Agenzia delle Entrate 25 luglio
2019, n. 323, Articolo 11, comma 1, lett.
a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell’imposta di bollo sul duplicato
informatico di un documento amministrativo informatico prodotto in conformità
alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale. Articolo 1, comma
1, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
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“…Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il presupposto impositivo
dell’imposta di bollo definito dall’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata
al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo per le copie informatiche di documenti
informatici munite di dichiarazione di conformità all’originale attestata da
un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. Per i duplicati informatici di
documenti informatici di cui all’articolo 23- bis, comma 1, del d.Lgs. n. 82
del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato dalla Regione istante, alcuna
dichiarazione di conformità all’originale, e, dunque, il rilascio di detti
documenti non realizza il presupposto dell’imposta di bollo previsto dal
citato articolo 1 della tariffa…”
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QUESITO
La Regione
XXX fa presente di
avere avviato un processo di
dematerializzazione degli atti monocratici e
collegiali degli uffici e degli organi
della giunta regionale, in adempimento degli obblighi
previsti dal D.Lgs. 7 marzo
2005 n. 82, (Codice dell’Amministrazione Digitale -
CDA) e delle relative regole
tecniche dettate dal D.P.C.M. 13 novembre 2014.
Al riguardo, la Regione istante precisa, che dal 1° luglio 2018
sono stati
dematerializzati gli atti monocratici (decreti del
presidente della giunta regionale,
del segretario generale, dei direttori generali, dei
vicedirettori generali e dei
dirigenti) e successivamente sarà attuata la
dematerializzazione degli atti
collegiali della giunta regionale.
L’istante rileva che, in linea generale, è dovuto da
parte del richiedente il
pagamento dell’imposta di bollo ai sensi del d.P.R. n.
642 del 1972, per la
produzione e il rilascio di
copie conformi sia analogiche che informatiche, di
ocumenti sia analogici che informatici (di cui agli
articoli 22, 23 e 23-bis del
CAD).
L’interpellante aggiunge, inoltre, che il CAD prevede,
altresì, la possibilità
di produrre e rilasciare duplicati informatici di
documenti informatici, da
trasmettere via PEC al richiedente, e a tale proposito
indica le seguenti norme:
-l’articolo 1, lettera i-quinquies del CAD, che
definisce duplicato
informatico "il documento informatico ottenuto
mediante la memorizzazione,
sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi,
della medesima sequenza di
valori binari del documento originario";
-l’articolo 23-bis del CAD, dispone che "i
duplicati informatici hanno il
medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge,
del documento informatico
da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle
Linee guida";
-l’articolo 5 delle regole tecniche, prevede che “il
duplicato informatico di
un documento informatico di cui all'art. 23-bis, comma
1, del Codice è prodotto
mediante processi e strumenti che assicurino che il
documento informatico
ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione, o su
un sistema diverso,
contenga la stessa sequenza di bit del documento
informatico di origine”.
Al riguardo, evidenzia, che il duplicato informatico
costituisce, a tutti gli
effetti un originale, per cui non occorre alcuna
attestazione di conformità da parte
del pubblico ufficiale; ed è originato con modalità
informatiche e trasferito al
richiedente soltanto per via telematica.
Premesso quanto sopra, la Regione interpellante
chiede di conoscere se il
duplicato informatico di un documento amministrativo
informatico prodotto in
conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione
Digitale, debba
essere assoggettato all’imposta di bollo.
SOLUZIONE PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L’interpellante fa presente
che l’articolo 1, comma 593, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità 2014), ha modificato
l’articolo 4 della tariffa, parte prima, allegata
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,
inserendo il comma 1-quater, che assoggetta
all'imposta di bollo fin dall’origine,
nella misura di 16,00 euro, gli “Atti e
provvedimenti degli organi
dell’Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro
consorzi e associazioni, delle comunità montane e
delle unità sanitarie locali,
nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla
tenuta di pubblici registri,
rilasciati per via telematica anche in estratto o in
copia dichiarata conforme
all’originale
a coloro che ne abbiano fatta richiesta...”.
La Regione
XXX ritiene che il
duplicato informatico oggetto del presente
quesito, non deve essere assoggettato all’imposta di
bollo, considerato che
l’elenco degli atti contenuto nella tariffa ha
carattere tassativo, e il comma 1-
quater all’articolo
4 non richiama espressamente il predetto duplicato.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Per quanto attiene alla fattispecie proposta con la
presente istanza di
interpello, si rileva che l’articolo 1, comma 1, della
tariffa, parte prima, allegata
al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, prevede l’applicazione
dell’imposta di bollo
nella misura di euro 16,00, per ogni foglio, per gli “Atti
rogati, ricevuti o
autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali e
certificati, estratti di qualunque
atto o documento e copie dichiarate conformi all’originale
rilasciati dagli
stessi”.
La nota 1 in calce al suindicato articolo specifica
che “Per le copie
dichiarate conformi, l’imposta, salva specifica
disposizione, è dovuta
indipendentemente dal trattamento previsto per l’originale”.
L’articolo 5, comma 1, lettera b) del
richiamato d.P.R. n. 642 del 1972, a
sua volta, precisa che “per
copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di
atti, documenti e registri dichiarata conforme all’originale da colui
che l’ha
rilasciata".
Occorre osservare che la nozione di "copia"
è giuridicamente e
autonomamente definita e che la copia conforme
costituisce, ai fini dell'imposta
di bollo, autonomo presupposto di imposizione rispetto
al documento originale.
Dal chiaro dettato della norma emerge, dunque, che,
salvo le ipotesi
espressamente previste dalla legge, le copie conformi
devono essere assoggettate
all’imposta di bollo nella misura di euro 16,00.
Il presupposto per l’applicazione dell’imposta di
bollo, previsto
dall’articolo 1 della tariffa, si realizza, quindi,
quando sulle copie è presente la
dichiarazione di conformità all’originale redatta dal
soggetto che rilascia la copia.
Relativamente ai documenti informatici, si osserva che
il d.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 (recante il Codice dell’amministrazione digitale) definisce,
all’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies),
il duplicato informatico come “…
il
documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione,
sullo stesso
dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima
sequenza di valori binari del
documento originario”.
Il successivo articolo 23-bis (Duplicati e
copie informatiche di documenti
informatici)
al comma 1, dispone che “I duplicati informatici hanno il medesimo
valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del
documento informatico da cui sono
tratti, se prodotti in conformità alle linee giuda”.
Il DPRCM 13 novembre 2014 recante (Regole tecniche
in materia di
formazione, trasmissione, copia, duplicazione,
riproduzione e validazione
temporale dei documenti informatici nonché di
formazione e conservazione dei
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
ai sensi degli articoli 20,
22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1,
del Codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto
legislativo n. 82 del 2005”
all’articolo 5, comma 1, stabilisce che “Il
duplicato informatico di un documento
informatico di cui all’art. 23-bis, comma 1, del Codice è prodotto mediante
processi e strumenti che
assicurino che il documento informatico ottenuto sullo
stesso sistema di memorizzazione, o su un sistema
diverso, contenga la stessa
sequenza di bit del documento informatico di origine”.
In particolare, dal punto di vista tecnico il
duplicato è, pertanto, identico
ed indistinguibile dall’originale e si ottiene
replicando il file originale stesso.
Dall’esame delle norme sopra riportate, risulta che il
presupposto
impositivo dell’imposta di bollo definito dall’articolo
1 della tariffa, parte prima,
allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, si realizza solo
per le copie informatiche di
documenti informatici munite di dichiarazione di
conformità all’originale
attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Per i duplicati informatici di documenti informatici
di cui all’articolo 23-
bis, comma
1, del d.Lgs. n. 82 del 2005 non è, invece, prevista, come rilevato
dalla Regione istante, alcuna dichiarazione di
conformità all’originale, e, dunque,
il rilascio di detti documenti non realizza il
presupposto dell’imposta di bollo
previsto dal citato articolo 1 della tariffa.
Premesso quanto sopra, pertanto, si ritiene che per il
rilascio dei duplicati
informatici di un documento amministrativo informatico
non deve essere
applicata l’imposta di bollo.
IL DIRETTORE CENTRALE
Firmato digitalmente
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