Corte di Giustizia UE 14 settembre 2017, n. C-184/16
Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Direttiva
2008/115/CE – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel
territorio degli Stati membri – Soggiorno di un cittadino di uno Stato
membro nel territorio di un altro Stato membro nonostante un divieto di
ingresso nel territorio di tale Stato – Legittimità di un provvedimento di
ritiro di un attestato di iscrizione e di un secondo provvedimento di
allontanamento dal territorio – Possibilità di avvalersi, a titolo di
eccezione, dell’illegittimità di un precedente provvedimento – Obbligo di
traduzione
1) La
direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di
circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive
64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,
90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del
legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un
attestato d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’Unione
europea che era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e,
dall’altro lato, assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento,
basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel
territorio era ancora in vigore.
2) La
direttiva 2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare, non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino
dell’Unione europea, come quello di cui al procedimento principale, sia
adottato dalle stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il
provvedimento di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia
irregolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115,
quando siano applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più
favorevoli a detto cittadino dell’Unione.
3) Il
principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui
il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in
circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a
sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento
di divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti,
purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo
utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della
direttiva 2004/38.
4) L’articolo
30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura
utile affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un
provvedimento adottato in virtù dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva
ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che
il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui
comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
14 settembre 2017
Nella causa C‑184/16,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Dioikitiko
Protodikeio Thessalonikis (tribunale amministrativo di primo grado di
Salonicco, Grecia), con decisione del 23 marzo 2016, pervenuta in cancelleria
il 1° aprile 2016, nel procedimento
Ovidiu-Mihăiță Petrea
contro
Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygrotisis
LA CORTE
(Prima Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di
sezione, E. Regan, J.‑C. Bonichot (relatore), A. Arabadjiev e
C.G. Fernlund, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 2 febbraio 2017,
considerate le osservazioni presentate:
– per il
sig. Ovidiu-Mihăiță Petrea, da S. Dima e A. Muntean, dikigoroi;
– per il
governo ellenico, da D. Katopodis e A. Magrippi, in qualità di
agenti;
– per il
governo belga, da C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di
agenti;
– per il
governo danese, da M.S. Wolff e C. Thorning, in qualità di agenti;
– per il
governo del Regno Unito, da S. Brandon e C. Brodie, in qualità di
agenti, assistiti da B. Lask, barrister;
– per la Commissione europea,
da E. Montaguti e M. Konstantinidis, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 27 aprile 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La
domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli
27, 28 e da 30 a 32 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e
dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio
degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga
le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE,
75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158,
pag. 77, e rettifiche GU 2004, L 229, pagg. da 35 a 48, GU 2007,
L 204, pag. 28 e GU 2014, L 305, pag. 116), dell’articolo
6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili
negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare (GU 2008, L 348, pag. 98), nonché dei principi di
effettività e di tutela del legittimo affidamento.
2 Tale
domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il
sig. Ovidiu-Mihăiță Petrea e l’Ypourgos Dimosias Taxis kai Prostasias tou
Politi (Ministro dell’Ordine pubblico e della Protezione del cittadino), in
seguito divenuto l’Ypourgos Esoterikon kai Dioikitikis Anasygkrotisis (Ministro
dell’Interno e della Riforma amministrativa), in relazione alla legittimità di
un provvedimento amministrativo con cui quest’ultimo ha ritirato un attestato
d’iscrizione che era stato rilasciato all’interessato e ha ordinato il suo
rimpatrio in Romania.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
Direttiva 2004/38
3 Il
considerando 11 della direttiva 2004/38 così recita:
«Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in
un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell’Unione
e non dipende dall’aver completato le formalità amministrative».
4 L’articolo
8, paragrafi 1 e 2, di detta direttiva così recita:
«1. Senza pregiudizio
dell’articolo 5, paragrafo 5, per soggiorni di durata superiore a tre mesi lo
Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell’Unione l’iscrizione
presso le autorità competenti.
2. Il termine fissato
per l’iscrizione non può essere inferiore a tre mesi dall’ingresso. Un
attestato d’iscrizione è rilasciato immediatamente. Esso contiene l’indicazione
precisa del nome e del domicilio della persona iscritta e la data dell’avvenuta
iscrizione. L’inadempimento dell’obbligo di iscrizione rende l’interessato
passibile di sanzioni proporzionate e non discriminatorie».
5 L’articolo
15, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«Le procedure previste agli articoli 30 e 31 si
applicano, mutatis mutandis, a tutti i provvedimenti che limitano la libera
circolazione dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari per motivi non
attinenti all’ordine pubblico, alla pubblica sicurezza o alla sanità pubblica».
6 Ai
sensi dell’articolo 27, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva:
«1. Fatte salve le
disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di
circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare,
qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica
sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per
fini economici.
2. I provvedimenti
adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al
comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono
applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l’adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una
minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso individuale o
attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione».
7 L’articolo
28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 stabilisce quanto segue:
«Prima di adottare un provvedimento di allontanamento
dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato
membro ospitante tiene conto di elementi quali la durata del soggiorno
dell’interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua
situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello
Stato membro ospitante e [l’]importanza dei suoi legami con il paese
d’origine».
8 L’articolo
30 di tale direttiva così recita:
«1. Ogni
provvedimento adottato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, è notificato per
iscritto all’interessato secondo modalità che consentano a questi di
comprenderne il contenuto e le conseguenze.
2. I motivi
circostanziati e completi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità
pubblica che giustificano l’adozione del provvedimento nei suoi confronti sono
comunicati all’interessato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza
dello Stato.
3. La notifica
riporta l’indicazione dell’organo giurisdizionale o dell’autorità amministrativa
dinanzi al quale l’interessato può opporre ricorso e il termine entro il quale
deve agire e, all’occorrenza, l’indicazione del termine impartito per lasciare
il territorio dello Stato membro. Fatti salvi i casi di urgenza debitamente
comprovata, tale termine non può essere inferiore a un mese a decorrere dalla
data di notificazione».
9 L’articolo
31 della citata direttiva così recita:
«1. L’interessato può
accedere ai mezzi di impugnazione giurisdizionali e, all’occorrenza, amministrativi
nello Stato membro ospitante, al fine di presentare ricorso o chiedere la
revisione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti per motivi di
ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.
2. Laddove
l’impugnazione o la richiesta di revisione del provvedimento di allontanamento
sia accompagnata da una richiesta di ordinanza provvisoria di sospensione
dell’esecuzione di detto provvedimento, l’effettivo allontanamento dal
territorio non può avere luogo fintantoché non è stata adottata una decisione
sull’ordinanza provvisoria, salvo qualora:
– il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale,
o
– le
persone interessate abbiano precedentemente fruito di una revisione, o
– il
provvedimento sia fondato su motivi imperativi di pubblica sicurezza di cui
all’articolo 28, paragrafo 3.
3. I mezzi di
impugnazione comprendono l’esame della legittimità del provvedimento nonché dei
fatti e delle circostanze che ne giustificano l’adozione. Essi garantiscono che
il provvedimento non sia sproporzionato, in particolare rispetto ai requisiti
posti dall’articolo 28.
4. Gli Stati membri
possono vietare la presenza dell’interessato nel loro territorio per tutta la
durata della procedura di ricorso, ma non possono vietare che presenti di
persona la sua difesa, tranne qualora la sua presenza possa provocare gravi
turbative dell’ordine pubblico o della pubblica sicurezza o quando il ricorso o
la revisione riguardano il divieto d’ingresso nel territorio».
10 L’articolo
32 della direttiva 2004/38 così dispone:
«1. La persona nei
cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto d’ingresso nel
territorio per motivi d’ordine pubblico o pubblica sicurezza può presentare una
domanda di revoca del divieto d’ingresso nel territorio nazionale dopo il
decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle circostanze e in
ogni modo dopo tre anni a decorrere dall’esecuzione del provvedimento
definitivo di divieto validamente adottato ai sensi del diritto [dell’Unione],
nella quale essa deve addurre argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di
vietarne l’ingresso nel territorio.
Lo Stato membro interessato si pronuncia in merito a
tale nuova domanda entro sei mesi dalla data di presentazione della stessa.
2. La persona di cui
al paragrafo 1 non ha diritto d’ingresso nel territorio dello Stato membro
interessato durante l’esame della sua domanda».
11 L’articolo
37 di tale direttiva prevede quanto segue:
«Le disposizioni della presente direttiva non
pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di
diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente
direttiva».
Direttiva 2008/115
12 L’articolo
1 della direttiva 2008/115 così dispone:
«La presente direttiva stabilisce norme e procedure
comuni da applicarsi negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, nel rispetto dei diritti fondamentali in
quanto principi generali del diritto [dell’Unione] e del diritto
internazionale, compresi gli obblighi in materia di protezione dei rifugiati e
di diritti dell’uomo».
13 L’articolo
2, paragrafo 1, di detta direttiva dispone quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno nel territorio di uno Stato membro è irregolare».
14 L’articolo
6, paragrafo 1, di tale direttiva prevede quanto segue:
«Gli Stati membri adottano una decisione di rimpatrio
nei confronti di qualunque cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel
loro territorio è irregolare, fatte salve le deroghe di cui ai paragrafi da 2 a
5».
15 L’articolo
12 della direttiva in parola così recita:
«1. Le decisioni di
rimpatrio e, ove emesse, le decisioni di divieto d’ingresso e le decisioni di
allontanamento sono adottate in forma scritta, sono motivate in fatto e in
diritto e contengono informazioni sui mezzi di ricorso disponibili.
(...)
2. Gli Stati membri
provvedono, su richiesta, alla traduzione scritta od orale dei principali
elementi delle decisioni connesse al rimpatrio di cui al paragrafo 1, incluse
le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua comprensibile per il
cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente supporre tale.
3. Gli Stati membri
possono decidere di non applicare il paragrafo 2 ai cittadini di paesi terzi
che sono entrati in modo irregolare nel territorio di uno Stato membro e non
hanno successivamente ottenuto un’autorizzazione o un diritto di soggiorno in
tale Stato.
In tali casi le decisioni connesse al rimpatrio di cui
al paragrafo 1 sono adottate per mezzo di un modello uniforme previsto dalla
legislazione nazionale.
Gli Stati membri rendono disponibili schede informative
generalizzate che espongono gli elementi principali del modello uniforme in
almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli
immigrati che entrano in modo irregolare nel loro territorio».
Diritto ellenico
16 Il
decreto presidenziale n. 106/2007, relativo alla libertà di circolazione e
di soggiorno nel territorio ellenico dei cittadini dell’Unione europea e dei
loro familiari (FEK A’ 135/21.6.2007) ha recepito la direttiva 2004/38.
17 La
legge n. 3907/2011, relativa ai servizi di asilo e di prima accoglienza,
rimpatrio delle persone in soggiorno irregolare, permesso di soggiorno etc.
(FEK A’ 7/26.1.2011) ha trasposto la direttiva 2008/115.
18 L’articolo
40, paragrafi 1 e 2, di detta legge così recita:
«1. Per quanto
concerne il rimpatrio delle persone che godono del diritto alla libera
circolazione, conformemente all’articolo 2, punto 5), del codice delle
frontiere Schengen e al decreto presidenziale n. 106/2007, si applicano le
disposizioni del capo C della presente legge relative alle autorità, alle
procedure, alle garanzie procedurali e alla tutela giurisdizionale degli
stranieri sul rimpatrio, salvo che gli articoli da 22 a 24 del decreto
presidenziale n. 106/2007 non contengano disposizioni più favorevoli.
2. Per quanto
concerne le condizioni materiali e le modalità di adozione delle decisioni di
rimpatrio nei confronti delle persone di cui al precedente paragrafo,
continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli da 22 a 24 del decreto
presidenziale n. 106/2007».
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
19 Si
evince dalla decisione di rinvio che il sig. Petrea, cittadino romeno, nel
2011 è stato condannato dal Monomeles Plimmeleiodikeio Peiraia (tribunale
monocratico del Pireo competente per reati comuni, Grecia) ad una pena
detentiva di otto mesi sospesa per tre anni, per concorso nel reato di furto.
20 Le
autorità elleniche, con provvedimento del 30 ottobre 2011, da un lato hanno
ordinato il suo allontanamento verso la Romania in base al motivo che costituiva una
grave minaccia per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza e, dall’altro
lato, l’hanno inserito nel registro nazionale degli stranieri indesiderati
nonché nel sistema informativo Schengen, fino al 30 ottobre 2018, il che gli ha
impedito di entrare nel territorio fino a tale data.
21 Tale
provvedimento precisava che un bollettino informativo destinato agli stranieri
in fase di allontanamento, comunicato al sig. Petrea il 27 ottobre 2011,
lo informava, in una lingua da lui conosciuta, circa i suoi diritti e i mezzi
di ricorso a sua disposizione, nonché circa la possibilità di chiedere una
traduzione scritta od orale dei passaggi essenziali del provvedimento di
rimpatrio.
22 Il
1° novembre 2011 il sig. Petrea ha dichiarato per iscritto di
rinunciare a qualsivoglia impugnazione e di voler tornare nel proprio paese di
origine. Il suo allontanamento verso detto Stato membro è avvenuto il 5
novembre 2011.
23 Il
1° settembre 2013 il sig. Petrea è tornato in Grecia e ha presentato,
il 25 settembre 2013, una domanda di attestato di iscrizione quale cittadino
dell’Unione, che gli è stato rilasciato il giorno stesso.
24 Tuttavia,
dopo aver scoperto che il sig. Petrea era ancora colpito da un divieto di
ingresso nel territorio, l’ufficio stranieri ha deciso, il 14 ottobre 2014, di
ritirare tale attestato e di ordinare il rimpatrio del sig. Petrea in
Romania.
25 Il
sig. Petrea ha depositato un ricorso amministrativo avverso tale
provvedimento, nell’ambito del quale ha fatto valere non solo il difetto di
notifica per iscritto, in una lingua a lui conosciuta, del provvedimento di
allontanamento del 30 ottobre 2011, in violazione degli obblighi di cui
all’articolo 30 della direttiva 2004/38, ma anche il fatto di non rappresentare
più, in ogni caso, un pericolo per l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza.
26 Tale
ricorso è stato respinto con decisione del 10 novembre 2014, in base al motivo
che il sig. Petrea era ancora interessato da una misura di divieto
d’ingresso nel territorio. È stato parimenti eccepito che il sig. Petrea
non poteva avvalersi, a titolo di eccezione, dell’illegittimità del
provvedimento di allontanamento del 30 ottobre 2011.
27 Il
sig. Petrea ha chiesto al Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunale
amministrativo di primo grado di Salonicco, Grecia) l’annullamento della
decisione da ultimo citata e di quella del 14 ottobre 2014.
28 In
tale contesto, il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (tribunale
amministrativo di primo grado di Salonicco) ha deciso di sospendere il
procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
1) Se gli
articoli 27 e 32 della direttiva 2004/38(…), in combinato disposto con gli
articoli 45 TFUE e 49 TFUE e alla luce dell’autonomia procedurale
degli Stati membri nonché dei principi [di tutela] del legittimo affidamento e
del buon andamento dell’amministrazione, debbano essere interpretati nel senso
che impongono – o nel senso che consentono – la revoca dell’attestato
di iscrizione quale cittadino dell’Unione europea già rilasciato, a norma
dell’articolo 8, paragrafo 1, del decreto presidenziale n. 106/2007, al
cittadino di un altro Stato membro e l’adozione, da parte dello Stato
ospitante, nei confronti del medesimo, di un provvedimento di rimpatrio,
allorché tale cittadino, pur essendo iscritto nella lista nazionale degli
stranieri indesiderati con il provvedimento di divieto d’ingresso per motivi di
ordine pubblico e di pubblica sicurezza, ha fatto nuovamente ingresso nello
Stato membro in questione e ivi avviato attività d’impresa senza chiedere la
revoca del divieto d’ingresso conformemente alla procedura di cui all’articolo
32 della direttiva 2004/38, considerando quest’ultimo (il divieto d’ingresso)
come un autonomo motivo di ordine pubblico che giustifica la revoca
dell’attestato di iscrizione di un cittadino di uno Stato membro.
2) In caso di
risposta affermativa alla questione precedente, se detta fattispecie possa
essere equiparata a un soggiorno irregolare di un cittadino dell’Unione europea
sul territorio dello Stato ospitante, così da permettere l’adozione, ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115(…), di un provvedimento
di rimpatrio da parte dell’organo competente per la revoca dell’attestato di
iscrizione quale cittadino dell’Unione, e ciò benché, da un lato, l’attestato
di iscrizione non costituisca, come comunemente ammesso, titolo per un
soggiorno regolare nel paese e, dall’altro, la direttiva 2008/115 si applichi
ratione personae unicamente ai cittadini di paesi terzi.
3) In caso di
risposta negativa alla medesima questione, se la revoca, per motivi di ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, dell’attestato di iscrizione del cittadino di
un altro Stato membro, attestato che non costituisce titolo per un soggiorno
regolare nel paese, e l’adozione, nei confronti di tale cittadino, di un
provvedimento di rimpatrio – disposte contestualmente dalle autorità
nazionali competenti nell’esercizio dell’autonomia procedurale dello Stato
membro ospitante – possano essere considerate, secondo una corretta
interpretazione del diritto, come un unico atto amministrativo di
allontanamento amministrativo ai sensi degli articoli 27 e 28 della direttiva
2004/38, soggetto a sindacato giurisdizionale alle condizioni previste da tali
ultime disposizioni, che stabiliscono un modo solo, all’occorrenza, di
allontanamento amministrativo dei cittadini UE dal territorio dello Stato
membro ospitante.
4) Tanto in
caso di risposta affermativa quanto in caso di risposta negativa alla prima e
alla seconda questione, se sia in contrasto con il principio di effettività una
prassi giurisprudenziale nazionale consistente nel vietare alle autorità
amministrative e, di conseguenza, ai giudici competenti interessati di
controllare, nel contesto della revoca di un attestato di iscrizione quale
cittadino dell’Unione europea o dell’adozione di un provvedimento di
allontanamento da parte dello Stato membro ospitante, per il fatto che nei
confronti del cittadino di un altro Stato membro vige un provvedimento di
divieto d’ingresso in detto (primo) Stato membro, se, in sede di adozione della
stessa decisione di divieto d’ingresso, siano state rispettate le garanzie
procedurali sancite agli articoli 30 e 31 della direttiva 2004/38.
5) In caso di
risposta affermativa alla questione precedente, se dall’articolo 32 della
direttiva 2004/38 discenda per le autorità amministrative competenti dello
Stato membro l’obbligo di notificare comunque al cittadino interessato di un
altro Stato membro la decisione di allontanarlo in una lingua che egli
comprenda, affinché tale cittadino possa esercitare efficacemente i diritti
procedurali che gli derivano dalle predette disposizioni della direttiva,
quand’anche il medesimo non abbia avanzato una richiesta in tal senso».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla prima questione
29 Dalla
decisione di rinvio risulta che il Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis
(tribunale amministrativo di primo grado di Salonicco) ritiene che il provvedimento
di allontanamento del 30 ottobre 2011 abbia avuto per oggetto l’ordine rivolto
al sig. Petrea di uscire dal territorio ellenico, da un lato, e il divieto
di farvi ritorno fino al 30 ottobre 2018, dall’altro lato. Riguardo alle
questioni proposte alla Corte, tale decisione deve pertanto essere considerata
come un provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio.
30 Si
deve quindi, in tali circostanze, leggere la prima questione come diretta, in
sostanza, ad accertare se la direttiva 2004/38, e in particolare i suoi
articoli 27 e 32, nonché il principio della tutela del legittimo affidamento,
ostino a che uno Stato membro ritiri un attestato d’iscrizione erroneamente
rilasciato ad un cittadino dell’Unione che era ancora oggetto di un divieto d’ingresso
nel territorio e assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento,
basato sulla mera constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel
territorio era ancora in vigore.
31 Il
giudice del rinvio si interroga, in particolare, sulla questione se l’articolo
27 della direttiva 2004/38 obblighi le autorità competenti a verificare, in
tale occasione, se l’interessato rappresenti ancora una minaccia reale per
l’ordine pubblico o se il giudice debba fare riferimento alla valutazione
effettuata alla data della decisione iniziale, nel caso di specie il
provvedimento del 30 ottobre 2011.
32 Per
quanto concerne, innanzitutto, la revoca dell’attestato di iscrizione, la Corte ha dichiarato che il
diritto dei cittadini di uno Stato membro di entrare nel territorio di un altro
Stato membro e di soggiornarvi, per gli scopi voluti dal Trattato CE, è un
diritto attribuito direttamente da quest’ultimo o, a seconda dei casi, dalle
disposizioni adottate per l’attuazione del Trattato medesimo. Pertanto, il
rilascio di un titolo di soggiorno al cittadino di uno Stato membro dev’essere
considerato non come un atto costitutivo di diritti, ma come un atto destinato
a constatare, da parte di uno Stato membro, la posizione individuale del cittadino
di un altro Stato membro alla luce delle norme del diritto dell’Unione
(sentenza del 21 luglio 2011, Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, punto 48 e
giurisprudenza ivi citata).
33 Conseguentemente,
tale natura dichiarativa, così come impedisce di qualificare come illegale, ai
sensi del diritto dell’Unione, il soggiorno di un cittadino in considerazione
della sola circostanza che questi non disponga di un permesso di soggiorno,
esclude anche che possa essere considerato legale, ai sensi del diritto dell’Unione,
il soggiorno di un cittadino dell’Unione sulla base del solo fatto che tale
permesso gli sia stato validamente rilasciato (sentenza del 21 luglio 2011,
Dias, C‑325/09, EU:C:2011:498, punto 54).
34 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, una
simile soluzione si applica a maggior ragione nell’ambito del trattato FUE,
come del resto dichiara il considerando 11 della direttiva 2004/38.
35 Tale
natura dichiarativa, pertanto, caratterizza parimenti l’attestato di iscrizione
di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2004/38, di modo che il
rilascio di detto documento, di per sé, non può determinare il sorgere di un
legittimo affidamento dell’interessato circa il proprio diritto di soggiorno
sul territorio dello Stato membro in questione.
36 Peraltro,
nessuna delle circostanze di cui al procedimento principale descritte nella
decisione di rinvio permette di ritenere che le autorità competenti abbiano
fatto sorgere, in virtù di precise assicurazioni da esse fornite, aspettative
relative al diritto di soggiorno dell’interessato.
37 Si
evince, inoltre, dal fascicolo a disposizione della Corte che l’amministrazione
ellenica ha giustificato la revoca dell’attestato di iscrizione adducendo
motivi legittimi, in particolare adducendo la circostanza che detto attestato
era stato rilasciato per errore.
38 Risulta
da quanto precede che, in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale, né la direttiva 2004/38 né il principio della tutela del legittimo
affidamento ostano al ritiro dell’attestato di iscrizione previsto all’articolo
8, paragrafo 2, di detta direttiva.
39 Per
quanto concerne le modalità di adozione di un provvedimento di rimpatrio in
circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, si deve ricordare
che l’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 prevede, fatte salve le
disposizioni del capo VI, la possibilità per gli Stati membri di limitare la
libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica. L’articolo 27, paragrafo 2, di tale
direttiva precisa in particolare che il comportamento dell’interessato deve
rappresentare una minaccia reale, attuale e tanto grave da pregiudicare un
interesse fondamentale della società.
40 Quanto
all’articolo 28, paragrafo 1, della citata direttiva, esso stabilisce che,
prima di adottare un provvedimento di allontanamento dal territorio per motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, le autorità competenti devono tener
conto di elementi quali la durata del soggiorno dell’interessato nel
territorio, la sua età, il suo stato di salute, la sua situazione familiare ed
economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante
e l’importanza dei suoi legami con il paese d’origine.
41 Tali
disposizioni, che valgono per tutti i provvedimenti di allontanamento, si
applicano dunque in particolare ai provvedimenti di divieto d’ingresso nel
territorio cui l’articolo 32 della direttiva 2004/38 fa espresso riferimento.
42 Sebbene
la direttiva 2004/38 non contenga norme specifiche per il caso in cui una
persona che sia stata colpita da un tale divieto, violandolo, torni nello Stato
membro interessato, risulta dal complesso delle disposizioni della direttiva
citata e più in particolare da quelle relative all’eventuale revoca di un
simile provvedimento che le autorità competenti dispongono di poteri idonei ad
assicurarne il rispetto.
43 Va
rilevato, a tal proposito, che la direttiva 2004/38 prevede le condizioni alle
quali le autorità competenti possono accordare una revoca di detto
provvedimento in ragione di un mutamento delle circostanze.
44 L’articolo
32, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2004/38 precisa infatti che la
persona nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di divieto
d’ingresso nel territorio può presentare una domanda di revoca di detto divieto
dopo il decorso di un congruo periodo, determinato in funzione delle
circostanze e in ogni modo dopo tre anni a decorrere dall’esecuzione del
provvedimento, adducendo argomenti intesi a dimostrare l’avvenuto oggettivo
mutamento delle circostanze materiali che ne avevano motivato l’adozione.
45 L’articolo
32, paragrafo 2, di detta direttiva dispone tuttavia che tale persona «non ha
diritto d’ingresso nel territorio» dello Stato membro interessato durante
l’esame della sua domanda.
46 Risulta
quindi espressamente, in base al tenore letterale di tali disposizioni, che la
direttiva 2004/38 non vieta in alcun modo ad uno Stato membro di adottare un
provvedimento di rimpatrio nei confronti di una persona che abbia chiesto la
revoca del divieto d’ingresso nel territorio, emesso a suo carico, ai sensi
dell’articolo 32, paragrafo 1, di detta direttiva, fintantoché l’esame di tale
domanda non abbia avuto esito positivo.
47 Ciò
necessariamente vale anche nel caso in cui, come nel procedimento principale,
l’interessato sia rientrato nel territorio dello Stato membro interessato senza
aver chiesto la revoca del divieto di ingresso nel territorio, disposto a suo
carico.
48 Per
quanto concerne la questione se le autorità competenti debbano nuovamente
verificare se i requisiti previsti agli articoli 27 e 28 della direttiva
2004/38 siano soddisfatti, discende dalla stessa natura del provvedimento di
divieto di ingresso nel territorio che esso resta in vigore fino alla revoca, e
che la mera constatazione della sua violazione permette a dette autorità di
emettere, nei confronti dell’interessato, un nuovo provvedimento di
allontanamento.
49 Tenuto
conto di quanto precede, si deve quindi rispondere alla prima questione
dichiarando che la direttiva 2004/38 nonché il principio della tutela del
legittimo affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un
attestato d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’Unione che
era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e, dall’altro lato,
assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera
constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio era
ancora in vigore.
Sulla seconda e sulla terza questione
50 Con
la sua seconda e terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il
giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il diritto dell’Unione osti a che un
provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’Unione, come quello di cui al
procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla
stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2008/115.
51 Il
giudice del rinvio giustifica tali questioni con la circostanza che il
legislatore nazionale ha reso applicabili ai cittadini degli Stati membri
talune delle disposizioni procedurali di cui alla direttiva 2008/115 previste
per i cittadini di paesi terzi, fatta salva l’esistenza di norme nazionali più
favorevoli.
52 A
tal proposito, si deve constatare che gli Stati membri possono ispirarsi alle
norme della direttiva 2008/115 per designare le autorità competenti e definire
la procedura applicabile all’adozione di un provvedimento, quale quello di cui
al procedimento principale, che dispone il rimpatrio di un cittadino
dell’Unione, se nessuna norma del diritto dell’Unione vi osta (v., per
analogia, ordinanza del 10 febbraio 2004, Mavrona, C‑85/03, EU:C:2004:83, punto
20).
53 Infatti,
la determinazione delle autorità competenti per l’adozione delle diverse misure
previste dalla direttiva 2004/38 rientra nell’autonomia procedurale degli Stati
membri, non disponendo nulla, detta direttiva, a tal proposito.
54 Quanto
alla procedura da seguire, dalla decisione di rinvio risulta non solo che la
direttiva 2008/115, a cui rinvia il diritto nazionale di cui al procedimento
principale, prevede, al capo III, l’applicazione di garanzie procedurali, ma
anche e soprattutto che il citato diritto nazionale fa in ogni caso salva
l’applicazione delle misure di recepimento della direttiva 2004/38 che siano
più favorevoli al cittadino dell’Unione.
55 Pertanto,
non vi sono elementi, nel fascicolo di cui dispone la Corte, che permettano di
ritenere che la direttiva 2004/38 osti a che un provvedimento di rimpatrio come
quello di cui al procedimento principale sia adottato dalle stesse autorità ed
in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del
cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare, di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115.
56 Alla
luce delle riflessioni sopra esposte, si deve rispondere alla seconda e alla
terza questione dichiarando che le direttive 2004/38 e 2008/115 non ostano a che
un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’Unione, come quello di cui
al procedimento principale, sia adottato dalle stesse autorità ed in base alla
stessa procedura seguita per il provvedimento di rimpatrio del cittadino di un
paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 2008/115, quando siano applicate le misure di recepimento
della direttiva 2004/38 più favorevoli a detto cittadino dell’Unione.
Sulla quarta questione
57 Con
la sua quarta questione il giudice del rinvio chiede se il principio di
effettività osti ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino di
uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze quali
quelle di cui al procedimento principale non possa eccepire, a sostegno di un
ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento di
divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti.
58 A
tal proposito, risulta da una consolidata giurisprudenza della Corte che, in
mancanza di una disciplina normativa dell’Unione, spetta agli Stati membri
designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali dei ricorsi
giurisdizionali intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai soggetti dell’ordinamento
in forza delle norme del diritto dell’Unione. Tuttavia, tali modalità non
devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente
difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dall’ordinamento giuridico
dell’Unione (sentenze del 29 aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C‑482/01 e C‑493/01,
EU:C:2004:262, punto 80, nonché del 13 marzo 2014, Global Trans Lodzhistik, C‑29/13
e C‑30/13, EU:C:2014:140, punto 33).
59 Il
diritto dell’Unione non osta affatto ad una legge nazionale che non consenta,
rispetto ad un atto individuale, quale un provvedimento di rimpatrio, di
avvalersi dell’illegittimità di un provvedimento di divieto d’ingresso nel
territorio divenuto definitivo, vuoi per lo spirare del termine di ricorso
avverso detto provvedimento, vuoi per il rigetto del ricorso proposto avverso
il provvedimento in parola.
60 Infatti,
come dichiarato in più occasioni dalla Corte, la fissazione di termini di
ricorso ragionevoli nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del
soggetto dell’ordinamento sia dell’amministrazione, è compatibile con il
diritto dell’Unione (sentenza del 17 novembre 2016, Stadt Wiener Neustad, C‑348/15,
EU:C:2016:882, punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
61 Tuttavia,
l’interessato deve aver avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo
utile il provvedimento iniziale di divieto d’ingresso nel territorio e di
avvalersi delle disposizioni della direttiva 2004/38.
62 Risulta
dalla decisione di rinvio che, nel procedimento principale, il sig. Petrea
fa valere che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio del 30
ottobre 2011, in base al quale è stato emesso il provvedimento di
allontanamento del 14 ottobre 2014, non gli è stato notificato secondo modalità
che rispondano ai requisiti di cui all’articolo 30 della direttiva 2004/38,
ossia secondo modalità «che consentano a questi di comprenderne il contenuto e
le conseguenze». In un caso simile, il principio di effettività osta a che il
termine di ricorso avverso il primo provvedimento sia considerato scaduto, e
l’illegittimità che vizia tale provvedimento può essere ancora eccepita a
sostegno del ricorso avverso il secondo provvedimento.
63 Nel
caso di specie, dalla decisione di rinvio risulterebbe che il sig. Petrea
è venuto a conoscenza del provvedimento del 30 ottobre 2011, che l’ha
rispettato e che, prima dell’adozione dello stesso, era stato destinatario di
un bollettino informativo per stranieri in fase di allontanamento, che lo
informava, in una lingua da lui conosciuta, circa i suoi diritti e i mezzi di
ricorso a sua disposizione, nonché circa la possibilità di chiedere una
traduzione scritta od orale dei passaggi essenziali del provvedimento di
rimpatrio. Pare inoltre che l’interessato abbia dichiarato per iscritto di
rinunciare a qualsivoglia ricorso avverso il provvedimento del 30 ottobre 2011.
64 Alla
luce di ciò, si deve ritenere che l’interessato disponesse di elementi
sufficienti per far valere in sede giurisdizionale l’eventuale violazione dei
requisiti stabiliti per la notifica dall’articolo 30 della direttiva 2004/38,
circostanza che nondimeno spetta al giudice del rinvio verificare.
65 Di
conseguenza, si deve rispondere alla quarta questione dichiarando che il
principio di effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui
il cittadino di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in
circostanze quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a
sostegno di un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del
provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei
suoi confronti, purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di
contestare in tempo utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle
disposizioni della direttiva 2004/38.
Sulla quinta questione
66 Preliminarmente
si deve rilevare che, nell’ambito della quinta questione, il giudice del rinvio
fa riferimento all’articolo 32 della direttiva 2004/38, relativo agli effetti
nel tempo del divieto di ingresso nel territorio, mentre dal tenore letterale
della sua questione risulta manifestamente che essa riguarda l’articolo 30 di
tale direttiva, relativo alla notificazione dei provvedimenti assunti in
applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, della stessa.
67 Dalla
decisione di rinvio risulta peraltro che l’interessato non ha chiesto la
traduzione del provvedimento del 30 ottobre 2011.
68 Di
conseguenza, si deve ritenere che, con la sua quinta questione, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 30 della direttiva 2004/38 imponga
che un provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, di tale
direttiva sia notificato all’interessato in una lingua che comprende,
quand’anche egli non abbia presentato una domanda in tal senso.
69 Innanzitutto,
va rilevato che un simile obbligo non discende dal testo dell’articolo 30,
paragrafo 1, della direttiva in parola, che prevede, più in generale, che ogni
provvedimento adottato in applicazione dell’articolo 27, paragrafo 1, della
medesima direttiva sia notificato per iscritto all’interessato «secondo
modalità che consentano a questi di comprenderne il contenuto e le
conseguenze».
70 Risulta
poi dai lavori preparatori della direttiva 2004/38, e in particolare dalla proposta
di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei
cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri [COM (2001) 257 definitivo], che
l’articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 non richiede che il
provvedimento di allontanamento sia tradotto nella lingua dell’interessato, ma
impone viceversa agli Stati membri di adottare ogni misura utile affinché sia
certo che l’interessato abbia compreso il contenuto e gli effetti di detto
provvedimento, conformemente a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del
18 maggio 1982, Adoui e Cornuaille (115/81 e 116/81, EU:C:1982:183, punto 13).
71 Si
deve infine constatare che, per quanto concerne i provvedimenti di rimpatrio
adottati nei confronti di cittadini di paesi terzi, l’articolo 12, paragrafo 2,
della direttiva 2008/115 prevede che gli Stati membri provvedono, su richiesta,
alla traduzione scritta od orale dei principali elementi delle decisioni connesse
al rimpatrio, incluse le modalità di impugnazione disponibili, in una lingua
comprensibile per il cittadino di un paese terzo o che si può ragionevolmente
supporre tale.
72 Alla
luce di quanto sopra esposto, si deve rispondere alla quinta questione dichiarando
che l’articolo 30 della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare
ogni misura utile affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti
di un provvedimento adottato in virtù dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta
direttiva, ma non impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal
senso, che il provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per
lui comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.
Sulle spese
73 Nei
confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce
un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire
sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni
alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione)
dichiara:
1) La direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa
al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il
regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE,
68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE, nonché il principio della tutela del legittimo
affidamento non ostano a che uno Stato membro, da un lato, ritiri un attestato
d’iscrizione erroneamente rilasciato ad un cittadino dell’Unione europea che
era ancora oggetto di un divieto d’ingresso nel territorio e, dall’altro lato,
assuma nei suoi confronti un provvedimento di allontanamento, basato sulla mera
constatazione che il provvedimento di divieto d’ingresso nel territorio era
ancora in vigore.
2) La direttiva
2004/38 e la direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati
membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,
non ostano a che un provvedimento di rimpatrio di un cittadino dell’Unione
europea, come quello di cui al procedimento principale, sia adottato dalle
stesse autorità ed in base alla stessa procedura seguita per il provvedimento
di rimpatrio del cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare ai
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/115, quando siano
applicate le misure di recepimento della direttiva 2004/38 più favorevoli a
detto cittadino dell’Unione.
3) Il principio di
effettività non osta ad una prassi giurisprudenziale secondo cui il cittadino
di uno Stato membro colpito da un provvedimento di rimpatrio in circostanze
quali quelle di cui al procedimento principale non può eccepire, a sostegno di
un ricorso avverso tale provvedimento, l’illegittimità del provvedimento di
divieto d’ingresso nel territorio precedentemente emesso nei suoi confronti,
purché l’interessato abbia avuto l’effettiva possibilità di contestare in tempo
utile il provvedimento da ultimo citato tenuto conto delle disposizioni della
direttiva 2004/38.
4) L’articolo 30
della direttiva 2004/38 impone agli Stati membri di adottare ogni misura utile
affinché l’interessato comprenda il contenuto e gli effetti di un provvedimento
adottato in virtù dell’articolo 27, paragrafo 1, di detta direttiva ma non
impone, quando egli non abbia presentato una domanda in tal senso, che il
provvedimento in questione gli sia notificato in una lingua per lui
comprensibile o che si può ragionevolmente supporre tale.
Dal sito http://curia.europa.eu
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