Circolare (congiunta) del
Ministero del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
dell’ANPAL(Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) 27 agosto 2018, n.
10569, Circolare congiunta - cittadini
non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale. Chiarimenti
e riferimenti normativi in merito all’accesso ai servizi e alle misure di
politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego.
Premessa
Pervengono alla Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali e all’ANPAL numerose richieste di chiarimenti
sul tema dell’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro da
parte dei cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione
internazionale e, in particolare, sul requisito della “residenza” a tal fine
previsto dall’art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015.
Nel ribadire quanto già
comunicato con nota ANPAL prot. 6202 del 23 maggio 2018 (allegato 1), con cui,
acquisito il parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle
politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
sono state già fornite indicazioni in merito, si ritiene opportuno effettuare
una ricognizione della normativa vigente, al fine di fornire un quadro organico
della materia.
Accesso dei cittadini non
comunitari ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro
Cittadini non comunitari
Ai sensi del d.lgs. 286/1998
(T.U. Immigrazione), i cittadini stranieri non UE, regolarmente soggiornanti e
titolari di un permesso di soggiorno che consente l’esercizio di un’attività
lavorativa, godono di parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti
rispetto ai lavoratori italiani e comunitari (articolo 2, comma 3 del T.U. Immigrazione).
Tali diritti sono estesi anche ai cittadini stranieri in attesa del rilascio o
del rinnovo del permesso di soggiorno (articolo 5, comma 9-bis del T.U.
Immigrazione).
Pertanto, ai cittadini
stranieri non UE, a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani, è
richiesta la dimostrazione del requisito della residenza, ai sensi del sopra
citato articolo 11, comma 1 del. d.lgs. 150/2015, ai fini dell’accesso ai
servizi e alle misure di politica attiva del lavoro.
A tal proposito, l’iscrizione
di un cittadino straniero regolarmente soggiornante nelle liste anagrafiche
della popolazione di un determinato comune avviene ai sensi dell’articolo 6,
comma 7 del T.U. Immigrazione e dell’articolo 2 della l. n. 1228/1954, c.d.
“legge anagrafica”.
Si rammenta, inoltre, che i
lavoratori stranieri, titolari di un permesso di soggiorno per lavoro
subordinato, che hanno perso il lavoro, anche per dimissioni, possono
dichiarare lo stato di disoccupazione (articolo 19 del d.lgs. 150/2015) e
usufruire dei servizi dei Centri per l’impiego per il periodo di residua
validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di permesso
di soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a un anno
ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito
percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore. Decorso questo termine,
trovano applicazione i requisiti reddituali dell'articolo 29, comma 3 lett. b)
del T.U. Immigrazione, per cui l'eventuale successivo rinnovo del permesso di
soggiorno potrà richiedersi anche qualora il lavoratore straniero dimostri un
reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale, sulla base dei parametri indicati (articolo 22, comma 11
del T.U. Immigrazione e Circolari del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2012
e del 3 ottobre 2016).
Accesso ai servizi e alle
misure di politica attiva del lavoro da parte dei cittadini stranieri
richiedenti e titolari di protezione internazionale
La previsione del requisito
della residenza, di cui all’art. 11, comma 1, lett. c) del d.lgs. 150/2015, ha
fatto sorgere problemi applicativi con riferimento all’ipotesi in cui la
richiesta di accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro
viene formulata da un richiedente protezione internazionale, generalmente
ospitato in un centro di accoglienza. Da più parti è stato evidenziato il
paradosso per cui ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur
legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla
presentazione della domanda di asilo (come previsto dall’art. 22, comma 1, del
d.lgs. 142/2015), risultava preclusa l’iscrizione ai Centri per l’impiego a
causa della mancata iscrizione anagrafica.
In merito, giova anzitutto
rammentare che, ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del d.lgs. 142/2015, per i
richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di
accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta
di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale
ai fini della iscrizione anagrafica.
Sul tema è intervenuta la
comunicazione di ANPAL n. 6202 del 23 maggio 2018, con la quale è stato
rilevato che, in considerazione del carattere di lex specialis che il
d.lgs. 142/2015 assume con riferimento a questa specifica categoria di soggetti
vulnerabili, “il requisito della residenza anagrafica per l’accesso ai servizi
e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego–
previsto dall’articolo 11 del D.Lgs. 150/2015 – per i richiedenti/titolari
protezione internazionale è soddisfatto dal luogo di dimora abituale”.
Tale interpretazione appare,
del resto, coerente con la possibilità, riconosciuta ai richiedenti protezione
internazionale dal citato art. 22 del d.lgs. 142/2015, di svolgere attività
lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo
(sul tema si richiama il parere della Direzione Generale per l’attività
ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. n. 14751
del 26 luglio 2016, allegato 2). A fortiori, pertanto, dovrà essere
consentito a tali soggetti l’accesso ai servizi e alle misure di politica
attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego, rispetto a cui il rilascio
della dichiarazione immediata di disponibilità, di cui all’articolo 19 del
d.lgs. 150/2015, è un passaggio utile, per i successivi momenti relativi alla
profilazione qualitativa, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e
attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro.
In linea con la disciplina
speciale prevista per tale categoria vulnerabile, INPS ha comunicato, con il
Messaggio n. 3151 del 28 luglio 2017 (allegato 3), di avere aggiornato il
software Uniemens per accogliere i flussi individuali trasmessi con codice
fiscale numerico provvisorio. Per effetto di tale modifica, i datori di lavori
possono trasmettere le denunce individuali direttamente con il codice fiscale
numerico provvisorio assegnato ai richiedenti protezione internazionale.
L’innovazione mira a consentire a tale tipologia di cittadini stranieri di
svolgere attività lavorativa e di accedere ad altre misure di politica attiva
del lavoro, quali per esempio i tirocini formativi.
Si richiede di dare la più
ampia diffusione alla presente circolare presso i Centri per l’impiego, al fine
di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio
nazionale e l’accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare
riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure
di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile
di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa.
La presente circolare viene
altresì pubblicata sui siti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e dell’ANPAL.
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