Circolare dell’ANPAL (Agenzia
Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 29 agosto 2018, n. 4, Chiarimenti in merito al requisito della
“residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di
rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità
A seguito di alcune richieste di
parere, emerge l’esigenza di fornire chiarimenti in merito al requisito della
“residenza” e alla possibilità per i cittadini dell’ Unione europea di
rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità, ai sensi dell’articolo
19 del decreto legislativo n. 150/2015, e di accedere ai servizi e alle misure
di politica attiva del lavoro. Acquisito il parere del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, si comunica quanto segue.
Preliminarmente, si rappresenta che
l’articolo 45 del TFUE disciplina e assicura la libera circolazione dei
lavoratori all’interno dell’Unione europea, con l’abolizione di qualsiasi
discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra lavoratori degli Stati membri,
per quanto riguarda l’impiego, la retribuzione e le altre condizioni di
lavoro.
La libera circolazione dei
lavoratori è uno dei principi base dell’Unione europea, in virtù del quale i
cittadini di ogni Stato membro hanno il diritto di cercare lavoro in un altro
Stato membro, conformemente alla regolamentazione applicabile ai cittadini di
quest'ultimo. In particolare, va riconosciuta la medesima assistenza che gli
uffici di collocamento offrono ai cittadini dello Stato membro in questione,
senza alcuna discriminazione fondata sulla nazionalità.
Peraltro, laddove la persona
abbia cessato un lavoro in uno Stato membro mantiene il diritto a rimanervi,
per un periodo superiore a tre mesi, secondo le previsioni di cui alla
direttiva 2004/38/CE (in particolare, articolo 7). Una piena e concreta tutela di tutti i
cittadini che si muovono all’interno dell’Unione per trovare lavoro, non può
che tradursi, pertanto, nella messa a disposizione delle strutture e dei mezzi
che lo Stato assicura ai propri cittadini, quale supporto per l’attivazione e
la ricollocazione nel mercato del lavoro.
Posto quanto sopra, a livello di
legislazione nazionale, il decreto legislativo n. 150/2015, all’articolo 1,
comma 3, stabilisce il diritto di ogni individuo ad accedere ai servizi di
collocamento gratuito, di cui all’articolo 29 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, mediante interventi e servizi volti a
migliorare l’efficienza del mercato del lavoro, assicurando il sostegno
nell’inserimento o nel reinserimento al lavoro.
Alla luce di tale quadro
regolatorio, europeo e nazionale, potranno rilasciare la dichiarazione di
immediata disponibilità e ricevere i servizi e le misure di politica attiva del
lavoro i cittadini dell’Unione europea che soggiornano sul territorio italiano,
nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del TFUE e della direttiva
2004/38/CE.
A tale riguardo, si specifica che
il riferimento al requisito della “residenza”, di cui all’articolo 11, comma 1,
lett. c), del decreto legislativo n. 150/2015, deve necessariamente essere
letto in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori
nell’Unione europea e dei principi sopra indicati, non potendo costituire, in
alcun modo, un ostacolo all’effettiva tutela dei cittadini dell’ Unione europea
e alla parità di trattamento degli stessi, ai fini di un concreto e reale
supporto nella ricerca di un lavoro.
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