Corte di Giustizia UE 13 settembre
2017, n. C-60/16
«Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) n. 604/2013 –
Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo – Articolo 28 – Trattenimento ai fini di
trasferimento di un richiedente protezione internazionale verso lo Stato membro
competente – Termine per effettuare il trasferimento – Durata massima
del trattenimento – Calcolo – Accettazione della richiesta di presa
in carico prima del trattenimento – Sospensione dell’esecuzione della
decisione di trasferimento»
1) L’articolo
28 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel
senso che:
– esso non osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede
che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione
internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la
richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per un
periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento
non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato
tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun
caso specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per
un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o
la revisione non ha più effetto sospensivo e;
– esso osta a una
normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che
permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per tre
o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente essere
effettuato.
2) L’articolo
28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal
momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo,
istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata
ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha
accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.
3) L’articolo
28, paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o
la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si
applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di
trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
13 settembre 2017
Nella causa C‑60/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Kammarrätten i
Stockolm Migrationsöverdomstolen (Corte d’appello amministrativa di Stoccolma
competente in materia di immigrazione, Svezia), con decisione del 29 gennaio
2016, pervenuta in cancelleria il 3 febbraio 2016, nel procedimento
Mohammad
Khir Amayry
contro
Migrationsverket,
LA CORTE
(Terza Sezione),
composta da L. Bay Larsen (relatore), presidente di
sezione, M. Vilaras, J. Malenovský, M. Safjan e D. Šváby,
giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: C. Strömholm, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 25 gennaio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per
M. Khir Amayry, da S. Stoeva, advokat;
– per il
Migrationsverket, da F. Beijer e F. Axling, in qualità di agenti;
– per il
governo svedese, da L. Swedenborg, A. Falk, C. Meyer-Seitz,
U. Persson e N. Otte Widgren, in qualità di agenti;
– per il
governo belga, da M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;
– per il
governo tedesco, da T. Henze e R. Kanitz, in qualità di agenti;
– per il
governo dei Paesi Bassi, da M.K. Bulterman e B. Koopman, in qualità
di agenti;
– per il
governo polacco, da B. Majczyna, in qualità di agente;
– per il
governo del Regno Unito, da C. Crane e M. Holt, in qualità di agenti,
assistiti da D. Blundell, barrister;
– per il
governo elvetico, da C. Bichet, in qualità di agente;
– per la Commissione europea,
da M. Condou-Durande e K. Simonsson, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 1° marzo 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 28,
paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in
prosieguo il «regolamento Dublino III»).
2 Tale
domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il
sig. Mohammad Khir Amayry e il Migrationsverket (Ufficio
dell’immigrazione, Svezia; in prosieguo: l’«Ufficio»), relativamente alla
decisione di quest’ultimo di trattenere il sig. Khir Amayry in attesa del
suo trasferimento verso l’Italia in applicazione del regolamento Dublino III.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2013/33/UE
3 L’articolo
8 della direttiva 2013/33/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale (GU 2013, L 180, pag. 96; in prosieguo: la
«direttiva “accoglienza”») precisa quanto segue:
«1. Gli Stati membri
non trattengono una persona per il solo fatto di essere un richiedente ai sensi
della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26
giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca
dello status di protezione internazionale [(GU 2013, L 180,
pag. 60)].
(...)
3. Un richiedente può
essere trattenuto soltanto:
(...)
f) conformemente
all’articolo 28 del regolamento [Dublino III]
(...)».
4 L’articolo
9 della direttiva «accoglienza», intitolato «Garanzie per i richiedenti
trattenuti», al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:
«Un richiedente è trattenuto solo per un periodo il più
breve possibile ed è mantenuto in stato di trattenimento soltanto fintantoché
sussistono i motivi di cui all’articolo 8, paragrafo 3».
Gli adempimenti amministrativi inerenti ai motivi di
trattenimento di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sono espletati con la debita
diligenza. I ritardi nelle procedure amministrative non imputabili al
richiedente non giustificano un prolungamento del trattenimento».
Il regolamento Dublino III
5 Il
considerando 20 del regolamento Dublino III è così formulato:
«Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere
regolato in conformità del principio fondamentale per cui nessuno può essere
trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale. Il
trattenimento dovrebbe essere quanto più breve possibile e dovrebbe essere
soggetto ai principi di necessità e proporzionalità. In particolare, il
trattenimento dei richiedenti deve essere conforme all’articolo 31 della
[convenzione sullo statuto dei rifugiati, firmato a Ginevra il 28 luglio 1951].
Le procedure previste dal presente regolamento con riguardo alla persona
trattenuta dovrebbero essere applicate in modo prioritario, entro i termini più
brevi possibili. Per quanto concerne le garanzie generali che disciplinano il
trattenimento, così come le condizioni di trattenimento, gli Stati membri
dovrebbero, se del caso, applicare le disposizioni della direttiva
[“accoglienza”] anche alle persone trattenute sulla base del presente regolamento».
6 L’articolo
27, paragrafi 3 e 4, del suddetto regolamento così dispone:
«3. Ai fini di
ricorsi avverso decisioni di trasferimento o di revisioni delle medesime, gli
Stati membri prevedono nel proprio diritto nazionale:
a) che il
ricorso o la revisione conferisca all’interessato il diritto di rimanere nello
Stato membro interessato in attesa dell’esito del ricorso o della revisione; o
b) che il
trasferimento sia automaticamente sospeso e che tale sospensione scada dopo un
determinato periodo di tempo ragionevole durante il quale un organo
giurisdizionale ha adottato, dopo un esame attento e rigoroso, la decisione di
concedere un effetto sospensivo al ricorso o alla revisione; o
c) che
all’interessato sia offerta la possibilità di chiedere, entro un termine
ragionevole, all’organo giurisdizionale di sospendere l’attuazione della
decisione di trasferimento in attesa dell’esito del ricorso o della revisione
della medesima. Gli Stati membri assicurano un ricorso effettivo sospendendo il
trasferimento fino all’adozione della decisione sulla prima richiesta di
sospensione. La decisione sulla sospensione dell’attuazione della decisione di
trasferimento è adottata entro un termine ragionevole, permettendo nel contempo
un esame attento e rigoroso della richiesta di sospensione. La decisione di non
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento deve essere motivata.
4. Gli Stati membri
possono disporre che le autorità competenti possano decidere d’ufficio di
sospendere l’attuazione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito
del ricorso o della revisione».
7 L’articolo
28 di tale regolamento prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri
non possono trattenere una persona per il solo motivo che sia oggetto della
procedura stabilita dal presente regolamento.
2. Ove sussista un
rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al
fine di assicurare le procedure di trasferimento a norma del presente
regolamento, sulla base di una valutazione caso per caso e solo se il
trattenimento è proporzionale e se non possano essere applicate efficacemente
altre misure alternative meno coercitive.
3. Il trattenimento
ha durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente necessario
agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta diligenza
per eseguire il trasferimento a norma del presente regolamento.
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente
articolo, il periodo per presentare una richiesta di presa o di ripresa in
carico non può superare un mese dalla presentazione della domanda. Lo Stato
membro che esegue la procedura a norma del presente regolamento chiede una
risposta urgente in tali casi. Tale risposta è fornita entro due settimane dal
ricevimento della richiesta. L’assenza di risposta entro due settimane equivale
all’accettazione della richiesta e comporta l’obbligo di prendere in carico o
di riprendere in carico la persona, compreso l’obbligo di adottare disposizioni
appropriate all’arrivo della stessa.
Qualora una persona sia trattenuta a norma del presente
articolo, il trasferimento di tale persona dallo Stato membro richiedente verso
lo Stato membro competente deve avvenire non appena ciò sia materialmente
possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione implicita o
esplicita della richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di
riprendere in carico l’interessato o dal momento in cui il ricorso o la
revisione non hanno più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo
3.
Quando lo Stato membro richiedente non rispetta i
termini per la presentazione di una richiesta di presa o ripresa in carico o
qualora il trasferimento non avvenga entro il termine di sei settimane di cui
al terzo comma, la persona non è più trattenuta. Gli articoli 21, 23, 24 e 29
continuano ad applicarsi di conseguenza.
4. Per quanto
riguarda le condizioni per il trattenimento delle persone e le garanzie
applicabili alle persone trattenute, al fine di assicurare le procedure di trasferimento
verso lo Stato membro competente, si applicano gli articoli 9, 10 e 11 della
[direttiva accoglienza]».
8 L’articolo
29, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento è formulato nel seguente modo:
«1. Il trasferimento
del richiedente (...) dallo Stato membro richiedente verso lo Stato membro
competente avviene (...) non appena ciò sia materialmente possibile e comunque
entro sei mesi a decorrere dall’accettazione della richiesta di un altro Stato
membro di prendere o riprendere in carico l’interessato, o della decisione
definitiva su un ricorso o una revisione in caso di effetto sospensivo ai sensi
dell’articolo 27, paragrafo 3.
(...)
2. Se il
trasferimento non avviene entro il termine di sei mesi, lo Stato membro
competente è liberato dall’obbligo di prendere o riprendere in carico
l’interessato e la competenza è trasferita allo Stato membro richiedente.
Questo termine può essere prorogato fino a un massimo di un anno se non è stato
possibile effettuare il trasferimento a causa della detenzione
dell’interessato, o fino a un massimo di diciotto mesi qualora questi sia
fuggito».
Diritto svedese
9 Ai
sensi dell’articolo 8 del capo 1 dell’utlänningslag (legge sugli stranieri, SFS
2005, n. 716) la legge deve essere applicata, in ciascun caso concreto, in
modo da non limitare la libertà dello straniero interessato più di quanto
necessario.
10 L’articolo
9 del capo 1 della suddetta legge prevede che le disposizioni della stessa
relative all’obbligo di lasciare il territorio e all’espulsione si applicano
anche, mutatis mutandis, alle decisioni di trasferimento basate sul regolamento
Dublino III.
11 L’articolo
1 del capo 10 della medesima legge consente il trattenimento degli stranieri di
età pari o superiore a 18 anni al fine di preparare l’esecuzione di una
decisione di espulsione o di procedere a tale espulsione.
12 L’articolo
4 del capo 10 della legge sugli stranieri prevede che uno straniero non può
essere trattenuto per un periodo superiore a due mesi, a meno che non
sussistano motivi seri che giustifichino un trattenimento più lungo, e precisa
che, qualora sussistano motivi di tal genere, lo straniero non può essere
trattenuto per più di tre mesi. Qualora sia probabile che l’esecuzione di una
decisione di trasferimento richieda un tempo più lungo a causa della mancanza
di collaborazione da parte dello straniero o qualora occorra tempo per ottenere
i documenti necessari, tale durata massima è estesa a dodici mesi.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
13 Il
sig. Khir Amayry ha presentato una domanda di protezione internazionale in
Svezia il 19 dicembre 2014.
14 Atteso
che da una ricerca nel sistema Eurodac è risultato che l’interessato era
entrato nel territorio italiano il 6 dicembre 2014 e che aveva già richiesto
detta protezione alla Danimarca il 17 dicembre 2014, l’Ufficio ha chiesto, il
15 gennaio 2015, alle autorità italiane di prendere in carico il sig. Khir
Amayry.
15 Le
autorità italiane hanno accolto tale richiesta di presa in carico il 18 marzo
2015.
16 Il
2 aprile 2015 l’Ufficio ha respinto la domanda di titolo di soggiorno del
sig. Khir Amayry, compresa la sua domanda di protezione internazionale, ha
archiviato il procedimento relativo alla dichiarazione dello status e ha disposto
il trasferimento dell’interessato verso l’Italia. Inoltre, ritenendo sussistere
un rischio non trascurabile che quest’ultimo si desse alla fuga, l’Ufficio ha
deciso di trattenerlo.
17 Il
sig. Khir Amayry ha impugnato le decisioni dell’Ufficio dinanzi al
Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale
amministrativo di Stoccolma competente in materia di immigrazione, Svezia). A
seguito di tale ricorso, l’Ufficio ha deciso di sospendere l’esecuzione della
decisione di trasferimento.
18 Il
Förvaltningsrätten i Stockholm – Migrationsdomstolen (Tribunale
amministrativo di Stoccolma competente in materia di immigrazione) ha respinto
detto ricorso il 29 aprile 2015 ritenendo, segnatamente, che sussistesse il
rischio che, in caso di rilascio, il sig. Khir Amayry si desse alla fuga,
si sottraesse all’esecuzione della decisione di trasferimento o la ostacolasse
in altro modo. Quest’ultimo ha interposto appello avverso tale sentenza dinanzi
al giudice del rinvio.
19 L’8
maggio 2015, la decisione di trasferimento è stata eseguita. In seguito, il
sig. Khir Amayry è ritornato in Svezia, dove ha presentato una nuova
domanda di protezione internazionale il 1° giugno 2015.
20 Il
30 luglio 2015, il giudice del rinvio ha rifiutato di autorizzare l’appello per
quanto riguarda la parte della sentenza del Förvaltningsrätten i Stockholm
– Migrationsdomstolen (Tribunale amministrativo di Stoccolma competente
in materia di immigrazione) relativa al trasferimento, ammettendolo invece per
quanto concerne la questione del trattenimento.
21 In
tale contesto, il Kammarrätten i Stockholm – Migrationsöverdomstolen
(Corte d’appello amministrativa di Stoccolma, competente in materia di
immigrazione, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre
alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Qualora il
richiedente asilo non sia trattenuto nel momento in cui lo Stato membro
responsabile accetta di prenderlo in carico, ma sia trattenuto in un momento
successivo – in base al motivo che soltanto allora si è ritenuto che
sussista il significativo rischio che la persona interessata si dia alla
fuga – se, in tale situazione, il termine di sei settimane di cui
all’articolo 28, paragrafo 3 del regolamento [Dublino III] possa essere
calcolato dal giorno in cui la persona è trattenuta oppure se debba essere
calcolato a partire da un’altra data e, in tal caso, a partire da quale data.
2) Se
l’articolo 28 del regolamento [Dublino III] escluda, nella situazione in cui il
richiedente l’asilo non è trattenuto nel momento in cui lo Stato membro
responsabile accetta di prenderlo in carico, l’applicazione delle disposizioni
nazionali che, in Svezia, comportano che l’immigrato non possa essere
trattenuto in pendenza dell’esecuzione per un periodo superiore a due mesi
qualora non vi sia un serio motivo per trattenerlo per un periodo più lungo, e
che, qualora tali seri motivi sussistano, l’immigrato possa essere trattenuto
per un massimo di tre mesi oppure, se è probabile che l’esecuzione richiederà
un periodo maggiore a causa della mancanza di collaborazione da parte
dell’immigrato o del fatto che ci vuole tempo per ottenere i documenti
necessari, un massimo di dodici mesi.
3) Qualora il
procedimento di esecuzione venga riavviato allorché il ricorso o il riesame non
ha più effetto sospensivo (v. articolo 27, paragrafo 3), del regolamento
[Dublino III]) se inizi a decorrere un nuovo termine di sei settimane per
l’esecuzione del trasferimento oppure se, ad esempio, il numero di giorni che
la persona ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che lo Stato membro
responsabile ha accettato di prenderla o riprenderla in carico debba esserne
detratto.
4) Se rivesta
qualche importanza la circostanza che il richiedente asilo che ha impugnato una
decisione di trasferimento non abbia per parte sua richiesto la sospensione
dell’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito
dell’impugnazione [v. articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e articolo 27,
paragrafo 4 del regolamento [Dublino III])».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulle questioni prima e seconda
22 Con
le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 28 del regolamento
Dublino III debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa
nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede che,
nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente protezione
internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la
richiesta di presa in carico, tale trattenimento possa essere mantenuto per un
periodo non superiore a due mesi, in linea di principio, per un periodo non
superiore a tre mesi se sussistano motivi seri che giustificano un trattenimento
più lungo, e per un periodo non superiore a dodici mesi, qualora sia probabile
che il trasferimento richieda un tempo più lungo a causa della mancanza di
collaborazione da parte della persona interessata o qualora occorra tempo per
ottenere i documenti necessari.
23 Dall’articolo
8, paragrafo 1, della direttiva «accoglienza» risulta che una persona non può
essere trattenuta per il solo fatto di aver presentato domanda di protezione
internazionale.
24 Tuttavia,
l’articolo 8, paragrafo 3, lettera f), della suddetta direttiva prevede la
possibilità di trattenere il richiedente protezione internazionale
conformemente all’articolo 28 del regolamento Dublino III.
25 Dall’articolo
28, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento risulta che, se gli Stati membri non
possono trattenere una persona, al fine di assicurare le procedure di
trasferimento, per il solo motivo che tale persona sia oggetto della procedura
stabilita da detto regolamento, possono, per contro, a determinate condizioni,
trattenere una persona ove sussista un rischio notevole di fuga di
quest’ultima.
26 Detta
facoltà è prevista, segnatamente, dall’articolo 28, paragrafo 3, del medesimo
regolamento, il quale precisa, al suo primo comma, che il trattenimento ha
durata quanto più breve possibile e non supera il tempo ragionevolmente
necessario agli adempimenti amministrativi previsti da espletare con la dovuta
diligenza per eseguire il trasferimento.
27 Al
fine di dare attuazione concreta al principio in parola, l’articolo 28, paragrafo
3, secondo e terzo comma, del regolamento Dublino III fissa termini specifici
per la presentazione di una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico
e per effettuare il trasferimento. Dall’articolo 28, paragrafo 3, quarto comma,
di tale regolamento risulta inoltre che, quando lo Stato membro richiedente non
rispetta tali termini, la persona non è più trattenuta.
28 Quanto
al termine per effettuare il trasferimento, l’unico rilevante in una situazione
come quella in discussione nel procedimento principale, in cui la richiesta di
presa in carico è già stata accettata prima che la persona interessata sia
trattenuta, la formulazione letterale dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo
comma, di detto regolamento non consente, di per sé, di determinare se tale
disposizione si applichi in tutte le situazioni nelle quali una persona sia
trattenuta in attesa del suo trasferimento o esclusivamente quando una persona
è già in stato di trattenimento allorché si realizza uno dei due eventi di cui
alla disposizione supra, ossia, da un lato, l’accettazione della richiesta di
presa in carico o di ripresa in carico e, dall’altro, la cessazione
dell’effetto sospensivo del ricorso o della revisione avverso una decisione di
trasferimento.
29 Ciò
posto, secondo costante giurisprudenza della Corte, ai fini
dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione, si deve tener conto
non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli
scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (sentenza del 19 dicembre
2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
30 In
proposito, occorre sottolineare che le procedure di presa in carico e di
ripresa in carico istituite dal regolamento Dublino III hanno lo scopo, in
definitiva, di consentire il trasferimento di un cittadino di un paese terzo
verso lo Stato membro designato, in applicazione di tale regolamento, come
Stato membro competente per l’esame della domanda di protezione internazionale
presentata dal suddetto cittadino.
31 Nell’ambito
delle menzionate procedure, la facoltà di trattenere, a determinate condizioni,
la persona interessata è volta, come precisato dall’articolo 28, paragrafo 2,
del citato regolamento, ad assicurare le procedure di trasferimento evitando
che detta persona si dia alla fuga e si sottragga in tal modo all’esecuzione di
un’eventuale decisione di trasferimento adottata nei suoi confronti.
32 In
siffatto contesto, la scelta di un termine di trasferimento di sei settimane, di
cui all’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, di tale medesimo regolamento,
indica che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che un simile lasso di tempo
potesse essere necessario per effettuare il trasferimento di una persona
trattenuta.
33 Orbene,
nei limiti in cui nessun termine di cui all’articolo 28, paragrafo 3, terzo
comma, del regolamento Dublino III decorre dal trattenimento, ritenere che la
disposizione in parola si applichi in tutte le situazioni in cui una persona è
trattenuta in attesa del suo trasferimento, implicherebbe che il trattenimento
cessi necessariamente sei settimane dopo l’accettazione della richiesta di
presa in carico o di ripresa in carico, anche se il trattenimento ha avuto
inizio soltanto dopo tale accettazione.
34 Pertanto,
in una simile situazione, il trattenimento ai fini del trasferimento avrebbe
necessariamente una durata inferiore a sei settimane e inoltre non vi sarebbe
alcun trattenimento una volta spirato un termine di sei settimane dopo tale accettazione.
35 In
tali circostanze, uno Stato membro disporrebbe della facoltà di dare avvio al
trattenimento della persona interessata soltanto durante un breve periodo del
termine di sei mesi concessogli dall’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del
regolamento Dublino III per concludere il trasferimento, e ciò anche se il
rischio di fuga che può giustificare il trattenimento si manifesti soltanto in
seguito.
36 Inoltre,
ancorché l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento in parola preveda che il
termine di trasferimento è prorogato fino a un massimo di diciotto mesi se la
persona interessata si dà alla fuga, una persona che sia in fuga durante almeno
sei settimane non potrebbe più essere trattenuta nel caso in cui fosse di nuovo
a disposizione delle autorità competenti.
37 Alla
luce di siffatti elementi, risulta che l’interpretazione di cui al punto 33
della presente sentenza, da un lato, potrebbe limitare notevolmente l’efficacia
delle procedure previste da detto regolamento e, dall’altro, rischierebbe di incitare
le persone interessate a darsi alla fuga per impedire il loro trasferimento
verso lo Stato membro competente, ostacolando in tal modo l’applicazione dei
principi e delle procedure del medesimo regolamento (v., per analogia, sentenze
del 17 marzo 2016, Mirza, C‑695/15 PPU, EU:C:2016:188, punto 52, e del 25
gennaio 2017, Vilkas, C‑640/15, EU:C:2017:39, punto 37).
38 Inoltre,
una simile interpretazione non sarebbe coerente con l’intenzione del
legislatore dell’Unione, espressa al considerando 20 del regolamento Dublino
III, di autorizzare il trattenimento limitandone al contempo la durata, poiché
tale interpretazione condurrebbe a limitare o escludere quest’ultimo in
funzione non del tempo durante il quale la persona interessata è stata
trattenuta, bensì unicamente del termine decorso dopo l’accettazione della
richiesta di presa in carico o ripresa in carico da parte dello Stato membro
richiesto.
39 Occorre
pertanto interpretare l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento
Dublino III nel senso che il termine massimo di sei settimane entro il quale il
trasferimento di una persona trattenuta deve essere effettuato, previsto dalla
disposizione in parola, si applica soltanto nel caso in cui la persona
interessata sia già in stato di trattenimento quando si realizza uno degli
eventi previsti dalla disposizione summenzionata.
40 Di
conseguenza, quando il trattenimento della persona interessata in attesa del
suo trasferimento inizia dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la richiesta
di presa in carico, la durata del trattenimento sarà soggetta a uno dei termini
specifici di cui all’articolo 28, paragrafo 3, del citato regolamento soltanto,
eventualmente, a partire dalla data in cui cessi l’effetto sospensivo del
ricorso o della revisione conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, del
medesimo regolamento.
41 In
assenza di durata massima di trattenimento fissata nel regolamento Dublino III,
un tale trattenimento deve essere nondimeno conforme, anzitutto, al principio
enunciato all’articolo 28, paragrafo 3, primo comma, del regolamento stesso,
secondo cui il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non supera
il termine ragionevolmente necessario agli adempimenti amministrativi previsti
da espletare con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento.
42 L’autorità
competente deve, quindi, conformemente all’articolo 28, paragrafo 4, di detto
regolamento, rispettare le disposizioni della direttiva «accoglienza» che
disciplinano il trattenimento dei richiedenti protezione internazionale, in
particolare l’articolo 9, paragrafo 1, di quest’ultima, da cui risulta
segnatamente che gli adempimenti amministrativi inerenti al motivo di
trattenimento sono espletati con la debita diligenza.
43 L’autorità
menzionata deve, infine, tener conto dell’articolo 6 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, posto che l’articolo 28, paragrafo 2, del
regolamento Dublino III prevede una limitazione dell’esercizio del diritto
fondamentale alla libertà e alla sicurezza (v., in tal senso, sentenze del 15
febbraio 2016, N., C‑601/15 PPU, EU:C:2016:84, punto 49, e del 15 marzo
2017, Al Chodor, C‑528/15, EU:C:2017:213, punto 36).
44 In
siffatto contesto, spetta quindi all’autorità competente, sotto il controllo dei
giudici nazionali, svolgere la procedura di trasferimento con diligenza e non
prolungare il trattenimento oltre il tempo necessario ai fini di tale
procedura, valutato tenendo conto delle esigenze concrete di detta procedura in
ciascun caso specifico (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan,
C‑237/15 PPU, EU:C:2015:474, punti 58 e 59).
45 Inoltre,
la persona interessata non può essere trattenuta per un periodo la cui durata
eccede ampiamente sei settimane nel corso delle quali il trasferimento poteva
validamente essere effettuato, giacché dall’articolo 28, paragrafo 3, terzo
comma, del regolamento Dublino III risulta che tale periodo è in linea di
principio sufficiente, alla luce segnatamente del carattere semplificato della
procedura di trasferimento tra gli Stati membri istituita dal regolamento
stesso, affinché le autorità competenti procedano al trasferimento (v., per
analogia, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan, C‑237/15 PPU,
EU:C:2015:474, punto 60).
46 Pertanto,
posto che la circostanza che il trattenimento di un richiedente protezione
internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato la
richiesta di presa in carico non è tale da rendere particolarmente difficile il
trasferimento del medesimo, un trattenimento di tre o dodici mesi nel corso dei
quali il trasferimento poteva validamente essere effettuato, supera il termine
ragionevolmente necessario per espletare gli adempimenti amministrativi
richiesti con la dovuta diligenza per eseguire il trasferimento.
47 Per
contro, in una situazione siffatta, alla luce del margine di discrezionalità di
cui dispongono gli Stati membri quanto all’adozione di misure dirette ad
attuare la normativa dell’Unione, una durata di trattenimento di due mesi non
può essere considerata necessariamente eccessiva, dovendo nondimeno l’autorità
competente verificare, sotto il controllo dei giudici nazionali, la sua
adeguatezza alle peculiarità di ciascun caso specifico.
48 Ciò
considerato, nell’ipotesi in cui, dopo il trattenimento, il ricorso o la
revisione non abbia più effetto sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo
3, del regolamento Dublino III, detto trattenimento non può, in applicazione
dell’articolo 28, paragrafo 3, terzo e quarto comma, del regolamento in parola,
essere mantenuto per un periodo superiore a sei settimane a partire da tale
data.
49 Da
quanto precede risulta che l’articolo 28 del regolamento Dublino III, letto
alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali, deve essere
interpretato nel senso che:
– esso non
osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un richiedente
protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto ha accettato
la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere mantenuto per
un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del trattenimento
non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento, valutato tenendo
conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in ciascun caso
specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si prolunghi per un
periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui il ricorso o la
revisione non ha più effetto sospensivo e
– esso
osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per
tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente
essere effettuato.
Sulla terza questione
50 Con
la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che occorre detrarre dal termine di sei settimane a
partire dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto
sospensivo, istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona
interessata ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro
ha accettato la richiesta di presa in carico o ripresa in carico.
51 Occorre
ricordare che l’articolo 28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino
III dispone che, quando una persona è trattenuta ai sensi dell’articolo 28 di
tale regolamento, il trasferimento deve avvenire non appena ciò sia
materialmente possibile e comunque entro sei settimane dall’accettazione della
richiesta da parte di un altro Stato membro di prendere o di riprendere in
carico o dal momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto
sospensivo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3 del suddetto regolamento.
52 Dalla
formulazione letterale dell’articolo 28 del medesimo regolamento risulta che
quest’ultimo fissa due termini distinti di sei settimane senza indicare se
quest’ultimi devono essere confusi né se la durata del secondo termine deve
essere ridotta in determinati casi.
53 Una
simile interpretazione è corroborata dalla funzione attribuita ai suddetti
termini dal legislatore dell’Unione.
54 Se
è infatti vero che i termini fissati dall’articolo 28, paragrafo 3, terzo
comma, del regolamento Dublino III hanno l’effetto, ai sensi dell’articolo 28,
paragrafo 3, quarto comma, di tale regolamento, di limitare la durata massima
di trattenimento, resta il fatto, tuttavia, che essi hanno lo scopo di
determinare il periodo durante il quale il trasferimento deve essere effettuato
e che essi si sostituiscono quindi, in determinate ipotesi, ai termini generali
istituiti a tal fine dall’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento.
55 Orbene,
fintantoché un ricorso o una revisione presentato nei confronti di una
decisione di trasferimento ha effetto sospensivo, è, per definizione,
impossibile effettuare il trasferimento, motivo per il quale il termine previsto
a detto scopo può, in tal caso, cominciare a decorrere soltanto quando la
realizzazione futura del trasferimento è in linea di principio concertata e ne
rimangono da disciplinare soltanto le modalità, ossia dalla data in cui il
menzionato effetto sospensivo è cessato (v., per analogia, sentenza del 29
gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punto 45).
56 In
una situazione siffatta, ciascuno dei due Stati membri, per organizzare il
trasferimento, deve affrontare le stesse difficoltà pratiche che avrebbe dovuto
affrontare se il trasferimento avesse potuto essere realizzato immediatamente
dopo l’accettazione della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico
e, di conseguenza, dovrebbe disporre dello stesso termine di sei settimane per disciplinare
le modalità tecniche di trasferimento ed effettuarlo (v., per analogia,
sentenza del 29 gennaio 2009, Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 43 e 44).
57 La
circostanza che la persona interessata fosse già in stato di trattenimento alla
data in cui è venuto meno l’effetto sospensivo del ricorso o della revisione
non è, in quanto tale, idonea a facilitare notevolmente il trasferimento, in
quanto gli Stati membri interessati non potevano disciplinare le modalità
tecniche di quest’ultimo dal momento che non erano stabiliti né il suo inizio,
né, a fortiori, la sua data.
58 Inoltre,
nel caso in cui la persona interessata avesse presentato il ricorso o la
revisione soltanto dopo diverse settimane di trattenimento, un’eventuale
riduzione del secondo termine fissato dall’articolo 28, paragrafo 3, comma
terzo, del regolamento Dublino III pari ai giorni che la persona ha già
trascorso in stato di trattenimento potrebbe, in pratica, privare l’autorità
competente di qualsiasi possibilità di effettuare il trasferimento prima di
aver posto fine al trattenimento e impedire quindi a quest’ultima di disporre
in maniera efficace della facoltà, prevista dal legislatore dell’Unione, di
procedere al trattenimento della persona interessata per fronteggiare un
rischio notevole di fuga della medesima.
59 Di
conseguenza, occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo
28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere interpretato nel senso
che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal momento in
cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale
disposizione, il numero di giorni che la persona interessata ha già trascorso
in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha accettato la richiesta
di presa in carico o di ripresa in carico.
Sulla quarta questione
60 Con
la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se
l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III debba essere
interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in
cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale
disposizione, si applica parimenti quando la sospensione dell’esecuzione della
decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona
interessata.
61 Dall’articolo
28, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento Dublino III risulta che il
secondo termine per effettuare il trasferimento, istituito dalla tale
disposizione in parola, decorre dal momento in cui il ricorso o la revisione
non hanno più effetto sospensivo conformemente all’articolo 27, paragrafo 3, di
tale regolamento.
62 Come
constatato al punto 55 della presente sentenza, detta norma è volta a concedere
all’autorità competente un termine sufficiente per effettuare il trasferimento
di una persona trattenuta tenendo conto del fatto che, quando un ricorso o una
revisione proposto avverso una decisione di trasferimento ha effetto
sospensivo, è possibile procedere al trasferimento soltanto una volta cessato
siffatto effetto sospensivo.
63 Va
pertanto sottolineato che la circostanza che un ricorso o una revisione abbia
effetto sospensivo è, a tal proposito, determinante, in quanto impedisce il
trasferimento, senza che l’intervento o l’assenza di intervento di una previa
domanda di sospensione della decisione di trasferimento da parte della persona
interessata svolga un ruolo decisivo.
64 Si
deve inoltre constatare che il legislatore dell’Unione ha fatto riferimento
alla cessazione dell’effetto sospensivo «conformemente all’articolo 27,
paragrafo 3», del regolamento Dublino III, senza effettuare alcuna distinzione
tra gli Stati membri che hanno deciso di attribuire al ricorso o alla revisione
un effetto sospensivo di diritto, ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 3,
lettere a) e b) del regolamento in parola, e gli Stati membri che hanno deciso
di subordinare la concessione di detto effetto sospensivo all’intervento di una
decisione giurisdizionale in tal senso su domanda della persona interessata, in
applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, lettera c), del menzionato
regolamento.
65 Occorre,
al proposito, ricordare che il legislatore dell’Unione non ha inteso
sacrificare all’esigenza di celerità nel trattamento delle domande di
protezione internazionale la tutela giurisdizionale dei richiedenti protezione
internazionale (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2016, Ghezelbash, C‑63/15,
EU:C:2016:409, punto 57).
66 Ne
consegue che gli Stati membri che hanno voluto rafforzare la tutela
giurisdizionale dei richiedenti attribuendo un effetto sospensivo di diritto al
ricorso o alla revisione avverso una decisione di trasferimento non possono, in
nome del rispetto dell’esigenza di celerità, essere posti in una situazione
meno favorevole di quella in cui si trovano quegli Stati membri che non lo
hanno considerato necessario. Orbene, è questa l’ipotesi che ricorrerebbe se
detti primi Stati membri non potessero disporre di un termine sufficiente per
effettuare il trasferimento quando la persona interessata è trattenuta e ha
deciso di presentare ricorso (v., per analogia, sentenza del 29 gennaio 2009,
Petrosian, C‑19/08, EU:C:2009:41, punti 49 e 50).
67 È
certo vero che l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III non si
riferisce direttamente all’ipotesi, prevista dall’articolo 27, paragrafo 4, del
regolamento in parola, in cui la sospensione dell’esecuzione di trasferimento
non risulti di diritto o da una decisione giurisdizionale, bensì derivi da una
decisione adottata dall’autorità competente.
68 Tuttavia,
in un’ipotesi siffatta, la persona interessata si trova in una situazione del
tutto equiparabile a quella di una persona il cui ricorso o la cui revisione
abbia effetto sospensivo in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 3, di
detto regolamento.
69 In
simili condizioni, risulta che, da un lato, il trattenimento può, anche in un
caso del genere, continuare a essere necessario in attesa dell’esito del
ricorso o della revisione e che, dall’altro lato, il prolungamento di tale
trattenimento per un periodo superiore a sei settimane dopo l’intervento di una
decisione definitiva relativa al ricorso o alla revisione non sarebbe
giustificato.
70 Inoltre,
a causa della somiglianza tra i termini di cui all’articolo 28, paragrafo 3,
comma terzo, e all’articolo 29, paragrafo 1, primo comma, del regolamento
Dublino III e stante la circostanza che le disposizioni citate hanno entrambe
ad oggetto la determinazione del periodo durante il quale il trasferimento deve
essere effettuato, un’interpretazione più restrittiva dovrebbe di norma essere
applicata a ognuna delle due disposizioni in parola, nelle quali soltanto
l’effetto sospensivo risultante dall’articolo 27, paragrafo 3, di tale
regolamento è menzionato.
71 Di
conseguenza, una simile interpretazione comporterebbe, in applicazione
dell’articolo 29, paragrafo 1, di detto regolamento che, quando l’autorità
competente fa uso della facoltà di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del
medesimo regolamento nei confronti di una persona che non è in stato di
trattenimento, il termine per effettuare il trasferimento dovrebbe,
ciononostante, essere calcolato a partire dall’accettazione da parte di un
altro Stato membro della richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.
Siffatta interpretazione sarebbe quindi, in pratica, tale da privare
ampliamente la menzionata disposizione di effetto utile, giacché essa non
potrebbe essere utilizzata senza che vi sia il rischio di ostacolare la
realizzazione del trasferimento entro i termini fissati dal regolamento Dublino
III.
72 Si
deve parimenti sottolineare che detta interpretazione non può neanche essere
preferita per il motivo che essa contribuirebbe a proteggere in misura maggiore
la libertà e la sicurezza della persona interessata. L’interpretazione opposta,
infatti, porta non ad ampliare le possibilità di trattenimento, bensì proprio a
garantire l’applicazione di un limite preciso alla durata massima del
trattenimento in tutti i casi in cui il trattenimento è stato prolungato a
causa del carattere sospensivo del ricorso o della revisione.
73 Alla
luce di quanto precede, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando
che l’articolo 28, paragrafo 3, del regolamento Dublino III deve essere
interpretato nel senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in
cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale
disposizione, si applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della
decisione di trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona
interessata.
Sulle spese
74 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione)
dichiara:
1) L’articolo 28
del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione
internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide, letto alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che:
– esso
non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, che prevede che, nella situazione in cui il trattenimento di un
richiedente protezione internazionale inizi dopo che lo Stato membro richiesto
ha accettato la richiesta di presa in carico, detto trattenimento possa essere
mantenuto per un periodo massimo di due mesi, purché, da un lato, la durata del
trattenimento non superi il tempo necessario per la procedura di trasferimento,
valutato tenendo conto delle esigenze concrete della menzionata procedura in
ciascun caso specifico, e, dall’altro, eventualmente, tale durata non si
prolunghi per un periodo superiore a sei settimane a partire dalla data in cui
il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo e;
– esso
osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale,
che permette, in una situazione siffatta, di mantenere detto trattenimento per
tre o dodici mesi nel corso dei quali il trasferimento poteva validamente
essere effettuato.
2) L’articolo 28,
paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che non si deve detrarre dal termine di sei settimane a partire dal
momento in cui il ricorso o la revisione non ha più effetto sospensivo,
istituito da tale disposizione, il numero di giorni che la persona interessata
ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che uno Stato membro ha
accettato la richiesta di presa in carico o di ripresa in carico.
3) L’articolo 28,
paragrafo 3, del regolamento n. 604/2013 deve essere interpretato nel
senso che il termine di sei settimane a partire dal momento in cui il ricorso o
la revisione non ha più effetto sospensivo, istituito da tale disposizione, si
applica anche quando la sospensione dell’esecuzione della decisione di
trasferimento non è stata specificamente richiesta dalla persona interessata.
Dal sito http://curia.europa.eu
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