Circolare del Ministero della Salute 2 maggio 2020, n.
0015280, Indicazioni emergenziali
connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione (Revisione post DPCM 26 aprile 2020)
La presente Circolare sostituisce
integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020
(prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM
26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale
decreto, producono effetti sul settore funerario.
Le indicazioni qui fornite hanno
come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre,
cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di
COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale
Talune regioni sono già
intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.
Si ritiene peraltro opportuno
uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di
ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.
Linee direttrici del presente
documento sono:
− identificare i percorsi di
maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o
cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al
trasporto funebre ed attività funebre
− limitare al massimo,
regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
− potenziare le
strutture necroscopiche ricettive
di defunti, in
relazione ai prevedibili
aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico,
nonché i servizi di sepoltura e di cremazione
Allo stato attuale le norme
applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di
polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano
altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi
necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla
Conferenza Sato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”)
e le disposizioni contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e
Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore
ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n.
81/2008.
A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali
Il presente documento è connesso
con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso
individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della
cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con
gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province
interessate e delle dotazioni di
strutture cimiteriali e
di cremazione presenti,
tenendo conto altresì
dell’evoluzione epidemiologica in corso.
1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal
presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase
emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto
territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei
limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali
provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle
indicazioni qui fornite.
3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia
stata affetta da COVID-19 si applicano
le cautele specifiche
per defunti già
adottate in presenza
di sospetta o
accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v.
lettera B).
4. Nei casi di morte nei quali non si possa
escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il
principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di
sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v.
lettera B).
B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per
i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19
Premesso che con il decesso
cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio
(infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per
contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate,
non è fonte
di dispersione del
virus nell'ambiente, è
tuttavia utile osservare
le seguenti precauzioni:
1. la
manipolazione del defunto
antecedente la chiusura
nel feretro dovrà
avvenire adottando tutte
le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio
tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali
biologici infetti.
2. Il
personale adibito alla
manipolazione del cadavere
adotterà, nel rispetto
delle disposizioni normative,
delle ordinanze e dei
protocolli operativi emanati
dalle Autorità sanitarie,
dispositivi di protezione
individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei
competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico
competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori
sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari
del Ministero della salute, da ultimo in
data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020
Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre
al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale,
l’utilizzo di adeguati
Dispositivi di Protezione
Individuale: mascherina chirurgica,
occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice
monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad
essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività,
dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e
degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3. Prima
dell’arrivo del personale
incaricato del trasporto
funebre, il personale
sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto
all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per
ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di
incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il
personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già
isolato all’interno di sacco impermeabile
sigillato, disinfettato, provvede
all’incassamento riducendo al
minimo le occasioni
di contatto, avvolgendo il
defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Sono vietati
la vestizione del
defunto, la sua tanatocosmesi, come
qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque
denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di
tamponamento.
5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato
diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a
disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno
avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7. Le cerimonie funebri sono consentite, purché
svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al
successivo punto G1.
C. Esami autoptici e riscontri diagnostici
1. Per
l’intero periodo della
fase emergenziale non
si dovrebbe procedere
all’esecuzione di autopsie
o riscontri diagnostici nei casi
conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto
ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
2. L’Autorità Giudiziaria potrà valutare,
nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola
ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia
strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie
di ciascuna regione
daranno indicazioni finalizzate
a limitare l’esecuzione
dei riscontri diagnostici ai soli
casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto
necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o
riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei
rischi e
dei vantaggi connessi
a tale procedura,
devono essere adottate
tutte le precauzioni
seguite durante l’assistenza del
malato. Le autopsie
e i riscontri
possono essere effettuate
solo in quelle
sale settorie che garantiscano condizioni di massima
sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro:
sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo
di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora,
pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura
stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti
protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo patologo e tutto il personale
presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice,
con interposto un paio di guanti antitaglio.
4. È obbligatorio l’impiego di dispositivi di
protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di
protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5. Si deve evitare l’effettuazione di
procedure e l’utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di
aerosol.
6. Deve
essere evitata l’irrigazione
delle cavità corporee;
il lavaggio di
tessuti ed organi
deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa
pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la
formazione di aerosol; i
fluidi corporei devono
essere raccolti per
mezzo di materiale
assorbente, immesso nelle
cavità corporee.
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati
per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di
Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8. Al
termine dell’autopsia o del riscontro
diagnostico, la sala
settoria deve essere
accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di
fenolo.
9. Sono da evitare le manipolazioni non
necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti,
conviventi o altre
persone diverse da
quelle incaricate delle
operazioni necessarie e
indicate dal presente documento.
10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera
E.
D. Riduzione dei tempi di
osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio
1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene
all’esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in
attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto,
allontana i presenti e li informa delle
procedure da seguire
per ridurre il
rischio di contagio.
Allerta tempestivamente la
struttura territoriale competente
per l’intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare.
L’allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per
via telematica a mezzo PEC;
2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o
comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e
similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le
precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi
come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
3. se il decesso
avviene all’interno di
strutture sanitarie accreditate
o di ricovero
e cura, il
personale sanitario, attenendosi
alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li
informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni
di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo
all’accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
5. in
caso di decesso
al di fuori
di strutture sanitarie,
i medici necroscopi,
constatata la morte
mediante visita
necroscopica, riducono il periodo
di osservazione al tempo dell’esecuzione della loro visita e consentono il più
rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in
caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case
funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a
ciò destinate;
7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero
in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per
la cremazione;
8. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto
funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal
decesso, la Prefettura
può disporre d’ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica
inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);
9. tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono
obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria
territoriale di riferimento o all’obitorio, secondo le indicazioni ricevute
dall’Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o
sanitaria.
E. Conferimento al cimitero
1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante
il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l’arrivo
di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato
come orari da parte dei rispettivi
gestori, con l’obiettivo
di minimizzare l’assembramento di
persone, derivante da
diverse sepolture o cremazioni.
F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di
crematori sul territorio nazionale
1. In ogni crematorio prioritariamente vanno
cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento
stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione
regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio
provinciale.
2. L’esecuzione di altre cremazioni di cadaveri
provenienti dall’esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti
anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei
feretri di cui al paragrafo che precede.
3. Gli organismi competenti possono valutare il
rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si
ritenga necessario che
gli impianti di
cremazione, operino per
l’intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni
prefestivi e festivi.
4. In caso di fermo impianto di crematorio con
due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente
possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la
operatività del crematorio.
5. In caso di fermo impianto per motivi di
manutenzione è necessario che i gestori dei crematori viciniori siano informati
preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori
di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
6. Per favorire l’aumento di potenzialità di
ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene,
sicurezza e ambientali,
sono consentite soluzioni
tecniche per ciascuna
cremazione che abbrevino
i tempi di esecuzione accelerando l’ignizione
del feretro. È altresì
da favorire nella cremazione l’uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.
7. Nella autorizzazione al trasporto funebre
per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è
opportuno indicare “o qualunque altro crematorio disponibile”.
8. L’uso
per il trasporto massivo di feretri
a crematori può essere
svolto con camion chiuso, anche
militare, da disinfettare
adeguatamente dopo l’utilizzo,
preferibilmente internamente rivestito
di materiale impermeabile facilmente lavabile e
disinfettabile.
9. Laddove sia necessario ampliare la
ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono
utilizzare:
i. le sale del commiato, dove collocare
feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all’Allegato 1;
ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al
massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato
come previsto dall’Allegato 1, lettera B).
G. Cimiteri
1. Nei
cimiteri sono consentite
le cerimonie funebri
con l'esclusiva partecipazione di
congiunti del defunto
e, comunque, fino a un massimo
di quindici persone
indicate dagli aventi
titolo, con funzione
da svolgersi preferibilmente
all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di
feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di
ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. L’esecuzione di esumazioni ed estumulazioni
ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere
rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere
disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed
estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.
4. In caso di necessità la camera mortuaria in
cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta
della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al
ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da
strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di
posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi
vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o
temporanea in attesa di cremazione.
6. L’attività connessa ai servizi cimiteriali
di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di
tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in
relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice
ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e
con modalità che evitino l’assembramento di persone, se necessario stabilendo
che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data
priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta
identificazione delle sepolture
e alla posa
di lapidi e
arredi tombali. Restano
sempre consentiti i
lavori e le operazioni
necessari alla sepoltura
dei defunti da
parte dei gestori
cimiteriali e quelli
di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di
sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all’art. 52
del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, ricorrendone le
condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato
confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva,
apponendo il codice “Y” (ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri
aventi la codifica “Y” di cui al comma precedente se eseguite prima di 24mesi
da quando si sia proceduto
rispettivamente a
tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale
operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del
cimitero.
9. Al
termine della fase
emergenziale le susseguenti
estumulazioni temporanee vengono
eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di
nuovo liberi devono essere sanificati.
H. Rifiuti
1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle
norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità,
secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio
2003, n. 254.
Il Segretario generale dott.
Giuseppe Ruocco*
*“firma autografa sostituita a
mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993”
Dott. Pasqualino Rossi
Direttore Ufficio 4
DG Prevenzione sanitaria
Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento
A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura
È consentito l’uso di cofani
aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e
alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria
approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Sono altresì
consentiti cofani conformi
ad una delle
norme UNI 11520:2014
o norma UNI
11519:2014 e successive modifiche
od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN
15017:2019.
B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30
giorni
Si utilizza la cassa lignea di
cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre
confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del
D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del
cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP
(polimero super assorbente).
C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata
destinati a inumazione o cremazione
Si utilizza la cassa lignea di
cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre
confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all’art. 31 del
D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del
cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero
super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche
possedere caratteristiche biodegradanti.
La condizione di temporanea
impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall’avvolgimento del
feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di
spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme
MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.
D) Feretri destinati a tumulazione stagna
È consentito solo l’uso di cofano
interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera
A). È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all’art. del
D.P.R. 285/1990, purché all’interno del feretro sia versato abbondante
disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi
con analoghe o migliori caratteristiche.
Laddove la pendenza del piano del
loculo sia tale da non garantire l’uscita di percolato per eventuale cedimento
del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il
contenimento dei liquami.
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