Ordinanza del Presidente della
Giunta Regionale del Veneto 4 maggio 2020, n. 46 (B.U.R. 4 maggio 2020, n. 60),
Misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori
disposizioni
Il Presidente
Visti l’art. 32 e 117, commi 3 e 4, Cost.;Visti l’art. 32 l. 833/78, l’art. 117, d.lgs. 112/98, l’art. 50, comma 5, d.lgs. 267/00;
Viste le proprie ordinanze di contenimento del contagio da Covid-19;
Visto il D.L. 25.3.2020, n. 19;
Rilevato, sulla base dei dati forniti in data 4 maggio 2020 da Azienda Zero, che la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 1056 ricoveri ospedalieri, con riduzione di 131 unità rispetto al 30 aprile 2020 (n. 1187), di cui n. 99 in terapia intensiva, in costante riduzione (120 il 30.4.2020) e conseguente sempre più tranquillizzante disponibilità di corrispondenti posti letto attrezzati, n. 7234 soggetti positivi (8601 il 30.4.2020) e n. 6779 soggetti in isolamento domiciliare (7886 al 30.4.2020), con evidente rapida riduzione di centinaia di unità in due giorni, dati che evidenziano un sempre maggiore contenimento del contagio e una situazione di piena compatibilità con le risorse delle strutture sanitarie regionali anche per il caso, non prospettabile allo stato sulla base degli indici disponibili, di ripresa del contagio;
Ritenuto prevalente, alla luce dell’esperienza maturata, agli effetti del contenimento del contagio, la misura del distanziamento sociale e dell’utilizzo di dispositivi personali quali mascherine e guanti o analoghe protezioni rispetto all’isolamento domiciliare, sia nell’ambiente di lavoro e quindi con riferimento a tutti i lavoratori, sia in relazione a tutti gli ambienti di compresenza di persone, quali mezzi di trasporto, esercizi commerciali, attività economiche e comunque collettive con accesso di terzi, strutture sanitarie e socio-sanitarie, con conseguente possibilità di estensione della movimentazione delle persone nel rispetto di tali condizioni;
Ritenuto che l’ampliamento delle possibilità di spostamento nel rispetto delle suddette modalità risponde ad esigenze, a distanza di quasi due mesi dall’inizio della rigorosa limitazione degli stessi, di tutela della salute individuale e collettiva, oltreché di compatibile perseguimento di esigenze di interesse economico fondamentali per la tenuta del tessuto sociale;
Vista la propria ordinanza n. 44 del 3 maggio 2020;
Rilevato che, in considerazione della constatata, in data odierna, ripresa significativa di attività di imprese e del lavoro in presenza da parte dei dipendenti, dimostrato anche dai livelli di traffico stradale intensificato nelle tratte extraurbane, si accentua e si rende più urgente, a fronte della perdurante sospensione dell’attività di ristorazione, di assicurare idonei servizi alternativi in particolare per il pranzo, nel rigoroso rispetto delle esigenze di tutela della salute e di prevenzione del contagio;
Richiamato, al riguardo, l’art. 1, comma 1, lett. aa), del DPCM 26.4.2020, che dispone la sospensione della ristorazione “ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
Rilevato che la ripresa delle attività economiche riguarda, tra l’altro, le attività edilizie, le quali si svolgono presso cantieri spesso collocati in luoghi non adeguatamente serviti;
Rilevato che si presentano esigenze anche di disponibilità di posti per l’accoglienza e il pernottamento, anche in conseguenza del reclutamento di personale sanitario operato in misura rilevante nel corrente periodo, nonché in relazione alla ripresa delle attività di cantiere e lavorative in genere;
Visto il disposto dell’art. 2, comma 4, del DPCM 26.4.2020, che stabilisce che “Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza”.
Ritenuto, a fini di maggiore chiarezza, di adottare una nuova ordinanza che sostituisce integralmente la n. 44 del 3.5.2020;
Visto il D.P.C.M. 10.4.2020;
Visto il D.P.C.M. 26.4.2020;
Richiamato quanto dedotto nella motivazione della propria ordinanza n. 37 del 3.4.2020 in ordine al potere di ordinanza regionale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
ordina
1. Spostamenti
nel territorio regionale
Le visite a congiunti sono ammesse in tutto il
territorio regionale se riguardanti il coniuge, il partner convivente, il
partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame
affettivo, i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini
tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del
coniuge) nonché le eventuali altre persone indicate nei chiarimenti pubblicati
nel sito della Regione.
Gli spostamenti sono possibili mediante utilizzo
di un mezzo di trasporto anche da parte di più conviventi.
Sono ammessi gli spostamenti per gli acquisti di
beni e servizi di cui sia ammessa la vendita e la prestazione, anche al di
fuori del comune di residenza (es. alimentari, ferramenta, autolavaggi e ogni
altra attività economica di cui sia ammesso lo svolgimento).
2. Distanziamento
Il distanziamento non si applica tra persone
conviventi.
3. Misure
di prevenzione generali nell'intero territorio regionale
In tutti i casi di uscita dalla proprietà
privata, è obbligatorio l’utilizzo di mascherina, o altro strumento di
copertura di naso e bocca, e di guanti, o di liquido igienizzante. Non sono
soggetti all'obbligo di utilizzo di mascherina o altro strumento di copertura
di naso e bocca i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di
disabilità. Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio
l’uso di mascherina o copertura durante l’attività fisica stessa, mantenendo il
distanziamento di metri due, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine
dell’attività medesima.
4. Attività
motoria e sportiva nel territorio regionale
E’ consentito lo svolgimento individuale o con
componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco e
a segno, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, l’attività
remiera, il motociclismo, arrampicata sportiva, scialpinismo, attività sportive
acquatiche, wind surf, attività subacquee, ecc.. Per ulteriori esemplificazioni
e precisazioni si rinvia ai chiarimenti eventualmente pubblicati nel sito della
Regione.
Al fine di svolgere l’attività motoria o sportiva
è consentito anche spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il
luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio
regionale.
L’attività è ammessa anche con spostamento e
svolgimento della stessa in coppia, nel rispetto delle norme di protezione
personale, o con i conviventi.
È consentita l’attività motoria collegata
all’accompagnamento di animali all’aperto.
5. Attività
agonistica in impianti sportivi
È consentita la pratica motoria o sportiva
individuale nel rispetto del distanziamento di almeno due metri, per atleti
professionisti o non professionisti di sport individuali e non individuali, in
funzione dell’allenamento agonistico, anche presso impianti sportivi al chiuso
o all’aperto ma in ogni caso a porte chiuse, incluse le piscine.
6. Spostamento
verso seconde case e altri beni mobili
È consentito lo spostamento verso e dalla seconda
casa o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d'epoca o da
competizione, in proprietà o locazione nel territorio regionale, ai fini dello
svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del
locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori
professionali.
Lo spostamento può essere effettuato dal
proprietario o locatore con i conviventi.
7. Uso
di veicoli privati con passeggeri
L’uso di veicoli privati con passeggeri a fini
lavorativi diversi dal trasporto pubblico, è soggetto alle misure valide per
l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata; l’uso di veicoli privati con
passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di
almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca
e uso di liquido igienizzante.
8. Navigazione
È consentita la navigazione, fatte salve
disposizioni restrittive dell’autorità competente sul demanio marittimo.
9. Parchi,
giardini e ville pubbliche
Sono riaperti parchi e giardini anche di ville
pubbliche.
10. Chiusure
festive di esercizi commerciali
È disposta la chiusura nei giorni festivi degli
esercizi commerciali di vendita generi alimentari, apparecchi elettronici e
telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia, salva
la vendita a domicilio o per asporto.
11. Modalità di
accesso agli esercizi commerciali e misure precauzionali
L’accesso agli esercizi commerciali avviene ad
opera di un componente di ciascun nucleo famigliare, salvo accompagnamento di
minori di anni 14 o di persone non autosufficienti.
Negli esercizi commerciali e di servizio si
applicano le disposizioni di cui all’allegato 1).
12. Commercio
con consegna a domicilio
È sempre ammesso il commercio con consegna a
domicilio relativamente alle attività commerciali sospese, con garanzia di
distanziamento personale e con uso almeno di mascherina e guanti.
13. Vendita di
cibo a domicilio
E’ ammessa, anche da parte di agriturismi, la
vendita di cibo con consegna a domicilio, con rispetto delle norme
igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto e con
obbligo di uso per l’operatore almeno di mascherina e guanti.
14. Vendita di
cibo da asporto
È consentita la vendita di cibo da asporto. La
vendita sarà effettuata garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti
avvengano dilazionati nel tempo e, negli spazi esterni anche di attesa, nel
rispetto del distanziamento di un metro tra avventori e con uso da parte degli
stessi di mascherina e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo
prodotto igienizzante, e, nell’eventuale locale interno, consentendo la
presenza di un cliente alla volta, con mascherina e guanti o garantendo
l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante, e permettendo uno
stazionamento per il tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento
della merce; gestore ed addetti devono essere muniti di mascherina e guanti;
rimane sospesa ogni forma di consumo sul posto; è ammesso l’acquisto di cibo,
rimanendo all’interno del veicolo, presso le strutture dedicate, senza uscita
di passeggeri; l’attività può essere svolta anche da agriturismi.
15. Accesso ai
locali di attività economiche
È consentito l’accesso ai locali di qualsiasi
attività, comprese quelle sospese, per lo svolgimento di lavori di vigilanza,
manutenzione, pulizia e sanificazione, nonché la ricezione in magazzino di beni
e forniture.
16. Misure
precauzionali negli ambienti di lavoro
Negli ambienti di lavoro si applicano le
disposizioni di cui agli allegati nn. 2, 3 e 4.
17. Distributori
automatici
La vendita mediante distributori automatici è
ammessa senza limitazione di luogo; è obbligatorio il distanziamento di un
metro e l’uso di mascherina o altra copertura e guanti da parte dei consumatori
che prelevano i prodotti o uso di gel.
18. Mercati e
commercio senza posto fisso
I mercati e le altre forme di vendita senza posto
fisso, aventi ad oggetto generi alimentari, vestiti e scarpe per bambini,
libri, cartoleria e piante e fiori, sono ammessi ove svolti in conformità a
piani adottati dal sindaco che stabiliscano le seguenti condizioni:
a. nel caso di mercati all'aperto, adozione di
perimetrazione;
b. varchi di accesso separati da quelli di
uscita;
c. sorveglianza pubblica o privata che verifichi
distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché il controllo
dell'accesso ed uscita;
d. rispetto delle disposizioni di cui
all’allegato n. 1.
19. Vendita in
forma ambulante
La vendita in forma ambulante si svolge nel
rispetto delle disposizioni comunali e dell’obbligo di distanziamento di m. 1 e
con utilizzo di mascherina o copertura di naso e bocca e guanti o liquido
igienizzante da parte di venditori e acquirenti.
20. Mensa per
lavoratori
In attuazione della lett. aa) dell’art. 1, DPCM
26.4.2020, é consentita l’effettuazione, previo apposito contratto, di attività
di mensa per addetti di una o più imprese, presso esercizi chiusi al pubblico.
Possono essere ammessi solo i lavoratori nominativamente indicati dal
rispettivo datore di lavoro e nel rispetto dell’orario predeterminato,
suddiviso in turni. Devono essere rispettati il distanziamento di almeno m. 1 e
le norme igienico sanitarie. In caso di presenza di addetti di più imprese,
deve essere garantito l’uso di sale separate tra addetti di imprese distinte. Tra
un turno e il successivo devono essere effettuate arieggiatura e sanificazione
dei locali, in particolare per quanto riguarda i bagni, senza permanenza di
persone in attesa all’interno o all’esterno del locale. Il personale di sala
deve utilizzare la mascherina e cambiare i guanti tra i turni. Se possibile,
entrata e uscita devono essere separate. L’esercente dà comunicazione
preventiva del servizio al comune.
21. Ospitalità
È ammessa l’ospitalità presso strutture
autorizzate il cui esercizio è sospeso, se rivolta ad operatori della sanità o
addetti comunque allo svolgimento di attività connesse all’emergenza.
22. Cimiteri e
riti funebri
È consentito l’accesso ai cimiteri nel territorio
regionale. Sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione
di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione
da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
23. Biblioteche
È consentita l’apertura di biblioteche pubbliche
e private per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la
restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi
rischio di contagio.
24. Aree verdi
e naturali
È ammessa l'attività di manutenzione di aree
verdi e naturali pubbliche e private, ivi comprese le aree turistiche, incluse
le aree in concessione e di pertinenza, quali le spiagge.
25. Orti,
terreni agricoli e boschi
È ammesso lo spostamento anche fuori comune, presso
orti, anche sociali comunali, terreni agricoli e boschi, per attività di
coltivazione a fini di autoconsumo, da parte di proprietari e altri aventi
titolo.
26. Opere di
protezione civile
Sono consentite le opere collegate a stati di
emergenza di protezione civile in essere.
27. Attività di
addestramento animali
È consentita l’attività di allevamento e
addestramento di animali anche presso i centri di addestramento, assicurando il
rispetto della distanza di sicurezza tra persone di un metro. Sono consentite
le attività di agility dog per riabilitazione.
28. Ambito
territoriale di applicazione
Le presenti disposizioni consentono lo
svolgimento delle attività da esse previste su tutto il territorio regionale.
29. Disposizioni
di raccordo
La presente ordinanza sostituisce integralmente
l’ordinanza n. 44 del 3.5.2020;
Per tutto quanto non previsto dalla presente
ordinanza vale quanto disposto dal DPCM 26.4.2020 e successive modifiche.
30. Efficacia
temporale
La presente ordinanza ha effetto dal 4 maggio
2020 al 17 maggio 2020 incluso.
31. Disposizioni
finali
La violazione delle presenti disposizioni
comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 4 del decreto legge 25
marzo 2020, n. 19. L’accertamento compete agli organi di polizia di cui
all’art. 13 della legge n. 689/81 e le sanzioni pecuniarie sono destinate al
conto Iban IT 41 V 02008 02017 000100537110 causale: “Violazione ordinanze
regionali Covid 19”.
32. La presente
ordinanza viene comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
33. È
incaricata dell’esecuzione del presente provvedimento la Direzione Protezione
Civile.
34. Il presente
provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
35. Il presente
atto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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