da B.‑R. Killmann, J. Tomkin ed E. Montaguti, in qualità di
agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito
l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 17,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel
territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE)
n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004,
L 158, pag. 77, e rettifiche in GU 2004, L 229, pag. 35, e
GU 2005, L 197, pag. 34).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra AT e il
Pensionsversicherungsanstalt (ufficio delle pensioni, Austria), relativamente
al rifiuto di quest’ultimo di attribuire ad AT, al fine di integrare la
pensione di vecchiaia, l’integrazione compensativa prevista dalla normativa
austriaca.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Regolamento (CEE) n. 1251/70
3 L’articolo
2 del regolamento (CEE) n. 1251/70 della Commissione, del 29 giugno 1970,
relativo al diritto dei lavoratori di rimanere sul territorio di uno Stato
membro dopo aver occupato un impiego (GU 1970, L 142, pag. 24), al
suo paragrafo 1 disponeva quanto segue:
«Ha diritto di rimanere a titolo permanente nel
territorio di uno Stato membro:
a) il
lavoratore che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l’età
riconosciuta valida dalla legislazione di questo Stato agli effetti dei diritti
alla pensione di vecchiaia ed ha ivi occupato un impiego almeno durante gli
ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da più di tre anni;
(...)».
Direttiva 75/34/CEE
4 L’articolo
2 della direttiva 75/34/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1974, relativa al
diritto di un cittadino di uno Stato membro di rimanere sul territorio di un
altro Stato membro dopo avervi svolto un’attività non salariata (GU 1975,
L 14, pag. 10), al suo paragrafo 1 così prevedeva:
«Ciascuno Stato membro riconosce il diritto di rimanere
a titolo permanente sul proprio territorio:
a) a colui
che, al momento in cui cessa la propria attività, ha raggiunto l’età prevista
dalla legislazione di questo Stato agli effetti del diritto alla pensione di
vecchiaia, ed ha ivi svolto un’attività almeno durante gli ultimi dodici mesi e
risieduto ininterrottamente da più di tre anni;
se la legislazione di questo Stato membro non riconosce il
diritto alla pensione di vecchiaia a talune categorie di lavoratori non
salariati, il requisito dell’età è considerato soddisfatto con il compimento
del 65° anno di età;
(...)».
Direttiva 2004/38
5 I
considerando 10 e da 17 a 19 della direttiva 2004/38 sono formulati come segue:
«(10) Occorre
tuttavia evitare che coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno
diventino un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato
membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto
di soggiorno dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per un periodo
superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.
(...)
(17) Un
diritto di un soggiorno permanente per i cittadini dell’Unione che hanno scelto
di trasferirsi a tempo indeterminato nello Stato membro ospitante rafforzerebbe
il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione e costituisce un
essenziale elemento di promozione della coesione sociale, che è uno degli
obiettivi fondamentali dell’Unione. Occorre quindi istituire un diritto di
soggiorno permanente per tutti i cittadini dell’Unione ed i loro familiari che
abbiano soggiornato nello Stato membro ospitante per un periodo ininterrotto di
cinque anni conformemente alle condizioni previste dalla presente direttiva e
senza diventare oggetto di una misura di allontanamento.
(18) Per
costituire un autentico mezzo di integrazione nella società dello Stato membro
ospitante in cui il cittadino dell’Unione soggiorna, il diritto di soggiorno
permanente non dovrebbe, una volta ottenuto, essere sottoposto ad alcuna
condizione.
(19) Occorre
preservare alcuni vantaggi propri dei cittadini dell’Unione che siano
lavoratori subordinati o autonomi e dei loro familiari, che permettono loro di
acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque
anni nello Stato membro ospitante, in quanto costituiscono diritti acquisiti
conferiti dal [regolamento n. 1251/70] e dalla [direttiva 75/34]».
6 Il
capo III della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno», contiene
gli articoli da 6 a 15 della medesima.
7 L’articolo
6 di tale direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno sino a tre mesi», al suo
paragrafo 1 prevede quanto segue:
«I cittadini dell’Unione hanno il diritto di soggiornare
nel territorio di un altro Stato membro per un periodo non superiore a tre mesi
senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di una carta d’identità
o di un passaporto in corso di validità».
8 L’articolo
7 di detta direttiva, intitolato «Diritto di soggiorno per un periodo superiore
a tre mesi», al suo paragrafo 1 così dispone:
«Ciascun cittadino dell’Unione ha il diritto di
soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nel territorio di un altro
Stato membro, a condizione:
a) di essere
lavoratore subordinato o autonomo nello Stato membro ospitante; o
b) di
disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche
sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale
dello Stato membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di
un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato membro
ospitante; o
c) – di
essere iscritto presso un istituto pubblico o privato, riconosciuto o
finanziato dallo Stato membro ospitante in base alla sua legislazione o prassi
amministrativa, per seguirvi a titolo principale un corso di studi inclusa una
formazione professionale,
– di
disporre di un’assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato
membro ospitante e di assicurare all’autorità nazionale competente, con una
dichiarazione o con altro mezzo di sua scelta equivalente, di disporre, per se
stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché
non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato membro
ospitante durante il suo periodo di soggiorno; o
d) di essere
un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione rispondente
alle condizioni di cui alle lettere a), b) o c)».
9 L’articolo
14 della medesima direttiva, intitolato «Mantenimento del diritto di
soggiorno», così recita:
«1. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui
all’articolo 6 finché non diventano un onere eccessivo per il sistema di
assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
2. I cittadini
dell’Unione e i loro familiari beneficiano del diritto di soggiorno di cui agli
articoli 7, 12 e 13 finché soddisfano le condizioni fissate negli stessi.
In casi specifici, qualora vi sia un dubbio ragionevole
che il cittadino dell’Unione o i suoi familiari non soddisf[ino] le condizioni
stabilite negli articoli 7, 12 e 13, gli Stati membri possono effettuare una
verifica in tal senso. Tale verifica non è effettuata sistematicamente».
10 Il
capo IV della direttiva 2004/38, intitolato «Diritto di soggiorno permanente»,
contiene, in particolare, una sezione I, intitolata «Acquisizione», in cui
figurano gli articoli 16 e 17 di tale direttiva.
11 L’articolo
16 della direttiva in questione, rubricato «Norma generale per i cittadini dell’Unione
e i loro familiari», al suo paragrafo 1 così recita:
«Il cittadino dell’Unione che abbia soggiornato
legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante
ha diritto al soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è
subordinato alle condizioni di cui al capo III».
12 L’articolo
17 della medesima direttiva, intitolato «Deroghe a favore dei lavoratori che
hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante e dei loro
familiari», al suo paragrafo 1 dispone quanto segue:
«In deroga all’articolo 16, ha diritto di soggiorno
permanente nello Stato membro ospitante prima della maturazione di un periodo
continuativo di cinque anni di soggiorno:
a) il
lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in cui cessa
l’attività, ha raggiunto l’età prevista dalla legislazione dello Stato membro
ospitante ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o
il lavoratore subordinato il quale cessa di svolgere un’attività subordinata a
seguito di pensionamento anticipato, a condizione che vi abbia svolto la
propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e vi abbia soggiornato in via
continuativa per oltre tre anni.
(...)».
Diritto austriaco
13 L’articolo
53a del Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (legge relativa allo stabilimento
e al soggiorno, BGBl. I, 100/2005), nella sua versione applicabile al
procedimento principale, ai suoi paragrafi 1 e 3 dispone quanto segue:
«1) I cittadini
[dello Spazio economico europeo (SEE)], a cui spetta il diritto di soggiorno ai
sensi del diritto dell’Unione (articoli 51 e 52), acquisiscono dopo cinque anni
di soggiorno legale e continuativo nel territorio federale, indipendentemente
dalla sussistenza delle altre condizioni di cui agli articoli 51 o 52, il
diritto di soggiorno permanente. Su domanda deve essere loro rilasciato, senza
ritardo e dopo aver verificato la durata del soggiorno, un attestato di
soggiorno permanente.
(...)
3) In deroga al
paragrafo 1, i cittadini del SEE acquisiscono, conformemente all’articolo 51,
paragrafo 1, punto 1), il diritto di soggiorno permanente prima della
maturazione del periodo di cinque anni se:
1. nel momento
in cui cessano l’attività hanno raggiunto l’età normale di pensionamento oppure
sono lavoratori subordinati, i quali cessano di svolgere la loro attività a
seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbiano svolto la loro
attività nel territorio federale almeno negli ultimi dodici mesi e che abbiano
soggiornato in via continuativa nel territorio federale per almeno tre anni;
2. hanno
soggiornato in modo continuativo nel territorio federale per almeno due anni e
cessano di svolgere l’attività professionale a causa di una sopravvenuta
incapacità lavorativa permanente. Non si applica, tuttavia, alcuna condizione
relativa alla durata del soggiorno ove tale incapacità sia stata causata da un
infortunio sul lavoro o da una malattia professionale che dà all’interessato
diritto a una pensione interamente o parzialmente a carico di un istituto
previdenziale austriaco; oppure
3. dopo aver
trascorso tre anni d’attività e di soggiorno continuativi nel territorio
federale, svolgono un’attività in un altro Stato membro dell’Unione europea,
mantenendo la loro residenza nel territorio federale e facendovi ritorno, in
linea di principio, almeno una volta alla settimana.
Ai fini dell’acquisizione del diritto previsto ai punti
1 e 2, i periodi di servizio maturati nel territorio di un altro Stato membro
dell’Unione europea sono considerati compiuti nel territorio federale (...)».
14 L’articolo
292 dell’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale sulla previdenza
sociale), al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«Qualora la pensione, aumentata dei redditi netti
derivanti al suo percettore da altre fonti e degli importi da prendere in
considerazione ai sensi dell’articolo 294, non raggiunga l’importo di
riferimento applicabile al percettore in questione (articolo 293), tale
percettore di pensione ha diritto a un’integrazione compensativa della
pensione, secondo le previsioni della presente sezione, a condizione che egli
soggiorni legalmente e regolarmente nel territorio dello Stato».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 Il
ricorrente nel procedimento principale, nato il 28 gennaio 1950 e cittadino
rumeno, soggiorna in Austria ininterrottamente dal 21 agosto 2013 e ha
raggiunto, il 28 gennaio 2015, l’età normale di pensionamento.
16 Dal
1° ottobre 2013 fino al suo effettivo pensionamento, il 31 agosto 2015, il
ricorrente nel procedimento principale ha lavorato dodici ore alla settimana in
una tabaccheria. Dal 1° aprile 2016 al 1° febbraio 2017, data che
segna il suo ritiro definitivo dalla vita attiva, egli ha nuovamente lavorato
in tale tabaccheria per una durata inferiore alle 20 ore settimanali che il suo
contratto di lavoro prevedeva, al fine di ottenere un attestato di iscrizione
come lavoratore subordinato, conformemente all’articolo 51, paragrafo 1, punto
1, della legge relativa allo stabilimento e al soggiorno, attestato
rilasciatogli dall’amministrazione austriaca il 10 agosto 2016.
17 Il
ricorrente nel procedimento principale percepisce una pensione di vecchiaia
austriaca pari a EUR 26,73 mensili, che viene ad aggiungersi a una
pensione di vecchiaia rumena pari a EUR 204 mensili.
18 Il
14 febbraio 2017 il ricorrente nel procedimento principale ha chiesto di
beneficiare, a decorrere dal 1° marzo 2017, dell’integrazione compensativa
di cui all’articolo 292 della legge generale sulla previdenza sociale, al fine
di integrare la sua pensione di vecchiaia. A sostegno della sua domanda egli
deduceva il fatto di godere, in Austria, del diritto di soggiorno permanente in
forza dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38.
19 L’ufficio
delle pensioni ha respinto tale domanda, fondandosi sull’illegittimità del
soggiorno in Austria del ricorrente nel procedimento principale.
20 Il
Landesgericht Graz (Tribunale del Land, Graz, Austria) ha respinto il ricorso
proposto dal ricorrente nel procedimento principale contro la decisione
dell’ufficio delle pensioni. Tale giudice ha ritenuto che le condizioni
previste all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38,
vale a dire lo svolgimento di un’attività nello Stato membro ospitante almeno
negli ultimi dodici mesi nonché un soggiorno in via continuativa in tale Stato
membro da tre anni, si applichino anche nel caso in cui il lavoratore cessi la
propria attività in quanto ha raggiunto l’età normale di pensionamento. Orbene,
l’attore non soddisferebbe tali condizioni.
21 L’Oberlandesgericht
Graz (Tribunale superiore del Land, Graz, Austria) ha respinto l’appello
interposto dal ricorrente nel procedimento principale contro la decisione del
Landesgericht Graz (Tribunale del Land, Graz), confermando l’interpretazione
fornita da quest’ultimo giudice all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva suddetta.
22 L’Oberster
Gerichtshof (Corte suprema, Austria), dinanzi al quale il ricorrente nel
procedimento principale ha proposto impugnazione, precisa che non è controverso
che il ricorrente nel procedimento principale, in quanto cittadino dell’Unione
economicamente inattivo, in ogni caso dopo la fine del suo secondo rapporto di
lavoro, non disponga di risorse sufficienti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, lettere a) e b), della medesima direttiva. Tale giudice aggiunge che il
suddetto ricorrente, alla data di riferimento ai sensi del diritto austriaco,
vale a dire il 1° marzo 2017, non aveva ancora soggiornato in Austria per
un periodo ininterrotto di cinque anni.
23 Pertanto,
al fine di risolvere la controversia di cui è investito, il giudice del rinvio
si chiede se le condizioni di durata previste all’articolo 17, paragrafo 1,
lettera a), ultima parte di frase, della direttiva 2004/38 siano applicabili
anche ai lavoratori subordinati o autonomi che, al momento in cui cessano la
loro attività, abbiano già raggiunto l’età normale di pensionamento nello Stato
ospitante.
24 A
tale riguardo, il giudice del rinvio indica che la questione di stabilire in
quale momento si debba ritenere che il ricorrente nel procedimento principale
ha cessato la sua attività non incide sulla risoluzione della controversia
principale, in quanto, qualunque sia il momento considerato, le condizioni
cumulative di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva
non sarebbero soddisfatte. Infatti, da un lato, quando il ricorrente, il 31
agosto 2015, ha cessato per la prima volta la sua attività in Austria dopo aver
raggiunto l’età normale di pensionamento, egli aveva sì svolto un’attività
negli ultimi dodici mesi, ma non soggiornava ancora da tre anni in tale Stato
membro in via continuativa. Dall’altro, quando la sua seconda attività è
terminata il 1° febbraio 2017, egli soggiornava in tale Stato membro da
più di tre anni, ma questa seconda attività era durata solo dieci mesi prima
del suo ritiro definitivo dalla vita attiva.
25 In
simili circostanze, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema) ha deciso di
sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni
pregiudiziali:
«1) Se
l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva [2004/38] debba essere
interpretato nel senso che il lavoratore subordinato il quale, nel momento in
cui cessa l’attività, abbia raggiunto l’età prevista dalla legislazione dello
Stato di svolgimento dell’attività lavorativa ai fini dell’acquisizione del
diritto alla pensione di vecchiaia, deve, per ottenere il diritto di soggiorno
permanente prima della maturazione del periodo di cinque anni di soggiorno,
aver svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e aver
soggiornato in via continuativa nello Stato di svolgimento dell’attività
lavorativa per oltre tre anni.
2) Nell’ipotesi
di risposta negativa alla prima questione: se, ai sensi dell’articolo 17,
paragrafo 1, lettera a), prima alternativa, della direttiva 2004/38, spetti un
diritto di soggiorno permanente al lavoratore subordinato che intraprenda
l’attività lavorativa in un altro Stato membro in un momento in cui sia
prevedibile che egli potrà svolgere tale attività solo per un periodo
relativamente breve prima di raggiungere l’età pensionabile legalmente prevista
e che, avendo un reddito basso, dopo aver cessato l’attività dovrà in ogni caso
ricorrere alle prestazioni di assistenza sociale dello Stato membro ospitante».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
26 Con
la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se
l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 debba essere
interpretato nel senso che, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno
permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di un periodo
ininterrotto di cinque anni di soggiorno, le condizioni relative al fatto di
avervi svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di
soggiornarvi in via continuativa da più di tre anni si applichino a un
lavoratore che, al momento in cui cessa la sua attività, ha raggiunto l’età
prevista dalla legislazione di tale Stato membro per farvi valere i suoi
diritti a una pensione di vecchiaia.
27 In
primo luogo, per quanto riguarda il tenore letterale di tale disposizione,
occorre constatare che essa riguarda, ai fini del riconoscimento di un diritto di
soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, due circostanze relative al
momento in cui un lavoratore subordinato o autonomo cessa la sua attività, vale
a dire, da un lato, quella in cui esso ha raggiunto l’età prevista dalla
normativa nazionale pertinente per far valere i suoi diritti a una pensione di
vecchiaia e, dall’altro, quella in cui tale cessazione di attività fa seguito a
un collocamento a riposo anticipato.
28 Orbene,
mentre il giudice del rinvio si interroga, ai fini dell’applicazione
dell’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38,
sull’eventuale distinzione da operare tra queste due circostanze, nei termini
di tale disposizione nulla indica che occorrerebbe limitare l’applicabilità
delle condizioni relative al periodo di svolgimento dell’attività nonché alla
durata del soggiorno alle sole situazioni in cui la cessazione di attività fa
seguito a un collocamento a riposo anticipato.
29 Infatti,
dalla struttura di tale disposizione emerge che le condizioni ivi enunciate
nell’ultima parte di frase, che è introdotta dalla locuzione «a condizione
che», valgono sia per una che per l’altra delle circostanze disciplinate da
detta disposizione. Tali condizioni devono quindi essere soddisfatte da un
lavoratore che, al momento in cui cessa la sua attività, abbia raggiunto l’età
prevista dalla legislazione dello Stato membro ospitante per far valere i
propri diritti a una pensione di vecchiaia.
30 In
secondo luogo, tale interpretazione è avvalorata dall’impianto sistematico
della direttiva 2004/38. A tale titolo, occorre constatare, anzitutto, che il
considerando 19 della medesima direttiva enuncia che determinati vantaggi
specifici dei cittadini dell’Unione che svolgono un’attività subordinata o
autonoma e dei loro familiari, che possono consentire a tali persone di
acquisire un diritto di soggiorno permanente prima di aver soggiornato cinque
anni nello Stato membro ospitante, dovrebbero essere mantenuti in quanto
diritti acquisiti, conferiti dal regolamento n. 1251/70 e dalla direttiva
75/34.
31 Orbene,
l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1251/70
disponeva che aveva diritto di rimanere a titolo permanente nel territorio di
uno Stato membro il lavoratore che, al momento in cui cessava la propria
attività, aveva raggiunto l’età riconosciuta valida dalla legislazione di
questo Stato agli effetti dei diritti alla pensione di vecchiaia ed aveva ivi
occupato un impiego almeno negli ultimi dodici mesi e risieduto
ininterrottamente da più di tre anni. Quanto all’articolo 2, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 75/34, esso prevedeva una regola analoga a favore
dei lavoratori autonomi.
32 Di
conseguenza, sebbene, conformemente all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a),
della direttiva 2004/38, il legislatore dell’Unione abbia esteso il beneficio
della deroga che tale disposizione prevede ai lavoratori che cessano di
svolgere un’attività subordinata a seguito di un collocamento a riposo
anticipato, non se ne può dedurre che esso abbia tuttavia inteso dispensare gli
altri lavoratori dalle condizioni, richiamate dalla suddetta disposizione, già
loro imposte in forza del regolamento n. 1251/70 o della direttiva 75/34.
33 Inoltre,
va ricordato che la direttiva 2004/38 ha previsto un sistema graduale per
quanto riguarda il diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante, che,
riprendendo sostanzialmente le fasi e le condizioni previste nei diversi
strumenti del diritto dell’Unione e nella giurisprudenza anteriori a tale
direttiva, sfocia nel diritto di soggiorno permanente (sentenza del 17 aprile
2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punto 51 e giurisprudenza
ivi citata).
34 Per
prima cosa, infatti, per i soggiorni fino a tre mesi, l’articolo 6 della
suddetta direttiva limita le condizioni o le formalità del diritto di soggiorno
al requisito del possesso di una carta d’identità o di un passaporto in corso
di validità e l’articolo 14, paragrafo 1, della stessa direttiva mantiene fermo
tale diritto finché il cittadino dell’Unione e i suoi familiari non divengano
un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro
ospitante (sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16,
EU:C:2018:256, punto 52 e giurisprudenza ivi citata).
35 Inoltre,
per un soggiorno di durata superiore a tre mesi, il beneficio del diritto di
soggiorno è subordinato alle condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1,
della direttiva 2004/38 e, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della
medesima, tale diritto viene mantenuto soltanto nei limiti in cui il cittadino
dell’Unione e i suoi familiari soddisfino tali condizioni. In particolare, dal
considerando 10 di tale direttiva risulta che dette condizioni sono dirette,
segnatamente, a evitare che queste persone diventino un onere eccessivo per il
sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante (sentenza del 17
aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256, punto 53 e
giurisprudenza ivi citata).
36 Infine,
dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva in esame risulta che i cittadini
dell’Unione acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo aver
soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni nel territorio
dello Stato membro ospitante e che tale diritto non è soggetto alle condizioni
menzionate al punto precedente. Come rilevato al considerando 18 della
direttiva in parola, il diritto di soggiorno permanente, una volta ottenuto,
non deve essere sottoposto ad alcun’altra condizione, e ciò affinché esso possa
costituire un autentico mezzo di integrazione nella società di detto Stato
(sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256,
punto 54 e giurisprudenza ivi citata).
37 A
tale riguardo, occorre osservare che, sebbene, come è stato ricordato al punto
31 della presente sentenza, il diritto di soggiorno permanente dei lavoratori
che hanno cessato la loro attività nello Stato membro ospitante, prima della
direttiva 2004/38, fosse oggetto di disposizioni specifiche del diritto
dell’Unione, un simile diritto è ora disciplinato dall’articolo 17, paragrafo
1, di tale direttiva, dato che quest’ultima disposizione, conformemente al suo
tenore letterale, ha carattere derogatorio rispetto all’articolo 16 della
suddetta direttiva.
38 Pertanto,
le disposizioni relative all’ottenimento, nello Stato membro ospitante, di un
diritto di soggiorno permanente da parte dei lavoratori che, al momento in cui
cessano la loro attività, hanno raggiunto l’età prevista dalla legislazione di
tale Stato membro per far valere i loro diritti a una pensione di vecchiaia,
quali figurano all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva
2004/38, si inseriscono nel sistema graduale istituito da tale direttiva e vi
costituiscono, poiché l’ottenimento di un diritto di soggiorno permanente in
detto Stato membro è previsto prima che sia trascorso un periodo ininterrotto
di cinque anni di soggiorno, un regime più favorevole a vantaggio di tale
categoria di cittadini dell’Unione. Del resto, in quanto disposizioni
derogatorie, esse devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva (v.,
per analogia, sentenza dell’11 giugno 2015, Zh. e O., C‑554/13, EU:C:2015:377,
punto 42).
39 Ne
consegue che, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno permanente
nello Stato membro ospitante, tali lavoratori devono soddisfare le condizioni
di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38,
relative allo svolgimento di un’attività nello Stato membro ospitante almeno
negli ultimi dodici mesi, nonché al soggiorno in via continuativa da più di tre
anni in tale Stato membro. Infatti, interpretare tale disposizione nel senso
che il solo fatto che un lavoratore abbia raggiunto, nel momento in cui cessa
la sua attività, l’età prevista dalla normativa dello Stato membro ospitante
per far valere i propri diritti a una pensione di vecchiaia sia sufficiente a
conferirgli il diritto a un soggiorno permanente in tale Stato membro, senza
altro requisito relativo a un periodo di soggiorno in detto Stato membro
precedente alla cessazione di tale attività, equivarrebbe a disattendere il
sistema graduale previsto da tale direttiva.
40 In
terzo luogo, un’interpretazione che non imponga ai lavoratori che, al momento
in cui cessano la loro attività, abbiano raggiunto l’età prevista dalla
legislazione dello Stato membro per far valere i loro diritti a una pensione di
vecchiaia il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 1,
lettera a), della direttiva 2004/38, ai fini dell’ottenimento di un diritto di
soggiorno permanente nello Stato membro ospitante, prima che sia trascorso un
periodo ininterrotto di cinque anni, si porrebbe in contrasto con gli obiettivi
di tale direttiva.
41 A
tale riguardo, come sottolineato dal considerando 17 della direttiva 2004/38, il
diritto di soggiorno permanente costituisce un elemento essenziale di
promozione della coesione sociale ed è stato previsto da tale direttiva per
rafforzare il senso di appartenenza alla cittadinanza dell’Unione, sicché il
legislatore dell’Unione ha subordinato l’ottenimento del diritto di soggiorno
permanente ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, di tale direttiva
all’integrazione del cittadino dell’Unione nello Stato membro ospitante
(sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16, EU:C:2018:256,
punto 57 e giurisprudenza ivi citata).
42 Come
già statuito dalla Corte, l’integrazione, sottesa all’acquisizione del diritto
di soggiorno permanente previsto dall’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
2004/38, è fondata non solo su elementi spaziali e temporali, ma anche su
elementi qualitativi, relativi al grado di integrazione nello Stato membro
ospitante (sentenza del 17 aprile 2018, B e Vomero, C‑316/16 e C‑424/16,
EU:C:2018:256, punto 58 e giurisprudenza ivi citata).
43 Di
conseguenza, alla luce della finalità perseguita dalla direttiva 2004/38, un
diritto di soggiorno permanente sulla base dell’articolo 17, paragrafo 1,
lettera a), di tale direttiva può essere conferito al lavoratore che, nel
momento in cui cessa la sua attività, abbia raggiunto l’età prevista dalla
legislazione dello Stato membro per far valere i suoi diritti a una pensione di
vecchiaia solo se la sua integrazione nello Stato membro ospitante può essere
dimostrata mediante le condizioni previste da tale disposizione (v., per
analogia, sentenza del 9 gennaio 2003, Givane e a., C‑257/00, EU:C:2003:8,
punto 29).
44 Alla
luce di quanto suesposto, occorre rispondere alla prima questione dichiarando
che l’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/38 deve essere
interpretato nel senso che, ai fini dell’ottenimento di un diritto di soggiorno
permanente nello Stato membro ospitante prima del decorso di un periodo
ininterrotto di cinque anni di soggiorno, le condizioni relative al fatto di
avervi svolto la propria attività almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi
soggiornato in via continuativa per oltre tre anni si applicano a un lavoratore
che, al momento in cui cessa la sua attività, ha raggiunto l’età prevista dalla
legislazione di tale Stato membro per far valere i suoi diritti a una pensione
di vecchiaia.
Sulla seconda questione
45 Tenuto
conto della risposta fornita alla prima questione, non occorre rispondere alla
seconda questione.
Sulle spese
46 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione)
dichiara:
L’articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare
e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, deve essere interpretato nel senso che, ai fini
dell’ottenimento di un diritto di soggiorno permanente nello Stato membro
ospitante prima del decorso di un periodo ininterrotto di cinque anni di
soggiorno, le condizioni relative al fatto di avervi svolto la propria attività
almeno negli ultimi dodici mesi e di avervi soggiornato in via continuativa per
oltre tre anni si applicano a un lavoratore che, al momento in cui cessa la sua
attività, ha raggiunto l’età prevista dalla legislazione di tale Stato membro
per far valere i suoi diritti a una pensione di vecchiaia.
Dal sito http://curia.europa.eu
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