Cass. 22 agosto 2018, n. 20952
La pena accessoria della perdita del diritto
di voto del soggetto condannato con applicazione dell’interdizione dai pubblici
uffici non si estingue con l’esito positivo dell’affidamento in prova ai
servizi sociali [Sottolinea il S.C. che: a) la diversa impostazione seguita da
Cass. pen. 52551/2014 – oltre a risultare isolata – “non può essere condivisa”;
b) che è stato “lo stesso legislatore
(…art. 47, c. 12, ord. pen…ndA) a chiarire in modo espresso e definitivamente
che l'esito positivo della prova estingue la sola pena detentiva e non, invece,
quella pecuniaria — salvo non ricorra l'ipotesi di disagio economico pure
contemplata dal citato articolo 47 — né quelle accessorie, riguardo alle quali
neppure è prevista alcuna clausola di salvezza”]
FATTI DI CAUSA
1. — C.G., già condannato per il
delitto di cui all'articolo 317 c.p., e perciò interdetto in perpetuo dai
pubblici uffici, ai sensi dell'articolo 317 bis c.p., con conseguente
cancellazione dalle liste elettorali, ha chiesto alla Commissione elettorale
comunale di T., a seguito dell'esito positivo dell'affidamento in prova al
servizio sociale, per effetto del quale il competente giudice di sorveglianza
aveva pronunciato ordinanza dichiarativa dell'estinzione della pena detentiva e
di ogni altro effetto penale, ai sensi dell'articolo 47, comma 12, della legge
26 luglio 1975, n. 354, la reiscrizione nelle medesime liste.
Respinta la domanda da tale
Commissione con provvedimento fatto oggetto di ricorso alla Commissione elettorale
circondariale di T., che non si è ritenuta competente, il C. ha proposto ricorso
alla Corte d'appello di L., nei confronti della stessa Commissione
circondariale, ai sensi dall'articolo 42 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
La
Corte d'appello adita ha respinto il ricorso con ordinanza
del OMISSIS, osservando, per quanto rileva:
-) che l'interdizione dai
pubblici uffici non costituisce effetto tale da ledere il diritto del cittadino
di partecipare alla vita pubblica senza giustificazione legittima e
proporzionata, essendo collegata alla valutazione della gravità del fatto,
nonché del tipo di illecito commesso, delle relative circostanze e della
personalità del condannato, tanto più che non si tratta di un provvedimento
definitivo, potendo essere rimosso attraverso la riabilitazione;
-) che l'estinzione della pena
detentiva per effetto dell'esito positivo dell'affidamento in prova non fa
venir meno l'interdizione dai pubblici uffici.
2. — Per la cassazione dell'ordinanza
C.G. ha proposto ricorso per due motivi.
La Commissione elettorale
circondariale di T. ha resistito con controricorso e proposto a propria volta
ricorso incidentale per un motivo.
Il Procuratore Generale ha
concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso
incidentale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorso principale
contiene due motivi.
1.1. — Il primo motivo denuncia
violazione degli articoli 117 della Costituzione e 3, protocollo I, della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe
errato nel ritenere che l'interdizione dai pubblici uffici non costituisca un
effetto automatico, come tale privo di relazione di proporzionalità, della
sanzione penale irrogata, giacché tale affermazione si porrebbe in contrasto
con quella di segno opposto emergente dalla sentenza della Corte EDU del 18
gennaio 2011, Scoppola c. Italia.
1.2. — Il secondo motivo denuncia
violazione dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
Sostiene il ricorrente che
l'esito positivo dell'affidamento in prova comporterebbe, alla stregua della
giurisprudenza di questa Corte, l'estinzione anche delle pene accessorie, ivi
compresa l'interdizione dai pubblici uffici.
2. — Il ricorso principale va
respinto.
2.1. — È infondato il primo
motivo.
A seguito della pronuncia della
citata sentenza della Corte EDU del 18 gennaio 2011, il Governo italiano ha
chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione EDU, il rinvio
alla Grande Camera, che, con sentenza del 22 maggio 2011 (Scoppola c. Italia,
3, n. 126/05), ha viceversa stabilito che la perdita del diritto di voto decisa
nei confronti di un condannato che riceve anche la pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici è conforme alla Convenzione: ciò, in
breve, perché la legislazione italiana lega il provvedimento alla gravità dei
reati, sicché la misura non ha carattere generale ed automatico e non è
applicata in modo indiscriminato.
La decisione adottata dalla Corte
d'appello di L. è dunque in linea con la giurisprudenza della Corte EDU, oltre
che con quella di questa Corte, che già da tempo ha avuto modo di affermare,
nella medesima linea, quanto segue: «L'art.
2, lett. d), del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico sulla disciplina
dell'elettorato attivo e sulla tenuta e revisione delle liste elettorali),
secondo il quale non sono elettori, tra gli altri, i condannati a pena che
importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, e gli artt. 28 e 29 c.p.,
in base ai quali la condanna all'ergastolo e alla reclusione per un tempo non
inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai
pubblici uffici, e quest'ultima priva il condannato del diritto di elettorato
di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto
politico, non sono difformi dal precetto dell'art. 3 del Protocollo addizionale
alla Convenzione CEDU - che include il diritto di voto tra le libertà
fondamentali - nella interpretazione della norma offerta dalla Corte di
Strasburgo ..., che ha dichiarato il contrasto con la Convenzione della
normativa della Gran Bretagna ... La normativa italiana, a differenza di quella
britannica, non prevede, infatti, un siffatto automatismo, in quanto esclude da
restrizioni o privazioni del diritto di voto tutti quei reati per i quali sia
stata pronunciata una condanna alla reclusione per un tempo inferiore a tre
anni, e, quindi, non solo le violazioni minori, ma anche quelle ipotesi in cui,
pur essendo la pena edittale prevista in misura più elevata, il condannato
venga considerato meritevole di attenuanti tali da determinare l'applicazione
di una pena detentiva inferiore; ed inoltre, in caso di pena inferiore a cinque
anni, la privazione del diritto di voto è solo temporanea, conseguendo alla
interdizione dai pubblici uffici per un periodo di cinque anni. Ma, anche con
riferimento alla interdizione perpetua dai pubblici uffici che consegue alla
condanna ad almeno cinque anni o all'ergastolo, è da escludere il carattere
generale e automatico della compressione del diritto di voto, dovendosi avere
riguardo alla pena inflitta nel caso concreto, sulla base dei parametri di cui
all'art. 133 c.p., e non alla fattispecie criminosa, e dovendosi comunque,
anche a fronte della dichiarata definitività della interdizione dai pubblici
uffici, tenere conto della possibilità di applicazione dell'istituto della
riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p. (Cass. 17 gennaio 2006, n. 788).
2.2. — È infondato il secondo
motivo.
Questa Corte ha in passato
stabilito — tra l'altro nei riguardi dello stesso C. — che la perdita
dell'elettorato, prevista dall'articolo 2, primo comma, lett. e), del d.P.R. 20
marzo 1967, n. 223, costituisce non un «effetto penale» della condanna, ma una
pena accessoria, in quanto particolare modo di essere della pena accessoria
dell'interdizione dai pubblici uffici, di cui segue direttamente ed
inscindibilmente la sorte, venendo meno, quindi, soltanto per effetto delle
cause che estinguono la pena interdittiva, fra le quali non è compreso l'esito
positivo dell'affidamento al servizio sociale che, ai sensi dell'articolo 47,
comma 12, della legge 26 luglio 1975, n. 354, estingue soltanto la pena
detentiva ed ogni altro effetto penale, ma non già le pene accessorie (Cass. 28
ottobre 2008, n. 25896, conforme alla giurisprudenza della Cassazione penale
dell'epoca: v. Cass. pen. 4 marzo 1995, n. 88, nonché, sia pure come obiter,
Cass. pen., Sez. Un., 27 settembre 1995, n. 27).
Successivamente, tuttavia,
richiamando l'autorità di Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2011, n. 5859,
secondo cui l'estinzione di ogni effetto penale determinata dall'esito positivo
dell'affidamento in prova al servizio sociale comporta che delle relative
condanne non possa tenersi conto agli effetti della recidiva, è stato viceversa
affermato che l'esito positivo della prova determina l'automatica estinzione
delle pene accessorie, posto che queste sono definite dall'art. 20 c.p.
«effetti penali» della condanna e che l'articolo 47, comma 12, legge 26 luglio
1975 n. 354, collega all'esito favorevole della prova l'estinzione, oltre che
della pena detentiva, anche di «ogni altro effetto penale» (Cass. pen. 29
settembre 2014, n. 52551).
Tale decisione non risulta aver
avuto seguito, non rinvenendosi successive conformi, a quanto consta, neppure
tra le non massimate, e non può essere condivisa.
Difatti, proprio la sentenza
poc'anzi citata delle Sezioni Unite penali ha ricordato che l'articolo 47,
comma 12, dell'ordinamento penitenziario, nella sua originaria formulazione,
stabiliva che: «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena e ogni
altro effetto penale», e che, nondimeno, la norma era stata in prevalenza
intesa nel senso che l'effetto estintivo ivi previsto fosse riferibile alla
sola pena detentiva: in seguito, sorta questione in ordine all'applicabilità
della previsione alla pena nel suo complesso (v. Corte cost. n. 410 del 1994),
è intervenuto il legislatore riformulando la norma nel testo attualmente
vigente, secondo cui: «L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena
detentiva ed ogni altro effetto penale», e così confermando in via normativa la
linea interpretativa della Corte di cassazione. È stato dunque lo stesso
legislatore a chiarire in modo espresso e definitivamente che l'esito positivo
della prova estingue la sola pena detentiva e non, invece, quella pecuniaria —
salvo non ricorra l'ipotesi di disagio economico pure contemplata dal citato
articolo 47 — né quelle accessorie, riguardo alle quali neppure è prevista
alcuna clausola di salvezza.
Non rileva, dunque, che
l'articolo 20 c.p. riconduca le pene accessorie agli effetti penali della
condanna, giacché, nella speciale previsione dettata dall'articolo 47
dell'ordinamento penitenziario, l'effetto dell'esito positivo della prova si
produce, quanto alla pena, soltanto nei riguardi di quella detentiva, incidendo
per il resto sui soli altri effetti penali diversi dalle pene accessorie.
3. — Il ricorso incidentale
contiene un solo motivo con cui viene denunciata violazione e/o falsa
applicazione degli articoli 28, 29 e 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223. Si afferma che, diversamente da quanto
ritenuto dal giudice di merito, il provvedimento della Commissione elettorale
circondariale di Taranto era pienamente legittimo, in quanto essa non aveva
alcuna competenza a decidere sul reclamo presentato dal C.
4. — Il ricorso incidentale è
inammissibile, giacché la controricorrente è risultata totalmente vincitrice
nel giudizio a quo, sicché manca di interesse ad impugnare al solo scopo di
ottenere una diversa motivazione del provvedimento impugnato.
5. — Le spese seguono la
prevalente soccombenza del ricorrente principale. Trattandosi di procedimento
esente dal contributo unificato, non trova applicazione l'art. 13, comma 1
quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma
diciassettesimo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e dichiara
inammissibile quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al
rimborso, in favore della parte
cointroricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di
legittimità OMISSIS
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