sabato 9 settembre 2017




Una (prima) pronuncia (in sede cautelare) del Tar Veneto sul referendum consultivo del – prossimo –  22 ottobre

Tar Veneto 7 settembre 2009, n. 872 (ord.)


ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2017, proposto da:

Dino Bertocco, Marcello Degni, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaele Bifulco, Carlo Contaldi La Grotteria, Elisa Scotti, Michela Urbani, con domicilio ex art. 25 c.p.a. presso la Segreteria del T.A.R.;

contro
Regione del Veneto, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Ezio Zanon, Francesco Zanlucchi, Mario Bertolissi, Luca Antonini, con domicilio eletto presso la sede della Regione in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24.4.2017, pubblicato sul BUR del Veneto n. 52 del 26.5.2017, di indizione del referendum consultivo di cui alla legge regionale 19 giugno 2014, n. 15 “Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto”; nonche´, per quanto occorrer possa, della Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 315 del 15.3.2016, di avvio del negoziato con il Governo al fine del referendum regionale per il riconoscimento di ulteriori forme di autonomia della Regione Veneto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione del Veneto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che, in disparte la questione preliminare inerente la natura di indirizzo politico o meno degli atti impugnati che sarà approfondita nella fase di merito, ad un primo sommario esame proprio della presente fase cautelare, viene in evidenza il profilo sollevato dalla difesa della Regione inerente il difetto di legittimazione ad agire dei cittadini ricorrenti, i quali, sforniti di una posizione differenziata, sembrano aver proposto un’azione popolare al di fuori dei casi tassativamente ammessi dalla legge;
Ritenuto che non sussiste comunque il pregiudizio grave ed irreparabile, poiché i provvedimenti impugnati si inseriscono in una complessa procedura, che vede come attori organi statali e regionali, non conclusasi e rispetto alla quale peraltro il risultato referendario non ha alcuna efficacia vincolante;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare non possa essere accolta;
Ritenuto opportuno, in ragione della peculiarità della controversia, rimandare al definitivo la regolazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima),
Respinge l’istanza cautelare;
Spese al definitivo.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.



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