Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 17 maggio 2020, n. 48 (B.U.R. 17 maggio 2020, n. 70),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni
Il Presidente
OMISSIS
ordina
A) DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1. È obbligatorio per chiunque si rechi
fuori dell’abitazione, salvi i casi di cui al punto 2, l’uso di mascherina o di
altra idonea protezione delle vie respiratorie e l’igienizzazione delle mani
nonché il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro e di
metri due nell’esercizio dell’attività sportiva, fatte salve le maggiori
distanze eventualmente stabilite da disposizioni speciali;
2. Non è necessario l’uso di protezioni delle
vie respiratorie nei seguenti casi:
a) alla guida di autoveicoli o motoveicoli, salvo
gli autoveicoli aziendali in cui valgono le regole del proprio datore di
lavoro, e per quelli utilizzati per il trasporto pubblico non di linea, oggetto
di specifica disciplina;
b) in caso di soggetti di età inferiore ai sei
anni;
c) in caso di disabilità non compatibili con
l’uso continuativo della mascherina;
d) in caso di soggetti che soggiornano da soli in
locali non aperti al pubblico, così come previsto negli specifici protocolli
e/o linee guida;
e) in caso di attività motoria e sportiva svolta
in luogo isolato o nella fase di attività intensa;
B) SPOSTAMENTI PERSONALI E ATTIVITA’ INDIVIDUALI
1. è ammesso lo spostamento per qualsiasi
motivo all’interno della Regione, anche a fini ludici, ricreativi e turistici,
a piedi o con qualsiasi mezzo, anche di navigazione per diporto;
2. è vietato ogni assembramento tra non
conviventi in proprietà pubblica e privata;
3. è ammesso l’accesso del pubblico ai
parchi, alle ville e ai giardini pubblici nel rispetto del divieto di
assembramento nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un
metro;
4. l’attività motoria e sportiva può essere
svolta anche in centri sportivi, nel rispetto delle apposite linee guida regionali,
anche con utilizzo di mezzi, e in gruppo, con rispetto del distanziamento di m.
2 o, in caso di impossibilità di distanziamento in relazione al tipo di
attività sportiva o, in mancanza di distanziamento, con obbligo di uso della
mascherina, salvo nella fase di attività con sforzo fisico;
5. Previa comunicazione congiunta da parte
dei Presidenti delle Regioni o Province Autonome tra loro confinanti ai
Prefetti competenti, da pubblicare sul sito dell’Amministrazione regionale e
provinciale, è ammesso lo spostamento per visite a congiunti anche al di fuori
della Regione del Veneto, nei limiti della provincia o ex provincia confinante,
da parte di residenti in province collocate a confine tra Veneto e altre
Regioni o Province Autonome. Lo spostamento può essere limitato a singoli
comuni individuati nella comunicazione congiunta di cui al precedente periodo.
C) ATTIVITA’ ECONOMICHE
a) E’ consentita la prosecuzione di tutte le
attività ammesse dalla normativa statale e da proprie ordinanze fino al
17.4.2020 nel rispetto dei protocolli di cui agli allegati nn. 5, 6, 7 e 8 del
DPCM 26.4.2020;
b) Dal 18 maggio 2020 è ammesso lo
svolgimento delle seguenti attività nel rispetto delle linee guida approvate
dalla Conferenza delle Regioni il 16 maggio 2020 e riprodotte nell’allegato 1)
della presente ordinanza e nel rispetto delle linee guida approvate dalla
Regione e riportate nell’allegato 2), secondo quanto specificamente indicato in
corrispondenza di ciascuna attività:
1. ristorazione
ogni tipo di esercizio di somministrazione di
alimenti e bevande, quali ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, pub,
pasticcerie, gelaterie, rosticcerie (anche se collocati nell’ambito delle
attività ricettive, all’interno di stabilimenti balneari e nei centri
commerciali), nonché per l’attività di catering – v. linee guida di cui
all’allegato 1);
2. stabilimenti
balneari
stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,
spiagge libere – v. linee guida di cui all’allegato 1);
3. strutture
ricettive
alberghi, bed&breakfast, agriturismi e tutte
le altre strutture alberghiere ed extralberghiere – v. linee guida di cui
all’allegato 1);
4. rifugi alpini
qualsiasi struttura montana –v. linee guida di
cui all’allegato 2);
5. campeggi
strutture turistiche all’aperto di qualsiasi
natura (roulottes, case mobili, tende, bungalow, ecc, - v. linee guida di cui
all’allegato 2);
6. servizi alla
persona
parrucchieri, barbieri, estetisti, tatuatori,
trattamenti per animali di affezione, con esclusione di trattamenti con bagno
turco, saune e attività termali – v. linee guida di cui all’allegato 1);
7. commercio al
dettaglio
ogni forma di vendita al pubblico al dettaglio,
senza esclusione di categoria merceologica –v. linee guida di cui all’allegato
1);
8. commercio al
dettaglio su aree pubbliche
mercati, mercati settimanali, mercati agricoli,
mercatini degli hobbisti e dell’usato, ambulanti;
9. uffici aperti al
pubblico
tutti gli esercizi di servizio anche
professionale, compresi le agenzie di commercio ed immobiliari, quelli di
istruzione non scolastica e professionale, con accesso di persone a locali
chiusi, comprese le lezioni di pratica sportiva (fermo il rispetto del
distanziamento di due metri o in mancanza dell’uso di mascherina e
igienizzazione mani), musica, lingua, formazione culturale anche teatrale, e
altre di cui al codice ateco 85.5 – v. linee guida di cui all’allegato 1);
10. autoscuole
corsi abilitanti e prove pratiche effettuate
dalle autoscuole (v. linee guida di cui all’allegato 1) nella parte relativa
agli uffici pubblici e per le prove pratiche, con uso di mascherina,
igienizzazione delle mani e disinfezione dopo ogni uso;
11. Attività di produzione
teatrale
Attività di produzione teatrale e artistica senza
presenza di pubblico –v. allegato 1), relativamente alla parte riguardante gli
uffici pubblici;
12. piscine
piscine pubbliche e private, anche inserite in
strutture già adibite in via principale ad altre attività ricettive (es.
pubblici esercizi, agrituristiche, camping, etc.– v. linee guida di cui
all’allegato 1);
13. palestre
palazzetti dello sport e palestre di soggetti
pubblici e privati per pratica di attività fisiche anche con modalità a corsi
(senza contatto fisico interpersonale) – v. linee guida di cui all’allegato 1);
14. impianti
sportivi;
tutti gli impianti sportivi all’aperto con
strutture al chiuso per servizi comuni quali spogliatoi, ricezione, locali
attrezzi, esercitazione - v. linee guida di cui all’allegato 2);
15. manutenzione del
verde
Manutenzione di aree verdi da parte di soggetti
pubblici e privati, professionali e non professionali –v. linee guida di cui
all’allegato 1);
16. musei, archivi e
biblioteche
Strutture di enti locali e soggetti pubblici e
privati aventi natura di musei, archivi e biblioteche –v. linee guida di cui
all’allegato 1);
17. parchi zoologici
e riserve naturali
gestione di parchi e giardini zoologici, giardini
botanici, riserve naturali e simili – v. linee guida relative alle strutture
ricettive di cui all’allegato 1);
18. trasporto di
persone mediante impianti a fune
funivie, seggiovie e altri impianti per
spostamenti in montagna - v. linee guida di cui all’allegato 2);
19. attività non
specificamente indicate
le attività non specificamente sospese dalla
normativa statale e regionale a partire dal 18 maggio 2020 e non indicate si
svolgono nel rispetto delle linee guida relative alle attività più affini e
comunque nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di un metro tra le persone
e delle prescrizioni dell’allegato n. 4 del DPCM 26.4.2020;
D) ATTIVITA’ SOSPESESono sospese le attività di centri termali, fatta eccezione che per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali e centri sociali, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, sale ballo anche per corsi, discoteche, parchi divertimento e assimilati;
E) ORARI E GIORNATE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E DI SERVIZIO
Al fine di consentire, nell’immediato della ripresa delle attività, un accesso ordinato agli esercizi commerciali e di servizio, possono essere modificati dal singolo operatore, previa comunicazione al comune, gli orari di apertura, senza limite di durata giornaliera e senza limitazione per le giornate festive;
F) TIROCINIO PROFESSIONALE
È ammessa la ripresa delle esperienze di tirocinio curricolare - nell’ambito dei percorsi del sistema educativo regionale - ed extracurriculare nel territorio regionale, in modalità in presenza, presso tutti i soggetti ospitanti che svolgono attività produttive nei settori non sospesi ai sensi del DPCM 22 marzo 2020 e successive modifiche, e del DPCM 26 aprile 2020.
Lo svolgimento di tirocini potrà avvenire a condizione che l’organizzazione degli spazi nei locali del soggetto ospitante sia tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate tutte le misure organizzative di prevenzione e protezione, contestualizzate rispetto alle specifiche attività da svolgere, avendo particolare riguardo alle specifiche esigenze delle persone con disabilità.
Nei luoghi di lavoro dovrà essere integralmente rispettato il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19, negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra Governo e parti sociali, nonché altri protocolli sottoscritti per singoli ambiti di competenza e i protocolli in aggiornamento dei suddetti.
G) ATTIVITA’ SCOLASTICHE E FORMATIVO-PROFESSIONALI
1. E’ consentito agli enti pubblici, anche
territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative, la
prestazione di attività formative non altrimenti esercitabili a distanza in
quanto prevedono l’utilizzo di laboratori con macchinari e/o attrezzature e/o
strumenti, a condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro
tale da ridurre al massimo il rischio di prossimità e di aggregazione e che
vengano adottate misure organizzative di prevenzione e protezione
contestualizzate alle esigenze laboratoriali, anche avuto riguardo alle
specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico
sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato
dall’INAIL.
2. È consentito agli enti pubblici, anche
territoriali e locali e ai soggetti privati che erogano attività formative e
alle Fondazioni ITS regionali, lo svolgimento sia della parte teorica che delle
attività pratiche o laboratoriali degli esami finali dei corsi di formazione
professionale e dei corsi di istruzione tecnica superiore, a condizione che vi
sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il
rischio di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure
organizzative di prevenzione e protezione contestualizzate alle esigenze
laboratoriali, anche avuto riguardo alle specifiche esigenze delle persone con
disabilità, nel rispetto di protocolli di sicurezza e delle indicazioni
operative definite appositamente.
3. Sono consentiti, ad integrazione del
punto precedente, tra le attività formative di tipo laboratoriale, anche quelle
effettuate da soggetti o enti privati quali i corsi hobbistici purché nel
rispetto delle prescrizioni di cui all’allegato 5 del DPCM 26.4.2020.
H) FUNZIONI RELIGIOSE Le funzioni religiose sono svolte nel rispetto dei protocolli stipulati con le singole confessioni;
I) CIMITERI
I riti funebri, ove non regolati dalla lettera predetta, devono avvenire con obbligo di distanziamento di un metro e utilizzo di mascherina e di guanti o altro mezzo di igienizzazione;
J) Efficacia temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 18 maggio al 2 giugno 2020;
Disposizioni finali
K) La violazione delle presenti disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze regionali Covid 19”;
L) La presente ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
M) È incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione Civile;
N) Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
O) Il presente atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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