La sentenza della Corte di Giustizia sulla ricollocazione dei
‘migranti’ (rectius: richiedenti protezione internazionale)
Corte di Giustizia UE 6 settembre 2017, (cause riunite) nn.
C-643/15 e C-647/15
Ricorso di annullamento – Decisione (UE) 2015/1601 – Misure
temporanee in materia di protezione internazionale a beneficio della Repubblica
ellenica e della Repubblica italiana – Situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel
territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di tali cittadini nel
territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione –
Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di
applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289,
paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione
europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15,
paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali –
Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una
nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al
Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di
certezza del diritto e di proporzionalità
1) I
ricorsi sono respinti.
2) La Repubblica slovacca e
l’Ungheria sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle
sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3) Il
Regno del Belgio, la
Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, la
Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, nonché la Commissione europea,
sopporteranno ciascuno le proprie spese
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
6 settembre 2017
Indice
I. Decisione impugnata: contesto, genesi e contenuto
A. Contesto della decisione impugnata
B. Genesi della decisione impugnata
C. Contenuto della decisione impugnata
II. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
III. Sui ricorsi
A. Visione d’insieme dei motivi di ricorso
B. Rilievo preliminare
C. Sui motivi di ricorso relativi all’inadeguatezza
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE a fungere da base giuridica della decisione
impugnata
1. Sul secondo motivo della Repubblica slovacca e sul primo
motivo dell’Ungheria, relativi al carattere legislativo della decisione
impugnata
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sulla prima parte del quinto motivo della Repubblica slovacca
e sul secondo motivo dell’Ungheria, relativi all’assenza di carattere
temporaneo della decisione impugnata e all’eccessiva durata di applicazione di
tale decisione
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
3. Sulla seconda parte del quinto motivo della Repubblica
slovacca, riguardante il fatto che la decisione impugnata non soddisfa i
presupposti di applicazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
D. Sui motivi di ricorso riguardanti la regolarità della
procedura di adozione della decisione impugnata e relativi alla violazione delle
forme sostanziali
1. Sul primo motivo della Repubblica slovacca e sul settimo
motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione dell’articolo 68 TFUE
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
2. Sulla terza parte del terzo motivo e sulla prima parte del
quarto motivo della Repubblica slovacca, nonché sul quinto motivo
dell’Ungheria, relativi ad una violazione delle forme sostanziali, in quanto il
Consiglio non avrebbe rispettato l’obbligo di consultazione del Parlamento
previsto dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
3. Sulla seconda parte del quarto motivo della Repubblica
slovacca e sul terzo motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione di forme
sostanziali per il fatto che il Consiglio non ha deciso all’unanimità, in
contrasto con l’articolo 293, paragrafo 1, TFUE
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
4. Sulla prima e sulla seconda parte del terzo motivo della
Repubblica slovacca e sul quarto motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione
di forme sostanziali, in quanto il diritto dei parlamenti nazionali di emettere
un parere in applicazione dei protocolli (n. 1) e (n. 2) non è stato
rispettato e il Consiglio ha violato il requisito del carattere pubblico delle
discussioni e del voto al suo interno
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
5. Sul sesto motivo dell’Ungheria, relativo ad una violazione di
forme sostanziali per il fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, il
Consiglio non ha rispettato le norme del diritto dell’Unione in materia di uso
delle lingue
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
E. Sui motivi di ricorso attinenti al merito
1. Sul sesto motivo della Repubblica slovacca, nonché sul nono e
sul decimo motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione del principio di
proporzionalità
a) Osservazioni preliminari
b) Sul sesto motivo della Repubblica slovacca, in quanto
relativo all’inidoneità della decisione impugnata a realizzare l’obiettivo da
essa perseguito
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
c) Sul sesto motivo della Repubblica slovacca, in quanto
relativo al carattere non necessario della decisione impugnata in rapporto
all’obiettivo da essa perseguito
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
d) Sul nono motivo dell’Ungheria, relativo al carattere non
necessario della decisione impugnata in rapporto all’obiettivo da essa
perseguito
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
e) Sul decimo motivo dell’Ungheria, relativo alla violazione del
principio di proporzionalità a causa degli effetti particolari della decisione
impugnata sull’Ungheria
1) Argomenti delle parti
2) Giudizio della Corte
2. Sull’ottavo motivo dell’Ungheria, relativo ad una violazione
dei principi di certezza del diritto e di chiarezza normativa, nonché della
Convenzione di Ginevra
a) Argomenti delle parti
b) Giudizio della Corte
IV. Sulle spese
«Ricorso di annullamento – Decisione (UE)
2015/1601 – Misure temporanee in materia di protezione internazionale a
beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana –
Situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi nel territorio di alcuni Stati membri – Ricollocazione di
tali cittadini nel territorio degli altri Stati membri – Quote di ricollocazione –
Articolo 78, paragrafo 3, TFUE – Base giuridica – Presupposti di
applicazione – Nozione di “atto legislativo” – Articolo 289,
paragrafo 3, TFUE – Carattere obbligatorio per il Consiglio dell’Unione
europea di conclusioni adottate dal Consiglio europeo – Articolo 15,
paragrafo 1, TUE e articolo 68 TFUE – Forme sostanziali –
Modificazione della proposta della Commissione europea – Requisiti di una
nuova consultazione del Parlamento europeo e di un voto unanime in seno al
Consiglio dell’Unione europea – Articolo 293 TFUE – Principi di
certezza del diritto e di proporzionalità»
Nelle cause riunite C‑643/15 e C‑647/15,
aventi ad oggetto alcuni ricorsi di annullamento ai
sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti rispettivamente il 2 e il 3
dicembre 2015,
Repubblica slovacca, rappresentata dal
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (C‑643/15),
e
Ungheria, rappresentata da M. Z. Fehér
e G. Koós, in qualità di agenti (C‑647/15),
ricorrenti,
sostenute da:
Repubblica di Polonia, rappresentata da
B. Majczyna e M. Kamejsza, in qualità di agenti,
interveniente,
contro
Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da
M. Chavrier, K. Pleśniak, N. Pethő e Z. Kupčová, in qualità
di agenti,
convenuto,
sostenuto da:
Regno del Belgio, rappresentato da J. Van
Holm, M. Jacobs e C. Pochet, in qualità di agenti;
Repubblica federale di Germania, rappresentata da
T. Henze, R. Kanitz e J. Möller (C‑647/15), in qualità di
agenti;
Repubblica ellenica, rappresentata da
M. Michelogiannaki e A. Samoni‑Rantou, in qualità di agenti, con
domicilio eletto in Lussemburgo;
Repubblica francese, rappresentata da
D. Colas, F.‑X. Bréchot e E. Armoet, in qualità di agenti;
Repubblica italiana, rappresentata da
G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da L. D’Ascia, avvocato
dello Stato;
Granducato di Lussemburgo, rappresentato da
A. Germeaux, C. Schiltz e D. Holderer, in qualità di agenti;
Regno di Svezia, rappresentato da A. Falk,
C. Meyer‑Seitz, U. Persson, O. Widgren, E. Karlsson e
L. Swedenborg, in qualità di agenti;
Commissione europea, rappresentata da
M. Condou‑Durande e K. Talabér‑Ritz (C‑647/15) nonché da
J. Baquero Cruz, A. Tokár (C‑643/15) e G. Wils, in qualità di
agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
intervenienti
LA CORTE
(Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente,
A. Tizzano, vicepresidente, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič,
L. Bay Larsen e A. Prechal (relatore), presidenti di sezione, J.‑C. Bonichot,
A. Arabadjiev, C. Toader, M. Safjan, E. Jarašiūnas,
C. G. Fernlund, C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen,
giudici,
avvocato generale: Y. Bot
cancelliere: I. Illéssy, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito
all’udienza del 10 maggio 2017,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale,
presentate all’udienza del 26 luglio 2017,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con
i loro ricorsi, la
Repubblica slovacca e l’Ungheria chiedono l’annullamento
della decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015, L 248, pag. 80; in
prosieguo: la «decisione impugnata»).
I. Decisione
impugnata: contesto, genesi e contenuto
A. Contesto
della decisione impugnata
2 Il
contesto nel quale è stata adottata la decisione impugnata viene descritto come
segue nei considerando da 3 a 7 e da 10 a 16 di quest’ultima:
«(3) La
recente situazione di crisi nel Mediterraneo ha indotto le istituzioni
dell’Unione [europea] a riconoscere immediatamente l’eccezionalità dei flussi
migratori in tale regione e a chiedere misure concrete di solidarietà nei
confronti degli Stati membri in prima linea. In particolare, nella riunione
congiunta dei ministri dell’interno e degli affari esteri del 20 aprile 2015, la Commissione [europea]
ha presentato un piano di azione immediato in dieci punti in risposta alla
crisi, che comprende un impegno a vagliare le opzioni per un meccanismo di
ricollocazione di emergenza.
(4) Alla
riunione del 23 aprile 2015 il Consiglio europeo ha deciso, tra l’altro, di
rafforzare la solidarietà e la responsabilità interne e si è impegnato in
particolare ad accrescere gli aiuti d’urgenza agli Stati membri in prima linea
e a considerare opzioni per l’organizzazione di una ricollocazione di emergenza
fra tutti gli Stati membri su base volontaria, nonché a inviare squadre
dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) negli Stati membri in prima
linea ai fini di un esame congiunto delle domande d’asilo, anche riguardo alla
registrazione e al rilevamento delle impronte digitali.
(5) Nella
risoluzione del 28 aprile 2015 il Parlamento europeo ha ribadito la necessità
per l’Unione di fondare la sua risposta alle recenti tragedie nel Mediterraneo
sul principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità e di
intensificare gli sforzi in questo settore nei confronti degli Stati membri che
accolgono il numero più elevato di rifugiati e richiedenti protezione
internazionale in termini assoluti o relativi.
(6) Oltre a
misure nel settore dell’asilo, gli Stati membri in prima linea dovrebbero
intensificare gli sforzi tesi a istituire misure per far fronte a flussi
migratori misti alle frontiere esterne dell’Unione europea. Tali misure
dovrebbero salvaguardare i diritti delle persone bisognose di protezione
internazionale e impedi[re] la migrazione irregolare.
(7) Nella
riunione del 25 e 26 giugno 2015 il Consiglio europeo ha fra l’altro deciso che
tre aspetti chiave dovrebbero avanzare di pari passo: ricollocazione/reinsediamento,
rimpatrio/riammissione/reintegrazione e cooperazione con i paesi di origine e
di transito. In particolare il Consiglio europeo, alla luce dell’attuale
situazione di emergenza e dell’impegno di rafforzare la solidarietà e la responsabilità,
ha raggiunto un accordo sulla ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un
periodo di due anni, di 40 000 persone in evidente bisogno di protezione
internazionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri, cui
partecipino tutti gli Stati membri.
(...)
(10) Tra gli
Stati membri soggetti a pressione considerevole e alla luce dei tragici eventi
verificatisi di recente nel Mediterraneo, soprattutto l’Italia e la Grecia hanno registrato
flussi senza precedenti di migranti, fra cui richiedenti in evidente bisogno di
protezione internazionale, che arrivano nei loro territori e generano una
pressione significativa sui loro sistemi di asilo e migrazione.
(11) Il 20
luglio 2015, rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri, è stata
adottata per consenso una risoluzione dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri, riuniti in sede di Consiglio [europeo], sulla ricollocazione
dalla Grecia e dall’Italia di 40 000 persone in evidente bisogno di
protezione internazionale. Durante un periodo di due anni, 24 000 persone
saranno ricollocate dall’Italia e 16 000 persone saranno ricollocate dalla
Grecia. Il 14 settembre 2015 il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato la
decisione (UE) 2015/1523 [che istituisce misure temporanee nel settore della
protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia (GU 2015,
L 239, pag. 146),] che istituisce un meccanismo di ricollocazione
temporanea ed eccezionale dall’Italia e dalla Grecia in altri Stati membri di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale.
(12) Negli
ultimi mesi la pressione migratoria alle frontiere esterne marittime e
terrestri meridionali ha registrato una nuova impennata ed è proseguito lo
spostamento dei flussi migratori dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo
orientale e verso la rotta dei Balcani occidentali, per effetto del numero
crescente di migranti che arrivano e partono dalla Grecia. Vista la situazione,
è opportuno autorizzare ulteriori misure temporanee per allentare la pressione
sui sistemi d’asilo di Italia e Grecia.
(13) Secondo i
dati dell’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle
frontiere esterne (Frontex), nei primi otto mesi del 2015 le rotte del
Mediterraneo centrale e orientale sono state le più utilizzate per
l’attraversamento irregolare delle frontiere dell’Unione. Dall’inizio del 2015
sono giunti irregolarmente in Italia circa 116 000 migranti (…) Nel maggio
e giugno del 2015 Frontex ha rilevato 34 691 attraversamenti irregolari,
contro 42 356 in luglio e agosto, pari a un incremento del 20%. Nel 2015
anche la Grecia
ha registrato un sensibile aumento degli arrivi: nel paese sono giunti oltre
211 000 migranti irregolari (…) Nel maggio e giugno del 2015 Frontex ha
rilevato 53 624 attraversamenti irregolari, contro 137 000 in luglio
e agosto, pari a un incremento del 250%. Una percentuale significativa del
numero totale di migranti irregolari individuati in queste due regioni era
costituita da migranti di nazionalità che, stando ai dati [dell’Ufficio
Statistico dell’Unione europea (Eurostat)], godono di un alto tasso di
riconoscimento a livello di Unione.
(14) Secondo
dati Eurostat e EASO, tra gennaio e luglio 2015 i richiedenti protezione
internazionale in Italia erano 39 183, contro 30 755 nello stesso
periodo del 2014 (pari a un incremento del 27%). In Grecia è stato registrato
un aumento analogo (30%) del numero delle domande, con 7 475 richiedenti.
(15) Finora
sono state intraprese molte azioni per sostenere l’Italia e la Grecia nel quadro della
politica di migrazione e di asilo, tra cui sostanziali aiuti di emergenza e il
sostegno operativo dell’EASO. (...).
(16) A causa
dell’instabilità e dei conflitti costanti nel vicinato diretto dell’Italia e
della Grecia e delle ripercussioni dei flussi migratori su altri Stati membri,
è molto probabile che i loro sistemi di asilo e migrazione continueranno a
subire una pressione significativa e crescente, con una percentuale
significativa di migranti potenzialmente bisognosi di protezione internazionale.
Ciò dimostra la fondamentale necessità di dare prova di solidarietà all’Italia
e alla Grecia e di integrare le azioni intraprese finora a sostegno di tali
paesi con misure temporanee nel settore dell’asilo e della migrazione».
B. Genesi della
decisione impugnata
3 Il
9 settembre 2015, la
Commissione ha presentato, sulla base dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE, una proposta di decisione del Consiglio che istituisce
misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio
dell’Italia, della Grecia e dell’Ungheria [COM(2015) 451; in prosieguo: la
«proposta iniziale della Commissione»].
4 Lo
stesso giorno, la
Commissione ha altresì presentato, sulla base dell’articolo
78, paragrafo 2, lettera e), TFUE, une proposta di regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi
e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide [COM(2015) 450].
5 La
proposta iniziale della Commissione prevedeva la ricollocazione di 120 000
richiedenti una protezione internazionale, a partire dall’Italia (15 600
persone), dalla Grecia (50 400 persone) e dall’Ungheria (54 000
persone) verso gli altri Stati membri. L’allegato che accompagnava tale
proposta conteneva tre tabelle che ripartivano detti richiedenti,
rispettivamente in provenienza dai tre Stati membri di cui sopra, tra gli altri
Stati membri, ad eccezione del Regno Unito, dell’Irlanda e della Danimarca,
sotto forma di quote fissate per ciascuno di questi Stati membri ospitanti.
6 Il
13 settembre 2015 la
Commissione ha trasmesso tale proposta ai parlamenti
nazionali.
7 Con
una lettera in data 14 settembre 2015, il Consiglio ha trasmesso la suddetta
proposta al Parlamento per consultazione. In tale lettera, il Consiglio
chiedeva al Parlamento di esprimere il proprio parere il più rapidamente
possibile, tenuto conto della situazione di emergenza nel Mar Mediterraneo e
sulla rotta occidentale dei Balcani, e si impegnava a tenere il Parlamento al
corrente in via informale in merito agli sviluppi della questione in seno al
Consiglio.
8 Il
17 settembre 2015, il Parlamento ha adottato una risoluzione legislativa che ha
approvato la medesima proposta alla luce, in particolare, della «situazione di
emergenza eccezionale e [della] necessità di porvi rimedio senza indugiare
oltre», chiedendo al tempo stesso al Consiglio di essere nuovamente consultato
qualora quest’ultimo intendesse modificare in modo sostanziale la proposta
iniziale della Commissione.
9 Nel
corso delle varie riunioni che si sono tenute in seno al Consiglio tra il 17 e
il 22 settembre 2015, la proposta iniziale della Commissione è stata modificata
in alcuni punti.
10 In
particolare, in occasione di tali riunioni, l’Ungheria ha fatto sapere che
rifiutava l’idea di essere qualificata come «Stato membro in prima linea» e che
essa non desiderava figurare tra gli Stati membri beneficiari della
ricollocazione allo stesso titolo dell’Italia e della Grecia. Pertanto, nel testo
finale della proposta, qualsiasi menzione dell’Ungheria come Stato membro
beneficiario, anche nel titolo della proposta, è stata soppressa. Allo stesso
modo, è stato soppresso l’allegato III della proposta iniziale della
Commissione vertente sulla ripartizione di 54 000 richiedenti protezione
internazionale riguardo ai quali si era inizialmente previsto che sarebbero
stati ricollocati a partire dall’Ungheria. Per contro, l’Ungheria è stata
inclusa negli allegati I e II quale Stato membro di ricollocazione dei
richiedenti protezione internazionale provenienti, rispettivamente, dall’Italia
e dalla Grecia, e le sono state quindi assegnate delle quote in tali allegati.
11 Il
22 settembre 2015, la proposta iniziale della Commissione così modificata è stata
adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata. La Repubblica ceca,
l’Ungheria, la Romania
e la Repubblica
slovacca hanno votato contro l’adozione di tale proposta. La Repubblica di Finlandia
si è astenuta.
C. Contenuto
della decisione impugnata
12 I
considerando 2, 22, 23, 26, 30, 32, 35 e 44 della decisione impugnata enunciano
quanto segue:
«(2) Conformemente
all’articolo 80 [TFUE], le politiche dell’Unione relative ai controlli
alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione devono essere
governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della
responsabilità tra Stati membri, e gli atti dell’Unione adottati in questo
settore devono contenere misure appropriate ai fini dell’applicazione di tale
principio.
(…)
(22) A norma
dell’articolo 78, paragrafo 3, [TFUE], è opportuno che le misure previste a
beneficio dell’Italia e della Grecia siano di natura temporanea. Un periodo di
24 mesi è ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione
abbiano un impatto reale ai fini del sostegno fornito all’Italia e alla Grecia
nella gestione dei forti flussi migratori nei loro territori.
(23) Le misure
relative alla ricollocazione dall’Italia e dalla Grecia previste dalla presente
decisione comportano una deroga temporanea alla norma prevista all’articolo 13,
paragrafo 1, del [regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino
di un paese terzo o da un apolide (GU 2013, L 180, pag. 31; in
prosieguo: il “regolamento Dublino III”)], in base alla quale l’Italia e la Grecia sarebbero state
altrimenti competenti per l’esame delle domande di protezione internazionale in
applicazione dei criteri di cui al capo III di detto regolamento, nonché una
deroga temporanea alle fasi procedurali, compresi i termini, di cui agli articoli
21, 22 e 29 del medesimo regolamento. Le altre disposizioni del regolamento
[Dublino III] (…) restano di applicazione (…) La presente decisione comporta
inoltre una deroga al consenso del richiedente protezione internazionale di cui
all’articolo 7, paragrafo 2, del [regolamento (UE) n. 516/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce il Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del
Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio
(GU 2014, L 150, pag. 168)].
(...)
(26) Tali
misure temporanee sono destinate ad alleviare la forte pressione sul sistema di
asilo di Italia e Grecia, in particolare ricollocando un numero significativo
di richiedenti in evidente bisogno di protezione internazionale che arriveranno
nel territorio dell’Italia o della Grecia dopo la data di applicazione della
presente decisione. In base al numero complessivo di cittadini di paesi terzi
entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al numero di
persone in evidente bisogno di protezione internazionale, dovrebbero essere
ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, in totale, 120 000 richiedenti in
evidente bisogno di protezione internazionale. Questo numero corrisponde a
circa il 43% del numero totale di cittadini di paesi terzi in evidente bisogno
di protezione internazionale entrati irregolarmente in Italia e in Grecia nel
luglio e agosto 2015. La misura di ricollocazione prevista dalla presente
decisione costituisce un’equa ripartizione degli oneri tra l’Italia e la Grecia, da un lato, e gli
altri Stati membri, dall’altro, considerati i dati globali disponibili
sull’attraversamento irregolare delle frontiere nel 2015. Considerate le cifre
in gioco risulta opportuno ricollocare il 13% dei richiedenti dall’Italia e il
42% dalla Grecia e il 45% dovrebbe essere ricollocato conformemente alla
presente decisione.
(...)
(30) Al fine
di attuare il principio di solidarietà e di equa ripartizione della
responsabilità, e tenuto conto del fatto che la presente decisione costituisce
un ulteriore sviluppo del settore, è opportuno garantire che gli Stati membri
che, in applicazione della presente decisione, ricollocano richiedenti in
evidente bisogno di protezione internazionale dall’Italia e dalla Grecia
ricevano una somma forfettaria per persona ricollocata identica alla somma
forfettaria di cui all’articolo 18 del [regolamento n. 516/2014], vale a
dire 6 000 EUR, e attuata applicando le stesse procedure. (...).
(...)
(32) Durante
tutta la procedura di ricollocazione fino all’effettivo trasferimento del
richiedente, dovrebbero essere presi in considerazione la sicurezza nazionale e
l’ordine pubblico. Nel pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente,
incluse le pertinenti norme in materia di protezione dei dati, qualora uno
Stato membro abbia fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca
un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico, ne informa gli
altri Stati membri.
(…)
(35) Le
garanzie giuridiche e procedurali previste dal regolamento [Dublino III]
restano applicabili ai richiedenti cui si riferisce la presente decisione.
Inoltre, i richiedenti dovrebbero essere informati della procedura di
ricollocazione istituita con la presente decisione e della decisione di
ricollocazione che costituisce una decisione di trasferimento ai sensi
dell’articolo 26 del regolamento [Dublino III]. Considerato che nell’ambito del
diritto dell’Unione il richiedente non ha il diritto di scegliere lo Stato
membro competente per l’esame della sua domanda, egli dovrebbe avere il diritto
a un ricorso effettivo avverso la decisione di ricollocazione, conformemente al
regolamento [Dublino III], solo al fine di assicurare il rispetto dei suoi
diritti fondamentali. Conformemente all’articolo 27 di tale regolamento, gli
Stati membri possono prevedere nel proprio diritto nazionale che il ricorso
avverso la decisione di trasferimento non sospenda automaticamente il
trasferimento del richiedente, ma che all’interessato sia offerta la
possibilità di chiedere di sospendere l’attuazione della decisione di
trasferimento in attesa dell’esito del ricorso.
(…)
(44) Poiché
gli obiettivi della presente decisione non possono essere conseguiti in misura
sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti
dell’azione in questione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione,
quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito
dall’articolo 5 [TUE]. La presente decisione si limita a quanto è necessario
per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo».
13 L’articolo
1 della decisione impugnata, intitolato «Oggetto», recita:
«1. La presente
decisione istituisce misure temporanee nel settore della protezione
internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, al fine di aiutare tali
Stati membri ad affrontare meglio una situazione di emergenza caratterizzata da
un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel loro territorio.
2. La Commissione tiene
costantemente sotto osservazione la situazione concernente gli afflussi
massicci di cittadini di paesi terzi negli Stati membri.
La
Commissione presenta, se del caso, proposte volte a
modificare la presente decisione onde tener conto dell’evoluzione della
situazione sul terreno e del suo impatto sul meccanismo di ricollocazione,
nonché dell’evoluzione della pressione sugli Stati membri, in particolare gli
Stati membri in prima linea».
14 L’articolo
2 di detta decisione, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente decisione si intende per:
(...)
e) “ricollocazione”:
il trasferimento del richiedente dal territorio dello Stato membro che i
criteri di cui al capo III del regolamento [Dublino III] designano come
competente per l’esame della domanda di protezione internazionale, verso il
territorio dello Stato membro di ricollocazione;
f) “Stato
membro di ricollocazione”: lo Stato membro che, ai sensi del regolamento
[Dublino III], diventa competente per l’esame della domanda di protezione
internazionale di un richiedente a seguito della ricollocazione di quest’ultimo
nel suo territorio».
15 L’articolo
3 della citata decisione, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto
segue:
«1. È soggetto a
ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente che ha
presentato la sua domanda di protezione internazionale in Italia o in Grecia e
per il quale tali Stati sarebbero stati altrimenti competenti conformemente ai
criteri di determinazione dello Stato membro competente stabiliti al capo III
del regolamento [Dublino III].
2. È soggetto a
ricollocazione ai sensi della presente decisione solo un richiedente
appartenente a una nazionalità per la quale la percentuale di decisioni di
riconoscimento della protezione internazionale, in base agli ultimi dati medi
trimestrali Eurostat aggiornati disponibili per tutta l’Unione, è pari o
superiore al 75% delle decisioni sulle domande di protezione internazionale
(…). (…)».
16 L’articolo
4 della medesima decisione, il cui titolo è «Ricollocazione di 120 000
richiedenti negli Stati membri», dispone, ai paragrafi da 1 a 3, quanto segue:
«1. 120 000
richiedenti sono ricollocati negli altri Stati membri come segue:
a) dall’Italia
sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 15 600
richiedenti, in base alla tabella dell’allegato I;
b) dalla
Grecia sono ricollocati nel territorio degli altri Stati membri 50 400
richiedenti, in base alla tabella dell’allegato II;
c) 54 000
richiedenti sono ricollocati nel territorio di Stati membri proporzionalmente
alle cifre di cui agli allegati I e II, conformemente al paragrafo 2 del
presente articolo o mediante una modifica della presente decisione, come
previsto all’articolo 1, paragrafo 2, e al paragrafo 3 del presente articolo.
2. A decorrere dal 26
settembre 2016 i 54 000 richiedenti di cui al paragrafo 1, lettera c, sono
ricollocati dall’Italia e dalla Grecia, nella proporzione risultante dal
paragrafo 1, lettere a) e b), nel territorio di altri Stati membri
proporzionalmente alle cifre di cui agli allegati I e II. La Commissione presenta
una proposta al Consiglio sulle cifre che devono essere assegnate di
conseguenza per Stato Membro.
3. Se entro il 26
settembre 2016 la
Commissione ritiene che un adattamento del meccanismo di
ricollocazione sia giustificato dall’evoluzione della situazione sul terreno o
che uno Stato membro sia confrontato a una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi a seguito
di un brusco spostamento dei flussi migratori e tenendo conto dei pareri del
potenziale Stato membro beneficiario, può presentare, se del caso, al Consiglio
le proposte di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Allo stesso modo, uno Stato membro può notificare al
Consiglio e alla Commissione, con le debite motivazioni, che è confrontato a
un’analoga situazione di emergenza. La Commissione valuta i motivi addotti e presenta le
opportune proposte al Consiglio, come previsto all’articolo 1, paragrafo 2».
17 L’articolo
1 della decisione (UE) 2016/1754 del Consiglio, del 29 settembre 2016 (GU 2016,
L 268, pag. 82), ha integrato l’articolo 4 della decisione impugnata
aggiungendovi il seguente paragrafo:
«3 bis. Per
quanto riguarda la ricollocazione dei richiedenti di cui al paragrafo 1,
lettera c), gli Stati membri possono scegliere di adempiere ai loro obblighi
ammettendo nel loro territorio cittadini siriani presenti in Turchia, a titolo
di programmi nazionali o multilaterali di ammissione legale di persone in
evidente bisogno di protezione internazionale diversi dal programma di
reinsediamento oggetto delle conclusioni dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio del 20 luglio 2015. Il numero di
persone ammesse a tale titolo da uno Stato membro comporta una riduzione
corrispondente dell’obbligo dello Stato membro in questione.
(...)».
18 Risulta
dall’articolo 2 della decisione n. 2016/1754 che quest’ultima è entrata in
vigore il 2 ottobre 2016 ed è applicabile fino al 26 settembre 2017 a tutte le
persone che, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3 bis, della decisione
impugnata, sono state ammesse dagli Stati membri in provenienza dalla Turchia a
partire dal 1º maggio 2016.
19 L’articolo
4, paragrafo 4, della decisione impugnata prevede la possibilità di una
partecipazione, su base volontaria, dell’Irlanda e del Regno Unito all’attuazione
della decisione impugnata. Poiché la partecipazione dell’Irlanda è stata
successivamente confermata dalla Commissione, il Consiglio ha fissato un numero
di richiedenti da ricollocare verso tale Stato membro ed ha adattato di
conseguenza le quote degli altri Stati membri.
20 L’articolo
4, paragrafo 5, di detta decisione prevede che, in circostanze eccezionali, uno
Stato membro possa, alle condizioni fissate da tale disposizione, chiedere,
entro il 26 dicembre 2015, di beneficiare di una sospensione temporanea della
ricollocazione di richiedenti in una percentuale che può raggiungere il 30%
della quota di richiedenti che gli è stata assegnata.
21 Tale
disposizione è stata applicata su richiesta della Repubblica d’Austria ed ha
costituito l’oggetto della decisione di esecuzione (UE) 2016/408 del Consiglio,
del 10 marzo 2016, relativa alla sospensione temporanea della ricollocazione
del 30% dei richiedenti assegnati all’Austria a norma della decisione
[impugnata] (GU 2016, L 74, pag. 36). L’articolo 1 della decisione
2016/408 prevede che la ricollocazione verso tale Stato membro di 1 065
richiedenti nell’ambito della quota di richiedenti ad esso assegnati a titolo
della decisione impugnata sia sospesa fino all’11 marzo 2017.
22 L’articolo
5 della decisione impugnata, intitolato «Procedura di ricollocazione», così
dispone:
«(...)
2. Gli Stati membri,
a intervalli regolari e almeno ogni tre mesi, indicano il numero di richiedenti
che sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro territorio e qualsiasi
altra informazione pertinente.
3. Basandosi su
queste informazioni l’Italia e la
Grecia, con l’assistenza dell’EASO e, se del caso, dei
funzionari di collegamento degli Stati membri di cui al paragrafo 8,
identificano i singoli richiedenti che potrebbero essere ricollocati negli
altri Stati membri e presentano quanto prima tutte le informazioni pertinenti
ai punti di contatto di quegli Stati membri. A tal fine è data priorità ai
richiedenti vulnerabili ai sensi degli articoli 21 e 22 della [direttiva
2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante
norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 96)].
4. A seguito
dell’approvazione dello Stato Membro di ricollocazione, l’Italia e la Grecia prendono con la
massima tempestività una decisione per ciascun richiedente identificato, che ne
dispone la ricollocazione in uno specifico Stato membro di ricollocazione,
d’intesa con l’EASO, e ne informano il richiedente a norma dell’articolo 6,
paragrafo 4. Lo Stato membro di ricollocazione può decidere di non approvare la
ricollocazione di un richiedente solo in presenza di fondati motivi, di cui al
paragrafo 7 del presente articolo.
(...)
6. Il trasferimento
del richiedente verso il territorio dello Stato membro di ricollocazione è
effettuato quanto prima dopo la data di notifica della decisione di
ricollocazione all’interessato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, della
presente decisione. L’Italia e la
Grecia trasmettono allo Stato membro di ricollocazione la
data e l’ora del trasferimento, nonché qualsiasi altra informazione pertinente.
7. Gli Stati membri
conservano il diritto di rifiutare la ricollocazione del richiedente solo
qualora sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione
costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico (...).
(...)».
23 L’articolo
6 della decisione impugnata, intitolato «Diritti e obblighi dei richiedenti
protezione internazionale contemplati dalla presente decisione», dispone quanto
segue:
«1. Nell’attuare la
presente decisione gli Stati membri considerano in primo luogo l’interesse
superiore del minore.
2. Gli Stati membri
provvedono affinché i familiari che rientrano nell’ambito di applicazione della
presente decisione siano ricollocati nel territorio dello stesso Stato membro.
3. Prima di prendere
una decisione di ricollocazione, l’Italia e la Grecia informano il
richiedente, in una lingua a lui comprensibile o che ragionevolmente si suppone
lo sia, sulla procedura di ricollocazione descritta nella presente decisione.
4. Una volta presa la
decisione di ricollocazione e prima dell’effettiva ricollocazione, l’Italia e la Grecia informano
l’interessato per iscritto della decisione di ricollocarlo. Tale decisione
specifica lo Stato membro di ricollocazione.
5. Il richiedente o
beneficiario di protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato
membro diverso dallo Stato membro di ricollocazione senza che sussistano le
condizioni di soggiorno in quest’altro Stato membro è tenuto a tornare
immediatamente indietro. Lo Stato membro di ricollocazione riprende in carico
l’interessato senza indugio».
24 L’articolo
7 della decisione impugnata contiene disposizioni in materia di sostegno
operativo a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana.
25 L’articolo
8 di detta decisione prevede misure complementari che devono essere adottate da
questi due Stati membri.
26 L’articolo
9 della citata decisione autorizza il Consiglio ad adottare misure temporanee a
norma dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE qualora siano soddisfatte le
condizioni stabilite da tale disposizione, e dispone che tali misure possono
eventualmente comprendere una sospensione della partecipazione alla
ricollocazione prevista dalla decisione impugnata per lo Stato membro
interessato da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.
27 Tale
disposizione è stata applicata su richiesta del Regno di Svezia e ha costituito
l’oggetto della decisione (UE) 2016/946 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che
istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a
beneficio della Svezia, conformemente all’articolo 9 della decisione 2015/1523
e all’articolo 9 della decisione 2015/1601 (GU 2016, L 157, pag. 23).
L’articolo 2 della decisione 2016/946 stabilisce che gli obblighi che incombono
a tale Stato membro in quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi della
decisione 2015/1523 e della decisione impugnata sono sospesi fino al 16 giugno
2017.
28 L’articolo
10 della decisione impugnata prevede un sostegno finanziario per ciascuna
persona costituente l’oggetto di una ricollocazione ai sensi di tale decisione,
e ciò sia per lo Stato membro di ricollocazione sia per la Repubblica ellenica o la Repubblica italiana.
29 L’articolo
11 della decisione impugnata stabilisce che, con l’assistenza della
Commissione, intese bilaterali possono essere concluse dai due suddetti Stati
membri con gli Stati cosiddetti «associati», vale a dire la Repubblica di Islanda,
il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione
svizzera, e che, in caso di conclusione di simili intese, il Consiglio adatta
di conseguenza, su proposta della Commissione, le quote di ricollocazione degli
Stati membri riducendole in proporzione. Accordi del genere sono stati in
seguito conclusi e gli Stati associati partecipano dunque alla ricollocazione
prevista dalla decisione impugnata.
30 L’articolo
12 della decisione impugnata prevede, in particolare, che la Commissione riferisca
al Consiglio, ogni sei mesi, in merito all’attuazione della decisione stessa. La Commissione si è
successivamente impegnata a presentare relazioni mensili in merito
all’attuazione delle diverse misure di ricollocazione e di reinsediamento dei
richiedenti la protezione internazionale adottate a livello dell’Unione, tra
cui la decisione impugnata.
31 Infine,
a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, della decisione impugnata,
quest’ultima è entrata in vigore il 25 settembre 2015 ed è applicabile fino al
26 settembre 2017. L’articolo 13, paragrafo 3, di tale decisione stabilisce che
quest’ultima si applica alle persone che arrivano nei territori dell’Italia e
della Grecia a decorrere dal 25 settembre 2015 fino al 26 settembre 2017 e ai
richiedenti giunti nel territorio di tali Stati membri a decorrere dal 24 marzo
2015.
II. Procedimento dinanzi
alla Corte e conclusioni delle parti
32 Nella
causa C‑643/15, la
Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia annullare la
decisione impugnata e condannare il Consiglio alle spese.
33 Nella
causa C‑647/15, l’Ungheria chiede che la Corte voglia:
– in via
principale, annullare la decisione impugnata;
– in
subordine, annullare tale decisione nella parte riguardante l’Ungheria, e
– condannare
il Consiglio alle spese.
34 Nelle
cause C‑643/15 e C‑647/15, il Consiglio chiede che la Corte voglia respingere i
ricorsi perché infondati e condannare, rispettivamente, la Repubblica slovacca e
l’Ungheria alle spese.
35 Con
decisione del presidente della Corte in data 29 aprile 2016, il Regno del
Belgio, la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, il Regno di Svezia e la Commissione sono stati
ammessi ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio nelle cause C‑643/15
e C‑647/15.
36 Con
questa stessa decisione, la
Repubblica di Polonia è stata ammessa ad intervenire, nella
causa C‑643/15, a sostegno delle conclusioni della Repubblica slovacca e, nella
causa C‑647/15, a sostegno delle conclusioni dell’Ungheria.
37 Sentite
le parti e l’avvocato generale in merito a tale punto, occorre, per ragioni di
connessione, riunire le presenti cause ai fini della sentenza, in conformità
dell’articolo 54 del regolamento di procedura della Corte.
III. Sui ricorsi
A. Visione
d’insieme dei motivi di ricorso
38 A
sostegno del suo ricorso nella causa C‑643/15, la Repubblica slovacca
deduce sei motivi, riguardanti: il primo, la violazione dell’articolo
68 TFUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché del principio
dell’equilibrio istituzionale; il secondo, la violazione dell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE, degli articoli 3 e 4 del protocollo (n. 1) sul ruolo
dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato ai Trattati UE e FUE [in
prosieguo: il «protocollo (n. 1)»], e degli articoli 6 e 7 del protocollo
(n. 2) sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di
proporzionalità, allegato ai Trattati UE e FUE [in prosieguo: il «protocollo
(n. 2)»], nonché dei principi della certezza del diritto, della democrazia
rappresentativa e dell’equilibrio istituzionale; il terzo, la violazione delle
forme sostanziali relative alla procedura legislativa, nonché dell’articolo 10,
paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE e dei principi della
democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e di buona
amministrazione (in via subordinata); il quarto, la violazione delle forme
sostanziali, nonché dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE, dell’articolo 13,
paragrafo 2, TUE e dei principi della democrazia rappresentativa,
dell’equilibrio istituzionale e di buona amministrazione (in via parzialmente
subordinata); il quinto, la violazione dei presupposti di applicazione
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE (in via subordinata); infine, il sesto, la
violazione del principio di proporzionalità.
39 A
sostegno del suo ricorso nella causa C‑647/15, l’Ungheria deduce dieci motivi.
40 Il
primo e il secondo motivo riguardano la violazione dell’articolo 78, paragrafo
3, TFUE, in quanto tale norma non fornirebbe al Consiglio una base giuridica appropriata
per l’adozione di misure che, nel caso di specie, derogherebbero in maniera
vincolante alle disposizioni di un atto legislativo, che sarebbero applicabili
per un periodo di 24 mesi o persino, in alcuni casi, di 36 mesi, ed i cui
effetti si protrarrebbero al di là di tale periodo, il che sarebbe contrario
alla nozione di «misure temporanee».
41 Il
terzo, il quarto, il quinto e il sesto motivo di ricorso riguardano la
violazione di forme sostanziali, dovuta al fatto che: in primo luogo, in occasione
dell’adozione della decisione impugnata, il Consiglio avrebbe violato le
disposizioni dell’articolo 293, paragrafo 1, TFUE discostandosi dalla proposta
iniziale della Commissione senza un voto unanime (terzo motivo); in secondo
luogo, la decisione impugnata introdurrebbe una deroga alle disposizioni di un
atto legislativo e sarebbe essa stessa un atto legislativo in virtù del suo
contenuto, di modo che, qualora si dovesse decidere che essa è stata
validamente adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, resterebbe
comunque il fatto che sarebbe stato necessario, in occasione della sua
adozione, rispettare il diritto dei parlamenti nazionali di esprimere un parere
sugli atti legislativi, previsto dal protocollo (n. 1) e dal protocollo (n. 2)
(quarto motivo); in terzo luogo, dopo aver consultato il Parlamento, il
Consiglio avrebbe modificato sostanzialmente il testo del progetto senza
consultare di nuovo il Parlamento in proposito (quinto motivo); infine, in
quarto luogo, in occasione dell’adozione della decisione impugnata da parte del
Consiglio, le versioni linguistiche del progetto di decisione non sarebbero
state disponibili nelle lingue ufficiali dell’Unione (sesto motivo).
42 Il
settimo motivo verte su una violazione dell’articolo 68 TFUE e delle
conclusioni del Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno 2015.
43 L’ottavo
motivo riguarda una violazione dei principi di certezza del diritto e di
chiarezza normativa, in quanto, in vari punti, i presupposti di attuazione
della decisione impugnata non sarebbero chiari, e neppure il modo in cui le
disposizioni di tale decisione si integrano con quelle del regolamento Dublino
III.
44 Il
nono motivo è relativo ad una violazione dei principi di necessità e di
proporzionalità, in quanto, dato che l’Ungheria non figura più tra gli Stati
membri beneficiari, sarebbe privo di giustificazioni il fatto che la decisione
impugnata preveda la ricollocazione di 120 000 persone richiedenti una
protezione internazionale.
45 Il
decimo motivo, presentato in via subordinata, attiene ad una violazione del
principio di proporzionalità nonché dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE per
quanto riguarda l’Ungheria, in quanto la decisione impugnata le assegna una
quota obbligatoria quale Stato membro ospitante, mentre sarebbe riconosciuto
che un gran numero di migranti irregolari è penetrato nel territorio di tale
Stato membro ed ha ivi presentato domande di protezione internazionale.
B. Rilievo
preliminare
46 Poiché
la base giuridica di un atto determina la procedura da seguire per l’adozione
dello stesso (v., in tal senso, sentenza del 10 settembre 2015,
Parlamento/Consiglio, C‑363/14, EU:C:2015:579, punto 17), occorre esaminare, in
primo luogo, i motivi di ricorso relativi all’inadeguatezza dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE a fungere da base giuridica della decisione impugnata, in
secondo luogo, i motivi relativi ad irregolarità procedurali commesse in
occasione dell’adozione di tale decisione e configuranti violazioni di forme
sostanziali, e, in terzo luogo, i motivi attinenti al merito.
C. Sui motivi
di ricorso relativi all’inadeguatezza dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE a
fungere da base giuridica della decisione impugnata
1. Sul secondo
motivo della Repubblica slovacca e sul primo motivo dell’Ungheria, relativi al
carattere legislativo della decisione impugnata
a) Argomenti
delle parti
47 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria fanno valere che la decisione impugnata, sebbene sia stata adottata
con la procedura non legislativa e costituisca dunque formalmente un atto non
legislativo, deve nondimeno essere qualificata come atto legislativo in virtù
del suo contenuto e dei suoi effetti, dal momento che, come sarebbe confermato
espressamente dal considerando 23 della decisione stessa, essa modifica, per
giunta in maniera sostanziale, vari atti legislativi del diritto dell’Unione.
48 Ciò
è quanto accadrebbe soprattutto in relazione all’articolo 13, paragrafo 1, del
regolamento Dublino III, in virtù del quale la Repubblica ellenica o la Repubblica italiana, a
seconda dei casi, sarebbero in linea di principio competenti per l’esame della
domanda di protezione internazionale, regola questa che subirebbe una deroga
per effetto dell’articolo 3, paragrafo 1, della decisione impugnata.
49 Se
invero la decisione impugnata qualifica tali modifiche come semplici «deroghe»,
la distinzione tra una deroga e una modifica sarebbe artificiosa, in quanto, in
entrambi i casi, tali interventi avrebbero come effetto di escludere
l’applicazione di una disposizione normativa e, dunque, di pregiudicarne
l’effettività.
50 Per
contro, risulterebbe dal carattere temporaneo e urgente delle misure
contemplate dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE che tale disposizione sarebbe
destinata a fornire una base giuridica a misure di sostegno che possono
accompagnare atti legislativi adottati sul fondamento dell’articolo 78,
paragrafo 2, TFUE. Si tratterebbe in particolare di misure intese a gestire o a
mitigare rapidamente una situazione di crisi, in particolare mediante la
concessione di un aiuto finanziario o tecnico o la messa a disposizione di
personale qualificato.
51 L’articolo
78, paragrafo 3, TFUE non fornirebbe dunque alcuna base giuridica per
l’adozione di misure legislative, in quanto tale disposizione non conterrebbe
alcuna indicazione in virtù della quale le misure adottate sulla sua base
dovrebbero essere adottate secondo una procedura legislativa.
52 La Repubblica slovacca
sostiene in particolare che un atto non legislativo fondato sull’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE, come la decisione impugnata, non può in alcun caso derogare
a un atto legislativo. L’entità della deroga e il carattere fondamentale o meno
della disposizione oggetto di deroga sarebbero irrilevanti. Qualsiasi deroga,
per quanto minima, apportata da un atto non legislativo a un atto legislativo
sarebbe vietata in quanto equivarrebbe ad un aggiramento della procedura
legislativa, nella fattispecie quella prevista dall’articolo 78, paragrafo 2,
TFUE.
53 L’Ungheria
fa valere che, in ogni caso, le deroghe ad atti legislativi che sono previste
dalla decisione impugnata, pur essendo limitate nel tempo, realizzano
un’ingerenza in disposizioni fondamentali di atti legislativi esistenti che si
ricollegano ai diritti e agli obblighi fondamentali dei soggetti privati
interessati.
54 Infine,
l’Ungheria sostiene che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE potrebbe essere
interpretato nel senso che l’esigenza di una consultazione del Parlamento
prevista da tale disposizione dovrebbe essere considerata come una
«partecipazione» del Parlamento, ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 2, TFUE,
di modo che troverebbe applicazione la procedura legislativa speciale. In tal
caso, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE potrebbe effettivamente costituire una
valida base giuridica della decisione impugnata, in quanto atto legislativo.
55 Tuttavia,
qualora dovesse essere ammessa una siffatta interpretazione dell’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE, bisognerebbe rispettare i requisiti procedurali che accompagnano
l’adozione di un atto legislativo, in particolare quello relativo alla
partecipazione del Parlamento e dei parlamenti nazionali all’iter legislativo,
ciò che manifestamente non sarebbe avvenuto nel caso di specie.
56 Il
Consiglio sostiene che risulta dall’articolo 289, paragrafo 3, TFUE che il
criterio di identificazione del carattere legislativo o meno di un atto è
esclusivamente procedurale, nel senso che, ogni volta che una base giuridica
del Trattato prevede espressamente che un atto venga adottato «secondo la
procedura legislativa ordinaria» o «secondo una procedura legislativa
speciale», si tratta di un atto legislativo. Detta istituzione nega che la
decisione impugnata abbia modificato vari atti legislativi del diritto
dell’Unione, sicché essa dovrebbe essere qualificata come atto legislativo in
virtù del suo contenuto. Non si potrebbe neppure sostenere che le deroghe
introdotte dalla decisione impugnata costituiscano un aggiramento della
procedura legislativa ordinaria, quale prevista dall’articolo 78, paragrafo 2,
TFUE.
b) Giudizio
della Corte
57 Occorre
esaminare, in primo luogo, se, come sostenuto dall’Ungheria, l’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che gli atti adottati in
virtù di tale disposizione devono essere qualificati come «atti legislativi», a
motivo del fatto che il requisito relativo alla consultazione del Parlamento,
previsto da detta disposizione, costituirebbe una forma di partecipazione di
tale istituzione dell’Unione, ai sensi dell’articolo 289, paragrafo 2, TFUE, di
modo che l’adozione di atti siffatti dovrebbe avvenire secondo la procedura
legislativa speciale, ciò che non è avvenuto nel caso della decisione
impugnata.
58 Ai
sensi dell’articolo 289, paragrafo 3, TFUE, gli atti giuridici adottati
mediante procedura legislativa sono atti legislativi. Pertanto, gli atti non
legislativi sono quelli che vengono adottati secondo una procedura diversa da
una procedura legislativa.
59 La
distinzione tra atti legislativi e atti non legislativi riveste sicura
importanza, dal momento che soltanto l’adozione di atti legislativi è
assoggettata al rispetto di alcuni obblighi attinenti, in particolare, alla
partecipazione dei parlamenti nazionali conformemente agli articoli 3 e 4 del
protocollo (n. 1) e agli articoli 6 e 7 del protocollo (n. 2), nonché
al requisito, imposto dall’articolo 16, paragrafo 8, TUE e dall’articolo 15,
paragrafo 2, TFUE, secondo cui il Consiglio si riunisce in seduta pubblica
quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo.
60 Risulta
inoltre da una lettura combinata delle disposizioni dell’articolo 289,
paragrafo 1, e dell’articolo 294, paragrafo 1, TFUE che la procedura
legislativa ordinaria, caratterizzata dall’adozione congiunta di un atto del
diritto dell’Unione da parte del Parlamento e del Consiglio su proposta della
Commissione, si applica soltanto se nella disposizione dei Trattati costituente
la base giuridica dell’atto in questione «si fa riferimento» a tale procedura
legislativa.
61 Per
quanto riguarda la procedura legislativa speciale, caratterizzata invece dal
fatto che essa prevede l’adozione di un atto dell’Unione da parte del
Parlamento con la partecipazione del Consiglio, oppure da parte del Consiglio
con la partecipazione del Parlamento, l’articolo 289, paragrafo 2, TFUE
stabilisce che essa si applica «nei casi specifici previsti dai trattati».
62 Ne
consegue che un atto giuridico può essere qualificato come atto legislativo
dell’Unione soltanto se è stato adottato sul fondamento di una disposizione dei
Trattati che fa espresso riferimento o alla procedura legislativa ordinaria o
alla procedura legislativa speciale.
63 Un
simile approccio sistematico garantisce la certezza del diritto necessaria
nell’ambito delle procedure di adozione di atti dell’Unione, in quanto essa
consente di identificare in maniera certa le basi giuridiche che legittimano le
istituzioni dell’Unione ad adottare atti legislativi, e di distinguere tali
basi giuridiche da quelle che possono servire solo quale fondamento per
l’adozione di atti non legislativi.
64 Ne
consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dall’Ungheria, dal riferimento
al requisito di una consultazione del Parlamento, contenuto nella disposizione
dei Trattati che serve quale base giuridica dell’atto in esame, non può dedursi
che la procedura legislativa speciale sia applicabile all’adozione di tale
atto.
65 Nel
caso di specie, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, pur prevedendo che il
Consiglio adotti le misure temporanee da esso contemplate su proposta della
Commissione e previa consultazione del Parlamento, non contiene alcun espresso
riferimento né alla procedura legislativa ordinaria né alla procedura
legislativa speciale. Per contro, l’articolo 78, paragrafo 2, TFUE stabilisce
espressamente che le misure elencate alle lettere da a) a g) di tale
disposizione vengono adottate «secondo la procedura legislativa ordinaria».
66 Alla
luce di quanto sopra chiarito, occorre dichiarare che misure suscettibili di
essere adottate sul fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE devono
essere qualificate come «atti non legislativi», in quanto esse non vengono
adottate all’esito di una procedura legislativa.
67 Il
Consiglio, allorché ha emanato la decisione impugnata, ha dunque giustamente
considerato che tale decisione doveva essere adottata secondo una procedura non
legislativa e costituiva, pertanto, un atto non legislativo dell’Unione.
68 Di
conseguenza, si pone, in secondo luogo, la questione se, come sostenuto dalla
Repubblica slovacca e dall’Ungheria, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non
potesse servire quale base giuridica per l’adozione della decisione impugnata,
a motivo del fatto che tale decisione costituisce un atto non legislativo che
deroga a svariati atti legislativi, mentre soltanto un atto legislativo
potrebbe derogare a un altro atto legislativo.
69 A
questo proposito, il considerando 23 della decisione impugnata dichiara che la
ricollocazione dall’Italia e dalla Grecia prevista da tale decisione implica
una «deroga temporanea» a talune disposizioni di atti legislativi del diritto
dell’Unione, tra le quali l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino
III, a norma del quale la
Repubblica ellenica o la Repubblica italiana
sarebbero state in linea di principio competenti per l’esame di una domanda di
protezione internazionale sulla base dei criteri enunciati nel capo III di
detto regolamento, e l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento
n. 516/2014, il quale esige il consenso della persona richiedente una
protezione internazionale.
70 L’articolo
78, paragrafo 3, TFUE non definisce la natura delle «misure temporanee» che
possono essere adottate in forza di tale disposizione.
71 Pertanto,
la formulazione di detta disposizione non può, contrariamente a quanto
sostenuto dalla Repubblica slovacca e dall’Ungheria, suffragare, di per sé
stessa, un’interpretazione restrittiva della nozione di «misure temporanee»,
implicante che quest’ultima contemplerebbe unicamente misure di accompagnamento
supportanti un atto legislativo adottato sulla base dell’articolo 78, paragrafo
2, TFUE e vertenti, in particolare, su un sostegno finanziario, tecnico od
operativo fornito agli Stati membri che si trovino in una situazione di
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.
72 Tale
constatazione è corroborata dall’economia generale e dagli obiettivi delle
disposizioni contenute nell’articolo 78, paragrafi 2 e 3, TFUE.
73 Si
tratta infatti di due disposizioni di diritto primario dell’Unione distinte che
perseguono obiettivi differenti e subordinate a presupposti di applicazione
loro propri, le quali forniscono una base giuridica per l’adozione, nel caso
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, di misure temporanee a carattere non
legislativo intese a rispondere a breve termine ad una determinata situazione
di emergenza che gli Stati membri si trovino a dover affrontare, e, nel caso
dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE, di atti a carattere legislativo che mirano
a disciplinare, per un periodo indeterminato e in modo generale, un problema
strutturale che si pone nel quadro della politica comune dell’Unione in materia
di asilo.
74 Pertanto,
le suddette disposizioni rivestono carattere complementare, permettendo
all’Unione di adottare, nel quadro di tale politica comune, misure
diversificate al fine di dotarsi degli strumenti necessari, in particolare, per
rispondere in maniera effettiva, sia a breve che a lungo termine, a situazioni
di crisi migratoria.
75 A
questo proposito, un’interpretazione restrittiva della nozione di «misure
temporanee» contenuta nell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, secondo cui
quest’ultima consentirebbe unicamente l’adozione di misure di accompagnamento
che si aggiungano agli atti legislativi adottati sul fondamento dell’articolo
78, paragrafo 2, TFUE, e non di misure in deroga a tali atti, oltre a non
trovare alcun appoggio nel testo dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE,
ridurrebbe anche in modo significativo l’effetto utile di tale norma, in quanto
gli atti di cui sopra hanno disciplinato o possono disciplinare i diversi
aspetti del regime comune europeo di asilo, elencati nei punti da a) a g)
dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE.
76 Ciò
vale in modo specifico per la materia contemplata dall’articolo 78, paragrafo
2, lettera e), TFUE, relativa ai criteri e ai meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo o di
protezione sussidiaria, la quale costituisce l’oggetto di un insieme completo
di norme, tra le quali figurano in primo piano quelle previste dal regolamento
Dublino III.
77 Alla
luce di quanto sopra esposto, la nozione di «misure temporanee», ai sensi
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, deve avere una portata sufficientemente
estesa per permettere alle istituzioni dell’Unione di adottare tutte le misure
temporanee necessarie per rispondere in modo effettivo e rapido a una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi.
78 Se,
in questa prospettiva, occorre ammettere che le misure temporanee adottate sul
fondamento dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE possono in via di principio
derogare anche a disposizioni di atti legislativi, simili deroghe devono
nondimeno essere circoscritte sotto il profilo del loro ambito di applicazione
sia sostanziale che temporale, così che esse si limitino a rispondere in modo
rapido ed effettivo, mediante una disciplina provvisoria, ad una situazione di
crisi precisa, ciò che esclude che dette misure possano avere per oggetto o per
effetto di sostituire o di modificare in modo permanente e generale gli atti
legislativi di cui sopra, aggirando così la procedura legislativa ordinaria
prevista dall’articolo 78, paragrafo 2, TFUE.
79 Orbene,
nel caso di specie, occorre constatare che le deroghe previste dalla decisione
impugnata obbediscono a tale esigenza di una delimitazione del loro ambito di
applicazione sostanziale e temporale e che esse non hanno né per oggetto né per
effetto di sostituire o di modificare in modo permanente disposizioni di atti
legislativi.
80 Infatti,
le deroghe a disposizioni particolari di atti legislativi che sono previste
dalla decisione impugnata si applicano unicamente per un periodo di due anni,
salva la possibilità di una proroga di tale termine prevista dall’articolo 4,
paragrafo 5, della decisione impugnata, e scadranno, nel caso di specie, il 26
settembre 2017. Oltre a ciò, esse riguardano un numero limitato di 120 000
cittadini di alcuni paesi terzi, che hanno presentato una domanda di protezione
internazionale in Grecia o in Italia, e appartenenti a una delle nazionalità
contemplate dall’articolo 3, paragrafo 2, della decisione impugnata, i quali
verranno ricollocati a partire da uno di questi due Stati membri e che sono
arrivati o arriveranno in questi ultimi tra il 24 marzo 2015 e il 26 settembre
2017.
81 Date
tali circostanze, non si può sostenere che, con l’adozione della decisione
impugnata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, sarebbe stata
aggirata la procedura legislativa ordinaria prevista dall’articolo 78,
paragrafo 2, TFUE.
82 Tenuto
conto di quanto precede, il fatto che la decisione impugnata, la cui
qualificazione come atto non legislativo non può essere rimessa in discussione,
comporti delle deroghe a disposizioni particolari di atti legislativi, non era
idoneo ad impedire la sua adozione sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3,
TFUE.
83 Per
gli stessi motivi, occorre respingere anche l’argomentazione della Repubblica
slovacca relativa ad una violazione dell’articolo 10, paragrafi 1 e 2, TUE,
dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché dei principi di certezza del
diritto, di democrazia rappresentativa e dell’equilibrio istituzionale.
84 Pertanto,
il secondo motivo di ricorso della Repubblica slovacca e il primo motivo di
ricorso dell’Ungheria devono essere respinti perché infondati.
2. Sulla prima
parte del quinto motivo della Repubblica slovacca e sul secondo motivo
dell’Ungheria, relativi all’assenza di carattere temporaneo della decisione
impugnata e all’eccessiva durata di applicazione di tale decisione
a) Argomenti
delle parti
85 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria sostengono che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non costituisce una
base giuridica adeguata per l’adozione della decisione impugnata, dato che
quest’ultima non ha carattere temporaneo, contrariamente a quanto richiesto
dalla suddetta disposizione.
86 Poiché
la decisione impugnata si applica, a norma del suo articolo 13, paragrafo 2,
fino al 26 settembre 2017, ossia per un periodo di due anni, il quale può
d’altronde essere prolungato di un ulteriore anno ai sensi dell’articolo 4,
paragrafi 5 e 6, della medesima decisione, essa non potrebbe essere qualificata
come «misura temporanea», ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE.
87 Ciò
sarebbe tanto più vero per il fatto che, secondo la Repubblica slovacca e
l’Ungheria, gli effetti temporali della decisione impugnata nei confronti dei
richiedenti una protezione internazionale riguardati supereranno largamente
tale periodo di due o persino tre anni. Infatti, tale decisione condurrebbe,
con tutta probabilità, a creare dei legami duraturi tra i richiedenti una
protezione internazionale e gli Stati membri di ricollocazione.
88 Il
Consiglio precisa che, conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, della
decisione impugnata, quest’ultima si applica per un periodo di 24 mesi, ossia
fino al 26 settembre 2017. Una proroga per un periodo massimo di 12 mesi nel
quadro specifico del meccanismo di sospensione previsto dall’articolo 4,
paragrafo 5, della decisione impugnata non sarebbe più possibile. La durata
degli effetti che la decisione impugnata può produrre nei confronti delle
persone che hanno costituito l’oggetto di una ricollocazione non sarebbe un
elemento pertinente per stabilire il carattere temporaneo della decisione
stessa. Tale carattere dovrebbe essere valutato alla luce dell’applicazione nel
tempo del meccanismo di ricollocazione che tale decisione prevede, ossia un
periodo di 24 mesi.
b) Giudizio
della Corte
89 L’articolo
78, paragrafo 3, TFUE permette unicamente l’adozione di «misure temporanee».
90 Un
atto può essere qualificato come «temporaneo», nel senso usuale del termine,
soltanto qualora esso non sia inteso a disciplinare in modo permanente una
materia e si applichi unicamente per un periodo di tempo limitato.
91 Ciò
premesso, contrariamente all’articolo 64, paragrafo 2, CE, a norma del quale il
periodo di applicazione delle misure adottate sulla base di tale disposizione
non poteva eccedere i sei mesi, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, che è
succeduto alla disposizione di cui sopra, non prevede più una siffatta
limitazione temporale.
92 Ne
consegue che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, pur esigendo che le misure da
esso contemplate siano temporanee, riserva al Consiglio un margine di
discrezionalità per stabilire, caso per caso, il loro periodo di applicazione
in funzione delle circostanze del caso di specie e, in particolare, alla luce
delle specificità della situazione di emergenza che giustifica tali misure.
93 Orbene,
risulta dall’articolo 13 della decisione impugnata che quest’ultima è
applicabile dal 25 settembre 2015 al 26 settembre 2017, ossia per un periodo di
24 mesi, alle persone che arrivano in Grecia e in Italia nel corso di questo
stesso periodo, nonché ai richiedenti protezione internazionale che sono
arrivati nel territorio di tali Stati membri a partire dal 24 marzo 2015.
94 Quanto
all’articolo 4, paragrafo 5, della decisione impugnata, esso prevede, in
presenza di «circostanze eccezionali», e previa notifica da parte di uno Stato
membro da effettuarsi entro il 26 dicembre 2015, la possibilità di una proroga
del periodo di 24 mesi fissato all’articolo 13, paragrafo 2, di detta decisione
per un periodo massimo di 12 mesi nel quadro del meccanismo di sospensione
temporanea e parziale dell’obbligo di ricollocazione dei richiedenti protezione
internazionale che incombe allo Stato membro interessato. La disposizione sopra
citata conferma dunque il carattere temporaneo delle diverse misure contenute
in detta decisione. Inoltre, poiché tale meccanismo non può più essere attivato
dopo il 26 dicembre 2015, la decisione impugnata arriverà a scadenza definitiva
il 26 settembre 2017.
95 Pertanto,
occorre constatare che la decisione impugnata si applica per un periodo
limitato.
96 Inoltre,
il Consiglio non ha manifestamente ecceduto il suo potere discrezionale nel
fissare la durata delle misure previste dalla decisione impugnata, là dove esso
ha ritenuto, al considerando 22 di tale decisione, che un «periodo di 24 mesi è
ragionevole per garantire che le misure previste dalla presente decisione
abbiano un impatto reale ai fini del sostegno fornito all’Italia e alla Grecia
nella gestione dei forti flussi migratori nei loro territori».
97 Tale
scelta di un periodo di applicazione di 24 mesi appare giustificata in
considerazione del fatto che una ricollocazione di un numero significativo di
persone quale quella prevista dalla decisione impugnata è un’operazione al
tempo stesso inedita e complessa, che necessita di un certo tempo di
preparazione e di attuazione, in particolare sul piano del coordinamento tra le
amministrazioni degli Stati membri, prima che essa produca effetti concreti.
98 Occorre
altresì respingere l’argomento della Repubblica slovacca e dell’Ungheria
secondo cui la decisione impugnata non ha carattere temporaneo in quanto essa
produrrà effetti a lungo termine, dal momento che numerosi richiedenti
protezione internazionale resteranno, dopo la loro ricollocazione, nel
territorio dello Stato membro di ricollocazione ben oltre il periodo di
applicazione di 24 mesi della decisione impugnata.
99 Infatti,
se si dovesse tener conto della durata degli effetti di una misura di
ricollocazione sulle persone ricollocate al fine di valutare il suo carattere
temporaneo ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, nessuna misura di
ricollocazione di persone aventi manifestamente bisogno di protezione
internazionale potrebbe essere adottata sulla base della disposizione suddetta,
in quanto simili effetti a più o meno lungo termine sono inerenti ad una
ricollocazione siffatta.
100 Non
merita accoglimento neppure l’argomento della Repubblica slovacca e
dell’Ungheria secondo cui, per poter essere considerata come avente carattere
temporaneo, ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, la durata di
applicazione della misura in questione non dovrebbe essere superiore alla
durata minima necessaria per l’adozione di un atto legislativo emanato sul fondamento
dell’articolo 78, paragrafo 2, TFUE.
101 Infatti,
oltre alla circostanza che una siffatta interpretazione dell’articolo 78,
paragrafi 2 e 3, TFUE non è fondata su alcun argomento testuale e non tiene in
alcun conto la complementarietà delle misure previste, rispettivamente, dai
paragrafi 2 e 3 di tale articolo, appare assai difficile, se non impossibile,
stabilire anticipatamente il periodo di tempo minimo necessario nel quale un
atto legislativo può essere adottato sulla base dell’articolo 78, paragrafo 2,
TFUE, sicché tale criterio risulta impraticabile.
102 Ciò
è d’altronde evidenziato dal fatto che, nel caso di specie, la proposta di
regolamento contenente un meccanismo di ricollocazione permanente, pur essendo
stata presentata il 9 settembre 2015, ossia lo stesso giorno in cui è stata
presentata la proposta iniziale della Commissione divenuta successivamente la
decisione impugnata, a tutt’oggi, giorno di pronuncia della presente sentenza,
non è stata adottata.
103 Alla
luce di quanto precede, la prima parte del quinto motivo di ricorso della
Repubblica slovacca e il secondo motivo di ricorso dell’Ungheria devono essere
respinti perché infondati.
3. Sulla
seconda parte del quinto motivo della Repubblica slovacca, riguardante il fatto
che la decisione impugnata non soddisfa i presupposti di applicazione
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
a) Argomenti
delle parti
104 La Repubblica slovacca
sostiene che, sotto tre profili, la decisione impugnata non rispetta il
presupposto di applicazione dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, secondo cui lo
Stato membro beneficiario delle misure temporanee deve trovarsi in «una
situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini
di paesi terzi».
105 In
primo luogo, la Repubblica
slovacca sostiene che l’afflusso di cittadini di paesi terzi in Grecia e in
Italia al momento dell’adozione della decisione impugnata o immediatamente
prima di tale adozione era ragionevolmente prevedibile e non può dunque essere
qualificato come «improvviso».
106 A
questo proposito, i dati statistici per gli anni 2013 e 2014 e per i primi mesi
dell’anno 2015 indicherebbero che il numero di cittadini di paesi terzi che si
dirigevano verso la Grecia
e l’Italia era aumentato in maniera continua e che, dalla fine dell’anno 2013 e
all’inizio dell’anno 2014, tale aumento era stato considerevole. Inoltre,
riguardo all’Italia, i dati per l’anno 2015 avrebbero piuttosto evidenziato una
diminuzione del numero di migranti nell’arco degli anni.
107 In
secondo luogo, la
Repubblica slovacca fa valere che, quantomeno relativamente
alla situazione in Grecia, non sussiste un nesso causale tra la situazione di
emergenza e l’afflusso di cittadini di paesi terzi in tale Stato membro, quando
invece l’esistenza di tale nesso sarebbe richiesta per effetto dell’aggiunta
dell’aggettivo «caratterizzata» accanto alla situazione di emergenza
contemplata dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE. Sarebbe infatti pacifico
che l’organizzazione della politica di asilo della Repubblica ellenica
mostrerebbe, da lungo tempo, importanti carenze, le quali non si troverebbero
in un nesso di causalità diretta con il fenomeno migratorio caratteristico del
periodo nel corso del quale è stata adottata la decisione impugnata.
108 In
terzo luogo, la Repubblica
slovacca sostiene che, sebbene l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE miri a
risolvere situazioni di emergenza esistenti o imminenti, la decisione impugnata
disciplina, almeno in parte, situazioni ipotetiche future.
109 Infatti,
il periodo di applicazione di due o persino tre anni della decisione impugnata
sarebbe eccessivamente lungo per poter affermare che, per tutto questo periodo,
le misure adottate risponderanno alla situazione di emergenza, attuale o
imminente, che tocca la
Repubblica ellenica e la Repubblica italiana.
Infatti, nel corso di tale periodo, la situazione di emergenza potrebbe venir
meno in tali Stati membri. Inoltre, il meccanismo di ricollocazione di
54 000 persone previsto dall’articolo 4, paragrafo 3, della decisione
impugnata mirerebbe a far fronte a situazioni totalmente ipotetiche in altri
Stati membri.
110 La Repubblica di Polonia
appoggia tale punto di vista argomentando che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
contempla una situazione di crisi al tempo stesso preesistente e attuale, la
quale esiga l’adozione di misure correttive immediate, e non, come invece
farebbe la decisione impugnata, situazioni di crisi che possano presentarsi in
avvenire, ma il cui verificarsi, la cui natura e la cui entità siano incerte o difficilmente
prevedibili.
111 Il
Consiglio e gli Stati membri che lo sostengono fanno valere che la situazione
di emergenza senza precedenti che è all’origine della decisione impugnata,
evidenziata dai dati statistici menzionati nei considerando 13 e 26 della
decisione stessa, è stata al tempo stesso caratterizzata e principalmente
causata da un afflusso improvviso e massiccio di cittadini di paesi terzi, in
particolare nei mesi di luglio e di agosto 2015.
112 Il
Consiglio sostiene inoltre che il fatto che la decisione impugnata si riferisca
ad avvenimenti o a situazioni future non è incompatibile con l’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE.
b) Giudizio
della Corte
113 Occorre,
in primo luogo, esaminare l’argomento della Repubblica slovacca secondo cui
l’afflusso di cittadini di paesi terzi nei territori greco e italiano nel corso
dell’anno 2015 non potrebbe essere qualificato come «improvviso», ai sensi
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, in quanto esso si inseriva nel solco di un
afflusso già consistente constatato durante l’anno 2014, sicché esso era
prevedibile.
114 A
questo proposito occorre considerare che può essere qualificato come
«improvviso», ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, un afflusso di
cittadini di paesi terzi di una tale portata da essere imprevedibile, e ciò
quand’anche esso si inserisca in un contesto di crisi migratoria distribuita su
vari anni, in quanto esso rende impossibile il funzionamento normale del regime
comune di asilo dell’Unione.
115 Nel
caso di specie, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 3 delle sue
conclusioni, la decisione impugnata è intervenuta nel contesto della crisi
migratoria, richiamata al considerando 3 di detta decisione, che ha colpito
l’Unione a partire dall’anno 2014 e si è poi aggravata durante l’anno 2015, in
particolare nel corso dei mesi di luglio e di agosto di quell’anno, nonché nel
contesto della catastrofica situazione umanitaria generata da tale crisi negli
Stati membri, in particolare quelli situati in prima linea, come la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana,
che si sono trovati dinanzi ad un afflusso massiccio di migranti la maggior
parte dei quali provenienti da paesi terzi come la Siria, l’Afghanistan, l’Iraq
e l’Eritrea.
116 Secondo
dati statistici dell’agenzia Frontex, forniti in allegato alla memoria di
intervento del Granducato di Lussemburgo, nel corso dell’anno 2015, per tutta
l’Unione, sono stati conteggiati 1,83 milioni di attraversamenti
irregolari delle frontiere esterne dell’Unione a fronte dei 283 500
registrati nell’anno 2014. Inoltre, secondo i dati statistici di Eurostat, nel
corso dell’anno 2015 poco meno di 1,3 milioni di migranti hanno chiesto
una protezione internazionale nell’Unione contro i 627 000 dell’anno
precedente.
117 Risulta
inoltre specificamente dai dati statistici menzionati nel considerando 13 della
decisione impugnata, provenienti dall’agenzia Frontex, che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana si
sono trovate dinanzi, nel corso dei primi otto mesi dell’anno 2015 e, in
particolare, nel corso dei mesi di luglio e di agosto di quell’anno, ad un
afflusso massiccio di cittadini di paesi terzi nel loro territorio, in
particolare di cittadini appartenenti a una nazionalità contemplata
dall’articolo 3, paragrafo 2, di detta decisione, sicché la pressione
migratoria sui regimi di asilo italiano e greco è fortemente cresciuta durante
questo periodo.
118 Infatti,
secondo i dati suddetti, per quanto riguarda la Repubblica italiana,
durante i primi otto mesi dell’anno 2015 sono stati individuati 116 000
attraversamenti irregolari delle frontiere esterne di tale Stato membro. Nel
corso dei mesi di luglio e di agosto 2015, 34 691 migranti sono arrivati
in Italia in maniera irregolare, pari ad un aumento del 20% rispetto ai mesi di
maggio e di giugno 2015.
119 I
dati statistici riguardanti la
Repubblica ellenica, menzionati nel considerando 13 della
decisione impugnata, sono ancora più indicativi di tale forte aumento
dell’afflusso di migranti. Nel corso dei primi otto mesi dell’anno 2015, più di
211 000 migranti in situazione irregolare sono arrivati nel territorio
greco. Nei soli mesi di luglio e di agosto di tale anno, l’agenzia Frontex ha
contato 137 000 attraversamenti irregolari delle frontiere, pari ad un aumento
del 250% rispetto ai mesi di maggio e di giugno 2015.
120 Inoltre,
risulta dal considerando 14 della decisione impugnata che, secondo dati
provenienti da Eurostat e dall’EASO, 39 183 persone hanno chiesto una
protezione internazionale in Italia nei mesi da gennaio a luglio 2015, a fronte
di 30 755 nel corso dello stesso periodo dell’anno 2014 (pari a un
incremento del 27%), e che un analogo aumento del numero di domande è stato
registrato in Grecia, che ha censito 7 475 richiedenti (pari a un aumento
del 30%).
121 Risulta
inoltre dal considerando 26 della decisione impugnata che il Consiglio ha
precisamente fissato il numero complessivo di 120 000 persone da
ricollocare sulla base del numero totale di cittadini di paesi terzi che sono entrati
irregolarmente in Grecia o in Italia nei mesi di luglio e di agosto dell’anno
2015 e che necessitano manifestamente di una protezione internazionale.
122 Ne
consegue che il Consiglio ha così constatato, sulla base di dati statistici non
contestati dalla Repubblica slovacca, un forte aumento dell’afflusso di
cittadini di paesi terzi in Grecia e in Italia in un breve lasso di tempo, in
particolare durante i mesi di luglio e di agosto dell’anno 2015.
123 Orbene,
occorre considerare che, in tali circostanze, il Consiglio ben poteva, senza
incorrere in un manifesto errore di valutazione, qualificare come «improvviso»
ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE un siffatto aumento di afflusso,
anche se esso si iscriveva nel solco di un periodo di arrivi già massicci di migranti.
124 A
questo proposito, va ricordato che occorre riconoscere alle istituzioni
dell’Unione un ampio potere discrezionale allorché esse adottano misure in
settori che implicano, da parte loro, scelte aventi segnatamente natura
politica e valutazioni complesse (v., in tal senso, sentenza del 4 maggio 2016,
Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 79 e la
giurisprudenza ivi citata).
125 Per
quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento dedotto dalla Repubblica
slovacca in merito all’interpretazione restrittiva dell’aggettivo
«caratterizzata» che qualifica la «situazione di emergenza» contemplata
dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, occorre rilevare che, sebbene una
minoranza delle versioni linguistiche dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
utilizzi non già il termine «caratterizzata» bensì il termine «causata», questi
due termini devono, nel contesto di detta disposizione e alla luce
dell’obiettivo di quest’ultima inteso a consentire l’adozione rapida di misure
provvisorie destinate a reagire in maniera efficace ad una situazione di
emergenza migratoria, essere intesi nel medesimo senso dell’esigenza di un
nesso sufficientemente stretto tra la situazione di emergenza di cui trattasi e
l’afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi.
126 Orbene,
risulta dai considerando 12, 13 e 26 della decisione impugnata nonché dai dati
statistici ivi menzionati che un nesso sufficientemente stretto è stato
constatato tra la situazione di emergenza in Grecia e in Italia, vale a dire la
pressione considerevole esercitata sui regimi di asilo di tali Stati membri, e
l’afflusso di migranti nel corso dell’anno 2015 e in particolare nei mesi di
luglio e di agosto di quell’anno.
127 Tale
constatazione in punto di fatto non può essere rimessa in discussione
dall’esistenza di altri fattori che possono aver anch’essi contribuito a questa
situazione di emergenza, tra i quali le carenze strutturali dei regimi suddetti
in termini di mancanza di capacità di accoglienza e di trattamento delle
domande.
128 Inoltre,
l’entità dell’afflusso di migranti con il quale si trovavano a confrontarsi i
regimi di asilo greco e italiano nel corso dell’anno 2015 era tale che avrebbe
perturbato qualsiasi regime di asilo, ivi compreso un regime non contrassegnato
da debolezze strutturali.
129 In
terzo luogo, occorre rigettare l’argomento della Repubblica slovacca, sostenuto
dalla Repubblica di Polonia, secondo cui la decisione impugnata non poteva
essere validamente adottata sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, dal
momento che essa mirerebbe a risolvere non già una situazione di emergenza
sopravvenuta o imminente per la
Repubblica ellenica e la Repubblica italiana,
bensì, almeno in parte, situazioni ipotetiche e future, vale a dire situazioni
riguardo alle quali, al momento dell’adozione di detta decisione, non era
possibile affermare con un sufficiente grado di probabilità che si sarebbero
verificate.
130 Infatti,
risulta dai considerando 13 e 26 della decisione impugnata che questa è stata
adottata a motivo di una situazione di emergenza che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana si
sono trovate a dover affrontare durante l’anno 2015, più precisamente nei mesi
di luglio e di agosto di quell’anno, e che pertanto era già sopravvenuta prima
della data di adozione di detta decisione, anche se risulta dal considerando 16
di quest’ultima che il Consiglio ha preso in considerazione pure il fatto che
tale situazione di emergenza si sarebbe molto probabilmente protratta a causa
dell’instabilità e dei conflitti continui nelle zone immediatamente vicine
all’Italia e alla Grecia.
131 Inoltre,
tenuto conto del fatto che è inerente ai flussi migratori che questi ultimi
possano evolvere rapidamente, in particolare spostandosi verso altri Stati
membri, la decisione impugnata prevede diversi meccanismi, in particolare
all’articolo 1, paragrafo 2, all’articolo 4, paragrafi 2 e 3, e all’articolo
11, paragrafo 2, intesi ad aggiustare il suo contenuto prescrittivo in funzione
di un eventuale mutamento della situazione di emergenza iniziale, in
particolare nel caso in cui questa arrivasse a manifestarsi in altri Stati
membri.
132 L’articolo
78, paragrafo 3, TFUE non osta a che siffatti meccanismi di aggiustamento si
aggiungano alle misure temporanee adottate ai sensi di tale disposizione.
133 Infatti,
detta disposizione conferisce un ampio potere discrezionale al Consiglio nella
scelta delle misure che possono essere prese al fine di rispondere in maniera
rapida ed efficace ad una situazione di emergenza particolare nonché a
possibili evoluzioni alle quali quest’ultima potrebbe andare incontro.
134 Come
rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 130 delle sue conclusioni,
rispondere all’emergenza non esclude il carattere evolutivo e modulato della
risposta, purché quest’ultima conservi il proprio carattere temporaneo.
135 Pertanto,
la seconda parte del quinto motivo di ricorso della Repubblica slovacca deve
essere respinta.
D. Sui motivi
di ricorso riguardanti la regolarità della procedura di adozione della
decisione impugnata e relativi alla violazione delle forme sostanziali
1. Sul primo
motivo della Repubblica slovacca e sul settimo motivo dell’Ungheria, relativi
ad una violazione dell’articolo 68 TFUE
a) Argomenti
delle parti
136 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria sostengono che, poiché la decisione impugnata è stata adottata a
maggioranza qualificata, quando invece dalle conclusioni del Consiglio europeo
dei giorni 25 e 26 giugno 2015 risultava che essa doveva essere adottata «per consenso»
e «rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri», il Consiglio ha
contravvenuto all’articolo 68 TFUE ed ha violato le forme sostanziali.
137 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria ritengono che, al momento dell’adozione della decisione impugnata,
il Consiglio avrebbe dovuto rispettare gli orientamenti risultanti dalle
suddette conclusioni, e in particolare il requisito di una ripartizione dei
richiedenti aventi manifestamente bisogno di una protezione internazionale tra
gli Stati membri mediante una decisione adottata all’unanimità, ovvero sotto
forma di quote volontariamente accettate dagli Stati membri.
138 Il
rispetto, da parte del Consiglio, delle conclusioni del Consiglio europeo
sarebbe stato di importanza tanto maggiore per il fatto che il Consiglio
avrebbe dovuto tener conto del fatto che la ricollocazione di richiedenti una
protezione internazionale è una questione politicamente sensibile per vari
Stati membri, in quanto una misura siffatta arrecherebbe un pregiudizio considerevole
all’attuale sistema risultante dall’applicazione del regolamento Dublino III.
139 L’Ungheria
ritiene in particolare che, poiché le conclusioni del Consiglio europeo del 25
e del 26 giugno 2015 prevedevano espressamente l’assunzione di una decisione
del Consiglio soltanto per la ricollocazione di 40 000 richiedenti una
protezione internazionale, il Consiglio non poteva decidere della
ricollocazione di 120 000 richiedenti supplementari senza aver ottenuto un
accordo di principio del Consiglio europeo a tal fine. Pertanto, sia la
presentazione da parte della Commissione di una proposta di decisione
riguardante tale ricollocazione supplementare, sia l’adozione di tale proposta
da parte del Consiglio costituirebbero una violazione dell’articolo 68 TFUE
e delle forme sostanziali.
140 Il
Consiglio sostiene che non esiste contraddizione tra la decisione impugnata e
le conclusioni del Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno 2015.
141 Inoltre,
detta istituzione fa valere che, anche se le conclusioni mediante le quali il
Consiglio europeo definisce i propri orientamenti si impongono all’Unione in
forza dell’articolo 15 TUE e non hanno dunque carattere puramente
politico, esse però non forniscono all’azione delle altre istituzioni né una
base giuridica né regole e principi alla luce dei quali può essere esercitato
il controllo giurisdizionale della legittimità degli atti delle altre
istituzioni dell’Unione.
142 La Commissione sostiene
che le conclusioni del Consiglio europeo, non avendo alcun carattere vincolante
bensì soltanto conseguenze sul piano politico, non possono condizionare o
limitare, dal punto di vista giuridico, il diritto d’iniziativa della
Commissione per quanto riguarda la proposta di misure sul fondamento
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE o il potere di decisione di cui dispone il
Consiglio in virtù di tale disposizione previa consultazione del Parlamento.
b) Giudizio
della Corte
143 Le
conclusioni del Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno 2015 proclamano che
gli Stati membri dovrebbero decidere «per consenso» in merito alla
ripartizione, «rispecchiando le situazioni specifiche degli Stati membri».
Quanto a tale punto, dette conclusioni prevedono espressamente la
«ricollocazione temporanea ed eccezionale, su un periodo di due anni, dagli
Stati membri Italia e Grecia ad altri Stati membri, di 40 000 persone in
evidente bisogno di protezione internazionale» mediante «la rapida adozione da
parte del Consiglio di una decisione in tal senso».
144 Orbene,
tale meccanismo di ricollocazione di 40 000 persone ha costituito
l’oggetto della decisione 2015/1523 che è stata adottata, il 14 settembre 2015,
per consenso. Dunque, tale decisione ha, in ordine a tale punto, integralmente
attuato le conclusioni di cui sopra.
145 Per
quanto riguarda la presunta incidenza della natura cosiddetta «politica» delle
conclusioni del Consiglio europeo del 25 e del 26 giugno 2015, tanto sul potere
di iniziativa legislativa della Commissione quanto sulle regole di voto in seno
al Consiglio previste dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, un’incidenza di tale
natura, anche supponendola esistente e voluta da parte del Consiglio europeo,
non può costituire un motivo per l’annullamento, da parte della Corte, della
decisione impugnata.
146 Infatti,
da un lato, il potere di iniziativa legislativa riconosciuto alla Commissione
dall’articolo 17, paragrafo 2, TUE e dall’articolo 289 TFUE, il quale si
inscrive nel principio dell’attribuzione dei poteri sancito all’articolo 13,
paragrafo 2, TUE e, in modo più ampio, nel principio dell’equilibrio
istituzionale, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione,
implica che spetta alla Commissione decidere in merito alla presentazione di
una proposta di atto legislativo. In tale contesto, spetta altresì alla Commissione –
la quale, a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, TUE, promuove l’interesse
generale dell’Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine –
determinare l’oggetto, la finalità e il contenuto di tale proposta (v., in tal
senso, sentenza del 14 aprile 2015, Consiglio/Commissione, C‑409/13,
EU:C:2015:217, punti 64 e 70).
147 Tali
principi si applicano anche al potere di iniziativa della Commissione nel
quadro dell’adozione, sulla base dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, di atti
non legislativi, come la decisione impugnata. A questo proposito, come
osservato anche dall’avvocato generale al paragrafo 145 delle sue conclusioni,
l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE non subordina il potere di iniziativa della
Commissione alla previa esistenza di orientamenti definiti dal Consiglio
europeo ai sensi dell’articolo 68 TFUE.
148 Dall’altro
lato, l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE permette al Consiglio di adottare misure
a maggioranza qualificata, così come il Consiglio ha fatto adottando la
decisione impugnata. Il principio dell’equilibrio istituzionale vieta che il
Consiglio europeo modifichi tale regola di voto imponendo al Consiglio,
mediante conclusioni formulate ai sensi dell’articolo 68 TFUE, una regola
di voto all’unanimità.
149 Infatti,
come la Corte
ha già statuito, atteso che le norme relative alla formazione della volontà
delle istituzioni dell’Unione trovano la loro fonte nei Trattati e che esse non
sono derogabili né dagli Stati membri né dalle stesse istituzioni, solamente i
Trattati possono, in casi specifici, autorizzare un’istituzione a modificare
una procedura decisionale da essi prevista (sentenza del 10 settembre 2015,
Parlamento/Consiglio, C‑363/14, EU:C:2015:579, punto 43).
150 Ne
consegue che il primo motivo di ricorso della Repubblica slovacca e il settimo
motivo di ricorso dell’Ungheria devono essere respinti perché infondati.
2. Sulla terza
parte del terzo motivo e sulla prima parte del quarto motivo della Repubblica
slovacca, nonché sul quinto motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione
delle forme sostanziali, in quanto il Consiglio non avrebbe rispettato
l’obbligo di consultazione del Parlamento previsto dall’articolo 78, paragrafo
3, TFUE
a) Argomenti
delle parti
151 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria fanno valere che, poiché il Consiglio ha apportato modifiche
sostanziali alla proposta iniziale della Commissione ed ha adottato la
decisione impugnata senza consultare di nuovo il Parlamento, esso ha violato le
forme sostanziali prescritte dall’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, il che deve
comportare l’annullamento della decisione impugnata. La Repubblica slovacca
ritiene che, procedendo in tal modo, il Consiglio abbia violato anche
l’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, nonché i
principi di democrazia rappresentativa, dell’equilibrio istituzionale e di
buona amministrazione.
152 Le
modifiche più importanti della proposta iniziale della Commissione
riguarderebbero il fatto che, nella decisione impugnata, l’Ungheria non figura
più tra gli Stati membri beneficiari della ricollocazione allo stesso titolo
della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana, bensì tra gli Stati
membri di ricollocazione, ciò che avrebbe in particolare portato alla
soppressione dell’allegato III della proposta iniziale della Commissione,
relativo alle quote di ricollocazione a partire dall’Ungheria, e all’inclusione
di quest’ultimo Stato membro negli allegati I e II della decisione impugnata.
153 La Repubblica slovacca fa
riferimento ad altre modifiche contenute nella decisione impugnata rispetto
alla proposta iniziale della Commissione, tra le quali il fatto che tale
decisione non stabilisce un elenco esaustivo degli Stati membri che possono
beneficiare del regime di ricollocazione da essa istituito, bensì prevede,
all’articolo 4, paragrafo 3, che altri Stati membri possano beneficiarne
qualora soddisfino i presupposti fissati da tale disposizione.
154 Le
parti ricorrenti imputano al Consiglio di non aver consultato nuovamente il
Parlamento dopo aver apportato tali modifiche alla proposta iniziale della
Commissione, malgrado che, nella sua risoluzione del 17 settembre 2015, il
Parlamento avesse chiesto al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora esso
intendesse modificare in modo sostanziale la proposta della Commissione.
155 Anche
se la presidenza dell’Unione avrebbe regolarmente informato il Parlamento, e in
particolare la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari
interni del Parlamento, in merito all’evoluzione della pratica presso il
Consiglio, tali informazioni non potrebbero sostituire una risoluzione formale
del Parlamento adottata in seduta plenaria.
156 L’Ungheria
fa riferimento in proposito a due lettere indirizzate dal presidente della
commissione per gli affari giuridici del Parlamento al presidente del
Parlamento, nelle quali detta commissione sarebbe giunta alla conclusione
secondo cui il Consiglio aveva modificato in modo sostanziale la proposta
iniziale della Commissione ritirando l’Ungheria dalla cerchia degli Stati
membri beneficiari, di modo che il Parlamento avrebbe dovuto nuovamente essere
consultato.
157 Il
Consiglio sostiene in via principale che, alla luce in particolare dell’urgenza
della pratica, esso ha proceduto ad una consultazione sufficiente del Parlamento
tale da consentire a questa istituzione di conoscere, in tempo utile, il
contenuto del testo finale della decisione impugnata e di pronunciarsi in
proposito. Ad ogni modo, il testo della decisione impugnata, così come alla
fine adottato e considerato nel suo insieme, non si discosterebbe
sostanzialmente da quello sul quale il Parlamento era stato consultato il 14
settembre 2015.
b) Giudizio
della Corte
158 In
via preliminare, occorre rilevare come il Consiglio faccia valere che le
lettere della commissione per gli affari giuridici del Parlamento prodotte
dall’Ungheria in allegato alla propria memoria di replica e menzionate al punto
156 della presente sentenza costituiscono elementi di prova irricevibili
essendo state ottenute in modo irregolare. Il Consiglio chiede alla Corte, a
titolo cautelare, di escluderle dal fascicolo delle presenti cause. Al pari
dell’Ungheria, esso chiede alla Corte di adottare una misura istruttoria
consistente nell’invitare il Parlamento a confermare l’autenticità di tali
lettere e, eventualmente, a chiarire il loro status giuridico, nonché ad
informare la Corte
in merito al proprio eventuale accordo a che l’Ungheria le utilizzi come
elementi di prova.
159 A
questo proposito la Corte
giudica che, essendo stata sufficientemente informata in merito agli elementi
di fatto attinenti alla questione se, nella specie, il Consiglio abbia
adempiuto all’obbligo di consultazione del Parlamento che gli incombe, quale
enunciato all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, essa è in grado di pronunciarsi
su tale questione di diritto senza che occorra imporre al Parlamento la misura
istruttoria richiesta.
160 Nel
merito, occorre ricordare che la regolare consultazione del Parlamento nei casi
previsti dal Trattato costituisce una formalità sostanziale la cui inosservanza
determina la nullità dell’atto in questione. Infatti, la partecipazione
effettiva del Parlamento al processo decisionale, conformemente alle procedure
previste dal Trattato, rappresenta un elemento essenziale dell’equilibrio
istituzionale voluto dal Trattato medesimo. Tale competenza costituisce
l’espressione di un principio democratico fondamentale, secondo il quale i
popoli partecipano all’esercizio del potere per il tramite di un’assemblea
rappresentativa (v., in tal senso, segnatamente, sentenze dell’11 novembre
1997, Eurotunnel e a., C‑408/95, EU:C:1997:532, punto 45, e del 7 marzo
2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punti 24 e 25).
161 Secondo
una consolidata giurisprudenza della Corte, l’obbligo di consultare il
Parlamento nel corso del procedimento decisionale, nei casi previsti dal
Trattato, implica l’esigenza di una nuova consultazione ogni qualvolta il testo
infine adottato, considerato nel suo insieme, si discosti nella sua sostanza
stessa da quello sul quale il Parlamento è già stato consultato, eccezion fatta
per i casi in cui gli emendamenti corrispondono, essenzialmente, al desiderio
espresso dallo stesso Parlamento (v., in particolare, sentenze dell’11 novembre
1997, Eurotunnel e a., C‑408/95, EU:C:1997:532, punto 46, e del 7 marzo
2017, RPO, C‑390/15, EU:C:2017:174, punto 26).
162 Costituiscono
modifiche sostanziali che richiedono una nuova consultazione del Parlamento
quelle modifiche che toccano l’essenza stessa del dispositivo normativo
introdotto o che incidono sulla ratio complessiva del progetto (v., in tal
senso, sentenza del 1º giugno 1994, Parlamento/Consiglio, C‑388/92,
EU:C:1994:213, punti 13 e 18).
163 A
questo proposito, se è pur vero che le diverse modifiche della proposta
iniziale della Commissione relative al mutamento dello status dell’Ungheria
sono state apportate dal Consiglio a seguito del rifiuto di tale Stato membro
di beneficiare del meccanismo di ricollocazione quale previsto dalla proposta
suddetta, ciò non toglie che, tenuto conto in particolare del fatto che
l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE prevede l’adozione di misure temporanee a
beneficio di uno o più Stati membri che si trovino in una situazione di
emergenza ai sensi di tale disposizione, la determinazione degli Stati membri
beneficiari di dette misure temporanee costituisce un elemento essenziale di
qualsiasi misura adottata sulla base della disposizione di cui sopra.
164 Pertanto,
occorre affermare che il testo della decisione impugnata quale infine adottato,
considerato nel suo insieme, si discosta nella sua sostanza stessa da quello
della proposta iniziale della Commissione.
165 Tuttavia,
occorre rilevare che, il 16 settembre 2015, la presidenza del Consiglio ha
dichiarato, in occasione di una sessione plenaria straordinaria del Parlamento,
quanto segue:
«Vista l’urgenza della situazione e come annunciato
nella lettera di consultazione del Parlamento, approfitto dell’occasione per
informarvi che vi sarà un importante cambiamento rispetto alla proposta
iniziale [della Commissione].
L’Ungheria non si considera come un paese in prima linea
e ci ha informato che non desidera essere beneficiaria della ricollocazione.
Il Parlamento potrà tener conto di tale elemento nel
proprio parere».
166 Pertanto,
nella sua risoluzione legislativa del 17 settembre 2015 che esprimeva il suo
sostegno alla proposta iniziale della Commissione, il Parlamento ha
necessariamente dovuto tener conto di tale modifica fondamentale dello status
dell’Ungheria che si imponeva al Consiglio.
167 Inoltre,
se certo, dopo l’adozione della suddetta risoluzione legislativa da parte del
Parlamento, il Consiglio ha apportato altre modifiche alla proposta iniziale
della Commissione, tali modifiche non hanno però inciso sulla sostanza stessa di
tale proposta.
168 Inoltre,
la presidenza del Consiglio, nell’ambito dei contatti informali annunciati
nella lettera di consultazione, ha pienamente informato il Parlamento di tali
modifiche.
169 Pertanto,
l’obbligo di consultazione del Parlamento previsto dall’articolo 78, paragrafo
3, TFUE è stato rispettato.
170 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre respingere perché infondati la terza
parte del terzo motivo di ricorso e la prima parte del quarto motivo di ricorso
della Repubblica slovacca, nonché il quinto motivo di ricorso dell’Ungheria.
3. Sulla
seconda parte del quarto motivo della Repubblica slovacca e sul terzo motivo
dell’Ungheria, relativi ad una violazione di forme sostanziali per il fatto che
il Consiglio non ha deciso all’unanimità, in contrasto con l’articolo 293,
paragrafo 1, TFUE
a) Argomenti
delle parti
171 La Repubblica slovacca e
l’Ungheria sostengono che il Consiglio, adottando la decisione impugnata, ha
violato la forma sostanziale prescritta dall’articolo 293, paragrafo 1, TFUE,
in quanto esso ha emendato la proposta della Commissione senza rispettare
l’unanimità richiesta da tale disposizione. La Repubblica slovacca
afferma che, così facendo, il Consiglio ha violato anche l’articolo 13,
paragrafo 2, TUE, nonché i principi dell’equilibrio istituzionale e di buona
amministrazione.
172 Il
requisito dell’unanimità previsto dall’articolo 293, paragrafo 1, TFUE si
applicherebbe a qualsiasi modifica della proposta della Commissione, compreso
il caso di una modifica minore e indipendentemente dalla questione se la Commissione abbia
accettato esplicitamente o implicitamente le modifiche apportate alla sua
proposta in occasione delle discussioni in seno al Consiglio.
173 Le
parti ricorrenti fanno valere che nulla indica che, nel corso della procedura
di adozione della decisione impugnata, la Commissione abbia
ritirato la propria proposta e presentato una nuova proposta redatta in termini
identici a quelli del testo infine adottato. Al contrario, risulterebbe dal
verbale della seduta del Consiglio del 22 settembre 2015 che la Commissione non ha
depositato alcuna nuova proposta, né ha emesso alcuna previa dichiarazione in
merito al progetto modificato quale infine adottato dal Consiglio.
174 Orbene,
sarebbe necessario che la
Commissione aderisca attivamente ed esplicitamente alle
modifiche di cui trattasi per poter ritenere che essa abbia modificato la
propria proposta, ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE. Il caso di
specie sarebbe in proposito diverso da quello che veniva in questione nella
causa decisa dalla sentenza del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio (C‑280/93,
EU:C:1994:367).
175 Il
Consiglio ribatte che, il 22 settembre 2015, in occasione della riunione del
Consiglio nel corso della quale è stata adottata la decisione impugnata, la Commissione,
rappresentata dal suo primo vicepresidente e dal commissario competente in
materia di asilo e di immigrazione, ha accettato tutte le modifiche apportate
dal Consiglio alla proposta iniziale della Commissione. Tale accordo, anche se
fosse considerato implicito, equivarrebbe ad una modifica della propria
proposta da parte di quest’ultima istituzione.
176 Allo
stesso modo, la
Commissione sostiene che essa ha modificato la propria
proposta conformemente alle modifiche adottate dai commissari competenti in suo
nome al fine di facilitare l’adozione dell’atto.
b) Giudizio
della Corte
177 L’articolo
293 TFUE circonda di una duplice garanzia il potere di iniziativa della
Commissione, nella fattispecie quello conferito dall’articolo 78, paragrafo 3,
TFUE nell’ambito di una procedura non legislativa. Da un lato, l’articolo 293,
paragrafo 1, TFUE stabilisce che, salvi i casi contemplati dalle disposizioni
del Trattato FUE menzionate in questa disposizione e che non sono pertinenti
nel caso di specie, il Consiglio, allorché delibera, in virtù dei Trattati, su
proposta della Commissione, può emendare tale proposta soltanto decidendo
all’unanimità. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE,
fintantoché il Consiglio non ha deliberato, la Commissione può
modificare la propria proposta in ogni fase delle procedure che portano
all’adozione di un atto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 14 aprile
2015, Consiglio/Commissione, C‑409/13, EU:C:2015:217, punti da 71 a 73).
178 Ne
consegue che se, in conformità dell’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, la Commissione modifica
la propria proposta nel corso della procedura di adozione di un atto
dell’Unione, il requisito dell’unanimità previsto dall’articolo 293, paragrafo
1, TFUE non deve essere rispettato dal Consiglio.
179 Per
quanto riguarda l’articolo 293, paragrafo 2, TFUE, la Corte ha già statuito che le
proposte modificate adottate dalla Commissione non devono necessariamente
assumere una forma scritta, in quanto esse fanno parte del processo di adozione
di atti dell’Unione che è caratterizzato da una certa flessibilità, necessaria
per raggiungere una convergenza di vedute tra le istituzioni (v., in tal senso,
sentenza del 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, C‑280/93, EU:C:1994:367, punto
36).
180 Orbene,
siffatte considerazioni di flessibilità devono a fortiori prevalere nell’ambito
della procedura di adozione di un atto sulla base dell’articolo 78, paragrafo
3, TFUE, in quanto tale disposizione mira a permettere la rapida adozione di
misure temporanee al fine di rimediare in tempi brevi e in modo efficace ad una
«situazione di emergenza», ai sensi di tale disposizione.
181 Ne
consegue che, nel particolare contesto dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, si
può ritenere che la
Commissione abbia esercitato il proprio potere di modifica
previsto dall’articolo 293, paragrafo 2, TFUE qualora risulti chiaramente dalla
partecipazione di tale istituzione al processo di adozione dell’atto di cui
trattasi che la proposta modificata è stata approvata dalla Commissione
medesima. Un’interpretazione del genere risponde alla finalità dell’articolo
293, paragrafo 2, TFUE, che mira a proteggere il potere di iniziativa della
Commissione.
182 Nel
caso di specie, la Commissione
ritiene che il potere di iniziativa che le viene riconosciuto dall’articolo 78,
paragrafo 3, TFUE non sia stato violato.
183 A
questo proposito, detta istituzione sostiene di aver modificato la propria
proposta iniziale, avendo essa approvato le modifiche apportate a tale testo in
occasione delle diverse riunioni svoltesi in seno al Consiglio.
184 Essa
rileva in tale contesto che era rappresentata nelle suddette riunioni da due
dei propri membri, vale a dire dal suo primo vicepresidente e dal commissario
incaricato, in particolare, dell’immigrazione, i quali erano debitamente
autorizzati dal collegio dei commissari, in conformità dell’articolo 13 del suo
regolamento interno, ad approvare le modifiche alla sua proposta iniziale nel
rispetto dell’obiettivo prioritario, fissato dal citato collegio dei commissari
in occasione della sua riunione del 16 settembre 2015, vale a dire l’adozione
da parte del Consiglio di una decisione vincolante e applicabile senza indugio
comportante la ricollocazione di 120 000 persone manifestamente bisognose
di protezione internazionale.
185 A
questo proposito, risulta dall’articolo 13 del regolamento interno della
Commissione, interpretato alla luce dell’obiettivo dell’articolo 293, paragrafo
2, TFUE, che mira a tutelare il potere di iniziativa della Commissione, che il
collegio dei commissari può autorizzare alcuni dei suoi membri a procedere alla
modifica, nel corso del procedimento, della proposta della Commissione entro i
limiti da esso preventivamente stabiliti.
186 Se
invero la Repubblica
slovacca e l’Ungheria contestano il fatto che i due membri della Commissione di
cui trattasi fossero stati debitamente autorizzati dal collegio dei commissari,
in conformità dell’articolo 13 del regolamento interno di tale istituzione, ad
approvare le modifiche apportate alla proposta di quest’ultima, è giocoforza
constatare come tali Stati membri non adducano alcun elemento di prova idoneo a
mettere in dubbio la veridicità delle affermazioni della Commissione e degli elementi
di prova dimessi in atti da quest’ultima.
187 Alla
luce di tali elementi, occorre dichiarare che, nel caso di specie, la Commissione ha
esercitato il proprio potere di modifica previsto dall’articolo 293, paragrafo
2, TFUE, in quanto risulta chiaramente dalla partecipazione di tale istituzione
al processo di adozione della decisione impugnata che la proposta modificata è
stata approvata dalla Commissione tramite due dei suoi membri che erano
autorizzati dal collegio dei commissari ad adottare le modifiche in questione.
188 Pertanto,
il requisito dell’unanimità previsto dall’articolo 293, paragrafo 1, TFUE non
doveva essere rispettato dal Consiglio.
189 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre respingere perché infondati la seconda
parte del quarto motivo di ricorso della Repubblica slovacca e il terzo motivo
di ricorso dell’Ungheria.
4. Sulla prima
e sulla seconda parte del terzo motivo della Repubblica slovacca e sul quarto
motivo dell’Ungheria, relativi ad una violazione di forme sostanziali, in
quanto il diritto dei parlamenti nazionali di emettere un parere in
applicazione dei protocolli (n. 1) e (n. 2) non è stato rispettato e
il Consiglio ha violato il requisito del carattere pubblico delle discussioni e
del voto al suo interno
a) Argomenti
delle parti
190 La Repubblica slovacca, in
via subordinata, e l’Ungheria fanno valere che, in occasione dell’adozione
della decisione impugnata, non è stato rispettato il diritto dei parlamenti
nazionali di emettere un parere su qualsiasi progetto di atto legislativo,
quale previsto dai protocolli (n. 1) e (n. 2).
191 Inoltre,
la Repubblica
slovacca sostiene, in via subordinata, che, qualora la Corte dovesse statuire che
la decisione impugnata doveva essere adottata secondo la procedura legislativa,
il Consiglio ha violato una forma sostanziale, in quanto esso ha adottato detta
decisione a porte chiuse, in conformità della regola applicabile nell’esercizio
delle sue attività non legislative, mentre invece l’articolo 16, paragrafo 8,
TUE e l’articolo 15, paragrafo 2, TFUE prevedono che le riunioni del Consiglio
siano pubbliche al momento della deliberazione e del voto su un progetto di
atto legislativo.
192 Il
Consiglio sostiene che, poiché la decisione impugnata è un atto non legislativo,
tale decisione non era assoggettata alle condizioni che sono previste per
l’adozione di un atto legislativo.
b) Giudizio
della Corte
193 Poiché,
come risulta dal punto 67 della presente sentenza, la decisione impugnata deve
essere qualificata come atto non legislativo, ne consegue che l’adozione di
tale atto nel quadro di una procedura non legislativa non era assoggettata ai
requisiti riguardanti la partecipazione dei parlamenti nazionali previsti dai
protocolli (n. 1) e (n. 2), né a quelli relativi al carattere
pubblico della deliberazione e del voto in seno al Consiglio, il cui rispetto
si impone soltanto nell’ambito dell’adozione di progetti di atti legislativi.
194 Ne
consegue che la prima e la seconda parte del terzo motivo di ricorso della
Repubblica slovacca e il quarto motivo di ricorso dell’Ungheria devono essere
respinti perché infondati.
5. Sul sesto
motivo dell’Ungheria, relativo ad una violazione di forme sostanziali per il
fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio non ha rispettato
le norme del diritto dell’Unione in materia di uso delle lingue
a) Argomenti
delle parti
195 L’Ungheria
sostiene che la decisione impugnata è viziata da un’irregolarità procedurale
sostanziale in quanto il Consiglio non ha rispettato il diritto dell’Unione in
materia di uso delle lingue.
196 In
particolare, il Consiglio avrebbe violato l’articolo 14, paragrafo 1, del
proprio regolamento interno, nella misura in cui i testi che riprendono le
modifiche successivamente apportate alla proposta iniziale della Commissione,
ivi compreso, alla fine, il testo della decisione impugnata quale adottato dal
Consiglio, sarebbero stati inviati agli Stati membri unicamente in lingua
inglese.
197 Nella
sua memoria di replica, la
Repubblica slovacca deduce un motivo di ricorso analogo, che
essa qualifica come di ordine pubblico, relativo ad una violazione delle forme
sostanziali, a motivo del fatto che il Consiglio non avrebbe rispettato il
regime dell’uso delle lingue, e in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, del
proprio regolamento interno, in occasione dell’adozione della decisione
impugnata.
198 Il
Consiglio sostiene che le deliberazioni del Consiglio hanno avuto luogo in
piena osservanza del diritto dell’Unione in materia di uso delle lingue e, in
particolare, del regime linguistico semplificato che si applica agli
emendamenti, a norma dell’articolo 14, paragrafo 2, del proprio regolamento
interno.
b) Giudizio
della Corte
199 In
via preliminare, senza che occorra pronunciarsi sulla ricevibilità del motivo
dedotto dalla Repubblica slovacca e relativo ad una violazione del diritto
dell’Unione in materia di uso delle lingue, occorre rilevare come tale motivo
si confonda con il sesto motivo di ricorso fatto valere dall’Ungheria, che deve
essere esaminato nel merito.
200 Questo
sesto motivo dell’Ungheria riguarda una violazione dell’articolo 14 del
regolamento interno del Consiglio, intitolato «Deliberazioni e decisioni in
base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime
linguistico in vigore», e segnatamente dell’articolo 14, paragrafo 1, di tale
regolamento, il quale stabilisce che, salvo decisione contraria adottata dal
Consiglio all’unanimità e motivata dall’urgenza, tale istituzione delibera e
decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste
dal regime linguistico in vigore. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, di
detto regolamento, ciascun membro del Consiglio può opporsi alla deliberazione
qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto nelle lingue
designate a norma del paragrafo 1 del medesimo articolo 14.
201 Il
Consiglio sostiene che l’articolo suddetto deve essere interpretato – e
viene in pratica applicato da detta istituzione – nel senso che, sebbene
il suo paragrafo 1 prescriva che i progetti che sono «alla base» delle
deliberazioni del Consiglio – nel caso di specie, la proposta iniziale
della Commissione – devono in linea di principio essere redatti in tutte
le lingue ufficiali dell’Unione, il paragrafo 2 del medesimo articolo 14
prevede un regime semplificato per gli emendamenti che non devono essere
imperativamente disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’Unione. Sarebbe
soltanto in caso di opposizione di uno Stato membro che dovrebbero essere
presentate al Consiglio anche le versioni linguistiche designate da tale Stato
prima che detta istituzione possa continuare a deliberare.
202 Il
commento del Consiglio relativo al proprio regolamento interno precisa, nel
medesimo senso, che l’articolo 14, paragrafo 2, di tale regolamento consente in
particolare a ciascun membro del Consiglio di opporsi alla deliberazione
qualora il testo degli eventuali emendamenti non sia redatto in tutte le lingue
ufficiali dell’Unione.
203 Anche
se, come la Corte
ha già rilevato, l’Unione attribuisce grande rilievo alla preservazione del
multilinguismo, la cui importanza viene ricordata all’articolo 3, paragrafo 3,
quarto comma, TUE (v., in tal senso, sentenza del 5 maggio 2015,
Spagna/Consiglio, C‑147/13, EU:C:2015:299, punto 42), l’interpretazione offerta
dal Consiglio riguardo al proprio regolamento interno deve essere accolta. Essa
deriva infatti da un approccio equilibrato e flessibile che favorisce
l’efficacia e la rapidità dei lavori di tale istituzione, che rivestono una
speciale importanza nel particolare contesto di urgenza che caratterizza la
procedura di adozione delle misure temporanee prese sulla base dell’articolo
78, paragrafo 3, TFUE.
204 È
pacifico che, nel caso di specie, la proposta iniziale della Commissione è
stata messa a disposizione di tutte le delegazioni degli Stati membri in tutte
le lingue ufficiali dell’Unione. Inoltre, l’Ungheria non ha contestato neppure
il fatto che nessuno Stato membro si è opposto ad una deliberazione sulla base
di testi che riprendevano le modifiche concordate redatte in lingua inglese, e
che, inoltre, tutte le modifiche sono state lette dal presidente del Consiglio
e interpretate simultaneamente in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.
205 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre respingere perché infondati il motivo di
ricorso dedotto dalla Repubblica slovacca nonché il sesto motivo di ricorso
dell’Ungheria, relativi ad una violazione del regime linguistico dell’Unione.
E. Sui motivi
di ricorso attinenti al merito
1. Sul sesto
motivo della Repubblica slovacca, nonché sul nono e sul decimo motivo
dell’Ungheria, relativi ad una violazione del principio di proporzionalità
a) Osservazioni
preliminari
206 In
via preliminare, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza
della Corte, il principio di proporzionalità esige che gli atti delle
istituzioni dell’Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi
perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non eccedano i limiti di quanto è
necessario alla realizzazione di tali obiettivi, fermo restando che, qualora
sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere a quella
meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere eccessivi
rispetto agli scopi perseguiti (v., segnatamente, sentenza del 4 maggio 2016,
Polonia/Parlamento e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 78 e la
giurisprudenza ivi citata).
207 Per
quanto riguarda il controllo giurisdizionale del rispetto di tale principio,
occorre altresì ricordare che, come già indicato al punto 124 della presente
sentenza, bisogna riconoscere un ampio potere discrezionale alle istituzioni
dell’Unione allorché esse adottano misure in settori che implicano, da parte
loro, scelte segnatamente di natura politica e valutazioni complesse. Di
conseguenza, solo il carattere manifestamente inappropriato di una misura
decisa in uno di tali settori, rispetto all’obiettivo che dette istituzioni
intendono perseguire, può inficiare la legittimità della misura in questione
(v. in tal senso, segnatamente, sentenza del 4 maggio 2016, Polonia/Parlamento
e Consiglio, C‑358/14, EU:C:2016:323, punto 79 e la giurisprudenza ivi citata).
208 I
principi sanciti da questa giurisprudenza della Corte trovano piena applicazione
alle misure adottate nel settore della politica comune dell’Unione in materia
di asilo e, in particolare, alle misure temporanee adottate sulla base
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, quali quelle previste dalla decisione
impugnata, le quali implicano scelte essenzialmente di natura politica e
valutazioni complesse da effettuarsi, per giunta, entro termini brevi al fine
di rispondere in maniera rapida e concreta ad una «situazione di emergenza», ai
sensi della disposizione sopra citata.
b) Sul sesto
motivo della Repubblica slovacca, in quanto relativo all’inidoneità della
decisione impugnata a realizzare l’obiettivo da essa perseguito
1) Argomenti
delle parti
209 La Repubblica slovacca,
sostenuta dalla Repubblica di Polonia, fa valere che la decisione impugnata non
è idonea a realizzare l’obiettivo da essa perseguito ed è pertanto contraria al
principio di proporzionalità, quale sancito all’articolo 5, paragrafo 4, TUE
nonché agli articoli 1 e 5 del protocollo (n. 2).
210 La
decisione impugnata non sarebbe idonea a realizzare tale obiettivo in quanto il
meccanismo di ricollocazione che essa prevede non è di natura tale da rimediare
alle carenze strutturali dei regimi di asilo greco e italiano. Tali carenze,
collegate alla mancanza di capacità di accoglienza e di trattamento delle
domande di protezione internazionale, dovrebbero essere previamente risolte
prima che detta ricollocazione possa essere effettivamente attuata. Inoltre, il
numero poco elevato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi dimostrerebbe che
il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata era, sin
dalla sua adozione, inadatto al raggiungimento dell’obiettivo ricercato.
211 Il
Consiglio e gli Stati membri che lo sostengono fanno valere che, anche se i
regimi di asilo greco e italiano presentano carenze strutturali, il meccanismo
di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata è idoneo a realizzare
l’obiettivo di quest’ultima, in quanto esso alleggerisce la pressione
insostenibile esercitata sui regimi di asilo della Repubblica ellenica e della
Repubblica italiana a seguito dell’afflusso senza precedenti di migranti nei
loro rispettivi territori nel corso dell’anno 2015, il quale sarebbe stato
d’altronde insostenibile per qualsiasi Stato membro, compresi quelli i cui
regimi di asilo non presentano debolezze strutturali. Inoltre, detto meccanismo
di ricollocazione farebbe parte di un largo ventaglio di misure finanziarie e
operative intese a venire in aiuto ai regimi di asilo della Repubblica ellenica
e della Repubblica italiana. Oltre a ciò, la decisione impugnata imporrebbe
degli obblighi a questi due Stati membri, destinati a migliorare l’efficacia
del loro rispettivo regime di asilo.
2) Giudizio
della Corte
212 L’obiettivo
del meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata, in
rapporto al quale occorre esaminare la proporzionalità del meccanismo stesso,
è, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, di detta decisione, letto alla luce
del considerando 26 di quest’ultima, di aiutare la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana ad
affrontare una situazione di emergenza, caratterizzata da un afflusso
improvviso, nel loro rispettivo territorio, di cittadini di paesi terzi
manifestamente bisognosi di protezione internazionale, alleggerendo la
pressione considerevole che grava sui regimi di asilo di questi due Stati
membri.
213 Orbene,
non si può ritenere che il meccanismo di ricollocazione di un numero
significativo di richiedenti aventi manifestamente bisogno di protezione internazionale
previsto dalla decisione impugnata sia una misura manifestamente inadatta a
contribuire all’obiettivo di cui sopra.
214 Appare
altrettanto difficilmente contestabile che qualsiasi regime di asilo, anche uno
che non presentasse debolezze strutturali in termini di accoglienza e di
capacità di trattamento delle domande di protezione internazionale, sarebbe
stato gravemente perturbato dall’afflusso senza precedenti di migranti che ha
avuto luogo in Grecia e in Italia nel corso dell’anno 2015.
215 Inoltre,
il meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata fa parte di
un insieme di misure intese ad alleggerire l’onere gravante su questi due Stati
membri, un certo numero delle quali hanno per l’appunto l’obiettivo di
migliorare il funzionamento del rispettivo regime di asilo di tali Stati,
sicché l’idoneità di detto meccanismo a realizzare i propri obiettivi non può
essere valutata isolatamente, bensì deve essere considerata nel quadro
dell’insieme di misure in cui esso si inserisce.
216 In
concreto, la decisione impugnata prevede, all’articolo 8, misure complementari,
segnatamente in materia di rafforzamento della capacità, della qualità e
dell’efficacia dei regimi d’asilo, da adottarsi a cura della Repubblica ellenica
e della Repubblica italiana, le quali si aggiungono alle misure già imposte
dall’articolo 8 della decisione 2015/1523, e il cui scopo è, secondo il
considerando 18 della decisione impugnata, di obbligare tali Stati membri a
«fornire soluzioni strutturali per ovviare alle pressioni eccezionali sui loro
sistemi di asilo e migrazione, istituendo un quadro strategico solido che
consenta di far fronte alla situazione di crisi e intensifichi il processo di
riforma in corso in questi settori».
217 Inoltre,
l’articolo 7 della decisione impugnata prevede la fornitura di un sostegno
operativo ai suddetti Stati membri, mentre l’articolo 10 della medesima
decisione prevede un sostegno finanziario a loro beneficio per ciascuna persona
ricollocata.
218 Il
meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata si aggiunge del
resto ad altre misure che mirano a sostenere i regimi di asilo italiano e greco
che sono stati gravemente perturbati dagli afflussi massicci succedutisi
constatati a partire dall’anno 2014. È questo il caso del programma europeo di
reinsediamento di 22 504 persone bisognose di protezione internazionale,
che gli Stati membri e gli Stati associati al sistema derivante
dall’applicazione del regolamento Dublino III hanno concordato il 20 luglio
2015, della decisione 2015/1523 vertente sulla ricollocazione di 40 000
persone manifestamente bisognose di protezione internazionale, o anche
dell’istituzione di «hotspot» in Italia e in Grecia nell’ambito dei quali
l’insieme delle agenzie dell’Unione competenti in materia di asilo ed esperti
degli Stati membri lavorano concretamente con le autorità nazionali e locali
per aiutare gli Stati membri interessati ad adempiere ai loro obblighi previsti
dal diritto dell’Unione nei confronti di tali persone, in termini di controllo,
di identificazione, di registrazione delle testimonianze e di raccolta di
impronte digitali.
219 Inoltre,
come ricordato dal considerando 15 della decisione impugnata, la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
hanno potuto beneficiare di un sostegno operativo e di aiuti finanziari
notevoli dell’Unione nel quadro della politica migratoria e di asilo.
220 Infine,
non si può dedurre a posteriori dal numero poco elevato di ricollocazioni
effettuate a tutt’oggi in applicazione della decisione impugnata che
quest’ultima fosse, sin dall’origine, inadatta al raggiungimento dell’obiettivo
perseguito, così come sostenuto dalla Repubblica slovacca, nonché dall’Ungheria
nell’ambito del suo nono motivo di ricorso.
221 Infatti,
risulta dalla consolidata giurisprudenza della Corte che la validità di un atto
dell’Unione non può dipendere da valutazioni retrospettive riguardanti il suo
grado di efficacia. Quando il legislatore dell’Unione si trova a valutare gli
effetti futuri di una normativa da adottare, malgrado che questi non possano
essere previsti con esattezza, la sua valutazione può essere censurata solo
qualora appaia manifestamente erronea alla luce degli elementi di cui esso
disponeva al momento dell’adozione della normativa stessa (v., in particolare,
sentenze del 12 luglio 2001, Jippes e a., C‑189/01, EU:C:2001:420, punto
84, e del 9 giugno 2016, Pesce e a., C‑78/16 e C‑79/16, EU:C:2016:428,
punto 50).
222 Nel
caso di specie, come risulta in particolare dai considerando 13, 14 e 26 della
decisione impugnata, allorché ha adottato il meccanismo di ricollocazione di un
numero significativo di richiedenti una protezione internazionale, il Consiglio
ha proceduto, sulla base di un esame dettagliato dei dati statistici
disponibili all’epoca, ad un’analisi prognostica degli effetti di tale misura
sulla situazione di emergenza in questione. Orbene, alla luce di tali dati,
l’analisi di cui sopra non appare manifestamente erronea.
223 Inoltre,
risulta che il numero poco elevato di ricollocazioni effettuate a tutt’oggi in
applicazione della decisione impugnata può spiegarsi con un insieme di elementi
che il Consiglio non poteva prevedere al momento dell’adozione di quest’ultima,
tra cui, in particolare, la mancanza di cooperazione di alcuni Stati membri.
224 Alla
luce di quanto sopra esposto, occorre respingere perché infondato il sesto
motivo di ricorso della Repubblica slovacca, in quanto relativo all’inidoneità
della decisione impugnata a realizzare l’obiettivo da essa perseguito.
c) Sul sesto
motivo della Repubblica slovacca, in quanto relativo al carattere non
necessario della decisione impugnata in rapporto all’obiettivo da essa
perseguito
1) Argomenti
delle parti
225 La Repubblica slovacca,
sostenuta dalla Repubblica di Polonia, fa anzitutto valere che l’obiettivo
perseguito dalla decisione impugnata poteva essere realizzato in maniera
altrettanto efficace ricorrendo ad altre misure che avrebbero potuto essere
adottate nell’ambito di strumenti normativi esistenti e che sarebbero state
meno restrittive per gli Stati membri e meno incidenti sul diritto «sovrano» di
ciascuno di essi di decidere liberamente dell’ammissione nel proprio territorio
di cittadini di paesi terzi, nonché sul diritto degli Stati membri, enunciato
all’articolo 5 del protocollo (n. 2), a che l’onere finanziario ed
amministrativo sia il meno elevato possibile.
226 Infatti,
in primo luogo, sarebbe stato possibile applicare il meccanismo previsto dalla
direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per
la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di
sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri
che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi
(GU 2001, L 212, pag. 12).
227 La
direttiva 2001/55 mirerebbe in sostanza a rispondere a situazioni di afflusso
massiccio di migranti identiche a quelle contemplate dalla decisione impugnata,
prevedendo una procedura di ricollocazione delle persone beneficianti di una
protezione temporanea. Tuttavia, tale direttiva sarebbe meno lesiva del diritto
sovrano di ciascuno Stato membro di decidere liberamente dell’ammissione nel
proprio territorio di cittadini di paesi terzi, soprattutto in quanto essa consentirebbe
agli Stati membri di decidere essi stessi il numero di persone da ricollocare
nel loro territorio tenendo conto delle proprie capacità di accoglienza.
Inoltre, lo status di protezione temporanea conferirebbe meno diritti rispetto
allo status di protezione internazionale che la decisione impugnata mira a
concedere, segnatamente sotto il profilo della durata di tale protezione, e
imporrebbe dunque oneri nettamente inferiori a carico dello Stato membro di
ricollocazione.
228 In
secondo luogo, la
Repubblica slovacca sostiene che la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
avrebbero potuto attivare il meccanismo cosiddetto di «protezione civile
dell’Unione», previsto dall’articolo 8 bis del regolamento (CE)
n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un’Agenzia
europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne
degli Stati membri dell’Unione europea (GU 2004, L 349, pag. 1). Tale
meccanismo avrebbe potuto fornir loro l’assistenza materiale necessaria.
229 La Repubblica ellenica e la Repubblica italiana
avrebbero potuto anche, in terzo luogo, richiedere un’assistenza all’agenzia
Frontex sotto forma di «interventi rapidi». Allo stesso modo, in conformità
dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e dell’articolo 9, paragrafi 1 e 1
ter, del regolamento n. 2007/2004, questi due Stati membri avrebbero
potuto sollecitare l’agenzia Frontex affinché procurasse loro l’assistenza
necessaria per l’organizzazione delle operazioni di rimpatrio.
230 Una
siffatta assistenza da parte dell’agenzia Frontex sarebbe idonea ad alleggerire
direttamente i regimi di asilo e di migrazione dei due Stati membri
interessati, in quanto avrebbe consentito loro di concentrare le proprie
risorse sui migranti che chiedono la concessione di una protezione
internazionale.
231 Poi,
non sarebbe stato necessario adottare ulteriori misure sul fondamento
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, dato che la decisione 2015/1523 lascia
agli Stati membri il compito di decidere, in uno spirito di solidarietà, in
quale misura essi intendono partecipare all’impegno comune. Tale decisione
sarebbe dunque meno lesiva della loro sovranità. Poiché la decisione impugnata
è stata adottata soltanto otto giorni dopo la decisione 2015/1523 che prevedeva
la ricollocazione di 40 000 persone, sarebbe stato impossibile, in un
lasso di tempo così breve, concludere per l’inappropriatezza della decisione
2015/1523 a far fronte alla situazione esistente a quell’epoca. Infatti, al
momento dell’adozione della decisione impugnata, nulla avrebbe consentito al
Consiglio di ritenere che le misure di accoglienza previste dalla decisione
2015/1523 sarebbero divenute rapidamente insufficienti e che sarebbero state
necessarie misure supplementari.
232 Inoltre,
l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE consentirebbe anche di adottare misure meno
restrittive per gli Stati membri, pur restando idonee ai fini della
realizzazione dell’obiettivo perseguito, quali la fornitura di un aiuto per
facilitare il rimpatrio e la registrazione ovvero un sostegno finanziario,
materiale, tecnico e personale ai regimi di asilo italiano e greco. Gli Stati
membri potrebbero altresì assumere, su base volontaria, iniziative bilaterali
al fine di fornire un sostegno siffatto, e iniziative del genere sarebbero
state d’altronde intraprese.
233 Infine,
la ricollocazione dei richiedenti prevista dalla decisione impugnata
comporterebbe inevitabilmente un onere finanziario e amministrativo per gli
Stati membri. Orbene, l’imposizione di tale onere non sarebbe stata necessaria,
in quanto sarebbero state ipotizzabili altre misure meno vincolanti. Di
conseguenza, tale decisione costituirebbe una misura superflua e prematura che
si porrebbe in contrasto con il principio di proporzionalità e con l’articolo 5
del protocollo (n. 2).
234 Il
Consiglio sostiene che, al momento dell’adozione della decisione impugnata,
esso si è assicurato, in conformità al principio di proporzionalità, che non
esistessero misure alternative tali da consentire di raggiungere in modo altrettanto
efficace l’obiettivo perseguito da tale decisione, arrecando al contempo il
minor pregiudizio possibile alla sovranità degli Stati membri o ai loro
interessi finanziari. Le misure alternative elencate dalla Repubblica slovacca
non andrebbero però in tal senso.
2) Giudizio
della Corte
235 Prima
di esaminare i diversi argomenti che la Repubblica slovacca adduce per dimostrare che la
decisione impugnata non sarebbe stata necessaria, in quanto il Consiglio
avrebbe potuto raggiungere l’obiettivo contemplato da tale decisione adottando
misure meno restrittive e lesive del diritto degli Stati membri di decidere,
nel rispetto delle regole adottate dall’Unione nel settore della politica
comune in materia di asilo, sull’accesso nel loro territorio di cittadini di
paesi terzi, occorre ricordare il contesto particolarmente delicato in cui la
decisione impugnata è stata adottata, vale a dire la situazione di grave
emergenza, esistente all’epoca in Grecia e in Italia, caratterizzata da un
afflusso massiccio e improvviso di cittadini di paesi terzi durante i mesi di
luglio e di agosto dell’anno 2015.
236 In
un siffatto contesto particolare, e tenuto conto dei principi già ricordati ai
punti da 206 a 208 della presente sentenza, occorre riconoscere che la decisione
di adottare un meccanismo vincolante di ricollocazione di 120 000 persone
in base all’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, se certo deve essere fondata su
criteri oggettivi, può essere censurata dalla Corte soltanto qualora si
constati che il Consiglio, quando ha adottato la decisione impugnata, ha
commesso, tenuto conto delle informazioni e dei dati disponibili in quel
momento, un errore manifesto di valutazione, nel senso che avrebbe potuto
essere adottata entro gli stessi termini un’altra misura meno vincolante ma
altrettanto efficace.
237 Orbene,
a questo proposito occorre rilevare, in primo luogo, che, se è pur vero che la
decisione 2015/1523 è stata adottata il 14 settembre 2015, ossia otto giorni
prima della decisione impugnata, esiste però un collegamento tra questi atti.
238 Infatti,
la decisione 2015/1523 intendeva dare attuazione alle conclusioni del Consiglio
europeo del 25 e del 26 giugno 2015 nonché all’accordo intervenuto tra gli
Stati membri, che aveva preso la forma di una risoluzione datata 20 luglio
2015. Come risulta dai dati statistici menzionati nei considerando 10 e 11
della decisione 2015/1523, quest’ultima era intesa a rimediare a una situazione
di emergenza che si era manifestata nel corso dei primi sei mesi dell’anno
2015.
239 Risulta
inoltre dal considerando 21 di questa stessa decisione che il numero
complessivo di 40 000 richiedenti è stato fissato sulla base, da un lato,
del numero totale di cittadini di paesi terzi che sono entrati irregolarmente
in Grecia o in Italia nel corso dell’anno 2014 e, dall’altro, del numero di
quelli che avevano manifestamente bisogno di una protezione internazionale, i
quali rappresentavano all’incirca il 40% del numero complessivo di cittadini di
paesi terzi. È sulla base di tali dati statistici relativi all’anno 2014 che si
è deciso che il 60% di queste 40 000 persone dovevano essere ricollocate
dall’Italia e il 40% dalla Grecia.
240 Per
contro, risulta dalle considerazioni e dai dati statistici sui quali il
Consiglio si è fondato allorché ha adottato la decisione impugnata, e che
risultano in particolare dai considerando 12, 13 e 26 di quest’ultima, che
detta istituzione ha ritenuto che un meccanismo di ricollocazione di
120 000 persone, in aggiunta a quello previsto dalla decisione 2015/1523,
dovesse essere istituito per alleggerire la pressione che si esercitava sulla
Repubblica italiana e soprattutto sulla Repubblica ellenica in considerazione
di una nuova situazione di emergenza derivante dall’afflusso massiccio di
migranti in situazione irregolare in tali Stati membri che si era verificato
nel corso dei primi otto mesi dell’anno 2015, e in particolare nel corso dei
mesi di luglio e di agosto di quell’anno.
241 Questo
nuovo afflusso, di un’entità senza precedenti, era caratterizzato anche dal
fatto che derivava – come indicato nel considerando 12 della decisione
impugnata – da uno spostamento dei flussi migratori che era proseguito,
dal Mediterraneo centrale al Mediterraneo orientale e verso la rotta dei
Balcani occidentali. Tale spostamento parziale della crisi dall’Italia verso la Grecia chiarisce d’altronde
perché, sul totale di 120 000 richiedenti una protezione internazionale,
si è deciso che il 13% di essi sarebbe stato ricollocato dall’Italia e il 42%
dalla Grecia.
242 Date
tali circostanze, non si può ritenere che il Consiglio abbia commesso un errore
manifesto di valutazione per il fatto di aver ritenuto, alla luce dei dati più
recenti che erano a sua disposizione, che la situazione di emergenza esistente
alla data del 22 settembre 2015 giustificasse la ricollocazione di 120 000
persone e che la ricollocazione di 40 000 persone già prevista dalla
decisione 2015/1523 non sarebbe stata sufficiente.
243 In
secondo luogo, per quanto riguarda l’incidenza della decisione impugnata sul
quadro normativo disciplinante l’ammissione di cittadini di paesi terzi,
occorre rilevare che il meccanismo di ricollocazione previsto da tale
decisione, pur avendo carattere vincolante, si applica però soltanto per un
periodo di due anni e riguarda un numero limitato di migranti manifestamente
bisognosi di protezione internazionale.
244 L’effetto
vincolante della decisione impugnata risulta altresì limitato dal fatto che
tale decisione esige, quale presupposto per la ricollocazione, che gli Stati
membri indichino, a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, il numero di
richiedenti che essi sono in grado di ricollocare rapidamente nel loro
territorio (articolo 5, paragrafo 2, della decisione impugnata), e che essi
siano d’accordo con la ricollocazione della persona in questione (articolo 5,
paragrafo 4, di detta decisione), restando inteso però che, a norma
dell’articolo 5, paragrafo 7, della suddetta decisione, uno Stato membro non
può rifiutarsi di ricollocare un richiedente se non in presenza di un motivo
legittimo attinente all’ordine pubblico o alla sicurezza nazionale.
245 In
terzo luogo, per quanto riguarda l’argomentazione della Repubblica slovacca
secondo cui la decisione impugnata costituirebbe una misura sproporzionata in
quanto imporrebbe senza necessità un meccanismo vincolante che comporta una
ripartizione su base numerica e obbligatoria, sotto forma di quote, delle
persone ricollocate tra gli Stati membri, non risulta che il Consiglio, avendo
scelto di imporre un siffatto meccanismo vincolante di ricollocazione, abbia
commesso un errore manifesto di valutazione.
246 Infatti,
il Consiglio ha potuto a ragione ritenere, nell’ambito dell’ampio margine di
discrezionalità che deve essergli riconosciuto al riguardo, che il carattere
vincolante della ripartizione delle persone ricollocate si imponesse in
considerazione della situazione di emergenza particolare nella quale la
decisione impugnata doveva essere adottata.
247 Il
Consiglio ha d’altronde rilevato, senza essere contraddetto sul punto, che esso
aveva dovuto constatare come la ripartizione per consenso tra gli Stati membri
delle 40 000 persone interessate dalla decisione 2015/1523 si fosse
conclusa, malgrado lunghe trattative, con un fallimento, sicché tale decisione è
stata alla fine adottata senza che ad essa fosse acclusa una tabella riportante
gli impegni degli Stati membri in termini di ricollocazione.
248 È
parimenti pacifico che, nell’ambito dei negoziati in seno ad esso relativi alla
decisione impugnata, era risultato rapidamente evidente che una decisione per
consenso, in particolare riguardo alla ripartizione delle persone ricollocate,
si sarebbe rivelata impossibile a breve termine.
249 Orbene,
il Consiglio, dinanzi alla situazione di emergenza in cui si trovavano la Repubblica ellenica e la Repubblica italiana a
seguito di un afflusso senza precedenti di migranti durante i mesi di luglio e
di agosto dell’anno 2015, doveva adottare delle misure rapidamente attuabili e
atte a produrre effetti concreti al fine di aiutare tali Stati membri a
controllare gli importanti flussi migratori nel loro territorio.
250 Inoltre,
alla luce delle considerazioni e dei dati statistici contemplati, segnatamente,
ai considerando da 12 a 16 della decisione impugnata, non si può validamente
sostenere che il Consiglio abbia commesso un errore manifesto di valutazione
ritenendo che tale situazione imponesse l’adozione di una misura temporanea di
ricollocazione a carattere vincolante.
251 Infatti,
risulta, da un lato, dal considerando 15 della decisione impugnata che il
Consiglio aveva constatato come numerose misure fossero già state adottate per
venire in soccorso alla Repubblica ellenica e alla Repubblica italiana nel
quadro della politica migratoria e di asilo, nonché, dall’altro lato, dal
considerando 16 di detta decisione che, poiché la pressione significativa e
crescente sui regimi di asilo greco e italiano rischiava di perdurare, il
Consiglio aveva considerato che fosse essenziale dar prova di solidarietà nei
confronti di questi due Stati membri e completare le misure fino allora
adottate disponendo le misure temporanee previste dalla suddetta decisione.
252 A
questo proposito, nell’adottare la decisione impugnata, il Consiglio era
effettivamente tenuto, come risulta d’altronde dal considerando 2 di detta
decisione, a dare attuazione al principio di solidarietà e di equa ripartizione
delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, la cui
osservanza si impone, a norma dell’articolo 80 TFUE, nell’ambito
dell’attuazione della politica comune dell’Unione in materia di asilo.
253 Pertanto,
nel caso di specie, non si può imputare al Consiglio di aver commesso un errore
manifesto di valutazione per il fatto di aver ritenuto di dover adottare, in
considerazione dell’urgenza specifica della situazione, sulla base
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, letto alla luce dell’articolo 80 TFUE
e del principio di solidarietà tra Stati membri in esso sancito, misure
temporanee consistenti nell’imporre un meccanismo di ricollocazione vincolante,
quale quello previsto dalla decisione impugnata.
254 In
quarto luogo, contrariamente a quanto sostengono la Repubblica slovacca e
l’Ungheria, la scelta di un meccanismo di ricollocazione vincolante non può
essere censurata a motivo del fatto che l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE
consentirebbe unicamente l’adozione di misure temporanee che possono essere
rapidamente messe in atto, mentre un siffatto meccanismo di ricollocazione
esigerebbe un certo tempo di preparazione e di attuazione prima che si possa
raggiungere un ritmo sostenuto di ricollocazioni.
255 Infatti,
poiché la disposizione sopra citata è intesa all’introduzione di misure utili e
non fissa a tal fine alcun termine entro il quale devono essere messe in atto
misure provvisorie, occorre dichiarare che il Consiglio non ha travalicato
l’ampio margine di discrezionalità di cui dispone là dove ha considerato che la
situazione esistente nel luglio e nell’agosto del 2015 giustificava il fatto
che venisse adottato un meccanismo di ricollocazione vincolante per porre
rimedio alla stessa e che quest’ultimo venisse attuato il più rapidamente
possibile al fine di produrre in modo altrettanto rapido risultati concreti, al
termine di un eventuale periodo di preparazione e di attuazione.
256 Per
quanto riguarda in particolare la direttiva 2001/55, il Consiglio ha altresì
sostenuto, senza essere contraddetto sul punto, che il sistema di protezione
temporanea previsto dalla medesima direttiva non offriva una risposta effettiva
al problema che si poneva nel caso di specie, ossia la saturazione completa
delle infrastrutture di accoglienza in Grecia e in Italia e la necessità di
sgravare questi Stati membri il più rapidamente possibile di un numero
rilevante di migranti già arrivati sul loro territorio, dato che tale sistema
di protezione temporanea prevede che le persone ammesse a beneficiarne hanno
diritto a una protezione nello Stato membro in cui esse si trovano.
257 In
quinto luogo, la scelta operata nella decisione impugnata di concedere una
protezione internazionale piuttosto che uno status che conferisce diritti più
limitati, quale quello della protezione temporanea previsto dalla direttiva
2001/55, è una scelta essenzialmente politica, la cui opportunità non può
essere esaminata dalla Corte.
258 Per
quanto riguarda, in sesto luogo, le altre misure prospettate dalla Repubblica
slovacca e che costituirebbero misure meno restrittive rispetto alla decisione
impugnata, occorre anzitutto osservare che delle misure intese al rafforzamento
delle frontiere esterne o anche delle misure intese a concedere un sostegno
finanziario od operativo ai regimi di asilo greco e italiano non costituiscono,
a differenza del meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione
impugnata, una risposta sufficiente alla necessità di alleggerire la pressione
su tali regimi provocata da un afflusso di migranti che si era già prodotto.
259 Si
tratta, infatti, di misure complementari che possono contribuire a controllare
meglio nuovi afflussi di migranti, ma che, come tali, non possono rimediare al
problema esistente della saturazione dei regimi d’asilo greco e italiano
determinata da persone che sono già presenti nel territorio di tali Stati
membri.
260 Infine,
in settimo luogo, per quanto riguarda l’argomento secondo cui l’attuazione del
meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata comporterebbe
oneri sproporzionati per gli Stati membri, la Repubblica slovacca non
ha addotto alcun elemento concreto che dimostri che le misure alternative da
essa proposte, quali l’aumento delle risorse, in particolare tecniche e
finanziarie, a beneficio della Repubblica ellenica e della Repubblica italiana,
comporterebbe manifestamente costi minori rispetto a quelli di un meccanismo
temporaneo di ricollocazione.
261 Ne
consegue che gli argomenti presentati dalla Repubblica slovacca intesi a
contestare il carattere necessario della decisione impugnata devono essere
respinti perché infondati. Pertanto, il sesto motivo della Repubblica slovacca dev’essere
integralmente respinto.
d) Sul nono
motivo dell’Ungheria, relativo al carattere non necessario della decisione
impugnata in rapporto all’obiettivo da essa perseguito
1) Argomenti
delle parti
262 L’Ungheria,
sostenuta dalla Repubblica di Polonia, fa valere che, poiché, contrariamente a
quanto prevedeva la proposta iniziale della Commissione, essa non figura più,
nel testo finale della decisione impugnata, tra gli Stati membri beneficiari,
non era giustificato che la decisione impugnata prevedesse la ricollocazione di
120 000 richiedenti e che, pertanto, detta decisione è contraria al
principio di proporzionalità.
263 Infatti,
la fissazione di tale numero complessivo di 120 000 persone la cui
ricollocazione è prevista dalla decisione impugnata andrebbe oltre quanto è
necessario per raggiungere l’obiettivo perseguito da tale decisione, in quanto
il numero di cui sopra include un numero di 54 000 persone che, secondo la
proposta iniziale della Commissione, dovevano essere ricollocate a partire
dall’Ungheria. Non sarebbe giustificato che il numero complessivo di
richiedenti che dovevano costituire l’oggetto di un’operazione di
ricollocazione non sia stato riveduto al ribasso, in quanto tale numero
complessivo era stato fissato, inizialmente, sulla base non di due bensì di tre
Stati membri beneficiari.
264 Inoltre,
la ripartizione dei 54 000 richiedenti per i quali era inizialmente
previsto che fossero ricollocati a partire dall’Ungheria sarebbe divenuta
ipotetica e incerta, in quanto la decisione impugnata prevedrebbe che tale
ripartizione costituirà l’oggetto di una decisione definitiva sulla base di
futuri sviluppi.
265 L’Ungheria
sostiene che, mentre l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE è destinato a far fronte
in maniera rapida ad una situazione non ipotetica bensì esistente, non era
chiaramente dimostrato, al momento dell’adozione della decisione impugnata, che
la ricollocazione di questi 54 000 richiedenti fosse necessaria e,
quand’anche così fosse stato, a partire da quali Stati membri beneficiari tale
ricollocazione dovesse essere effettuata.
266 Il
Consiglio respinge gli argomenti dell’Ungheria e sostiene, in particolare, che,
sulla base di tutti i dati statistici disponibili al momento dell’adozione
della decisione impugnata, esso ha potuto giustamente ritenere che, anche dopo
il ritiro dell’Ungheria quale Stato membro beneficiario, occorresse mantenere
il totale di 120 000 persone da ricollocare.
2) Giudizio
della Corte
267 Risulta,
anzitutto, dal considerando 26 della decisione impugnata che il Consiglio ha
ritenuto che occorresse ricollocare «un numero significativo di richiedenti in
evidente bisogno di protezione internazionale» e che il numero di 120 000
richiedenti è stato fissato «[i]n base al numero complessivo di cittadini di
paesi terzi entrati in modo irregolare in Italia e in Grecia nel 2015 e al
numero di persone in evidente bisogno di protezione internazionale».
268 Al
considerando 13 della decisione impugnata, il Consiglio ha in particolare
precisato i dati statistici relativi al numero di ingressi irregolari in Grecia
e in Italia nel corso dell’anno 2015, e più in particolare durante i mesi di
luglio e di agosto di quell’anno, che esso ha preso in considerazione al fine
di determinare tale cifra di 120 000 richiedenti.
269 Risulta
da tali indicazioni che il Consiglio ha scelto, anche dopo il ritiro
dall’Ungheria quale Stato membro beneficiario, di conservare il numero
complessivo di 120 000 persone da ricollocare alla luce della gravità
della situazione esistente in Grecia e in Italia nel corso dell’anno 2015, e in
particolare nel corso dei mesi di luglio e di agosto di quell’anno.
270 Si
può altresì dedurre dal considerando 26 della decisione impugnata che il
Consiglio ha mantenuto tale cifra complessiva di 120 000 persone in quanto
riteneva che soltanto la ricollocazione di un numero «significativo» di
richiedenti aventi manifestamente bisogno di una protezione internazionale
potesse ridurre concretamente la pressione gravante, a quell’epoca, sui regimi
di asilo greco e italiano.
271 La
necessità di conservare il numero di 54 000 richiedenti che era
inizialmente destinato a ricollocazioni dall’Ungheria può altresì trovare
sostegno nel considerando 16 della decisione impugnata. Da questo risulta
infatti che, a motivo della situazione di instabilità e dei continui conflitti
nelle zone immediatamente vicine alla Grecia e all’Italia, era assai probabile
che una pressione significativa e crescente avrebbe continuato ad esercitarsi
sui regimi di asilo greco e italiano dopo l’adozione della decisione impugnata.
272 Poiché
l’Ungheria non ha dimostrato, sulla base di elementi precisi, che i dati
statistici presi in considerazione dal Consiglio per fissare a 120 000 il
numero complessivo di persone da ricollocare non fossero pertinenti, occorre
constatare che il Consiglio, avendo stabilito tale cifra, sulla base delle
considerazioni e dei dati di cui sopra, anche dopo il ritiro dell’Ungheria
quale Stato membro beneficiario della ricollocazione, non ha commesso alcun
errore manifesto di valutazione.
273 Poi,
l’Ungheria sostiene che le regole disciplinanti il numero di 54 000
richiedenti, per il quale si prevedeva inizialmente che sarebbe stato destinato
a ricollocazioni dall’Ungheria, costituiscono un regime ipotetico e incerto, a
motivo del fatto che la decisione impugnata prevede che le ricollocazioni
costituiranno, al riguardo, l’oggetto di una decisione definitiva adottata alla
luce di successivi sviluppi.
274 Tuttavia,
risulta dall’articolo 4, paragrafi 1, lettera c), 2 e 3, della decisione
impugnata che la destinazione del suddetto numero di 54 000 richiedenti è
disciplinata da un regime che prevede una regola principale, enunciata
all’articolo 4, paragrafo 2, di detta decisione, secondo cui, a partire dal 26
settembre 2016, tali richiedenti verranno ricollocati a partire dalla Grecia e
dall’Italia verso il territorio di altri Stati membri nella proporzione
risultante dalle cifre di richiedenti previste dall’articolo 4, paragrafo 1,
lettere a) e b), di detta decisione.
275 Tale
regola principale costituisce una regola residuale, essendo accompagnata da una
regola a carattere flessibile, prevista dall’articolo 4, paragrafo 3, della
decisione impugnata, che permette alla suddetta regola principale di essere
adattata o modificata qualora ciò sia giustificato a motivo dell’evoluzione
della situazione o del fatto che uno Stato membro si trova a confrontarsi con
una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di
cittadini di paesi terzi a seguito di un brusco spostamento dei flussi
migratori.
276 Una
regola siffatta permette di reagire, in caso di bisogno, alle evoluzioni future
e permette così di meglio adattare i ricollocamenti alle necessità più urgenti.
277 Infatti,
l’efficacia di un meccanismo di ricollocazione di un numero significativo di
richiedenti, attuato in due fasi su un periodo di due anni, come quello
istituito dalla decisione impugnata, esige che tale meccanismo possa, a certe
condizioni, essere adattato nel corso del suo periodo di applicazione.
278 Pertanto,
il nono motivo di ricorso dell’Ungheria deve essere respinto perché infondato.
e) Sul decimo
motivo dell’Ungheria, relativo alla violazione del principio di proporzionalità
a causa degli effetti particolari della decisione impugnata sull’Ungheria
1) Argomenti
delle parti
279 L’Ungheria
sostiene, in via subordinata, che, se la Corte non dovesse accogliere nessuno dei suoi
motivi di annullamento, la decisione impugnata sarebbe comunque illegittima, in
quanto violerebbe l’articolo 78, paragrafo 3, TFUE e il principio di
proporzionalità per quanto riguarda l’Ungheria medesima.
280 L’Ungheria
imputa al Consiglio di averla inserita tra gli Stati membri di ricollocazione
dopo che essa aveva rinunciato allo status di Stato membro beneficiario quale
previsto dalla proposta iniziale della Commissione. Orbene, non sarebbe
contestabile il fatto che tale Stato membro era sottoposto ad una pressione
migratoria particolarmente forte, sia nel corso del periodo che ha preceduto
l’adozione della decisione impugnata sia al momento dell’adozione di
quest’ultima. In tali circostanze, la decisione impugnata farebbe sopportare
all’Ungheria un onere sproporzionato imponendole quote di ricollocazione
obbligatorie allo stesso titolo degli altri Stati membri.
281 L’imposizione
di tali quote all’Ungheria, quando essa stessa aveva bisogno di aiuto per
gestire i flussi dei migranti, sarebbe contraria all’articolo 78, paragrafo 3,
TFUE, in quanto tale disposizione prevede l’adozione di misure temporanee a
beneficio degli Stati membri che si trovino a confrontarsi con un afflusso
improvviso di cittadini di paesi terzi e osta pertanto all’imposizione di un
fardello supplementare ad uno Stato membro che si trovi in una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso siffatto.
282 Il
Consiglio sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto tende
all’annullamento parziale della decisione impugnata nella parte in cui questa
riguarda l’Ungheria, sebbene tale decisione formi un insieme inscindibile. Nel
merito, il Consiglio sostiene in particolare che, al momento dell’adozione
della decisione impugnata, l’Ungheria non si trovava più in una «situazione di
emergenza», ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, la quale avrebbe giustificato
il fatto che essa rientrasse tra gli Stati membri beneficiari a titolo della
decisione impugnata. Inoltre, il meccanismo di ricollocazione previsto dalla
decisione impugnata sarebbe accompagnato da meccanismi di aggiustamento che
consentono a uno Stato membro di chiedere che i propri obblighi di
ricollocazione vengano sospesi in caso di brusco spostamento dei flussi
migratori.
2) Giudizio
della Corte
283 In
via preliminare, occorre considerare che, ai fini di una buona amministrazione
della giustizia, è giustificato, nelle circostanze del caso di specie,
esaminare nel merito il decimo motivo di ricorso sollevato dall’Ungheria in via
subordinata, relativo alla violazione del principio di proporzionalità in
ragione degli effetti particolari della decisione impugnata su tale Stato
membro, senza statuire sull’eccezione di irricevibilità dedotta dal Consiglio,
in quanto tale motivo deve comunque essere respinto nel merito (v., in tal
senso, sentenza del 24 giugno 2015, Fresh Del Monte Produce/Commissione e
Commissione/Fresh Del Monte Produce, C‑293/13 P e C‑294/13 P,
EU:C:2015:416, punto 193 e la giurisprudenza ivi citata).
284 L’esame
nel merito di tale decimo motivo dell’Ungheria impone di ricordare la genesi
storica della decisione impugnata.
285 Nella
sua proposta del 9 settembre 2015, la Commissione aveva collocato l’Ungheria nella
schiera degli Stati membri beneficiari della ricollocazione, in quanto i dati
per i primi otto mesi dell’anno 2015, e in particolare per i mesi di luglio e
di agosto di quell’anno, rivelavano un arrivo massiccio, per la rotta
cosiddetta dei «Balcani occidentali», di migranti provenienti prevalentemente
dalla Grecia, che esercitavano così una pressione considerevole sul regime di
asilo ungherese, paragonabile a quella esercitata sui regimi di asilo greco e
italiano.
286 Tuttavia,
a seguito della costruzione da parte dell’Ungheria di una barriera sulla sua
frontiera con la Serbia
e del transito massiccio di migranti presenti in Ungheria verso ovest, principalmente
verso la Germania,
tale pressione si è considerevolmente alleggerita verso la metà del mese di
settembre 2015, in quanto il numero di migranti in situazione irregolare
presenti nel territorio ungherese si è ridotto in maniera significativa.
287 È
nel contesto di tali avvenimenti, verificatisi nel mese di settembre 2015, che
l’Ungheria ha formalmente chiesto al Consiglio di non figurare più tra gli
Stati membri beneficiari della ricollocazione.
288 Il
Consiglio ha preso atto di tale domanda e ha reso la dichiarazione menzionata
al punto 165 della presente sentenza in occasione della sessione plenaria del
Parlamento del 16 settembre 2015.
289 Orbene,
secondo l’Ungheria, l’imposizione di quote vincolanti nei suoi confronti
costituirebbe un onere sproporzionato, tenuto conto del fatto che essa si
trovava, anche dopo la metà del mese di settembre 2015, in una situazione di
emergenza, in quanto la pressione migratoria sulle sue frontiere non era
diminuita, ma si era tutt’al più spostata verso la sua frontiera con la Croazia dove ogni giorno
si sarebbero verificati significativi attraversamenti irregolari. Pertanto,
poiché l’Ungheria si sarebbe sempre trovata, anche al momento dell’adozione
della decisione impugnata, a confronto con una situazione di emergenza, la
decisione di includerla tra gli Stati membri di ricollocazione e di imporle a
tale titolo oneri supplementari sotto forma di quote di ricollocazione sarebbe
stata presa in violazione dell’obiettivo perseguito dall’articolo 78, paragrafo
3, TFUE, che mira ad aiutare gli Stati membri che si trovino in una situazione
siffatta.
290 A
questo proposito, non si può contestare che la decisione impugnata, prevedendo
in particolare una ripartizione obbligatoria tra tutti gli Stati membri dei
migranti che devono essere ricollocati a partire dalla Grecia e dall’Italia, da
un lato, ha un impatto sull’insieme degli Stati membri di ricollocazione e,
dall’altro, esige che sia garantito un equilibrio tra i diversi interessi in
gioco, tenuto conto degli obiettivi perseguiti da detta decisione. Pertanto, la
ricerca di un siffatto equilibrio, che prenda in considerazione non già la
situazione particolare di un singolo Stato membro, bensì quella dell’insieme
degli Stati membri, non può essere considerata contraria al principio di
proporzionalità (v., per analogia, sentenza del 18 giugno 2015,
Estonia/Parlamento e Consiglio, C‑508/13, EU:C:2015:403, punto 39).
291 Qualora
uno o più Stati membri si trovino in una situazione di emergenza, ai sensi
dell’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, gli oneri derivanti dalle misure
temporanee adottate in virtù di tale disposizione a beneficio di questo o di
questi Stati membri devono, in linea di principio, essere ripartiti tra tutti
gli altri Stati membri, conformemente al principio di solidarietà e di equa
ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, dal momento che, ai
sensi dell’articolo 80 TFUE, tale principio disciplina la politica
dell’Unione in materia di asilo.
292 Pertanto,
correttamente la
Commissione e il Consiglio hanno ritenuto, nel caso di
specie, in occasione dell’adozione della decisione impugnata, che la
ripartizione dei richiedenti ricollocati tra tutti gli Stati membri, in
conformità del principio sancito all’articolo 80 TFUE, costituisse un
elemento fondamentale della decisione impugnata. Ciò risulta dai molteplici
riferimenti al suddetto principio contenuti nella decisione impugnata,
segnatamente nei considerando 2, 16, 26 e 30 di quest’ultima.
293 Orbene,
di fronte al rifiuto dell’Ungheria di beneficiare del meccanismo di
ricollocazione come era stato proposto dalla Commissione, il Consiglio non può
essere censurato, sotto il profilo del principio di proporzionalità, per aver
dedotto dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità
imposto dall’articolo 80 TFUE che l’Ungheria doveva vedersi attribuire
delle quote di ricollocazione, al pari di tutti gli altri Stati membri che non
beneficiavano di tale meccanismo di ricollocazione.
294 Occorre
rilevare, del resto, che la decisione impugnata prevede, all’articolo 4,
paragrafo 5, e all’articolo 9, la possibilità per uno Stato membro, a certe
condizioni, di chiedere una sospensione degli obblighi che gli incombono in
quanto Stato membro di ricollocazione ai sensi di tale decisione.
295 Così,
mediante la decisione 2016/408, adottata a norma dell’articolo 4, paragrafo 5,
della decisione impugnata, il Consiglio, riconoscendo in particolare che la Repubblica d’Austria si
trovava dinanzi a circostanze eccezionali e a una situazione di emergenza
caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi nel suo
territorio e che tale Stato membro era, dopo il Regno di Svezia, il secondo
paese dell’Unione con il maggior numero di richiedenti una protezione
internazionale per abitante, ha deciso che gli obblighi incombenti alla
Repubblica d’Austria a titolo della quota di ricollocazione ad essa assegnata
dovevano essere sospesi a concorrenza del 30% di tale quota per la durata di un
anno.
296 Allo
stesso modo, mediante la decisione 2016/946, il Consiglio, ritenendo in
particolare che il Regno di Svezia si trovasse dinanzi a una situazione di
emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi
nel suo territorio a motivo di un brusco spostamento dei flussi migratori e che
tale Stato membro contasse, di gran lunga, il maggior numero di richiedenti una
protezione internazionale per abitante nell’Unione, ha deciso che gli obblighi
ad esso incombenti in quanto Stato membro di ricollocazione a titolo della
decisione impugnata dovevano essere sospesi per un periodo di un anno.
297 Soprattutto,
risulta dal meccanismo di aggiustamento, previsto dall’articolo 4, paragrafo 3,
della decisione impugnata, che uno Stato membro, il quale ritenga di trovarsi
in una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di
cittadini di paesi terzi a causa di un brusco spostamento dei flussi migratori,
può, adducendo motivi debitamente giustificati, avvisare la Commissione e il
Consiglio di tale situazione di emergenza, ciò che può condurre ad una modifica
della decisione suddetta, di modo che tale Stato membro possa beneficiare, a
partire dal 26 settembre 2016, della ricollocazione del numero di 54 000
richiedenti previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), di questa stessa
decisione.
298 Orbene,
l’esistenza di questi differenti meccanismi di aggiustamento dimostra che il
meccanismo di ricollocazione previsto dalla decisione impugnata, considerato
nel suo insieme, permette di tener conto, in modo proporzionato, della
situazione specifica di ciascuno Stato membro sotto questo aspetto.
299 Il
carattere proporzionato del meccanismo di ricollocazione previsto dalla
decisione impugnata risulta anche dalla chiave di ripartizione in funzione
della quale sono state fissate, rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato
II della decisione impugnata, le quote di ricollocazione in provenienza dalla
Grecia e dall’Italia.
300 Infatti,
se il testo finale della decisione impugnata si limita ad enunciare, al
considerando 26, che il meccanismo di ricollocazione previsto da tale decisione
«costituisce un’equa ripartizione degli oneri tra l’Italia e la Grecia, da un lato, e gli
altri Stati membri, dall’altro, considerati i dati globali disponibili
sull’attraversamento irregolare delle frontiere nel 2015», è pacifico che la
fissazione delle quote ad opera della decisione impugnata è avvenuta sulla base
di una chiave di ripartizione le cui modalità di calcolo vengono precisate nel
considerando 25 della proposta iniziale della Commissione nei seguenti termini:
«(...) La chiave di distribuzione proposta dovrebbe
basarsi sui seguenti criteri: a) popolazione complessiva (40%); b) PIL (40%);
c) media delle domande di asilo per milione di abitanti nel periodo 2010‑2014
(10% con un tetto massimo del 30% dell’effetto popolazione e PIL sulla chiave,
onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale); d) tasso di
disoccupazione (10% con un tetto massimo del 30% dell’effetto popolazione e PIL
sulla chiave, onde evitare effetti sproporzionati sulla distribuzione globale).
(...)».
301 Da
ciò risulta che tale chiave mira a garantire una ripartizione delle persone
ricollocate tra gli Stati membri interessati che sia segnatamente proporzionata
al peso economico di ciascuno di essi e alla pressione migratoria esercitata
sul loro regime di asilo.
302 A
questo proposito, la
Repubblica di Polonia, fondandosi sul decimo motivo di
ricorso dell’Ungheria, relativo agli effetti sproporzionati su tale Stato
membro dell’imposizione a suo carico di quote vincolanti, svolge
un’argomentazione a carattere più generale intesa a censurare i presunti
effetti sproporzionati di tali quote su un numero di Stati membri ospitanti i
quali, per adempiere i loro obblighi di ricollocazione, dovrebbero effettuare
sforzi e sopportare oneri ben più rilevanti rispetto a quelli ricadenti su
altri Stati membri ospitanti. Ciò varrebbe per gli Stati membri che sono
«pressoché omogenei etnicamente come la Polonia» e la cui popolazione differirebbe, da un
punto di vista culturale e linguistico, dai migranti che devono essere
ricollocati nel loro territorio.
303 Tale
argomentazione, oltre ad essere irricevibile per il fatto che viene proposta in
una memoria di intervento e si spinge ben al di là degli argomenti fatti valere
dall’Ungheria, i quali sono strettamente limitati alla situazione sua propria
(v., in tal senso, sentenza del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C‑399/12,
EU:C:2014:2258, punto 27), deve essere respinta.
304 Infatti,
se la ricollocazione dovesse essere strettamente subordinata all’esistenza di
legami culturali o linguistici tra ciascun richiedente una protezione
internazionale e lo Stato membro di ricollocazione, ne risulterebbe
l’impossibilità di ripartire tali richiedenti tra tutti gli Stati membri nel
rispetto del principio di solidarietà imposto dall’articolo TFUE e, dunque, di
adottare un meccanismo di ricollocazione vincolante.
305 Occorre
aggiungere che eventuali considerazioni connesse all’origine etnica dei
richiedenti una protezione internazionale non possono essere prese in esame, in
quanto esse sarebbero, con tutta evidenza, contrarie al diritto dell’Unione e
in particolare all’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea (in prosieguo: la «Carta»).
306 Infine,
occorre respingere l’argomento della Repubblica di Polonia secondo cui la
decisione impugnata sarebbe contraria al principio di proporzionalità, in
quanto non permetterebbe agli Stati membri di garantire l’esercizio effettivo
delle responsabilità ad essi incombenti per il mantenimento dell’ordine
pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna ai sensi dell’articolo
72 TFUE, il che sarebbe tanto più grave per il fatto che detta decisione
darebbe luogo a importanti movimenti cosiddetti «secondari», provocati
dall’uscita di richiedenti dal loro Stato membro ospitante prima che
quest’ultimo abbia potuto decidere definitivamente sulla loro domanda di
protezione internazionale.
307 A
questo proposito, occorre constatare che il considerando 32 della decisione
impugnata enuncia, in particolare, che occorre prendere in considerazione la
sicurezza nazionale e l’ordine pubblico per tutta la durata della procedura di
ricollocazione, fino al trasferimento effettivo del richiedente, e che, in tale
contesto, si impone il pieno rispetto dei diritti fondamentali del richiedente,
comprese le regole pertinenti in materia di protezione dei dati.
308 In
tale prospettiva, l’articolo 5 della decisione impugnata, intitolato «Procedura
di ricollocazione», stabilisce, al paragrafo 7, che gli Stati membri conservano
il diritto di rifiutare la ricollocazione di un richiedente solo qualora
sussistano fondati motivi per ritenere che la persona in questione costituisca
un pericolo per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico nel loro territorio.
309 Se,
come sostenuto dalla Repubblica di Polonia, il meccanismo previsto
dall’articolo 5, paragrafo 7, della decisione impugnata fosse inefficace in
quanto obbligherebbe gli Stati membri a controllare numerose persone in poco
tempo, simili difficoltà di ordine pratico non paiono inerenti al suddetto
meccanismo e devono, se del caso, essere risolte nello spirito di cooperazione
e di reciproca fiducia tra le autorità degli Stati membri beneficiari della
ricollocazione e quelle degli Stati membri di ricollocazione, il quale deve
imporsi nel quadro dell’attuazione della procedura di ricollocazione prevista
dall’articolo 5 della decisione sopra citata.
310 Alla
luce delle considerazioni sopra esposte, il decimo motivo di ricorso
dell’Ungheria deve essere respinto perché infondato.
2. Sull’ottavo
motivo dell’Ungheria, relativo ad una violazione dei principi di certezza del
diritto e di chiarezza normativa, nonché della Convenzione di Ginevra
a) Argomenti delle
parti
311 L’Ungheria,
sostenuta dalla Repubblica di Polonia, fa valere, in primo luogo, che la
decisione impugnata viola i principi di certezza del diritto e di chiarezza
normativa in quanto, relativamente a vari punti, essa non indica chiaramente il
modo in cui le disposizioni di tale decisione devono essere applicate, né come
esse si correlano alle disposizioni del regolamento Dublino III.
312 Più
specificamente, se il considerando 35 della decisione impugnata affrontava la
questione delle garanzie giuridiche e procedurali riguardanti le decisioni di
ricollocazione, nessuna delle disposizioni normative di detta decisione
disciplinerebbe tale materia o farebbe riferimento alle pertinenti disposizioni
del regolamento Dublino III. Ciò farebbe sorgere in particolare un
problema dal punto di vista del diritto di ricorso dei richiedenti,
segnatamente di quelli che non verranno scelti per essere ricollocati.
313 La
decisione impugnata non determinerebbe neppure in modo chiaro i criteri di
scelta per la ricollocazione dei richiedenti. Il modo in cui le autorità degli
Stati membri beneficiari sono chiamate a decidere sul trasferimento dei
richiedenti verso uno Stato membro di ricollocazione avrebbe come effetto che
sarebbe estremamente difficile per tali richiedenti sapere a priori se essi
faranno parte delle persone ricollocate e, in caso affermativo, in quale Stato
membro saranno ricollocati.
314 Oltre
a ciò, la decisione impugnata non definirebbe in maniera appropriata lo status
dei richiedenti nello Stato membro di ricollocazione e non assicurerebbe che
tali richiedenti rimangano effettivamente nello Stato membro di ricollocazione
durante il tempo necessario per decidere sulla loro domanda. Per quanto
riguarda i movimenti cosiddetti «secondari», l’articolo 6, paragrafo 5, della
decisione impugnata non permetterebbe, di per sé solo, di assicurare che la
decisione impugnata raggiunga i suoi obiettivi, vale a dire la ripartizione dei
richiedenti tra gli Stati membri, qualora non sia garantito che detti
richiedenti resteranno effettivamente negli Stati membri di ricollocazione.
315 In
secondo luogo, il fatto che i richiedenti rischino, eventualmente, di essere
ricollocati in uno Stato membro con il quale essi non intrattengono alcun
rapporto particolare solleverebbe la questione di stabilire se la decisione
impugnata sia, sotto questo aspetto, compatibile con la Convenzione relativa
allo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [Recueil des
traités des Nations Unies, vol. 189, pag. 150, n. 2545 (1954)],
completata dal protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio
1967 (in prosieguo: la «Convenzione di Ginevra»).
316 Infatti,
l’Ungheria fa valere che, secondo l’interpretazione fornita al punto 192 della
guida delle procedure e dei criteri da applicare per stabilire lo status di
rifugiato alla luce della Convenzione del 1951 e del protocollo del 1967
relativi allo status dei rifugiati [Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati (HCR), maggio 1992], il richiedente dovrebbe essere autorizzato a
restare nel territorio dello Stato membro nel quale egli ha introdotto la
propria domanda fino a che le autorità di tale paese non avranno preso una
decisione su quest’ultima.
317 Tale
diritto di restare nel suddetto Stato membro sarebbe altresì riconosciuto
dall’articolo 9 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU
2013, L 180, pag. 60).
318 Orbene,
la decisione impugnata priverebbe del diritto suddetto i richiedenti una
protezione internazionale e permetterebbe la loro ricollocazione senza il loro
consenso in un altro Stato membro con il quale essi non intrattengono alcun
rapporto significativo.
319 La Repubblica di Polonia
sostiene che la decisione impugnata viola gli standard della protezione dei
diritti dell’uomo essenzialmente a motivo del fatto che essa si sostituisce al
sistema previsto dal regolamento Dublino III, senza prevedere alcun criterio
chiaro che determini lo Stato membro nel quale il richiedente verrà ricollocato
in vista dell’esame della sua domanda di protezione internazionale.
320 Le
persone che richiedono la protezione internazionale potrebbero, in virtù della
decisione impugnata, essere ricollocate in regioni lontane dell’Unione con le
quali esse non hanno alcun legame culturale o sociale, ciò che renderebbe
impossibile realizzare la loro integrazione nella società dello Stato membro ospitante.
321 Il
Consiglio contesta, in primo luogo, il fatto che la decisione impugnata non
rispetti i principi di certezza del diritto e di chiarezza normativa. Si
tratterebbe di una misura di emergenza che si iscriverebbe, da un lato, nell’«acquis»
relativo al sistema europeo comune di asilo, il quale resterebbe in linea di
principio pienamente applicabile, e, dall’altro lato, nell’ordinamento
giuridico creato dal sistema dei Trattati nonché dalla Carta.
322 In
secondo luogo, quanto alla presunta violazione del diritto di restare nel
territorio, quale sarebbe garantito dalla Convenzione di Ginevra, il Consiglio
sostiene che né tale Convenzione né il diritto dell’Unione garantiscono a un
richiedente asilo il diritto di scegliere liberamente il proprio paese
ospitante.
b) Giudizio
della Corte
323 Per
quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla violazione dei
principi di certezza del diritto e di chiarezza normativa, occorre ricordare
che la decisione impugnata è costituita da un insieme di misure provvisorie,
comportanti un meccanismo di ricollocazione temporanea che deroga all’«acquis»
relativo al sistema comune in materia di asilo soltanto su alcuni punti precisi
ed espressamente elencati. Tale meccanismo si inscrive pienamente nel suddetto
«acquis», di modo che questo rimane, in via generale, applicabile.
324 In
tale prospettiva, il Consiglio ha rispettato i principi di certezza del diritto
e di chiarezza normativa, precisando, segnatamente ai considerando 23, 24, 35,
36 e 40 della decisione impugnata, i rapporti reciproci tra le disposizioni di
tale atto e quelle di atti legislativi adottati nell’ambito della politica
comune dell’Unione in materia di asilo.
325 Inoltre,
un diritto di ricorso effettivo deve essere garantito sul piano nazionale, ai
sensi dell’articolo 47 della Carta, contro qualsiasi decisione che debba essere
presa da un’autorità nazionale nell’ambito della procedura di ricollocazione,
quale prevista dall’articolo 5 della decisione impugnata.
326 L’Ungheria
critica la decisione impugnata anche nella parte in cui essa non conterrebbe
norme effettive idonee a garantire che i richiedenti resteranno nello Stato
membro di ricollocazione per tutto il tempo necessario per una decisione sulla
loro domanda o, in altri termini, idonee a garantire che verranno evitati i
movimenti cosiddetti «secondari».
327 A
questo proposito, occorre constatare che i considerando da 38 a 41 della
decisione impugnata richiamano, in maniera sufficientemente circostanziata e
precisa, le misure che possono essere adottate dagli Stati membri per evitare
questo tipo di movimenti, sulla base di vari atti legislativi dell’Unione
facenti parte dell’«acquis» relativo alla politica comune in materia di asilo.
328 Inoltre,
la disposizione di cui all’articolo 6, paragrafo 5, della decisione impugnata
stabilisce, in modo chiaro e preciso, che il richiedente o il beneficiario di
una protezione internazionale che entri nel territorio di uno Stato membro
diverso dal suo Stato membro di ricollocazione senza soddisfare le condizioni
di soggiorno in quest’ultimo Stato è tenuto a ritornare immediatamente nel suo
Stato membro di ricollocazione.
329 Quanto
alla critica mossa dall’Ungheria secondo cui la decisione impugnata non
fisserebbe alcun criterio per determinare lo Stato membro di ricollocazione,
occorre ricordare che, come risulta dal considerando 2 di tale decisione, e
come si è rilevato, in particolare, ai punti 253 e da 291 a 293 della presente
sentenza, la decisione in parola ha tenuto conto dell’articolo 80 TFUE, il
quale trova applicazione nell’attuazione della politica dell’Unione in materia
di asilo e, segnatamente, in occasione dell’adozione di misure temporanee
fondate sull’articolo 78, paragrafo 3, TFUE, e da cui risulta che la determinazione
dello Stato membro di ricollocazione deve essere fondata su criteri connessi
alla solidarietà e all’equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati
membri.
330 Occorre
aggiungere, da un lato, che l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, della decisione
impugnata prevede alcuni criteri specifici di determinazione dello Stato membro
di ricollocazione, connessi all’interesse superiore del minore e ai legami
familiari, e che sono d’altronde analoghi a quelli previsti dal regolamento
Dublino III.
331 Dall’altro
lato, il considerando 34 della decisione impugnata elenca un insieme di
elementi che sono preordinati, in particolare, a che i richiedenti vengano
ricollocati in uno Stato membro verso il quale essi intrattengono legami
familiari, culturali o sociali e di cui occorre tener conto in modo particolare
al momento della designazione dello Stato membro di ricollocazione, e ciò allo
scopo di favorire l’integrazione dei richiedenti in seno a tale Stato.
332 La
decisione impugnata non può dunque essere descritta come comportante un sistema
arbitrario che si sarebbe sostituito al sistema oggettivo dettato dal
regolamento Dublino III.
333 Proprio
al contrario, questi due sistemi, in definitiva, non differiscono
sostanzialmente l’uno dall’altro, nel senso che il sistema istituito dalla
decisione impugnata è fondato, al pari del sistema istituito dal regolamento
Dublino III, su criteri oggettivi, e non sull’espressione di una preferenza da
parte del richiedente una protezione internazionale.
334 In
particolare, la regola della competenza dello Stato membro di primo ingresso,
prevista dall’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento Dublino III, che è
l’unica regola di determinazione dello Stato membro competente dettata da tale
regolamento alla quale la decisione impugnata apporta una deroga, non si
ricollega alle preferenze del richiedente per un determinato Stato membro
ospitante e non mira specificamente a garantire che sussista un legame
linguistico, culturale o sociale tra tale richiedente e lo Stato membro
competente.
335 Inoltre,
se è pur vero che, nell’ambito della procedura di ricollocazione, non è
previsto che il richiedente acconsenta alla propria ricollocazione, ciò non
toglie che, in forza dell’articolo 6, paragrafo 3, della decisione impugnata,
prima della decisione di ricollocazione l’interessato viene informato del fatto
che egli costituisce l’oggetto di una procedura siffatta, e che l’articolo 6,
paragrafo 4, di detta decisione obbliga le autorità dello Stato membro
beneficiario di cui trattasi a notificare al richiedente la decisione di
ricollocazione prima della ricollocazione effettiva, tenendo presente che tale
decisione deve precisare lo Stato membro di ricollocazione.
336 Per
il resto, come risulta dal considerando 35 della decisione impugnata, la
mancanza di possibilità per i richiedenti di scegliere lo Stato membro che sarà
competente per l’esame del loro domanda giustifica il fatto che costoro debbano
disporre di un diritto di ricorso effettivo contro la decisione di
ricollocazione ai fini del rispetto dei loro diritti fondamentali.
337 Infine,
se un certo margine di discrezionalità è riservato alle autorità degli Stati
membri beneficiari quando questi sono chiamati, a norma dell’articolo 5,
paragrafo 3, della decisione impugnata, a identificare i richiedenti
individuali che possono essere ricollocati in un determinato Stato membro di
ricollocazione, tale margine di discrezionalità è giustificato alla luce
dell’obiettivo di detta decisione consistente nell’alleggerire i regimi di asilo
greco e italiano di un numero significativo di richiedenti, ricollocandoli,
entro brevi termini e in modo effettivo, in altri Stati membri nel rispetto del
diritto dell’Unione e, in particolare, dei diritti fondamentali garantiti dalla
Carta.
338 In
secondo luogo, contrariamente a quanto asserito dall’Ungheria, non si può
validamente sostenere che la decisione impugnata, prevedendo il trasferimento
di un richiedente una protezione internazionale prima che venga adottata una
decisione sulla sua domanda, sarebbe contraria alla Convenzione di Ginevra, in
quanto tale convenzione prevedrebbe un diritto di restare nello Stato di
presentazione della domanda fintanto che questa è pendente.
339 A
questo proposito, il Consiglio ha giustamente ricordato, al considerando 35
della decisione impugnata, che il diritto dell’Unione non consente ai
richiedenti di scegliere lo Stato membro competente per l’esame della loro
domanda. Infatti, i criteri previsti dal regolamento Dublino III per
determinare lo Stato membro competente a trattare una domanda di protezione
internazionale non si ricollegano alle preferenze del richiedente per un
determinato Stato membro ospitante.
340 Per
quanto riguarda poi il passaggio della guida delle procedure e dei criteri da
applicare per stabilire lo status di rifugiato alla luce della Convenzione del
1951 e del protocollo del 1967 relativi allo status di rifugiati menzionato
dall’Ungheria, da esso non è possibile desumere che la Convenzione di Ginevra
sancisca, a beneficio di un richiedente la protezione internazionale, il
diritto di restare nello Stato di presentazione della domanda di protezione
fintanto che questa è pendente.
341 Infatti,
tale passaggio deve essere inteso come un’espressione particolare del principio
di non respingimento, il quale vieta che un richiedente la protezione
internazionale venga espulso verso uno Stato terzo fino a che non sia
intervenuta una decisione sulla sua domanda.
342 Orbene,
il trasferimento nell’ambito di un’operazione di ricollocazione di un
richiedente la protezione internazionale da uno Stato membro ad un altro al
fine di assicurare un esame della sua domanda entro termini ragionevoli non può
essere considerato come configurante un respingimento verso uno Stato terzo.
343 Si
tratta al contrario di una misura di gestione di crisi, presa a livello
dell’Unione, mirante a garantire l’esercizio effettivo, nel rispetto della
Convenzione di Ginevra, del diritto fondamentale di asilo, quale sancito
dall’articolo 18 della Carta.
344 Ne
consegue che l’ottavo motivo di ricorso dell’Ungheria deve essere respinto
perché infondato.
345 Poiché
nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalla Repubblica slovacca e dall’Ungheria
può essere accolto, i ricorsi vanno respinti.
IV. Sulle spese
346 Ai
sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte
soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il
Consiglio ha concluso chiedendo la condanna della Repubblica slovacca e
dell’Ungheria alle spese e tali Stati membri sono rimasti soccombenti nel loro
rispettivo ricorso, occorre condannare questi Stati a sopportare, oltre alle
proprie spese, anche quelle sostenute dal Consiglio.
347 A
norma dell’articolo 140, paragrafo 1, di detto regolamento, il Regno del
Belgio, la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, la
Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, nonché la Commissione,
sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono
respinti.
2) La Repubblica
slovacca e l’Ungheria sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese,
anche quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3) Il Regno del
Belgio, la Repubblica
federale di Germania, la
Repubblica ellenica, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il
Granducato di Lussemburgo, la
Repubblica di Polonia, il Regno di Svezia, nonché la Commissione europea,
sopporteranno ciascuno le proprie spese.
Dal sito http://curia.europa.eu
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