La comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso
di rigetto o di diniego). Gli arresti delle Corti superiori
A) LE NORME.
B) GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA.
B.1) RATIO.
B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE.
B.3) CONTENUTO: CORRISPONDENZA TRA (I
MOTIVI ESPRESSI NEL) PREAVVISO DI RIGETTO E
(I MOTIVI ESPRESSI NEL) PROVVEDIMENTO FINALE. B.3.1) CONTENUTO … SEGUE … CONFUTAZIONE
DELLE CONTRODEDUZIONI.
B.4) TERMINI.
B.5) ART. 21 OCTIES, C. 2. B.5.1) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … ONERE
PROBATORIO. B.5.2)
ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA (ET SIMILIA). B.5.3) ART. 21 OCTIES, C. 2 … SEGUE …
CAUSA DI SERVIZIO (ET SIMILIA).
B.6) MISCELLANEA
A)LE NORME
Legge 7 agosto 1990, n. 241, Nuove
norme sul procedimento amministrativo, e successive modificazioni ed
integrazioni (artt. 10 bis e 21 octies)
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Art. 10 bis
Comunicazione
dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza
Nei procedimenti ad istanza di
parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della
formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli
istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine
di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il
diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente
corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i
termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere
dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza
del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di
tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure
concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti
a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Non possono
essere addotti tra i motivi che ostano all'accoglimento della domanda
inadempienze o ritardi attribuibili all'amministrazione.
Art. 21-octies
Annullabilità
del provvedimento
1. E' annullabile il
provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da
eccesso di potere o da incompetenza.
2. Non è annullabile il
provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma
degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che
il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile
per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora
l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
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B)GLI ARRESTI DELLE CORTI
SUPERIORI
B.1) RATIO
Cons. di Stato, IV, 7 aprile
2010, n. 1981: L’art. 10 bis della l.
241/1990 esprime un principio di carattere generale la cui ratio (che è quella
di consentire all’interessato, quand’anche abbia partecipato al procedimento,
di interloquire prima delle definitive determinazioni sfavorevoli che
l’Amministrazione procedente abbia maturato) vale anche per i procedimenti
vincolati. In virtù del carattere generale del principio, vanno interpretate
restrittivamente tutte le eccezioni allo stesso poste, ivi compresa quella
prevista dall’ultimo periodo della norma in materia di procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale, la quale va circoscritta ai soli procedimenti
“gestiti dagli enti previdenziali” [il Collegio aggiunge, tuttavia, che
l’Amministrazione non ha fornito la prova positiva, ai sensi dell’art. 21
octies, c. 2, della citata l. 241/1990, che anche in caso di regolare
assolvimento dell’obbligo di preavviso il provvedimento conclusivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato]
Cons. di Stato, IV, 23
dicembre 2010, n. 9362: Il preavviso
di diniego ha una evidente natura endoprocedimentale e costituisce lo strumento
per consentire agli interessati di conoscere le ragioni che stanno orientando
l’azione dell’amministrazione in modo che gli stessi possano fornire ogni
(eventuale) elemento utile per una possibile diversa conclusione dell’iter
procedimentale
Cons. di Stato, III, 28
settembre 2014, n. 4127:
“…L’introduzione nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005,
del preavviso di rigetto dell’istanza prodotta dall’interessato che dà l’avvio
al procedimento ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione, con la
quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle ragioni del provvedimento
sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa
ancora migliore all’interessato, mirata a rendere possibile il confronto con
l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento
della sua istanza, ancor prima della decisione finale. L'istituto del cd.
"preavviso di rigetto" di cui all’art. 10-bis della legge n.
241/1990, ha così lo scopo di far conoscere alle amministrazioni, in
contraddittorio rispetto alle motivazioni da esse assunte in base agli esiti
dell'istruttoria espletata, quelle ragioni, fattuali e giuridiche,
dell'interessato, che potrebbero contribuire a far assumere agli organi
competenti una diversa determinazione finale, derivante, appunto, dalla ponderazione
di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del
contenzioso fra le parti …”
Cons. di Stato, III, 28
settembre 2015, n. 4532: “…L'istituto
del cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis citato, ha lo scopo di far
conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche
dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi
competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di
tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del
contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé
inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo
contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia
perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della
sua concreta e sostanziale non modificabilità…”
Cons. di Stato, VI, 26 maggio
2017, n. 2493: “L’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda
concludere con un provvedimento che ‘per la prima volta’ rappresenta al
richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza. La
sua ratio è quella di evitare ‘provvedimenti a sorpresa’, cioè che prospettino
questioni di fatto o di diritto prima ignote al richiedente, o comunque da lui
non percepibili: il contraddittorio da instaurare consente di valutare già in
sede amministrativa le argomentazioni dell’interessato sul se vi siano
effettivamente ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza e agevola la
deflazione dei ricorsi giurisdizionali, poiché può avvenire o che
l’Amministrazione condivida le osservazioni o che l’interessato si convinca
della adeguatezza della valutazione dell’Amministrazione e che non proponga
dunque ricorso…”
B.2) (ATTO) ENDOPROCEDIMENTALE
Cons. di Stato, IV, 23
dicembre 2010, n. 9362: Il preavviso
di diniego ha una evidente natura endoprocedimentale e costituisce lo strumento
per consentire agli interessati di conoscere le ragioni che stanno orientando
l’azione dell’amministrazione in modo che gli stessi possano fornire ogni
(eventuale) elemento utile per una possibile diversa conclusione dell’iter
procedimentale
Cons. di Stato, VI, 13 giugno
2011, n. 3554:“…Mentre risulta in astratto
condivisibile la non impugnabilità del preavviso di diniego, di cui all’art.
10–bis, l. 241/1990, ad opposte conclusioni deve pervenirsi quando a detto
preavviso non solo non abbia fatto seguito, in tempi ragionevoli, l’emanazione
di alcun provvedimento formale sull’istanza presentata, ma sia anche
ravvisabile una sostanziale sospensione a tempo indeterminato del procedimento,
con lesione attuale dell’interesse pretensivo del privato e conseguente
applicabilità dei principi, pacificamente riconosciuti dalla giurisprudenza in
materia di impugnazione degli atti soprassessori…”
Cons. di Stato, III, 16
febbraio 2012, n. 832: ---“…L’atto di
comunicazione di preavviso di rigetto, poi, in quanto meramente
endoprocedimentale, non può comunque arrecare alcuna lesione alla posizione
giuridica del ricorrente, dovendo questi eventualmente impugnare la
determinazione finale del procedimento, ove negativa rispetto alla richiesta
presentata…”
Cons. di Stato, VI, 20
dicembre 2012, n. 6576: “…Detta norma
(art. 10 bis l. 241/1990 … ndA) introduce un nuovo elemento, nei procedimenti
ad istanza di parte, diverso per finalità e funzioni rispetto alla
comunicazione di avvio di cui all’art. 7. Si tratta di un atto privo di
contenuto provvedimentale, con cui l’amministrazione rende noto all’interessato
il suo intendimento, del tutto provvisorio, di procedere ad un rigetto sulla
sua domanda. È un atto endoprocedimentale, una specie di preavviso di diniego,
che consente all’interessato, nei tempi certi scanditi direttamente dalla
medesima norma, di presentare le proprie osservazioni o integrazioni
documentali, al fine di far mutare avviso alla p.a…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 1
aprile 2014, n. 179:“…Dalle
disposizioni testé riportate si evince che, nel procedimento amministrativo, il
preavviso di rigetto costituisce atto di natura endoprocedimentale a carattere
necessario, con il quale al richiedente vengono comunicate le ragioni ostative
all'accoglimento della sua istanza, al fine di consentire l'instaurazione di un
vero e proprio contraddittorio…”
Cons. di Stato, II, 31 agosto
2017, n. 1899/2017 (parere): “…va osservato che il ricorrente ha
impugnato anche il preavviso di rigetto, ma in questa parte l’impugnativa è
inammissibile dal momento che tale atto riveste natura endoprocedimentale ed è,
quindi, privo di definitività…”
Cons. di Stato, VI, 2 novembre
2017, n. 5063: “…Il preavviso di
rigetto è atto endoprocedimentale e, in quanto tale, come correttamente messo
in rilievo dal primo giudice, non può essere oggetto di autonoma impugnazione.
I vizi di tale atto possono essere fatti valere mediante l’impugnazione
dell’atto finale…”
B.3) CONTENUTO: CORRISPONDENZA TRA (I MOTIVI
ESPRESSI NEL) PREAVVISO DI RIGETTO E (I
MOTIVI ESPRESSI NEL) PROVVEDIMENTO FINALE
Cons. di Stato, IV, 21
settembre 2011, n. 5341: “…Non vi
deve dunque essere necessariamente una corrispondenza puntuale in ogni
dettaglio tra il contenuto del preavviso di diniego (che ha un’evidente ratio
collaborativa e partecipativa rispetto al privato) ed il diniego medesimo, ben
potendo l’Amministrazione – anche in esito sulla base delle osservazioni del
privato - provvedere autonomamente a precisare meglio le proprie posizioni
giuridiche nell'atto di diniego…”
Cons. di Stato, VI, 20
dicembre 2012, n. 6576: “…La stessa
finalità della norma non comporta che debba esservi necessariamente
corrispondenza totale, tale da assurgere a condizione di legittimità del
provvedimento finale, in ogni dettaglio tra il contenuto del preavviso e il
diniego medesimo: risponde a ragionevolezza che ben possa l’amministrazione,
sulla base delle osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare
meglio le proprie posizioni giuridiche nell’atto di diniego, che assume, esso
solo, natura di atto lesivo. La natura endoprocedimentale del preavviso di
rigetto, la sua non autonoma impugnabilità, la sua finalità collaborativa e
partecipativa, rispetto alle facoltà del privato, implicano che tale preavviso
non corrisponda insomma in ogni dettagliato elemento a quanto contenuto nel diniego,
ma ne costituisca solo un ipotetico avviso, evidenziandone i punti salienti. È
utile a deflazionare il contenzioso e ad affinare l’attività amministrativa
grazie alla rappresentazione dialettica dell’interessato circa le ragioni
ostative all’accoglimento della domanda, offrendo la possibilità di meglio
comporre o superare nel procedimento tali ragioni o, quantomeno, di fare in
modo che il provvedimento finale, pur negativo, sia adottato considerate anche
le osservazioni formulate su tali punti dall’interessato. Né vale a rendere
illegittimo l’operato della amministrazione la circostanza che nel definitivo
diniego siano precisate con maggiore dettaglio le ragioni ostative al
provvedimento favorevole preteso …”
Cons. di Stato, III, 29 luglio
2014, n. 4021: “…L’introduzione
nell’ordinamento, con legge 11 febbraio 2005 n. 15 del 2005, del preavviso di
rigetto ha segnato l’ingresso di una modalità di partecipazione al
procedimento, con la quale si è voluta “anticipare” l’esplicitazione delle
ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo
di consentire una difesa ancora migliore all’interessato, mirata a rendere
possibile il confronto con l’amministrazione sulle ragioni da essa ritenute
ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione
finale. L'istituto del cd. "preavviso di rigetto" ha così lo scopo di
far conoscere alle amministrazioni, in contraddittorio rispetto alle
motivazioni da esse assunte in base agli esiti dell'istruttoria espletata,
quelle ragioni, fattuali e giuridiche, dell'interessato, che potrebbero
contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione
finale, derivante, appunto, dalla ponderazione di tutti gli interessi in campo
e determinando una possibile riduzione del contenzioso fra le parti …Di
conseguenza, si deve ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento
conclusivo su ragioni del tutto nuove rispetto a quelle rappresentate nella
comunicazione ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, pena la violazione
del diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che
si estrinseca nella possibilità di presentare le proprie controdeduzioni utili
all’assunzione della determinazione conclusiva dell'ufficio…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 4
settembre 2015, n. 589: “…Il mezzo è
fondato in quanto secondo l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, al quale
questo Collegio intende dare continuità, il dovere della P.A. di esaminare le
memorie prodotte dall'interessato a seguito della comunicazione di avvio del
procedimento o del preavviso di rigetto non comporta la confutazione analitica
delle allegazioni presentate dall'interessato, essendo sufficiente, ai fini
della giustificazione del provvedimento adottato, la motivazione
complessivamente e logicamente resa a sostegno dell'atto stesso….Nel caso
all’esame non soltanto il primo provvedimento richiama esattamente le
allegazioni istruttorie degli interessati ma il secondo – giusta l’ordine di
riesame impartito dal TAR in sede cautelare – si rapporta all’insieme delle
censure dedotte nel ricorso introduttivo: deve pertanto escludersi la
sussistenza del vizio motivazionale riscontrato dal TAR…”
Cons. di Stato, VI, 15
settembre 2015, n. 4284:“…In via
preliminare e in termini generali va rilevato che, al fine di poter considerare
rispettati princìpi e norme in tema di partecipazione al procedimento
amministrativo, occorre che vi sia corrispondenza o, perlomeno, che sussista
coerenza tra la motivazione “annunciata” con l’avviso di avvio del procedimento
(o, nel caso di provvedimento negativo, con la comunicazione delle ragioni
ostative all’accoglimento della istanza) e la motivazione addotta a sostegno
del provvedimento finale, anche se, come ha segnalato la giurisprudenza …, ad
esempio, “è legittimo il diniego di rilascio di un permesso di costruire
nell'ipotesi in cui non vi sia perfetta corrispondenza di contenuto con il cd.
preavviso di diniego ben potendo l'amministrazione sulla base delle
osservazioni del privato, ma anche in via autonoma, precisare meglio le proprie
posizioni giuridiche nell'atto di diniego che assume esso solo natura di atto
lesivo”. Di certo, però, una “frattura
logica” tra motivazione preannunciata e motivazione posta a base del
provvedimento finale negativo concretizza una violazione delle norme e dei
principi sopra richiamati…”
Cons. di Stato, IV, 21
settembre 2015, n. 4377: “…in ordine poi alla lamentata non
corrispondenza tra il preavviso di diniego e il provvedimento definitivo, ben
può verificarsi una non precisa aderenza tra l’atto di avviso e l’atto finale..”
Cons. di Stato, IV, 12
novembre 2015, n. 5144: “…La prescrizione dell’articolo 10 bis della
legge n. 241/1990, nel prevedere che del mancato accoglimento delle
osservazioni del privato è data ragione nel provvedimento finale, non ne impone
una analitica e specifica confutazione, ben potendo l’avvenuta considerazione
delle stesse e l’espressione delle ragioni della non condivisione, risultare
dai motivi – indicati nel provvedimento - per i quali l’amministrazione ha
respinto l’istanza del privato, contenendo in sé tali argomentazioni le ragioni
del diverso avviso e, dunque, della non condivisione di quanto rappresentato
dal privato stesso…”
Cons. di Stato, III, 11 maggio
2016, n. 1871: “…La comunicazione recante il c.d. preavviso di rigetto non deve avere
un contenuto del tutto identico e speculare al provvedimento di diniego, che l’
Amministrazione intende adottare, ma è sufficiente che indichi i tratti
essenziali delle ragioni che impediscono l’emissione di un provvedimento di
segno positivo…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 31
luglio 2017, n. 370: “…La
giurisprudenza formatasi sull’analoga problematica della motivazione del
preavviso di rigetto ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 ha espresso
l’orientamento che non occorre un rapporto di piena identità tra il contenuto
del preavviso e quello del provvedimento finale, essendo esclusa la sola
possibilità di fondare questo secondo su ragioni giustificative del tutto
diverse da quelle preventivamente sottoposte al contraddittorio procedimentale.
E’, difatti, in quest’ultima evenienza che si riscontrerebbe una violazione del
diritto dell’interessato di effettiva partecipazione al procedimento, che si
estrinseca appunto nella possibilità di presentare controdeduzioni utili
all’assunzione della determinazione conclusiva …. Nel caso concreto, tuttavia,
non solo il provvedimento finale non recava alcuna ragione “nuova” rispetto ai
contenuti della comunicazione che lo aveva preceduto, ma non potrebbe farsi
questione nemmeno della continuità logica tra le ragioni dell’avvio del
procedimento e quelle della sua conclusione, dal momento che entrambi gli atti
erano imperniati sul dato centrale che –come si è più volte detto- l’immobile
non era stato accertato dal fotopiano del volo del 20 maggio 2003, onde fra
loro non era ravvisabile una diversità sostanziale di motivazione…”
Cons. di Stato, II, 14
febbraio 2018, n. 385/2018 (parere):
“…è coerente con la fisiologia del
procedimento amministrativo a istanza di parte che il preavviso di rigetto
possa avere un contenuto motivazionale ridotto rispetto a quello del
provvedimento definitivo (ferma restando la necessità di una tendenziale
corrispondenza tra i due atti), atteso che la comunicazione dei motivi ostativi
interviene a istruttoria non ancora conclusa ed è volta essenzialmente a
stimolare l’apporto conoscitivo e difensivo dell’interessato…”
Cons. di Stato, VI, 18
settembre 2018, n. 5455: “…È vero
che, più volte, la norma sancita dall’art. 10-bis, della legge 7 agosto 1990,
n. 241, è stata interpretata da questo Consiglio alla luce del successivo art.
21-octies, comma 2, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto
sostanziale del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le
violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del
medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o
sulla forma dell’atto, allorché il contenuto dispositivo non avrebbe potuto
essere diverso da quello in concreto adottato (ex plurimis, …). Tuttavia, è
chiaro che tale assunto non deve ritenersi incondizionato, e si deve arrivare
ad una conclusione diversa quando la motivazione del provvedimento negativo sia
articolata su argomentazioni del tutto nuove e imprevedibili, e non semplicemente
arricchita di ragioni giustificative diverse rispetto a quelle preventivamente
sottoposte al contraddittorio. Pur non dovendo il preavviso e il rigetto finale
avere contenuti esattamente sovrapponibili ‒ dovendo riconoscersi alla pubblica
amministrazione uno spazio congruo di precisazione, soprattutto alla luce delle
deduzioni fatte eventualmente pervenire dall’istante ‒ occorre che il
provvedimento conclusivo sia, nelle motivazioni e non solo nel dispositivo,
coerente con le direttrici prefigurate nella comunicazione preventiva…”
B.3.1) CONTENUTO … SEGUE … CONFUTAZIONE DELLE
CONTRODEDUZIONI
Cons. di Stato, VI, 11 marzo
2010, n. 1439: “...consente anche di
escludere la fondatezza delle doglianze concernenti l'asserita assenza di
ponderazione delle deduzioni difensive rese dall'odierna appellante in sede
procedimentale (in armonia con il consolidato orientamento secondo cui
"l'obbligo, ex art. 10, l. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei
documenti difensivi presentati dagli interessati, nel corso dell'iter
procedimentale, non impone un'analitica confutazione in merito di ogni
argomento utilizzato dagli stessi, essendo sufficiente uno svolgimento
motivazionale che renda, nella sostanza, percepibile la ragione del mancato
adeguamento dell'azione della p.a. alle deduzioni difensive dei privati." …”
Cons. di Stato, VI, 31 ottobre
2011, n. 5815: “…la giurisprudenza
considera illegittimo il provvedimento dove non si dà conto delle motivazioni
in risposta alle osservazioni proposte argomentatamene dal privato a seguito
dell'avviso dell'art. 10-bis,
limitandosi l'Amministrazione ad affermare apoditticamente e con formula di
stile che non emergono nuovi elementi per far volgere la decisione in senso
favorevole a quanto richiesto dall'interessato…”
Cons. di Stato, IV, 29 maggio
2012, n. 3210: “…l'obbligo, ex art.
10 l. n. 241 del 1990, di esame delle memorie e dei documenti difensivi
presentati dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, non
impone all’amministrazione una formale, analitica confutazione in merito di
ogni argomento ivi esposto, essendo sufficientemente adeguata, alla luce
dell’art. 3 della stessa legge, un’esternazione motivazionale che renda, nella
sostanza, percepibile la ragione del mancato adeguamento dell'azione
amministrativa alle loro deduzioni partecipative…”
Cons. di Stato, VI, 13 maggio
2016, n. 1933: “…l’onere di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 non comporta la
necessaria confutazione analitica di tutti i rilievi che sono stati sollevati
dalla parte interessata essendo sufficiente che il provvedimento finale
adottato dall’Amministrazione dia conto, nella sua motivazione, delle ragioni
che giustificano l’atto, anche alla luce delle osservazioni presentate dalla
parte, come è avvenuto nella fattispecie in cui le ragioni del diniego sono
state ampiamente esposte nel parere della Commissione comunale per il
paesaggio, condiviso dalla locale Soprintendenza…”
Cons. di Stato, IV, 28 giugno
2016, n. 2924: “…Quanto alla seconda
censura, costituisce jus receptum
quello per cui l’Amministrazione non debba analiticamente e partitamente
motivare in ordine alle deduzioni proposte dall’istante, essendo sufficiente
che sia avvenuta la ponderazione delle stesse ed un sintetico ed anche
implicito richiamo alle ragioni di non condivisibilità delle medesime. Nel caso
di specie, le ragioni della posizione contraria dell’Amministrazione
discendevano dalla piana lettura di norme di legge : l’Amministrazione non era
tenuta ad una partita disamina della argomentazioni contrarie dell’appellante
ed in ogni caso trova applicazione il consolidato orientamento
giurisprudenziale secondo cui (tra le tante …) “l'articolo 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, deve essere valutato dal Giudice avendo riguardo al
successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilità degli atti per
omessa comunicazione di avvio -cui è da assimilare, il mancato preavviso di
rigetto- laddove l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto
dispositivo dell'atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto
adottato.” : se financo lo stesso inoltro del preavviso di rigetto è
dequotabile lo è, vieppiù, l’omessa risposta analitica alle controdeduzioni
dell’istante
Cons. di Stato, IV, 20 luglio
2016, n. 3293: “…Si osserva
innanzitutto che non è dato ravvisare a carico dell’Amministrazione un onere
particolarmente stringente di dare minuzioso riscontro alle osservazioni rese
ai sensi dell’art. 10 bis, atteggiandosi le medesime pur sempre a un contributo
al procedimento da parte del privato di tipo squisitamente collaborativo…”
Cons. di Stato, IV, 24 ottobre
2016, n. 4421: “…per costante e
condivisa giurisprudenza …l'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, introdotto
dall'art. 6, l. n. 15 del 2005, che stabilisce l'obbligo per l'amministrazione
nei procedimenti ad istanza di parte di inviare il c.d. “preavviso di rigetto”,
non impone nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle
singole argomentazioni svolte dalla parte privata, essendo sufficiente ai fini
della sua giustificazione una motivazione complessivamente e logicamente resa a
sostegno dell'atto stesso…”
Cons. di Stato, IV, 11 luglio
2017, n. 3403: “…l’impugnato provvedimento di diniego … risulta pedissequamente riproduttivo delle
motivazioni poste a fondamento del c.d. ‘preavviso di rigetto’. L’amministrazione
appellata non si è dunque in alcun modo peritata di esaminare (se del caso,
confutandoli) gli argomenti addotti dall’interessato al fine di pervenire a un
esito provvedimentale diverso da quello prefigurato dall’amministrazione in
sede di comunicazione dei motivi ostativi. Già per tale ragione l’appello è
fondato per la parte in cui vi si lamenta che il negativo provvedimento
comunale fosse viziato per carenza di istruttoria e di motivazione; è appena il
caso di rilevare al riguardo che, benché non sussista in capo
all’amministrazione l’obbligo di confutare le osservazioni e le controdeduzioni
svolte dall’interessato in relazione al preavviso di rigetto, il provvedimento
finale deve in ogni caso quanto meno dar prova anche sinteticamente che quelle
osservazioni siano state effettivamente esaminate, il che non emerge nel caso
di specie…”
Cons. di Stato, VI, 11
dicembre 2017, n. 5792: “…pur se l'art.
10, lett. b), della l. n. 241 del 1990 impone all'amministrazione procedente di
‘valutare’ le osservazioni, ovvero di tenerne conto e di non ignorarle, tale
regola non impone la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni
svolte dalla parte privata, essendo sufficiente, ai fini della giustificazione
del provvedimento finale adottato, da un lato, la presa d’atto delle
osservazioni prodotte e, dall’altro, la motivazione complessivamente e
logicamente resa a sostegno dell'atto stesso…”
Cons. di Stato, IV, 24 maggio
2018, n. 3102: “Non vi è dubbio, peraltro, che il provvedimento negativo finale,
adottato dopo il preavviso di cui all’art. 10 bis della legge n. 241/90,
soprattutto nel caso di una determinazione ad esito sostanzialmente vincolato,
non sia obbligato a confutare analiticamente le osservazioni dell’interessato,
essendo sufficiente che la comunicazione ex art. 10 bis enunci già la sua
motivazione (cfr. …). Principio quest’ultimo ricavabile, per
necessaria conseguenza, dalla posizione assunta dalla giurisprudenza in ordine
alla mancata comunicazione delle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza
di permesso di costruire. La stessa ha ritenuto che il diniego è comunque
valido, anche in assenza della comunicazione inviata ai sensi del citato art.
10 bis, qualora il contenuto del relativo provvedimento finale non possa essere
diverso da quello in concreto adottato (cfr. ex multis, …). L'istituto del preavviso di rigetto ha,
infatti, lo scopo di far conoscere all’Amministrazione le ragioni fattuali e
giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli
organi competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla
ponderazione di tutti gli interessi in campo e determinando una possibile
riduzione del contenzioso fra le parti…”
B.4) TERMINI
Cons. di Stato, IV, 22 giugno
2011, n. 3798: Il preavviso di
rigetto, in quanto atto meramente interlocutorio finalizzato a stimolare il
contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad assolvere l’obbligo
dell’Amministrazione di concludere il procedimento con una determinazione
espressa, come sancito dall’art. 2 della l. 241/1990
Cons. di Stato, V, 16 ottobre
2013, n. 5040: “…Valutato che ai soli
fini della soccombenza virtuale per regolare le spese del presente giudizio, va
considerato che gli atti endoprocedimentali quali quelli adottati dalla Regione
non fanno venire meno il silenzio inadempimento dell’appellata, atteso che
l’obbligo, cui va traguardata l’azione avverso il silenzio della p.a., ha per
oggetto l’adozione del provvedimento finale nel termine complessivo stabilito
per quel determinato procedimento. Sicché come già chiarito da questo
Consiglio, …: “Il preavviso di rigetto, essendo atto meramente interlocutorio
finalizzato a stimolare il contraddittorio infraprocedimentale, non è idoneo ad
assolvere all'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con
una determinazione espressa, come sancito dall'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241,
sicché nel caso di ricorso proposto ai sensi dell'art. 117 Cod. proc. amm. per
la declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, il giudice deve
dichiarare l'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi con un provvedimento
che abbia il carattere sostanziale della definitività”…”
Cons. di Stato, III, 28 gennaio
2014, n. 418:“…Si deve ritenere,
quindi, in via generale, che la comunicazione dei motivi ostativi
all’accoglimento di una domanda interrompe anche i termini per la formazione di
un eventuale silenzio assenso, in quei casi in cui l’ordinamento ha inteso
assegnare al silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza il valore di
assenso alla richiesta. Del resto, non potrebbe ritenersi logica la formazione
di un provvedimento tacito di assenso quando la stessa amministrazione, sia
pure in modo ancora non definitivo, ha chiaramente indicato (nel preavviso di
diniego) le ragioni per le quali la domanda proposta non può essere accolta…”
Cons. di Stato, IV, 4 marzo
2014, n. 1008: “…L’appello in esame
tende comunque all’accoglimento del ricorso di primo grado. Tuttavia l’atto
endoprocedimentale è stato idoneo ad interrompere il silenzio. Pertanto il
gravame non è assistito dall’interesse ad ottenere una pronunzia di
illegittimità di un silenzio, ormai non più sussistente..”
B.5) ART. 21 OCTIES, C. 2
Cons. di Stato, IV, 7 aprile
2010, n. 1981: L’art. 10 bis della l.
241/1990 esprime un principio di carattere generale la cui ratio (che è quella
di consentire all’interessato, quand’anche abbia partecipato al procedimento,
di interloquire prima delle definitive determinazioni sfavorevoli che
l’Amministrazione procedente abbia maturato) vale anche per i procedimenti
vincolati. In virtù del carattere generale del principio, vanno interpretate
restrittivamente tutte le eccezioni allo stesso poste, ivi compresa quella
prevista dall’ultimo periodo della norma in materia di procedimenti in materia
previdenziale e assistenziale, la quale va circoscritta ai soli procedimenti
“gestiti dagli enti previdenziali” [il Collegio aggiunge, tuttavia, che
l’Amministrazione non ha fornito la prova positiva, ai sensi dell’art. 21
octies, c. 2, della citata l. 241/1990, che anche in caso di regolare
assolvimento dell’obbligo di preavviso il provvedimento conclusivo non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato]
Cons. di Stato, VI, 17 gennaio
2011, n. 256: L'art. 21-octies, c. 2,
della l. 241/1990 – che è norma di carattere processuale, applicabile anche ai
procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della l.
15/2005, in quanto, sancendo la non annullabilità del provvedimento, il
legislatore ha inteso escludere la possibilità che esso (comunque illegittimo)
e i suoi effetti vengano eliminati dal giudice amministrativo, senza spingersi
ad affermare che l'atto non sarebbe più qualificabile, sul piano sostanziale,
come annullabile – non degrada un vizio
di legittimità a mera irregolarità, ma fa sì che un vizio, che resta vizio di
legittimità, non comporti l'annullabilità dell'atto sulla base di valutazioni,
attinenti al contenuto del provvedimento, effettuate ex post dal giudice circa
il fatto che il provvedimento non poteva essere diverso. Errano, quindi, le
Amministrazioni che intendono il ripetuto art. 21-octies come introduzione
della facoltà per la p.a. di non rispettare le regole procedimentali; in tal
modo, verrebbe violato il principio di legalità, mentre, al contrario, le
amministrazioni non debbono tenere conto della disposizione in sede
amministrativa, limitandosi ad utilizzarla in sede giurisdizionale, quando sono
stati commessi degli errori e non si è riusciti a correggerli attraverso
l'esercizio del potere di autotutela
Cons. di Stato, IV, 27 gennaio
2011, n. 618: Il preavviso di
rigetto, di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990, importante strumento di
partecipazione, non può ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un
banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se
inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non
può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del
preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano
gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la
detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari
conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione
della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato
fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva
potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente che il
fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di
partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il
provvedimento finale da parte dell’Amministrazione
Cons. di Stato, III, 22
novembre 2011, n. 6141: Una lettura
del principio partecipativo, cristallizzato dall'art. 10-bis della l. 241/1990,
attenta al significato sostanziale delle garanzie all'uopo stabilite dal
legislatore deve condurre ad escludere che la sua violazione formale possa
sortire effetto invalidante quante volte alla mancata puntuale osservanza
dell'incombente previsto dal dato positivo non abbia fatto seguito l'effettiva
frustrazione della possibilità per l'interessato di dispiegare le facoltà volte
ad incidere sullo svolgimento dell'azione amministrativa
Cons. di Stato, III, 19
dicembre 2011, n. 6665: L’omessa
comunicazione del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis della l. 241/1990, non
comporta l’annullabilità del provvedimento finale quante volte per la natura
vincolata dello stesso sia palese che l’apporto partecipativo del privato non
avrebbe potuto in ogni caso incidere sul contenuto di detto provvedimento
Cons. di Stato, IV, 31 gennaio
2012, n. 480: Il mancato preavviso di
rigetto ex art. 10-bis, l. 241/1990, non comporta l'automatica illegittimità
del provvedimento finale, in quanto in tale ipotesi trova applicazione l'art.
21-octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il
provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità
sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere
diverso da quello in concreto adottato
Cons. di Stato, VI, 6 agosto
2013, n. 4111: E’ infondato l’assunto
secondo il quale l’atto emanato in
assenza del preavviso di rigetto sarebbe illegittimo solo nell’ipotesi in cui
l’interessato provi in giudizio che, qualora avesse partecipato al procedimento,
avrebbe avuto, con la presentazione di osservazioni e documenti, la possibilità
di avere un’incidenza causale nel provvedimento terminale; a tale
interpretazione osta sia la dizione testuale dell’art. 10 bis della l.
241/1990, che impone, prima dell’emanazione del provvedimento negativo, la
comunicazione all’interessato dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione ad
assumere tale orientamento, sia il fatto che il
ricorso alle disposizioni contenute nell’art. 21-octies, della stessa
legge, può aver luogo solo nell’ipotesi in cui le violazioni formali dell’atto
non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo e cioè nel caso
in cui l’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto emanato
Cons. di Stato, IV, 4 settembre
2013, n. 4448: “…La violazione
dell’art.10 bis della legge generale sul procedimento non produce ex se la
invalidità del provvedimento finale, dovendo la disposizione di preavviso di
rigetto essere interpretata alla luce dell’art. 21 octies della legge n.241/90
, per cui occorre valutare il contenuto sostanziale della determinazione
conclusiva, allorché questa risulti non incisa dal vizio formale (in tal senso,
ex multis, Cons. Stato Sez. V 10 ottobre 2007 n. 5321). E poiché il
provvedimento in contestazione ha natura vincolata, dovendo l’istanza di
sanatoria essere definita unicamente alla stregua delle rigorose diposizioni
normative dettate in materia, è evidente che il contenuto del provvedimento
adottato dal Comune non avrebbe potuto essere diverso da quello (di diniego)
assunto…”
Cons. di Stato, IV, 6 dicembre
2013, n. 5818: “…Quanto poi all’altro
motivo dell’appello, ritiene il Collegio di non poter considerare viziante
l’omessa comunicazione del preavviso di provvedimento di rigetto, in ragione
della natura vincolante - sopra messa in evidenza - del parere reso dal
Comitato di verifica …D’altronde, per giurisprudenza costante, l’art. 10 bis
della legge n. 241 del 1990, di cui la parte privata lamenta la violazione, non
deve essere interpretato in senso formalistico, ma con riguardo all'effettivo e
oggettivo pregiudizio. Per meglio dire, il mancato rispetto dell'obbligo di
preventiva comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
imposto dalla disposizione citata, è inidoneo di per sé a giustificare l'annullamento
di un atto, non essendo consentito - ai sensi del successivo art. 21 octies -
l'annullamento dei provvedimenti amministrativi, il cui contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Ne consegue che, ove il
privato si limiti a contestare l’omessa comunicazione del preavviso, senza
nemmeno allegare le circostanze che non avrebbe potuto incolpevolmente
sottoporre all'Amministrazione (come avviene nella presente controversia), il
motivo con cui egli censura la mancata comunicazione deve intendersi
inammissibile o comunque irrilevante per assoluta genericità…”
Cons. di Stato, III, 28
settembre 2015, n. 4532: “…L'istituto
del cd. preavviso di rigetto, di cui all'art. 10-bis citato, ha lo scopo di far
conoscere alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche
dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere agli organi
competenti una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di
tutti gli interessi in campo e determinando una possibile riduzione del
contenzioso fra le parti; tuttavia, tale scopo viene meno ed è di per sé
inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il suo
contenuto non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia
perché vincolato, sia perché sebbene discrezionale sia raggiunta la prova della
sua concreta e sostanziale non modificabilità…”
Cons. di Stato, V, 30 dicembre
2015, n. 5868: “…la mancata
comunicazione del preavviso di rigetto non comporta ex se l’illegittimità del
provvedimento finale, in quanto la norma sancita dall’art. 10 bis cit., va
interpretata alla luce del successivo art. 21 octies, co. 2, l. n. 241 del
1990, il quale, nell’imporre al giudice di valutare il contenuto sostanziale
del provvedimento e di non annullare l’atto nel caso in cui le violazioni
formali non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del medesimo, rende
irrilevante la violazione delle disposizioni sul procedimento o sulla forma
dell’atto allorché il contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso
da quello in concreto adottato…”
Cons. di Stato, IV, 20 luglio
2016, n. 3293: “…In ogni caso, ai
sensi dell’art. 21 octies, della medesima l. n. 241 del 1990, la mancata o
insufficiente motivazione dell’apporto collaborativo proposto con le
osservazioni non può refluire sulla validità dell’atto di diniego che nel caso
in esame esprime un potere privo di margini di discrezionalità in ragione della
presupposta e vincolante regolamentazione comunale richiamata nell’adottata
determinazione ( Cons. Stato …)…”
Cons. di Stato, II, 2 maggio
2017, n. 990/2017 (parere): “…Per
quanto concerne, inoltre, la censura relativa all’asserita violazione dell’art.
10 bis della legge n. 241 del 1990, la Sezione rileva, in via preliminare, che - una
volta statuita la legittimità del contestato provvedimento - il suo
annullamento, sotto il solo profilo della violazione della disposizione da
ultimo citata, non produrrebbe alcun vantaggio concreto e diretto nella sfera
giuridica del ricorrente, atteso che tale annullamento comporterebbe
esclusivamente l’obbligo per l’Amministrazione di adottare un nuovo
provvedimento, di contenuto analogo a quello oggetto della presente
controversia, previa adozione del preavviso di rigetto di cui al predetto art.
10 bis della legge n. 241 del 1990. Pertanto, anche in ragione del principio
della conservazione degli atti amministrativi di cui all'art. 21 octies della
legge n. 241 del 1990, la
Sezione ritiene che pur in assenza del preavviso di rigetto
di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, non vi sia ragione di
procedere all'annullamento del contestato provvedimento…”
Cons. di Stato, IV, 6 luglio
2017, n. 3330: Né, infine, hanno
pregio le censure assorbite in primo grado: da un lato il carattere
assolutamente vincolato dell’impugnato diniego rende irrilevante l’omissione
della comunicazione del preavviso di rigetto, dall’altro l’Amministrazione non
doveva svolgere alcuna particolare istruttoria, non essendo necessaria alcuna
acquisizione di conoscenze fattuali, né, tanto meno, era tenuta a confezionare
una motivazione che andasse oltre la rappresentazione dell’impossibilità
giuridica dell’ottenimento di quanto anelato con l’istanza…”
Cons. di Stato, I, 21 dicembre
2017, n. 2666/2017 (parere): “…In esito alla violazione dell’art. 10 bis
della legge 7 agosto 1990, per giurisprudenza pacifica, l’invocata
illegittimità non è configurabile atteso che l’eventuale partecipazione
procedimentale del ricorrente non avrebbe potuto comunque comportare l’adozione
di un provvedimento differente rispetto a quello in concreto emanato
dall’Amministrazione, con la conseguenza che, in considerazione del principio
della conservazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 21-octies,
comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la mancata adozione del preavviso
di rigetto non può ritenersi una circostanza adeguata al fine di viziare
l’impugnato provvedimento, come confermato, peraltro, dalla consolidata
giurisprudenza in materia…”
Cons. di Stato, VI, 27
febbraio 2018, n. 1161: “…Preliminarmente va rammentato che, secondo
la giurisprudenza pacifica di questo Consiglio di Stato, “nel procedimento
amministrativo la mancata comunicazione del preavviso di rigetto non comporta
“ex se” l'illegittimità del provvedimento finale in quanto la norma sancita
dall'art. 10 bis, l. 7 agosto 1990 n. 241, va interpretata alla luce del
successivo art. 21 octies, comma 2, il quale, nell'imporre al giudice di
valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto
nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità
sostanziale del medesimo, rende irrilevante la violazione delle disposizioni
sul procedimento o sulla forma dell'atto quando il contenuto dispositivo non
avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (v. , “ex
multis”, …)…”
Cons. di Stato, IV, 27
settembre 2018, n. 5562: “…L'istituto del c.d. preavviso di rigetto,
di cui al citato art. 10-bis ha lo scopo di far conoscere all’amministrazione
procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero
contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla
ponderazione di tutti gli interessi in gioco; tuttavia, tale scopo viene meno
ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei
casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in
concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene
discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non
modificabilità (ex multis: …). In altri termini, l'art. 10-bis, l. 7 agosto
1990, n. 241, così come le altre norme in materia di partecipazione
procedimentale, va interpretato non in senso formalistico, ma avendo riguardo
all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato
alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica
amministrazione, sicché il mancato preavviso di rigetto di cui all'art. 10-bis,
l. 7 agosto 1990, n. 241, non comporta l'automatica illegittimità del
provvedimento finale, quando, in ipotesi, come nella specie, possa trova
applicazione l'art. 21-octies della stessa legge, secondo il quale il giudice
non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso
sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe
potuto essere diverso da quello in concreto adottato (ex multis: …).
Cons. di Stato, V, 22 ottobre
2018, n. 6024: “…Riguardo all’incidenza dell’omessa comunicazione del preavviso di
rigetto di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, ed ai rapporti di
tale previsione con quella di cui all’art. 21 octies della stessa legge, è
sufficiente ribadire l’affermazione giurisprudenziale, richiamata negli scritti
di parte, per la quale “la violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241 del 1990
non basta da sola per inficiare la legittimità del provvedimento gravato se non
viene data in giudizio la prova della utilità della partecipazione (mancata) in
sede procedimentale (in termini, da ultimo, in questo senso, …), così che il
vizio di omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo
soltanto nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato
nell’ambito del procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da
quello che sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli elementi
ulteriori che il privato medesimo avrebbe potuto fornire all’Amministrazione al
fine di superare i rilievi ostativi all’adozione dell’atto favorevole (in
questo senso: …)” (così, da ultimo, …)….”
B.5.1) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … ONERE PROBATORIO
Cons. di Stato, IV, 27 gennaio
2011, n. 618: Il preavviso di
rigetto, di cui all’art. 10-bis della l. 241/1990, importante strumento di
partecipazione, non può ridursi né ad un mero rituale formalistico e né ad un
banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma, se
inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione
amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso che il privato non
può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione del
preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali erano
gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse ricevuto la
detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le preliminari
conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa alla violazione
della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il privato
fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che non aveva
potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente che il
fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti di
partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il
provvedimento finale da parte dell’Amministrazione.
Cons. di Stato, II, 21
novembre 2011, n. 4240/2011 (parere): “…Ad
avviso della Sezione, il preavviso di cui all'art. 10 bis della L. n. 241 del
1990 non può ridursi né ad un mero rituale formalistico né ad un banale cavillo,del
tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La norma,se inquadrata nell'ottica
della imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa,deve essere
interpretata nel senso che il privato non può limitarsi a dolersi della mera
circostanza della mancata comunicazione del preavviso di rigetto,ma deve anche
allegare,o almeno indicare,quali erano gli ulteriori elementi,conoscitivi o di
giudizio,che, ove avesse ricevuto della comunicazione, avrebbe potuto
introdurre per contestare le preliminari conclusioni della p. a. In tale
ambito,la doglianza relativa alla violazione della norma in esame può trovare
favorevole ingresso solo quando il privato fornisca in giudizio le indicazioni
sugli elementi che non ha potuto introdurre nel procedimento. In sostanza,deve
essere evidente che il fatto della p.a. deve avere vanificato in concreto i
suoi diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti
rilevanti per il provvedimento finale da parte dell'amministrazione …”
Cons. di Stato, II, 6 dicembre
2011 (parere): “…Il preavviso di cui
all'art. 10-bis della L. n.241/1990, importante strumento di partecipazione al
procedimento amministrativo, non può ridursi né ad un mero rituale formalistico
e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà delle cose. La
norma, se inquadrata nell'ottica dell'imparzialità e del buon andamento
dell'azione amministrativa, deve essere interpretata nel senso che il privato
non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata comunicazione
del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno indicare, quali
erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove avesse
ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare le
preliminari conclusioni della P.A.. In tale ambito, la doglianza relativa alla
violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il
privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che
non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente
che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti
di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il
provvedimento finale da parte dell'Amministrazione…”
Cons. di Stato, IV, 15
dicembre 2011, n. 6616: Le norme in
materia di partecipazione al procedimento amministrativo non debbono essere
applicate meccanicamente, ma solo quando siano suscettibili di apportare una
qualche utilità all'azione amministrativa, nel senso di un arricchimento sul
piano del merito e della legittimità, che possa derivare dalla partecipazione
del destinatario al provvedimento, con la conseguenza che l'omissione del
preavviso, ex art. 10-bis, della l. 241/1990, comporta l'illegittimità del
provvedimento finale solo se il soggetto non avvisato possa provare che, con la
sua partecipazione, avrebbe potuto, anche solo eventualmente, incidere, in
termini a lui favorevoli, sul provvedimento finale
Cons. di Stato, VI, 27 luglio
2015, n. 3667: “…Al riguardo ci si
limita a richiamare il consolidato – e qui condiviso – orientamento secondo cui
l’articolo 10-bis, cit. deve essere valutato dal Giudice avendo riguardo al
successivo articolo 21-octies relativo alla non annullabilità degli atti per
omessa comunicazione di avvio (cui è da assimilare, ai fini che qui rilevano,
il mancato preavviso di rigetto) laddove l’amministrazione dimostri in giudizio
che il contenuto dispositivo dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato…”
Cons. di Stato, V, 14 aprile
2016, n. 1508: “…Non è neppure
fondato il richiamo all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 per la
lamentata mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Infatti, la norme
sulla partecipazione procedimentale devono essere interpretate in senso
sostanziale e non meramente formale, così che la loro violazione non determina
illegittimità se non si prova che con l’eventuale partecipazione il
provvedimento avrebbe avuto, anche solo parzialmente, un contenuto diverso. Tale
prova nel caso di specie è del tutto mancata, non potendo costituire elemento
di prova la mera deduzione sull’esito diverso che altrimenti avrebbe avuto il
procedimento…”
Cons. di Stato, III, 2 maggio
2016, n. 1656: “…Anche la censura
dedotta con il terzo motivo di appello, concernente la mancata comunicazione di
preavviso di diniego del provvedimento, ex art. 10 bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, merita accoglimento. Le comunicazioni a scopo partecipativo hanno
la funzione di permettere un effettivo confronto tra l'Amministrazione e i
privati anteriormente all'adozione di un provvedimento negativo, in modo che
non siano trascurati elementi istruttori utili alla decisione finale. Deve, dunque, affermarsi che la mancanza della
comunicazione ex art.10 bis l. n. 241 del 1990 incide sulla validità dell'atto
conclusivo del procedimento, in presenza di un atto a contenuto discrezionale
laddove l’amministrazione non dimostri in giudizio che il suo contenuto non
avrebbe potuto essere diverso da quello concretamente deliberato.Nei limiti
previsti dall'art. 21 octies, comma 2, l.241/1990, ossia qualora abbia
determinato un deficit istruttorio, la mancata comunicazione del preavviso di
diniego determina l’annullamento del provvedimento …”
Cons. di Stato, III, 30 giugno
2016, n. 2939: “…Il preavviso di
rigetto di cui all'art. 10 bis L. n. 241/1990, pur costituendo un fondamentale
strumento di partecipazione, non può ridursi a mero rituale formalistico, con
la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell'azione amministrativa
e della dequotazione dei vizi formali, tale vizio può assumere rilievo solo
nelle ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell'ambito del
procedimento sia derivato un contenuto dell'atto finale diverso da quello che
sarebbe derivato sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il
privato avrebbe potuto fornire all'Amministrazione al fine di superare i
rilievi ostativi….”
Cons. di Stato, V, 9 maggio
2017, n. 2117: “…la violazione
dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 non è da sola idonea ad inficiare
la legittimità del provvedimento se non è data in giudizio la prova circa
l’utilità della partecipazione mancata in sede procedimentale (da ultimo in
questo senso: Cons. Stato, III, 21 febbraio 2017, n. 792), così che il vizio di
omessa comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo solo nelle
ipotesi in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del
procedimento il contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che
sarebbe potuto essere sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che
il privato avrebbe potuto fornire all’amministrazione al fine di superare i
rilievi ostativi (in questo senso: …).Pertanto, mentre l’eventuale fondatezza
di queste ultime priverebbe di interesse l’esame nel merito di questa censura,
l’eventuale infondatezza delle stesse impedirebbe comunque di pronunciare
l’illegittimità del diniego, in applicazione della regola generale sui vizi
formali o procedimentali “non invalidanti” sancita dall’art. 21-octies, comma
2, della legge n. 241 del 7 agosto 1990…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 7
luglio 2017, n. 696/2017 (parere): “…L’omissione del preavviso di rigetto ex
art. 10-bis, l. n. 241/1990 non inficia di per sé sola la legittimità del
provvedimento finale, se non è data in giudizio la prova circa l’utilità della
partecipazione mancata in sede procedimentale, così che il vizio di omessa
comunicazione del preavviso di rigetto può assumere rilievo solo nelle ipotesi
in cui dalla omessa interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento il
contenuto dell’atto finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto
essere sulla base della valutazione degli ulteriori elementi che il privato
avrebbe potuto fornire all’amministrazione al fine di superare i rilievi
ostativi …”
Cons. di Stato, IV, 24 luglio
2017, n. 3648: “…Non merita censura la sentenza impugnata neppure in relazione al
secondo motivo di gravame con cui è stato lamentato il mancato apprezzamento
della grave violazione procedimentale che ha inficiato il provvedimento a causa
della mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Posto invero, sotto un
primo profilo, che il provvedimento impugnato è l’esito vincolato di una
procedura concorsuale rigidamente disciplinata dalle regole del bando indetto
dall’amministrazione, che costituisce peraltro attuazione assolutamente
vincolata, almeno quanto alla questione controversia, di puntuali disposizioni
normative, non può, sotto altro profilo, sottacersi che, secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale, la violazione dell’art. 10 bis della legge 7
agosto 1990, n. 241, non è da sola idonea ad inficiare la legittimità del
provvedimento se non è data in giudizio la prova dell’utilità della
partecipazione procedimentale mancata e cioè che con detta partecipazione il
provvedimento impugnato avrebbe potuto avere un contenuto, anche solo
parzialmente diverso (Cons. Stato, …)….”
Cons. di Stato, VI, 28 ottobre
2016, n. 4545: “…La violazione di
tale obbligo non comporta annullamento dell’atto finale nel solo caso in cui,
in presenza di attività vincolata, l’amministrazione dimostra che il
provvedimento non avrebbe potuto avere altro contenuto. Nella fattispecie in esame, l’amministrazione
non ha correttamente adempiuto a tale obbligo, non mettendo in condizione
l’appellante di conoscere, in via procedimentale, le ragioni ostative
all’accoglimento della sua domanda. L’amministrazione
non ha dimostrato che tale violazione sia stata ininfluente ai fini della
definizione dell’assetto sostanziale degli interessi di cui alla determinazione
finale adottata. Dalla prospettazione delle parti e dai documenti in atti
risultano oggettive incertezze in ordine al contenuto e alle modalità con cui
si è stata spedita, ricevuta e protocollata la domanda di finanziamento della
società indirizza all’amministrazione. Gli aspetti non chiari della vicenda
avrebbero potuto essere oggetto di contradditorio procedimentale, con
possibilità anche di un più agevole accesso al fatto e alla documentazione
necessaria per chiarire come si sia concretamente svolta la vicenda in esame…”
Cons. di Stato, II, 16 maggio
2017, n. 1160/2017 (parere): “…Per
quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del
1990 - atteso che l’Amministrazione, prima di adottare il contestato
provvedimento, non avrebbe comunicato alla società ricorrente il preavviso di
rigetto di cui alla citata disposizione - la Sezione osserva che, in base alla consolidata
giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, il preavviso prescritto dall’art.
10 bis della legge n. 241 del 1990 non può ridursi né ad un mero rituale
formalistico né ad un banale cavillo, del tutto disgiunto dalla realtà delle
cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso
che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata
comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno
indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio, che,
ove avesse ricevuto la comunicazione, avrebbe potuto introdurre per contestare
le preliminari conclusioni della P.A. In tale ambito, la doglianza relativa
alla violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando
il privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che
non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza, deve essere evidente
che il fatto colposo della P.A. deve avere vanificato in concreto i suoi
diritti di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti
per il provvedimento finale da parte dell’Amministrazione” (Cons. di Stato, …)…”
Cons. di Stato, I, 14
settembre 2017, n. 1973/2017 (parere):
“…La giurisprudenza del Consiglio
di Stato ha ripetutamente affermato che la censura di omesso preavviso di
rigetto dell’istanza non può risolversi in una censura puramente formale,
sicché l’interessato deve specificare quali circostanze l’omissione gli abbia
impedito di far valere; e nella specie i ricorrenti deducono (pag 2 del
ricorso) soltanto che le carenze dell’amministrazione provano il privato di
ogni garanzia partecipativa ed indicono sulla “legittimità sostanziale del
provvedimento”, senza specificare quali concrete ragioni avrebbero potuto
indurre…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic.,
16 gennaio 2018, n. 21/2018 (parere):
“…quanto, invece, alla dedotta
violazione dell’art. 10-bis (11-bis della l.r. n. 10/1991), in ordine alla
comunicazione del preavviso di rigetto, i ricorrenti hanno omesso sia di dedurre
che, soprattutto, di dimostrare che la propria partecipazione sarebbe stata
fruttuosa, potendo condurre ad un diverso esito del procedimento. Peraltro, già
a seguito del procedimento avviato con la prima istanza di accertamento di
conformità i ricorrenti sono stati messi in condizione di interloquire con
l’Amministrazione….”
Cons. di Stato, VI, 27
febbraio 2018, n. 1161: “…Sempre in via preliminare e in termini
generali appare opportuno rilevare che la violazione dell’art. 10 bis della l.
n. 241 del 1990 non basta da sola per inficiare la legittimità del
provvedimento gravato se non viene data in giudizio la prova della utilità
della partecipazione (mancata) in sede procedimentale (in termini, da ultimo,
in questo senso, …), così che il vizio di omessa comunicazione del preavviso di
rigetto può assumere rilievo soltanto nelle ipotesi in cui dalla omessa
interlocuzione del privato nell’ambito del procedimento il contenuto dell’atto
finale si assuma diverso da quello che sarebbe potuto essere sulla base della
valutazione degli elementi ulteriori che il privato medesimo avrebbe potuto
fornire all’Amministrazione al fine di superare i rilievi ostativi all’adozione
dell’atto favorevole (in questo senso: …)…”
B.5.2) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … EDILIZIA (ET SIMILIA)
Cons. di Stato, IV, 4 marzo
2013, n. 1268: “…Anzitutto va
rilevato che, contrariamente all’assunto dell’appellante, in ragione del
carattere vincolato dell’atto, non occorre alcun avviso di avvio del
procedimento per gli atti sanzionatori in materia edilizia, tra cui l’ordine di
demolizione della costruzione abusiva …; così come nel caso di diniego di
concessione in sanatoria su istanza di condono, la successiva ordinanza di
demolizione non è viziata per violazione dell’art. 7 della l. n. 241 del 1990
in quanto, essendo stata adottata all’esito del procedimento avviato con
istanza di condono dell’interessato, non si verte nell’ambito di applicazione
dello stesso art. 7…”
Cons. di Stato, IV, 28 maggio
2013, n. 2916: “…Come correttamente
evidenziato dal primo giudice, il permesso di costruire ha carattere vincolato,
in quanto, ai sensi dell’art. 12, comma 1, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 può
essere negato solamente per contrasto con disposizioni di legge, di strumenti
urbanistici o di regolamenti edilizi. Pertanto,
seguendo una linea del tutto pacifica in giurisprudenza, il T.A.R. ha
evidenziato come, a norma dell’art. 21 octies della legge n. 241 del 1990, non
è annullabile l’atto adottato in violazione di norme sul procedimento qualora l’atto
stesso, per la sua natura vincolata, non avrebbe potuto avere un contenuto
diverso…”
Cons. di Stato, VI, 9 luglio
2013, n. 3616: “…La giurisprudenza di
questo Consiglio ha già avuto modo di soffermarsi sui rapporti intercorrenti
fra la fase sub-procedimentale che può concludersi con l’annullamento
dell’autorizzazione rilasciata ai fini paesaggistici e la doverosità
dell’attivazione del preavviso di cui all’articolo 10-bis, cit. e ha tratto
conclusioni dalle quali nel caso in esame non si individuano ragioni per
discostarsi. In particolare è stato osservato che la disposizione di cui
all'art. 10-bis della legge 241 del 1990, in tema di cd. preavviso di rigetto
non trova applicazione quando vi sono specifiche regole procedimentali, sulla
durata massima di una fase ‘di riesame’ di un precedente atto favorevole. In
particolare, l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai
sensi dell'art. 159 del d.lgs. 42 del 2004 - non è soggetto all'obbligo di
comunicazione preventiva del preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della
legge 241 del 1990, in quanto costituisce esercizio, entro un termine
decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche e integra
piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la caducazione
del precedente atto abilitativo … Sotto altro aspetto, si è osservato che il
preavviso di rigetto di cui all’articolo 10-bis della l. n. 241 del 1990, non
si applica al sub-procedimento volto all'annullamento, in tempi stretti e
perentori, dell'autorizzazione paesaggistica, sub specie di riesame di
quell'atto da parte dell'autorità statale e si configura come una fase di
riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei
luoghi. Ne deriva che il preavviso di diniego - finalizzato ad aprire una fase,
anche non breve, di possibile confronto endoprocedimentale - è di per se stesso
incompatibile con la stretta tempistica del vaglio delle condizioni di
legittimità di un atto abilitante già rilasciato e produttivo di taluni effetti
…”
Cons. di Stato, VI, 31 ottobre
2013, n. 5265: “…risulta agli atti
processuali che, a seguito di verbale della Polizia Locale inerente ulteriore
verifica della pompeiana in parola, è stato dato avviso ai ricorrenti
dell’avvio del procedimento amministrativo di accertamento delle violazioni
urbanistico-edilizie, … Inoltre, in punto di omesso preavviso, è appena il caso
di richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la
violazione dell' art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 non è invocabile
in relazione a provvedimenti di carattere vincolato o connotati ex lege da
tratti di assoluta specialità, al di là della mancanza di ogni asserzione circa
l'apporto che avrebbe fornito una effettiva ulteriore partecipazione. Conseguentemente,
questa doglianza non trova riscontro nella sua effettività e nel dovere di
legge incombente in capo al Comune di reprimere gli abusi edilizi…”
Cons. di Stato, VI, 24
novembre 2015, n. 5314: “…In questo
senso si era del resto espressa la giurisprudenza che aveva rilevato, con
riguardo alla struttura e alla natura del procedimento di rilascio della
autorizzazione paesaggistica, che si tratta di un procedimento unitario,
attivato dall'interessato, composto ex lege anche dalla fase del riesame da
parte dello Stato, nel caso in cui l'autorità preposta alla tutela del vincolo
si pronunci in senso favorevole sull'istanza (Cons. St., Ad. Plen., n. 9 del 14
dicembre 2001), con la conseguenza che, a fronte di un procedimento ad
iniziativa dell’interessato, non occorre la comunicazione del relativo avvio. La
giurisprudenza più recente ha messo in rilievo come non possa ritenersi
applicabile – a tale segmento procedimentale – la disposizione che impegna
l’amministrazione a comunicare agli interessati il c.d. 'preavviso di rigetto',
ai sensi dell’articolo 10 bis della legge n. 241 del 1990. Si è infatti
osservato che questa disposizione non trova applicazione amministrativa quando
vi sono specifiche regole procedimentali, sulla durata massima della fase 'di
riesame' di un precedente atto favorevole. In particolare si è affermato che
l'annullamento dell'autorizzazione paesistica - pur se disposto ai sensi dell'
art. 159 del Codice - non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva
del 'preavviso di rigetto' in quanto costituisce esercizio, entro un termine
decadenziale, di un potere che intercorre tra autorità pubbliche che integra
piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la quale determina la
caducazione del precedente atto abilitativo…”
Cons. di Stato, VI, 21
novembre 2016, n. 4844: “…il
preavviso di rigetto di cui all'articolo 10-bis della l. n. 241 del 1990, non
si applica al sub-procedimento volto all'annullamento, in tempi stretti e
perentori, dell'autorizzazione paesaggistica, sub specie di riesame di
quell'atto da parte dell'autorità statale e si configura come una fase di
riscontro della già ritenuta possibilità giuridica di mutare lo stato dei
luoghi. Ne deriva che il preavviso di diniego — finalizzato ad aprire una fase,
anche non breve, di possibile confronto endoprocedimentale — è di per se stesso
incompatibile con la stretta tempistica del vaglio delle condizioni di
legittimità di un atto abilitante già rilasciato e produttivo di taluni
effetti; la disposizione di cui all'art. 10-bis della legge 241 del 1990, in
tema di c. d. preavviso di rigetto non trova applicazione quando vi sono
specifiche regole procedimentali, sulla durata massima di una fase “di riesame”
di un precedente atto favorevole. In particolare, l'annullamento dell'autorizzazione
paesistica — pur se disposto ai sensi dell'art. 159 del d. lgs. 42 del 2004 —
non è soggetto all'obbligo di comunicazione preventiva del preavviso di rigetto
di cui all'art. 10 bis della legge 241 del 1990, in quanto costituisce
esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che intercorre tra
autorità pubbliche e integra piuttosto una fase ulteriore, di secondo grado, la
quale determina la caducazione del precedente atto abilitativo…”
Cons. di Stato, II, 26 aprile
2017, n. 921/2017 (parere): “…Il
parere reso al Comune ai fini paesaggistici dall’Amministrazione preposta alla
tutela dello specifico interesse non è soggetto all’obbligo di comunicazione
preventiva del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis l. n. 241/1990, in
quanto costituisce esercizio, entro un termine decadenziale, di un potere che
intercorre tra autorità pubbliche. Ciò non è incompatibile con la
qualificazione del parere — vincolante — come idoneo a incidere in via autonoma
e immediata nella sfera giuridica dell’interessato, e a condizionare l’esito
del procedimento, e quindi con l’impugnabilità ex se del parere medesimo quale
presupposto autonomo della successiva decisione finale negativa. Del resto, il
parere vincolante della Soprintendenza sembra avere natura di decisione
preliminare, come tale impugnabile in via immediata e diretta, fermo restando
che la decisione finale è della Regione o dell’ente sub delegato. In questa
situazione, considerando impugnabile in via immediata ed ex se il parere
dell’organo statale periferico, avuto riguardo alla disciplina vigente nel 2010
sarebbe parso illogico, oltre che violativo di principi di semplificazione
procedimentale, considerare obbligatorio un contraddittorio per così dire
« anticipato », sotto forma di comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis
cit. con riferimento al parere dell’organo statale periferico, in presenza di
una comunicazione ex art. 10-bis obbligatoria riferita alla successiva
decisione finale dell’ente sub delegato” (Consiglio di Stato, …)…”
Cons. di Stato, IV, 6 novembre
2017, n. 5116: “…l’accertamento di
conformità avviene ad istanza di parte, cosicché il Comune non era obbligato a
comunicare l’avvio del procedimento; dall’altro che l’omesso invio del
preavviso di rigetto non ha alcun riflesso sulla legittimità del provvedimento
finale ai sensi dell’art. 21-octies legge n. 241 del 1990, attesa la natura
assolutamente vincolata dello stesso…”
Cons. di Stato, VI, 2 maggio
2018, n. 2615: “…in linea generale va
ribadito che, a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n.
15, l'istituto del preavviso di rigetto di cui all'art. 10- bis, l. n. 241 del
1990 - introdotto dall'art. 6 della prima legge menzionata - stante la sua
portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di
condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il
provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia
stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui al citato art. 10 bis in
quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al
procedimento e dunque della possibilità di uno apporto collaborativo, capace di
condurre ad una diversa conclusione della vicenda…”
Cons. di Stato, VI, 19
settembre 2018, n. 5464: “…neppure hanno pregio i motivi di appello
con i quali si reiterano le doglianze proposte nei confronti del procedimento
che ha condotto all’adozione dell’atto di diniego di condono, per mancata
comunicazione di avvio del procedimento e per mancata comunicazione del preavviso
di diniego giacché, secondo la pacifica giurisprudenza di questo Consiglio di
Stato "I provvedimenti di diniego del condono edilizio non devono essere
preceduti dalla comunicazione dell'avvio del procedimento, perché i
procedimenti finalizzati alla sanatoria degli abusi edilizi sono avviati su
istanza di parte" (cfr. …). ..Ancora sul punto, la natura vincolata delle
determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle
determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi
dei soggetti interessati e, conseguentemente, di un obbligo di previa
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della relativa domanda. Ciò
anche in applicazione dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990,
secondo cui il mancato preavviso di diniego non produce effetti vizianti ove il
Comune non avrebbe comunque potuto emanare provvedimenti diversi da quelli in
concreto adottati (cfr., tra le molte, …)…”
Cons. di Stato, VI, 24 ottobre
2018, n. 6048: “…In ordine, poi, al mancato preavviso di rigetto ex art. 10-bis della
l. 241/1990, la natura vincolata della sanzione demolitoria costituisce
elemento di necessaria valutazione, in questa sede, con riguardo al successivo
art. 21-octies ed in ordine alla non annullabilità degli atti per mancata
comunicazione di avvio (cui è da assimilare il mancato preavviso di rigetto),
laddove sia dimostrato in giudizio che il contenuto dell'atto sanzionatorio non
sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato o, a maggior
ragione, se anche in giudizio son emerse prove circa l'esistenza dei
presupposti di fatto e di diritto per sanzionare l’abuso (cfr. …)…”
Cons. di Stato, VI, 2 novembre
2018, n. 6219: “…Il diniego di sanatoria è atto vincolato. A corollario, discende che
la mancata comunicazione del preavviso di diniego, in applicazione dell' art.
21 octies, comma 2, primo periodo, l. n. 241 del 1990, non produce effetti
vizianti ove il Comune – come nel caso in esame – non avrebbe potuto emanare
provvedimenti diversi da quelli in concreto adottati (cfr., …)…In conformità
all’indirizzo giurisprudenziale qui condiviso, il diniego di condono è atto
vincolato, conclusivo del procedimento iniziato ad istanza di parte e,
conseguentemente, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione
del preavviso di diniego (cfr., …)…”
Cons. di Stato, VI, 10
dicembre 2018, n. 6950: “…In linea generale va quindi ribadito,
contrariamente a quanto sostenuto nelle difese comunali, che, a seguito delle
modifiche introdotte dalla l. 11 febbraio 2005 n. 15, l'istituto del preavviso
di rigetto stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei
procedimenti edilizi, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il
provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in variante ovvero in
sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui al
citato art. 10 bis in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena
partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di uno apporto
collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda. Nel
caso di specie, contrariamente a quanto desumibile dalla sentenza appellata, il
rispetto dell’onere formale posto a garanzia della partecipazione del privato
istante, avrebbe, da un canto, consentito la specificazione dell’erronea
rappresentazione di fatto e, da un altro canto, imposto alla p.a. una specifica
motivazione sul punto, assente nel caso de quo….”
Cons. di Stato, II, 21
dicembre 2018, n. 2934/2018 (parere):
“…In ordine, poi, al mancato
preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. 241/1990, la natura vincolata
della sanzione demolitoria costituisce elemento di necessaria valutazione, in
questa sede, con riguardo al successivo art. 21-octies ed in ordine alla non
annullabilità degli atti per mancata comunicazione di avvio (cui è da
assimilare il mancato preavviso di rigetto), laddove sia dimostrato in giudizio
che il contenuto dell’atto sanzionatorio non sarebbe potuto essere diverso da
quello in concreto adottato o, a maggior ragione, se anche in giudizio son
emerse prove circa l’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto per
sanzionare l’abuso (cfr. …)…”
B.5.3) ART.
21 OCTIES, C. 2 … SEGUE … CAUSA DI SERVIZIO (ET
SIMILIA)
Cons. di Stato, IV, 7 aprile
2010, n. 1981: “…Considerato, in
particolare, che il primo giudice, accogliendo il ricorso del sig…., ha
annullato l’impugnato diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio dell’infermità lamentata dallo stesso e il conseguente diniego di equo
indennizzo per la violazione dell’obbligo procedimentale di cui all’art. 10 bis
della legge 7 agosto 1990, nr. 241, non avendo l’Amministrazione provveduto a
notificare all’istante il preavviso di rigetto; Ritenuto che le ridette
conclusioni meritino conferma, non potendo trovare accoglimento gli opposti
rilievi dell’Amministrazione appellante, in quanto: - non trova fondamento
positivo l’affermata esclusione dell’applicabilità del citato art. 10 bis in
ipotesi di esercizio di poteri vincolati; - al contrario, detta disposizione
esprime un principio di carattere generale la cui ratio (che è quella di
consentire all’interessato, quand’anche abbia partecipato al procedimento, di
interloquire prima delle definitive determinazioni sfavorevoli che
l’Amministrazione procedente abbia maturato) non si vede perché non dovrebbe
ugualmente valere per i procedimenti vincolati…”
Cons. di Stato, IV, 27 gennaio
2011, n. 618: “…In linea generale, il
"preavviso di rigetto" di cui all'art. 10 bis l. 7 agosto 1990 n.
241, che è istituto di carattere generale che si inscrive nel sistema delle
garanzie di partecipazione procedimentale, non si applica alle fattispecie
nelle quali le predette esigenze sono comunque assicurate dalla specifica ed
analitica disciplina dei relativi procedimenti. Nel caso di specie il procedimento in
questione costituisce un modulo conchiuso nel quale le predette esigenze sono
state comunque considerate dal disciplinato dal d.P.R. n. 461/2001. In tali
ambiti quindi, del tutto esattamente il Giudice di prime cure ha fatto coerente
applicazione del principio per cui la disciplina speciale prevale su quella
generale (secondo il noto antico brocardo "lex specialis derogat
generali"). Il preavviso di cui all’art. 10-bis della L. n.241/1990,
importante strumento di partecipazione, non può però ridursi né ad un mero
rituale formalistico e né ad un banale cavillo del tutto disgiunto dalla realtà
delle cose. La norma, se inquadrata nell’ottica dell’imparzialità e del buon
andamento dell’azione amministrativa, deve dunque essere interpretata nel senso
che il privato non può limitarsi a dolersi della mera circostanza della mancata
comunicazione del preavviso di rigetto, ma deve anche allegare, o almeno
indicare, quali erano gli ulteriori elementi, conoscitivi o di giudizio che, ove
avesse ricevuto la detta comunicazione, avrebbe potuto introdurre per
contestare le preliminari conclusioni della P.A. . In tale ambito, la doglianza relativa alla
violazione della norma in esame può trovare favorevole ingresso solo quando il
privato fornisca in giudizio le indicazioni o almeno lumi sugli elementi che
non aveva potuto introdurre nel procedimento. In sostanza deve essere evidente
che il fatto colposo della P.A. deve aver vanificato in concreto i suoi diritti
di partecipazione e la corretta valutazione dei presupposti rilevanti per il
provvedimento finale da parte dell’Amministrazione…”
Cons. di Stato, II, 15
dicembre 2011 (parere): “..Con
riferimento al mancato preavviso di rigetto, l’ormai consolidata giurisprudenza
ritiene che la disposizione di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90 non si applica
al procedimento di concessione dell’equo indennizzo di cui si controverte sia
perché detto procedimento è ricompreso tra quelli di natura previdenziale (cfr.
Cons. St., parere n. 4105/2007 del 9.4.08) e sia perché ricorrono le condizioni
previste dall’art. 21-octies della L. n. 241/90, atteso che il giudizio
espresso dal Comitato di Verifica è vincolante per l’Amministrazione, la quale
non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso (cfr. Cons. St., parere n.
1311/09 del 26.5.09)…”
Cons. di Stato, II, 10 luglio
2013, n. 4234/2011 (parere): “…La
disciplina di cui all’art. 10 bis della l. 241/1990 non trova applicazione nel
procedimento riguardante il riconoscimento della dipendenza della causa di
servizio di infermità, regolato dal D.P.R. 461/ 2001, e ciò in considerazione
della natura vincolante del parere reso dal Comitato di verifica per le cause
di servizio, di cui all’art. 14 del cennato D.P.R….”
Cons. di Stato, II, 20
febbraio 2017, n. 455/2017 (parere): “…La Sezione rileva che, in
base alla consolidata giurisprudenza della Sezione ha ritenuto che “nei
procedimenti per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una
determinata infermità, il parere del CVCS, come espressamente sancito dal d.
P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio è vincolante per
l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione stessa non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7
agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale
dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato” (Cons. di Stato, …)..”.
Cons. di Stato, II, 20 aprile
2017, n. 900/2017 (parere): “…E’ stato, infatti osservato che la natura
non solo obbligatoria, ma vincolante, del parere reso nella materia in
questione dal Comitato esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui
all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (Cons. Stato, Sez. III, 18 dicembre
2007 n. 3036/07). Il procedimento di riconoscimento della dipendenza da causa
di servizio di una infermità, pur non essendo ricompreso tra le ipotesi di
esclusione espressamente previste dalla legge, è tuttavia scandito con
precisione da cadenze temporali predefinite dal D.P.R. n. 461 del 2001, che
all’art. 14 qualifica il parere del Comitato di verifica come vincolante (Cons.
Stato, Sez. III, 14 settembre 2010 n. 3270/2009). E’ stato, così, ritenuto che
in tale fattispecie l’omessa comunicazione di motivi ostativi all’accoglimento
non svolge alcun ruolo, dal momento che la natura vincolante del parere rende
superflua tale comunicazione, dovendo l’Amministrazione conformarsi al parere…”
Cons. di Stato, II, 2 maggio
2017, n. 963/2017 (parere): “…Con il
primo motivo di gravame, il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei
provvedimenti impugnati per violazione e mancata applicazione dell’art. 10-bis
della legge n. 241 del 1990: al riguardo si ricorda che la Sezione ha da tempo
escluso che la disciplina di cui all’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990
trovi applicazione nel procedimento, di carattere speciale, concernente il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, regolato dal
D.P.R. n. 461 del 2001. Ciò in considerazione della natura non solo
obbligatoria, ma vincolante, del parere di cui all’art. 14 del sopra richiamato
D.P.R. n. 461, che esclude l’obbligo del preavviso di rigetto di cui all’art.
10-bis della legge n. 241 del 1990 …”
Cons. di Stato, II, 2 maggio
2017, n. 966/2017 (parere): “…per
quanto concerne la censura con cui il ricorrente ha lamentato la violazione
dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 - in considerazione del mancato
invio, da parte dell’Amministrazione, del preavviso di cui alla citata
disposizione - la Sezione
rileva che, secondo quanto statuito dalla consolidata giurisprudenza di questo
Consiglio di Stato, nel corso del procedimento relativo al riconoscimento della
dipendenza da cause di servizio delle patologie sofferte “l'Amministrazione non
è tenuta alla comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis
della legge 7 agosto 1990 n. 241, in quanto l'eventuale partecipazione
procedimentale dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto
dispositivo del provvedimento impugnato” (Cons. di Stato, …). In altri termini,
la natura vincolante per l’Amministrazione del parere del CVCS - espressamente
sancita, come in precedenza esposto, dal d. P.R. n. 461 del 2001 - esclude che
l’omissione dell’invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 possa comportare l’illegittimità del provvedimento finale
adottato dall’Amministrazione, con la conseguenza che, anche sotto questo
profilo, il provvedimento impugnato non può che ritenersi legittimo…”
Cons. di Stato, I, 27 luglio
2017, n. 1801/2017 (parere): “Questa
Sezione ha sempre affermato che il procedimento per il riconoscimento dell’equo
indennizzo: è un procedimento “tipizzato” dettagliatamente disciplinato dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001, che non prevede il
preavviso di rigetto. …”
Cons. di Stato, III, 3
novembre 2017, n. 5086: “Le
conclusioni cui è pervenuto questo Consiglio, circa l’inapplicabilità dell’art.
10 bis cit. (…l. 241/1990 … ndA) ai
procedimenti di carattere vincolato, si attagliano al caso di specie,
caratterizzato dalla presenza di provvedimento che non avrebbe potuto essere
diverso poiché deriva dal recepimento del parere emesso dal CVCS nell’esercizio
della propria discrezionalità tecnica..”
Cons. di Stato, II, 26 gennaio
2018, n. 223/2018 (parere): “…Per quanto concerne … la censura relativa
alla violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, in considerazione
del mancato invio del preavviso di rigetto previsto da tale disposizione, la Sezione osserva che, in
base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato - dalla quale
non si ravvisano ragioni per discostarsi - “nei procedimenti per il
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata
infermità, il parere del Comitato di verifica, come espressamente sancito dal
d. P.R. n. 461 del 2001, oltre ad essere obbligatorio è vincolante per
l'Amministrazione procedente, sicché l'Amministrazione stessa non è tenuta alla
comunicazione del preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis della legge
n. 241 del 1990, in quanto l'eventuale partecipazione procedimentale
dell'interessato non produrrebbe effetti sul contenuto dispositivo del
provvedimento impugnato” (Cons. di Stato, …). ..”
Cons. di Stato, IV, 30 agosto
2018, n. 5110: “…il parere del Comitato di Verifica - ex D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461
- è stato reso nel pieno rispetto delle regole procedurali e, oltre ad essere
obbligatorio, è vincolante per l'Amministrazione ai fini dell'adozione del
provvedimento finale, sicché essa non è obbligata alla comunicazione del
preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis, legge 7 agosto 1990 n. 241,
stante la non utilità per l'interessato, in quanto l'eventuale sua
partecipazione al procedimento non sarebbe suscettibile di produrre effetti sul
contenuto dispositivo del provvedimento impugnato, essendo l'Amministrazione
pubblica procedente tenuta a conformarsi, appunto, al predetto parere…”
B.6) MISCELLANEA
Cons. di Stato, II, 14
novembre 2011, n. 4135/2011 (parere): “..Il
preavviso di rigetto inviato non rispetta l’art. 10-bis della legge n. 241 del
1990, che dev’essere l’ultimo atto del procedimento prima della sua
conclusione. Nella specie, invece, l’istruttoria è proseguita, poiché la
ricorrente ha apportato varianti al P.R.A. ed al progetto di costruire, su cui
l’amministrazione ha dovuto pronunciarsi, e sono stati acquisiti altri pareri.
A dimostrare l’anomalia del procedimento c’è l’elevato lasso di tempo trascorso
tra il preavviso inviato e la decisione. Tale vizio procedimentale, vulnerando
il contraddittorio e la stessa razionalità dell’agire amministrativo, fa
emergere ancor più l’insufficienza e illogicità della motivazione, che, ad onta
dei vari pareri degli uffici comunali e provinciali richiamati, non enuncia con
chiarezza la ragione del diniego…”
Cons. di Stato, VI, 1 febbraio
2013, n. 617: L’esclusione delle “procedure concorsuali” dall’obbligo
del preavviso di rigetto, , ex art. 10 bis della l. 241/1990, appare giustificata da ragioni di par condicio, per procedimenti valutativi che si
concludono con una graduatoria e che implicano pertanto, per le finalità
proprie dell’inserimento nella medesima, interessi concorrenziali, anche nella
fase che – precedendo l’esito finale – non vede secondo la prevalente
giurisprudenza controinteressati in senso giuridico formale, cosicché la legge
preclude, per i procedimenti in questione, canali partecipativi riservati a
taluno degli aspiranti, anche per l’evidente aggravio procedurale, connesso
alla rimessa in discussione di ogni giudizio negativo, discrezionalmente emesso
[Il massimo organo di giustizia amministrativa premette che l’istituto in
questione come la parallela comunicazione di avvio del procedimento – prevista,
per le procedure iniziate d’ufficio, ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990 – costituiscono espressione formale della
dimensione garantistica e partecipativa, che il legislatore inteso dare al
procedimento amministrativo, sia pure col temperamento, introdotto dall’art. 21
octies della legge medesima (che
limita l’annullabilità dei provvedimenti per vizi formali, sostanzialmente,
all’adozione di atti discrezionali)]
Cons. di Stato, IV, 4 febbraio
2013, n. 651: “…Infatti, in caso di
riesame, per ordine del giudice, di un provvedimento amministrativo censurato
in sede giurisdizionale, la comunicazione del preavviso di diniego ex art.
10-bis citato costituisce un inutile aggravamento dell'attività amministrativa,
tenuto anche conto che il riesame dell’istanza è disposto per impulso
giudiziale, e quindi con tutte le garanzie del contradditorio proprie del
processo, e non su istanza di parte, allorché invece l'art. 10-bis legge
241/1990, come noto, trova applicazione per i soli procedimenti “ad istanza di
parte”. Valgono al riguardo le regole
dettate dalla giurisprudenza amministrativa sui ricorsi amministrativi. La
comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda non è
necessaria in relazione alle decisioni di ricorsi gerarchici, atteso che il
preavviso di rigetto si applica ai procedimenti ad istanza di parte, mentre il
ricorso amministrativo non è assimilabile a un' istanza di provvedimento, ma
costituisce la contestazione di un provvedimento già emanato; inoltre è diretto
a promuovere il contraddittorio prima dell'adozione di un provvedimento di
amministrazione attiva, mentre, nel caso del ricorso amministrativo, il
provvedimento di amministrazione attiva è già stato emanato e impugnato; prima
del provvedimento impugnato il privato, di regola, ha già potuto interloquire
con l'Amministrazione, sicché un ulteriore preavviso di rigetto introdurrebbe
un'ulteriore fase di contraddittorio, sostanzialmente inutile e in contrasto
con le esigenze di buon andamento, economicità e celerità dell'azione
amministrativa; la comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini
per l'emanazione del provvedimento finale, e questo effetto è incompatibile con
la disciplina del ricorso amministrativo perché comporterebbe il raddoppio
praeter legem dei termini di decisione del ricorso; il procedimento avviato col
ricorso gerarchico può concludersi con il silenzio, con l'effetto di consentire
al ricorrente di impugnare in sede giurisdizionale il provvedimento già
impugnato in sede amministrativa, e tale disciplina è, per la sua intrinseca
funzione acceleratoria dei rimedi di tutela, incompatibile con la necessità del
preavviso di rigetto; la decisione dell'Amministrazione sul ricorso gerarchico
ha carattere di segretezza fino alla sua emanazione, e pertanto non ammette un
preavviso di rigetto …”
Cons. di Stato, IV, 20
febbraio 2013, n. 1056: “…L’esposto
di un privato diretto a sollecitare l’esercizio di poteri di autotutela si
sostanzia in una richiesta di riesame, per la quale non può ritenersi in sé
sussistente alcun obbligo per la
P.A. di far luogo al preavviso di rigetto qualora il
successivo provvedimento sia sostanzialmente confermativo del precedente
provvedimento …”
Cons. di Stato, IV, 12
febbraio 2014, n. 673: Nel riferirsi
ai soli procedimenti a istanza di parte, l’ art. 10 bis della l. 241/1990, si
riferisce alle ipotesi così tipizzate dalla legge, e non a qualunque vicenda in
cui la p.a. si trovi a dover rispondere a un’istanza proposta da soggetti
interessati a un qualsivoglia provvedimento
Cons. di Stato, V, 23 ottobre
2014, n. 5226: “…Se è infatti vero …
che ai sensi del proprio art. 29, comma 2-bis, la legge generale sul
procedimento amministrativo n. 241/1990 è applicabile anche ai procedimenti di
competenza regionale, con specifico riguardo agli <>, attenendo gli stessi ai livelli essenziali ex art. 117,
comma 1, lett. m), Cost., nondimeno, deve osservarsi che tale applicazione non
può estendersi fino alla pedissequa introduzione di tutti gli istituti
contemplati dalla legge statale, essendo per contro sufficiente che la
normativa regionale assicuri standard partecipativi non deteriori rispetto a
quelli assicurati dalla prima. Alla luce
di questa notazione, deve ritenersi condivisibile il rilievo del TAR secondo
cui la partecipazione procedimentale è stata comunque consentita attraverso
<>, in applicazione del citato
regolamento n. 31/2001…”
Cons. di Stato, VI, 7 maggio
2015, n. 2298: “…sulla illegittimità
della mancata applicazione dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nel procedimento relativo all’istanza di riesame; la prevalente giurisprudenza
infatti, nell’ottica di un’interpretazione non inutilmente formalistica delle
garanzie partecipative, bene ha chiarito che “la violazione dell'art. 10-bis
della legge n. 241 del 1990, non produce ex se l'illegittimità del
provvedimento finale, dovendo la disposizione sul preavviso di rigetto essere
interpretata comunque - secondo l'indirizzo giurisprudenziale maggioritario -
alla luce del successivo art. 21-octies, comma 2, il quale impone al giudice di
valutare il contenuto sostanziale del provvedimento e di non annullare l'atto
nel caso in cui le violazioni formali non abbiano inciso sulla legittimità
sostanziale del medesimo.” …; dovendosi applicare questo indirizzo nel presente
giudizio essendo stata acclarata la legittimità sostanziale dell’impugnato
diniego del riesame in autotutela …”
Cons. di Stato, V, 30 dicembre
2015, n. 5868: “…non ha carattere
tassativo l’elenco delle ipotesi, di cui all’ultimo periodo dell’art. 10 bis,
l. n. 241 del 1990, per le quali non è necessaria la comunicazione dei motivi
ostativi all’accoglimento della domanda…”
Cons. di Stato, III, 25 luglio
2016, n. 3329: “…Quanto alla dedotta
violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990, legittimamente
l’Amministrazione ha inviato il preavviso di rigetto delle istanze a chi le
aveva presentate: nessuna disposizione di legge prevede che il preavviso vada
inviato anche a persone diverse dal richiedente, ancorché sia cointeressato
alla emanazione del provvedimento richiesto…”
Cass., Sez. Un., 9 settembre
2016, n. 17881: L'applicabilità del
principio dell'obbligatoria comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento
dell'istanza anche alle Province autonome, senza bisogno di apposito
recepimento da parte di tali enti territoriali, deriva dall'art. 29 della legge
n. 241 del 1990 a mente del quale le Regioni e gli enti pubblici locali, nel
disciplinare l'attività amministrativa, non possono stabilire garanzie
inferiori a quelle assicurate ai privati dalla legge in parola. Tra l'altro, in
ordine al fatto che, nella sua ipotesi ordinaria, detto istituto si riferisce
al diniego del provvedimento finale, si rileva che si tratta di rilievo che non
impedisce, laddove si sia in presenza di un interesse specifico, l'applicazione
del principio ad atti endoprocedimentali, le volte in cui gli stessi siano
idonei a determinare del pari una lesione a posizioni soggettive in itinere.
Cons. di Stato, IV, 14
febbraio 2017, n. 629: “…l’esclusione
da un pubblico concorso, lungi dal costituire una fattispecie strutturalmente
separata dalla procedura concorsuale pur se ad essa funzionalmente connessa, si
iscrive senza alcuna autonomia procedimentale nel relativo ambito,
rappresentandone un mero segmento e, come tale, non abbisogna di una separata
comunicazione di avvio; né rileva la mancanza del preavviso di rigetto di cui
all’art. 10 bis della l. 241/1990, non applicabile in subiecta materia…”
Cons. di Stato, VI, 26 maggio
2017, n. 2493: “L’art. 10 bis della
legge n. 241 del 1990 si applica ai procedimenti che l’Amministrazione intenda
concludere con un provvedimento che ‘per la prima volta’ rappresenta al
richiedente una o più ragioni impeditive dell’accoglimento della sua istanza. …
L’art. 10 bis non si applica invece quando sia proposta una istanza di riesame,
volta alla rinnovazione dell’esercizio del potere, e non prospetti alcuna
sopravvenienza. In tal caso, infatti, si chiede all’Amministrazione di
effettuare una ulteriore valutazione della situazione di fatto e di diritto già
in precedenza valutata e non vi sono profili che potrebbero comportare una
‘motivazione a sorpresa’.
Cons. di Stato, II, 12 giugno
2017, n. 1394/2017 (parere): “…Né può
trovare favorevole accoglimento la censura con cui la parte ricorrente ha
eccepito il mancato invio del preavviso di rigetto di cui all’art. 10-bis della
legge n. 241 del 1990, e ciò in quanto la disposizione da ultimo citata
esplicitamente esclude dal suo ambito oggettivo di applicazione gli atti
relativi “alle procedure concorsuali”, tra le quali rientra per le sue
caratteristiche anche quella in esame (…procedura relativa all’assegnazione di
contributi afferenti al programma FEP 2007/2013…ndA), con la conseguenza che,
nella specie, l’Amministrazione non aveva alcun obbligo di inviare alla parte
ricorrente il preavviso di cui alla citata disposizione…”
Cons. di Stato, II, 27 agosto
2018, n. 2053/2018 (parere): “…Il ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 10 bis l. 241/1990 che richiede il preavviso in caso di diniego della
istanza di annullamento. L’amministrazione non contesta la mancanza di
preavviso ma afferma che nel caso di specie, trattandosi di un provvedimento in
autotutela, non vi sarebbe necessità di un preavviso di diniego. Trattandosi di
un’istanza di autotutela il contraddittorio procedimentale di cui è espressione
il preavviso di diniego riguarda il provvedimento amministrativo e non l’atto
con il quale si conferma il diniego in risposta all’istanza. Dunque la mancata
comunicazione del preavviso di diniego non costituisce violazione dell’art. 10
bis. La sezione condivide tale argomento e ritiene che nel caso di specie il
mancato preavviso di diniego non configuri un vizio provvedimentale…”
Cons. di Stato, III, 6 marzo
2018, n. 1408: “…Sul punto è corretta la valutazione operata dal primo giudice,
secondo cui, essendo il diniego di iscrizione nella white list una
determinazione conseguente e di natura vincolata rispetto alla misura
interdittiva, nella fattispecie non occorreva la previa comunicazione del
preavviso di rigetto previsto dall’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990…”
Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. 29
novembre 2018, n. 960: “…Quanto alla censura di mancata
partecipazione procedimentale per omessa ricezione del preavviso di rigetto, il
Collegio osserva che, in linea di principio, è "illegittimo il diniego del
rinnovo del permesso di soggiorno, non preceduto dalla comunicazione dell'art.
10 bisl. 7 agosto 1990, n. 241, considerato che tale norma si applica a tutti i
procedimenti ad iniziativa di parte (ad eccezione di quelli espressamente
esclusi) al fine di consentire il contraddittorio tra privato e Amministrazione
prima dell'adozione di un provvedimento negativo ed allo scopo, quindi, di far
interloquire il privato sulle ragioni ritenute dall'amministrazione ostative
all'accoglimento dell'istanza" (Cons. St., …). L’essenzialità della conoscenza del preavviso
di rigetto in relazione ai dinieghi di permesso di soggiorno, ha indotto la
giurisprudenza ad affermare che “in ogni caso la stessa Questura, dopo avere
riscontrato che per ben tre volte l'avviso di convocazione non era pervenuto a
conoscenza dell'interessato ed era tornato indietro per compiuta giacenza, come
del resto anche la stessa comunicazione di avvio del procedimento, restituita
al mittente per compiuta giacenza, avrebbe dovuto tentare di avvisarlo telefonicamente
prima di pervenire alla drastica e sproporzionata determinazione di respingere
la sua istanza” (Cons. St., …)….”
Rober PANOZZO
(30 marzo 2019)
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