sabato 9 febbraio 2019


LA C.D.ZONA DI RISPETTO CIMITERIALE’, NELL’INTERPRETAZIONE DELLE CORTI SUPERIORI





1. NORMATIVA




Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265,  Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie


Art. 338
I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge (1).
Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai cimiteri militari di guerra quando siano trascorsi 10 anni dal seppellimento dell'ultima salma (2).
Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa fino a lire 200.000 e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificio o la parte di nuova costruzione, salvi i provvedimenti di ufficio in caso di inadempienza.
Il consiglio comunale può approvare, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:
a) risulti accertato dal medesimo consiglio comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari (3).
Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre (4).
Al fine dell'acquisizione del parere della competente azienda sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente due mesi dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente (5).
All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (6).

(1)Comma dapprima modificato dall'art. 4, l. 30 marzo 2001, n. 130, poi così sostituito dall'art. 28, c. 1, lettera a), l. 1 agosto 2002, n. 166.
(2)Comma aggiunto dall’articolo unico della l. 4 dicembre 1956, n. 1428.
(3)Comma così sostituito dall'art. 28, c. 1, lettera b), l. 1 agosto 2002, n. 166.
(4)Comma dapprima modificato dall'art. 1, l. 17 ottobre 1957, n. 983, poi così sostituito dall'art. 28, c. 1, lettera b), l. 1 agosto 2002, n. 166.
(5)Comma così sostituito dall'art. 28, c. 1, lettera b), l. 1 agosto 2002, n. 166.
(6)Comma così sostituito dall'art. 28, c. 1, lettera b), l. 1 agosto 2002, n. 166.





Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285,  Approvazione del regolamento di polizia mortuaria

Art. 57

1. I cimiteri devono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
2. Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428, e successive modifiche.
3. [È vietato costruire, entro la fascia di rispetto, nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti] (1).
4. [Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni] (2)  .
5. Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.
6. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
7. La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di metri 0,50 dal fondo della fossa per inumazione. 

(1) Comma abrogato dall'art. 28, c. 2, l. 1 agosto 2002, n. 166.
(2) Comma abrogato dall'art. 28, c. 2, l. 1 agosto 2002, n. 166.




2.INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI



-“L'inosservanza del divieto di costruire a meno di 200 metri dai cimiteri, stabilito per ragioni di tutela dell'igiene pubblica e sanzionato, tra l'altro, con la demolizione coattiva ad opera dell'autorità competente, finché l'abbattimento non sia eseguito non abilita il proprietario confinante a fabbricare a sua volta, cumulando illegittimità a illegittimità, eventualmente entro la stessa fascia di rispetto e altresì in violazione a delle distanze legali fissate dall'art. 873 c.c. o dai regolamenti locali, quasi come in una sorta di "terra di nessuno" dove non vigano le norme regolatrici dei rapporti di vicinato: le esigenze, anch'esse di igiene, sottese alla prescrizione di distanze minime tra edifici, in una simile situazione non solo non vengono meno, ma semmai sono più impellenti, né quindi possono essere sacrificate a causa della "illegittimità sostanziale" di una o di entrambe le costruzioni …” [Cass. agosto 1998];


-è “…illegittimo e conseguentemente disapplicabile dal giudice ordinario un piano regolatore” che non tenga conto del vincolo cimiteriale, “prevedendo l'inclusione in zone edificabili di aree che ne sono … interessate …”  [Cass. settembre 1998];


-“…la deroga che prevede la distanza … dai centri abitati non ha la funzione di ridurre in via definitiva la distanza, indicata all'art. 338 del citato R.D. 1265/1934, ma di consentire, per esigenze di carattere strumentale, l'ampliamento di un cimitero con riferimento agli edifici già esistenti del centro abitatosostengono …. che il divieto di edificazione nella zona di rispetto dovrebbe interessare tutt'al più le costruzioni adibite a residenza permanete di persone e non quelle per il ricovero di arnesi e oggetti di uso agricolo. Al riguardo, non si può non ricordare che il richiamato art. 338 non opera distinzioni e non è concesso in via interpretativa operarle, tanto più che si verte sulla tutela della salute pubblica, che è alla base del divieto stesso. Peraltro …la deroga prevista dall'art. 57 del d.P.R. 185/1990 riguarda esclusivamente l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l'attività edificatoria ad opera dei privati …” [Cons. di Stato, V, agosto 2000];



-“…Dalla lettura coordinata di tali disposizioni contenute nel regolamento di polizia mortuaria (artt. 49, 56 e 78… ndA) discende, all’evidenza, che alla configurabilità di un “cimitero” è correlata la presenza di (almeno) un reparto a sistema di inumazione; che il forno crematorio rientra espressamente fra le “costruzioni accessorie” dei cimiteri (a guisa di una camera mortuaria o di una sala di autopsia); che, in ogni caso, i crematori vanno costruiti esclusivamente entro i recinti dei cimiteri. Il forno crematorio è configurato, quindi, nel detto sistema normativo, quale “struttura” eventuale del cimitero; e la nozione di cimitero non è scindibile dalla presenza di un reparto di inumazione …” [Cons. di Stato, IV, ottobre 2003];


-“…anche la censura riguardante l'ampliamento dell'area del cimitero non ha pregio. I fabbricati che, eventualmente, si vengano a trovare ad una distanza inferiore alla fascia di rispetto …non sono stati certo oggetto di provvedimenti di demolizione emanati dal Comune. Per le aree sulle quali essi insistono si e' determinata, semplicemente, una preclusione di far luogo a nuove costruzioni, ma cio' non e', di per se', illegittimo, ove l'ampliamento … derivi da sopravvenute esigenze di pubblico interesse” [Cons. di Stato, V, febbraio 2004];


-“…il vincolo cimiteriale …determina, ai sensi dell'art. 338 del regio decreto n. 1265 del 1934, una tipica situazione di inedificabilità ("legale" appunto), suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali, senza che, del resto, proprio in virtù della normativa introdotta dal richiamato art. 5-bis della legge n. 359/1992, sia più sostenibile l'esistenza, agli effetti dell'indennità di esproprio, di un tertium genus di suoli urbani non edificabili rispetto ai quali la giurisprudenza meno recente di questa Corte (per tutte, …) aveva valorizzato la possibilità, da valutarsi in concreto, di un utilizzo economico non coincidente con lo sfruttamento agricolo (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via), atteso che, di fronte al rigido sistema bipolare creato dal già citato art. 5-bis, ove ciò che non è edificabile è da considerare come agricolo, appare da escludere la rilevanza, agli effetti indennitari, di utilizzazioni diverse da quelle strettamente agricole, sia per i terreni agricoli, sia, più in generale, per quelli non edificatori, onde si palesa non più condivisibile l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato secondo cui, in ipotesi di inedificabilità per l'esistenza di vincolo cimiteriale, si deve tenere conto delle possibili utilizzazioni del bene compatibili con la destinazione di piano regolatore (così, invece, ancora …), dal momento che, in tal modo, si finirebbe per attrarre nel regime delle aree edificabili ciò che è espressamente considerato dall'art. 5-bis non edificabile, e quindi indennizzabile come agricolo, laddove la stessa Corte Costituzionale, con la richiamata sentenza n. 261 del 1997, avvalorando la predetta interpretazione bipolare della norma menzionata da ultimo che per le aree non edificabili impone un unico criterio di valutazione indennitaria alla stregua delle aree agricole, ha escluso contrasti con gli artt. 3 e 42 della Costituzione proprio in relazione al caso di aree inedificabili perchè gravate da vincolo di rispetto cimiteriale…” [Cass. giugno 2004];


-“… E' evidente … che non possono applicarsi alla aree destinate a rispetto cimiteriali i principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice con riguardo alla determinazione dell'indennità di espropriazione, ai sensi del D.L. n. 333 del 1982, art. 5 bis (convertito con modificazioni nella L. n. 359 del 1992). In realtà, atteso che i suoli rientranti nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettati al relativo vincolo, ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 338, ancorchè non edificabili, sono suscettibili di utilizzazioni economiche dei terreni stessi non coincidenti con lo sfruttamento agricolo degli stessi (realizzazione di chioschi, infrastrutture per campeggio e turismo, parcheggi e così via) …è palese che correttamente si è escluso, da parte dei giudici di merito, la possibilità che gli stessi siano oggetto di prelazione e di riscatto a norma della particolare legislazione a favore della proprietà coltivatrice …” [Cass. marzo 2006];


-il riferimento ai “centri abitati”, contenuto nell’art. 338, c. 3, del T.U.L.S., nella formulazione antecedente alla novella del 2002, rileva(va) “unicamente per la realizzazione e l’ampliamento dei cimiteri da parte del Comune e non per l’attività costruttiva del privato, che … (doveva) … comunque rispettare le prescritte distanze dal cimitero anche se la costruzione dovesse essere edificata fuori dai centri abitati” [Cons. di Stato, V,  marzo 2006];


-“…è legittimamente esclusa l’edificabilità di un’area sulla quale, a prescindere dalla destinazione impressa dal prg grava un vincolo cimiteriale ex art. 338 r.d. n. 1265 del 1934. Il suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo è quindi da qualificare non edificabile ai sensi dell’art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992 (conv., con modif. nella l. n. 359 del 1992), giacché il vincolo cimiteriale determina … una tipica situazione di inedificabilità legale …” [Cons. di Stato, IV, ottobre 2006];


-“…non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi del R.D. 1265 del 1934, art. 338 e succ. modif., giacchè lo stesso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto: perciò configurando in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici …” [Cass. novembre 2006];


-“…l’esistenza del vincolo cimiteriale,  nell’area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, comportando l’inedificabilità assoluta, preclude il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell’art, 33, l. n. 47/1985, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo…” [Cons. di Stato, IV, marzo 2007];


-“ ….la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 T.U. 27 luglio 1934 n. 1265 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale …il vincolo di rispetto cimiteriale, riguarda non solo i centri abitati, ma anche i fabbricati sparsi …lo stesso vincolo (…di rispetto cimiteriale … ndA) preclude il rilascio della concessione, anche in sanatoria (ai sensi dell'art. 33 L. 28 febbraio 1985 n. 47), senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell'opera con i valori tutelati dal vincolo” [Cons. di Stato, V, maggio 2007];


-“…la natura degli interessi sottesi alla vigenza dei limiti in esame (…vincolo di inedificabilità … ndA), aventi finalità non solo urbanistico-edilizie ma soprattutto di tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica, da un lato ne giustifica la stessa prevalenza sugli strumenti urbanistici vigenti, dall’altro ne impone la inclusione nella categoria dei vincoli a carattere conformativo, incidenti con carattere di generalità su determinate zone del  territorio” [Cons. di Stato, IV, luglio 2007];


-“…il regime giuridico derivante dalla esistenza del cimitero, per le aree rientranti nella fascia di rispetto, tiene conto – ad un tempo – delle esigenze dell’igiene e della tranquillità dei luoghi (anche in relazione al propagarsi dei rumori provenienti dalle auto, di per sé fastidiosi per chi frequenti il cimitero), nonché anche della salvaguardia della materiale possibilità di ampliamento del cimitero, in assenza di costruzioni altrui (che rendono più difficoltosa anche l’attivazione del procedimento espropriativo) … tali disposizioni (artt. 38, c. 1, T.L.S. e 57 d.P.R. 285/1990 ..ndA)  determinano il regime giuridico delle aree rientranti nella fascia di rispetto cimiteriale e si applicano qualsiasi sia la loro destinazione prevista dal piano regolatore …il divieto di edificabilità ha “carattere assoluto e si riferisce a qualsiasi tipo di costruzione …, anche ai garages in tutto o in parte interrati …” [Cons. di Stato, IV, agosto 2007];


-“Il comma 3 (…dell’art. 338 T.U.L.S. novellato … ndA) introduce … quale limite minimo inderogabile per la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti la distanza di 50 mt dai centri abitati. Lo stesso limite evidentemente deve valere, a parere del Collegio, anche per l'ipotesi regolata dal comma successivo, specularmene opposta, che attiene all'esecuzione di (altre) opere pubbliche, all'ampliamento di edifici preesistenti o alla costruzione di nuovi edifici in zone contigue all'area cimiteriale. Ed, invero, poichè il limite di 50 metri risponde ad inderogabili esigenze di natura igienico - sanitarie, non avrebbe alcun senso stabilire che esso valga solo per l'ipotesi dell'ampliamento del cimitero e non invece per quella inversa degli altri edifici limitrofi, comportando in entrambi i casi l'ampliamento il medesimo risultato sotto il profilo sanitario” [Cass. Pen.  maggio 2008 (ud. aprile 2008)];


-“…proprio la “trasformazione in residenza”, con conseguente formazione di ulteriori insediamenti abitativi, contrasta palesemente con le finalità, proprie del divieto come imposto dall’anzidetta normativa (…art. 338, c. 1, T.U.L.S. … ndA), di tutela di molteplici interessi pubblici, tra cui quelli correlati ad esigenze di natura igienico sanitaria ed alla salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati a cimitero, rispetto ai quali sono di per sé incompatibili insediamenti – ovvero ampliamenti di insediamenti - di tal genere…” [Cons. di Stato, V, settembre 2008];


-“…Il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 (T.U. leggi sanitarie) nel testo vigente prima della modificazione introdotta con la L. 1 agosto del 2002 n. 166, art. 28, comma 1, stabiliva che i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitatati e imponeva il divieto di costruire intorno agli stessi nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti entro il raggio di duecento metri. Al prefetto era attribuito il potere di consentire la costruzione di cimiteri o l'ampliamento di quelli esistenti a distanza inferiore a duecento metri, quando a causa di speciali condizioni non era possibile provvedere altrimenti. Inoltre lo stesso prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale in assenza di ragioni igieniche ostative ed in presenza di gravi e giustificati motivi poteva ridurre l'ampiezza della fascia di rispetto entro il limite di cento metri per i comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti e di 50 metri per gli altri comuni. La deroga alla fascia di rispetto dei duecento metri riguardava quindi in passato solo l'ampliamento dei cimiteri esistenti e non anche l'attività edificatoria privata … A sua volta il regolamento governativo di polizia mortuaria approvato con Decreto n. 285 del 1990, nel disciplinare i piani regolatori comunali all'art. 57 ribadiva che i cimiteri dovevano essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dal citato R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338. Tale norma al comma 2 imponeva il divieto di costruire nuovi edifici o di ampliare quelli esistenti entro la fascia di rispetto ed al comma 3 ribadiva che nell'ampliamento dei cimiteri esistenti la fascia di rispetto non potesse essere inferiore a cento metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni. I predetti commi 3 e 4 del citato art. 57 sono stati successivamente abrogati per effetto della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 28, recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti, il quale ha anche rimodulato il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338…il legislatore, con la L. n. 166 del 2002, art. 28, non ha inteso assolutamente estendere la deroga anche all'edilizia residenziale privata, sia pure su esplicita deliberazione del Consiglio Comunale. Invero l'articolo 338 dianzi citato, come modificato dalla L. 1 agosto del 2002, n. 166, art. 28, ribadisce al comma 1, la regola generale che i cimiteri debbano essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dai centri abitati e che è vietato costruire nuovi edifici (siano essi pubblici o privati) entro il raggio di duecento metri dal perimetro del cimitero. Siffatta fascia di rispetto costituisce un vincolo urbanistico posto con legge dello Stato e come tale è operante indipendentemente dagli strumenti urbanistici vigenti ed eventualmente anche in contrasto con essi ... Il relativo suolo ai fini dell'indennizzo espropriativo, anche se può avere un valore di mercato superiore a quello agricolo per effetto di possibili utilizzazioni diverse da quelle edificatorie, non è comunque suolo edificatorio …La locuzione "attuazione di un intervento urbanistico" (…contenuta nell’art. 338, c. 5, del  T.U.L.S. … ndA) non può essere interpretata estensivamente fino a comprendervi anche l'edilizia residenziale privata, sia perchè, trattandosi di eccezione al divieto generale di edificazione di cui al citato art. 338, comma 1, deve essere interpretata restrittivamente e quindi limitata ai soli interventi pubblici o quanto meno di rilevanza pubblica, e ciò perchè solo un interesse pubblico meritevole di tutela, come quelli esplicitamente indicati nella deroga, concorrente con quelli posti a base del divieto, potrebbe giustificare la riduzione della fascia di rispetto Invero, questa è imposta a tutela di esigenze di natura igienico sanitaria a salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione ed alla sepoltura e soprattutto a tutela della possibile espansione della cinta cimiteriale e ad assicurare una cintura sanitaria intorno ai luoghi per loro natura insalubri … se si consentisse all'edilizia residenziale privata di estendersi fino a 50 metri dal perimetro del cimitero, a parte il sacrificio delle esigenze di natura igienico sanitarie e di salvaguardia della sacralità del luogo, verrebbe neutralizzata, a vantaggio di un interesse privatistico, quella che è la ragione fondamentale dell'imposizione della fascia di rispetto di duecento metri, ossia la salvaguardia della possibilità di espansione dei cimiteri fino alla distanza di cinquanta metri, posto che tale distanza è assolutamente inderogabile anche per l'ampliamento di cimitero. In tale situazione il comune, per avere tutelato un interesse privato, non potendo autorizzare l'espansione del cimitero, sarebbe costretto a crearne un altro in sito diverso. In altri termini con l'interpretazione prospettata … verrebbe ad essere esclusa la possibilità di espansione di un cimitero, prevista dalla legge come ragione idonea a giustificare la deroga al rispetto della distanza dei duecento metri”; ne consegue che la citata “locuzione "per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico" deve essere interpretata nel senso che gli interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza pubblica e destinati a soddisfare interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto dei duecento metri …” [Cass. pen. febbraio 2009 (ud. gennaio 2009)];


-“…quello posto dall'art. 338 del r.d. 27 luglio 1934, nr. 1265, in materia di zona di rispetto cimiteriale, è un vincolo assoluto di inedificabilità "ex lege", tale da prevalere addirittura anche su eventuali disposizioni contrarie del P.R.G., con conseguente insanabilità delle opere ivi realizzate ai sensi dell'art. 33 della citata legge nr. 47 del 1985 …” [Cons. di Stato, IV, ottobre 2009];


-“….la legge provinciale (l.p. Trento 6/1993 … ndA) in ogni versione non ha mai derogato ai vincoli d'inedificabilità imposti per legge di rispetto delle distanze dai perimetri di cimiteri o strade o tracciati ferroviari per le quali è la norma e non l'intervento della P.A. - autorità ad assoggettare a vincolo di inedificabilità assoluta i terreni (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338 per i cimiteri …)” [Cass. aprile 2010];


-“…L'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie di cui al R.D. n. 1265/34 vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fasce di rispetto cimiteriale dei manufatti che possono qualificarsi come costruzione edilizie, come tali incompatibili con la natura dei luoghi e con l'eventuale espansione del cimitero…trattandosi di un vincolo assoluto, non può essere utile fare riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui al cit. art. 338 …” [Cons. di Stato, V, settembre 2010];


-“…Il quadro normativo di riferimento (…artt. 338, commi quarto, quinto, sesto e settimo, del T.U.L.S., come modificato dalla l. 166/2002…ndA) afferma la sussistenza di una fascia di rispetto di 200 metri dal perimetro del cimitero, entro la quale sussiste un vicolo assoluto di svolgere qualsiasi attività di tipo edilizio.Le disposizioni introdotte con la legge n. 166/2002 consentono all’ente locale di ridurre detta fascia di rispetto - che, comunque, non può essere inferiore a 50 metri dal perimetro cimiteriale - per la costruzione di nuovi cimiteri ovvero l'ampliamento di quelli esistenti. Il Comune può, altresì, consentire la costruzione di nuovi edifici o l’ampliamento di quelli esistenti, con l’osservanza delle condizioni prescritte … la natura assoluta del vincolo non si pone in contraddizione con la possibilità che nella medesima area insistano degli edifici preesistenti e/o che ad esse vengano assegnate destinazioni compatibili con l'esistenza del vincolo, ma mira essenzialmente ad impedire l'ulteriore addensamento edilizio dell'area giudicato ex lege, incompatibile con le prioritarie esigenze pubblicistiche sottese alla imposizione del vincolo …” [Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. gennaio 2011];


-“…la salvaguardia dell'area di rispetto cimiteriale di 200 metri prevista dall'art. 338 del T.U. 1265/1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici e rilevanti interessi pubblici che tale fascia intende tutelare, quali, anzitutto, le esigenze di natura igienico sanitaria e la salvaguardia della sacralità e del sentimento religioso che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura dei defunti”; la stessa norma “consente oggi (…dopo le modifiche apportate dalla l. 166/2002 … ndA) di derogare a tale divieto per realizzare un'opera pubblica o attuare un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie. A tale scopo, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando , tra l’altro, la realizzazione di parcheggi pubblici e privati..” [Cons. di Stato, IV, gennaio 2011];


-“… il rispetto del divieto di edificazione di cui all’art. 338 va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto di 200 metri, misurata dal muro di cinta del cimitero…” [Cons. di Stato, IV, marzo 2011];


-“…la fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie (e che deve essere misurata a partire dal muro di cinta del cimitero), costituisce un vincolo assoluto di in edificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di PRG, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale…non vi è alcuna ragione (peraltro non ricavabile né dalla lettera né dal contesto logico-sistematico della norma), per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell’applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, escludendosi che quest’ultima …“interrompa” la continuità del vincolo…” [Cons. di Stato, IV, luglio 2011];


-“…Sul piano dei principi, va anzitutto ribadito l’orientamento già affermato dalla Sezione per cui nel valore venale da corrispondere a base del risarcimento non possono essere considerate sia la preesistenza di costruzioni pur realizzate (con o senza permesso) in zona di inedificabilità assoluta per distanza di rispetto cimiteriale, sia la sussistenza per dette zone di previsioni edificatorie, seppur limitate, emergenti in forza delle norme urbanistiche di zona; in particolare è del tutto evidente che queste subiscono deroga per quelle zone e in quei limiti da parte di vincoli inedificabilità . Ed invero: “il rispetto del divieto di edificazione di cui all'art. 338, t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, va calcolato con riferimento ad una fascia di rispetto di 200 metri, misurata dal muro di cinta del cimitero, ed entro tale fascia è da escludersi qualsiasi intervento edificatorio, anche se realizzabile in attuazione di atti di natura urbanistica (…)..Analogamente la giurisprudenza civile ha ritenuto, in tema di determinazione di indennità espropriativa, che “Non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale, ed assoggettato al relativo vincolo, trattandosi di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini, in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili "a priori"” ….” (… ). Né appare potersi derogare a detti principi considerando che tra il muro del cimitero e l’area degli appellati esiste nella fattispecie una grande strada comunale; la “ratio” del vincolo non risiede nella sola tutela delle prospettive di ampliamento ma anche in ragioni di igiene che suggeriscono di tenere le abitazioni sufficientemente distanti dai luoghi cimiteriali. Del resto, con specifico riferimento all’esistenza di una strada pubblica che interseca l’area di rispetto, la giurisprudenza della Sezione ha già affermato che : “La fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338 t.u. leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265, misurata a partire dal muro di cinta del cimitero, costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità, tale da imporsi anche a contrastanti previsioni di piano regolatore generale, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; segue da ciò che non esiste ragione alcuna per ritenere tale vincolo applicabile solo ai centri abitati e non ai fabbricati sparsi, così come, ai fini dell'applicazione del vincolo, appare ininfluente che, a distanza inferiore ai 200 metri, vi sia una strada, atteso che essa non interrompe la continuità del vincolo” (…)…” [Cons. di Stato, IV, novembre 2013]:


-“…Per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quarto comma; ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. ..). A parte ogni ulteriore considerazione di base circa la discrezionalità sul se provvedere, il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto, pertanto, è dunque, in ogni caso, soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’art. 338, settimo comma, del citato r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione…” [Cons. di Stato, VI, marzo 2014] 


-“…Per pacifica giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina quindi una tipica situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque per considerazioni di interesse pubblico. Quanto sopra, in presenza delle condizioni specificate nel ricordato comma 4 dell’art. 338, non anche per agevolare singoli proprietari, che abbiano effettuato abusivamente, o intendano effettuare, interventi edilizi su un’area, resa a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonchè per la peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura, senza esclusione di ulteriori esigenze di mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. …). L’unico procedimento, attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto, pertanto, è quello finalizzato agli interventi di cui all’art. 338, comma 7, dello stesso r.d. n. 1265/1934 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti), restando attivabile solo d’ufficio – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione. Fermo restando, quindi, che solo il Consiglio Comunale – non su istanza di singoli cittadini, ma per ragioni di interesse pubblico – può intervenire per ridurre l’ampiezza di detta fascia, per le decisioni da assumere su eventuali istanze di autorizzazione edilizia, anche in sanatoria, vale il riparto generale di competenze, che assegna ai dirigenti gli ordinari atti di gestione (come peraltro ribadito, in materia di sanatoria, dal terzo comma del citato art. 36 d.P.R. n. 380/2001) ..” [Cons. di Stato, V, luglio 2014] 



-“…Come, infatti, chiarito da un costante e univoco indirizzo giurisprudenziale, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (Cons. St., sez. V, 14 settembre 2010, n.6671), l’art.338 R.D. cit. vieta l’edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie. Sennonché, nella fattispecie in esame si discute dell’assenso all’installazione di un impianto di telefonia mobile che, come si evince dall’esame del progetto presentato da …, non può in alcun modo essere classificato, ai fini che qui rilevano, come un manufatto edilizio (trattandosi di un’antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto)…” [Cons. di Stato, III, novembre 2014]


-“…Quanto alle doglianze sostanziali, stante la assoluta portata dell’impedimento ad edificare nei limiti imposti delle fasce di rispetto …, ne discende la assoluta ininfluenza della circostanza che il parcheggio previsto fosse del tutto interrato. Condivisibile giurisprudenza, plasticamente traslabile, per analogia, alla odierna fattispecie, così si è espressa in passato, ed il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi da tale opinamento (ex aliis: …): “anche il parcheggio interrato, da realizzare ai sensi dell'art. 9 della L. n. 122/1989, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all'art. 338 del R.D. n. 1265/1934” (ma si veda anche …)…” [Cons. di Stato, IV, marzo 2015]


-Nelle aree sottoposte a vincolo cimiteriale non sono ammessi interventi di edilizia c.d. ‘libera’ [aggiunge il Collegio che, “per consolidata giurisprudenza, il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege, suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quarto comma (…T.U.L.S…. ndA); ma non per interessi privati, come ad esempio per legittimare ex post realizzazioni edilizie abusive di privati, o comunque interventi edilizi futuri, su un’area a tal fine indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura, salve ulteriori esigenze di mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale”; ne consegue che il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della fascia di rispetto è in ogni caso soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’articolo 338, settimo comma, del citato Testo unico (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - per i motivi anzidetti - la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione”] [Cons. di Stato, VI, luglio 2015]


-“…L’argomento per cui, deliberata la soppressione del cimitero e decorso il periodo di 15 anni dall'ultima inumazione, cessa di avere efficacia il vincolo di rispetto ex art. 338 TULS, non è conforme alla disciplina vigente e si pone in contrasto con l’espressa volontà legislativa. L’art. 97 del d.P.R. n. 285 del 1990 (Regolamento di polizia mortuaria) dispone che “Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.  Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvengono debbono essere depositate nell'ossario Comune del nuovo cimitero”.  In tal senso, si è anche espressa recentemente la giurisprudenza, ritenendo che prima del concreto avvio dell'attività di trasformazione del terreno già cimiteriale, che presuppone, tra l'altro, l'intervenuto trasferimento presso altro cimitero delle spoglie mortali inumate nel cimitero soppresso, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 97 del citato Regolamento, non possono perciò dirsi venuti meno gli interessi pubblici che il vincolo di rispetto cimiteriale intende tutelare e che si identificano innanzitutto in esigenze di natura igienico-sanitaria e di salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura; nonché nell'esigenza di preservare un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale, che solo la materiale esecuzione di interventi attuativi della disposta soppressione è idonea a far cessare (…).Nel caso di specie, deve ritenersi che, pur essendo trascorsi diversi decenni dall'ultima inumazione, il predetto cimitero non è mai stato sottoposto alla bonifica prescritta dalle norme su menzionate, quindi il vincolo cimiteriale, contrariamente a quanto sostenuto dalle parti resistenti, non è mai venuto meno. Né, tantomeno, è possibile introdurre una scissione tra utilizzo del terreno cimiteriale e sussistenza del vincolo di rispetto, come vuole la parte privata appellata, secondo la quale sarebbe possibile leggere la norma de qua in modo segmentato. Si tratta di un’interpretazione da rigettare, atteso che la disciplina in questione fa riferimento al permanere di un interesse particolare alla tutela dell’area, che deve rimanere sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuta in stato di decorosa manutenzione. Pertanto, fino al completamento delle procedure indicate nella norma, non vengono meno le esigenze sottese alla apposizione del vincolo cimiteriale, come sopra ricordate…” [Cons. di Stato, IV, settembre 2015]


-“…La giurisprudenza più recente ha chiarito che l'art. 338 R.D. cit. vieta l'edificazione, nella fascia di duecento metri dal muro di cinta dei cimiteri, di manufatti che possono essere qualificati come costruzioni edilizie (Cons. Stato Sez. V 14 settembre 2010 n. 6671): ha quindi ritenuto che l'installazione di un impianto di telefonia mobile che - per le proprie caratteristiche - non può in alcun modo essere classificato come un manufatto edilizio non è incompatibile con il vincolo cimiteriale (nella specie si trattava di un'antenna staffata sul muro del cimitero e non di una costruzione edificata sul terreno ricadente nella fascia di rispetto). (Cons. Stato sez. III 25/11/2014 n. 5837). Detta decisione – pur non essendo riferibile ad una fattispecie concreta identica, perché nel caso di specie si controverte sulla realizzazione di una stazione radio base sulla fascia di rispetto cimiteriale e non sulla semplice collocazione dell’antenna sul muro perimetrale del cimitero – nondimeno contiene una precisazione importante: sussiste il vincolo di inedificabilità solo in presenza di “edifici” e cioè solo quando vengono realizzate delle vere e proprie costruzioni. Gli impianti di telefonia mobile non possono essere assimilati alle normali costruzioni edilizie in quanto normalmente non sviluppano volumetria o cubatura, non determinano ingombro visivo paragonabile a quello delle costruzioni, non hanno un impatto sul territorio paragonabile a quello degli edifici in cemento armato o muratura (…). Il concetto di edificio, come ha correttamente rilevato la difesa delle appellanti, è nettamente caratterizzato sia in architettura che nel diritto urbanistico: un palo di sostegno e le attrezzature installate su di esso non presentano – evidentemente – la stessa natura (cfr. …). Inoltre, come ha correttamente rilevato la giurisprudenza più recente di primo grado, le stazioni radio base, sono opere di urbanizzazione primaria, compatibili con qualsiasi zonizzazione prevista dagli strumenti urbanistici vigenti, e dunque possono essere installate anche in zona di rispetto cimiteriale (cfr. …), tenuto anche conto che non ledono gli interessi dei quali il vincolo di inedificabilità persegue la tutela. Gli impianti di telefonia mobile, infatti, – assimilabili ai tralicci dell’energia elettrica – non arrecano alcun danno al decoro e alla tranquillità dei defunti; non creano problemi di ordine sanitario e, nel caso di specie, nel quale l’impianto è collocato oltre la strada che costeggia il muro perimetrale del cimitero, non incidono neppure sulla possibilità di ampliamento del cimitero. Correttamente, quindi, la legislazione regionale richiamata dalle appellanti (L.R. Lombardia n. 11/2001 art. 7, regolamento regionale 6/2004 e la circolare regionale 12 marzo 2007 n. 9) partendo dalla qualifica contenuta nell’art. 86 del codice delle comunicazioni elettroniche, secondo cui detti impianti costituiscono opere di urbanizzazione primaria, specificano che è possibile realizzarli nella fascia di rispetto cimiteriale. Non convince la tesi dell’appellato secondo cui anche per la realizzazione di detti impianti sarebbe necessario ricorrere al procedimento previsto dall’art. 388 c. 5 del R.D. 27/7/34 n. 1265, in quanto – come già precisato – non si tratta di “edifici”, ma di semplici opere di urbanizzazione primaria riconducibili a tralicci per l’energia elettrica…” [Cons. di Stato, V, novembre 2015]


-“…Ciò posto, osserva in primo luogo la Sezione che la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal primo comma dell’articolo 338 costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale. Sul punto la giurisprudenza è costante ( cfr. ..), affermandosi pure che esso è tale da precludere il rilascio della concessione, anche qualora essa sia richiesta in sanatoria, senza necessità di compiere valutazioni in ordine alla concreta compatibilità dell’opera con i valori tutelati dal vincolo. E’ ben vero che l’articolo 338 citato prevede ipotesi nelle quali la regola generale di cui al comma 1 non opera. Ciò, peraltro, determina che il vincolo assoluto di inedificabilità non sussista quando si è in presenza dei presupposti di operatività di tali eccezioni; ma non significa affatto che laddove le ipotesi derogatorie non siano configurabili il vincolo di cui al primo comma non conservi natura di inedificabilità assoluta, preclusivo, per l’effetto, al rilascio del condono edilizio ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 47/1985. Operate tali precisazioni, occorre verificare se nella specie operi l’invocata eccezione di cui all’ultimo comma dell’articolo 338 del TULS….Dalla corretta lettura dell’ultimo comma dell’articolo 338 si evince che la disposizione consente la realizzazione delle opere ivi indicate in quanto esse costituiscano “interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio stesso”. Invero, le fattispecie ivi espressamente contemplate debbono necessariamente rientrare nella predetta e più generale categoria, come dimostrato dall’inciso “ tra cui l’ampliamento…”, dovendo, pertanto, costituire espressione di un intervento di recupero ovvero funzionale all’utilizzo della preesistenza. …” [Cons. di Stato, VI, marzo 2016]


 “… Le questioni proposte prescindono totalmente da un orientamento consolidato secondo cui non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale ed assoggettato al relativo vincolo, ai sensi del R.D. n. 1265 del 1934, art. 338 e successive modificazioni, giacchè lo stesso integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici (…)…Tale orientamento trova piena rispondenza nella giurisprudenza amministrativa, che anche di recente ha ribadito che la salvaguardia del rispetto dei duecento metri prevista dal R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, art. 338, comma 1 (“Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”) costituisce un vincolo assoluto di inedificabilità, che non consente in alcun modo l’allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (….), precisando che detto vincolo d’inedificabilità s’impone ex se, con efficacia diretta ed immediata, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla esistenza o sui limiti dello stesso (…)…” [Cass. dicembre 2016]


-“…Dispone l’art. 338 R.D. 27/7/1934 n. 1265: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”. Il vincolo di inedificabilità previsto dalla trascritta norma di carattere assoluto e tale da imporsi anche su contrastanti previsioni di piano regolatore generale, non consente di allocare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere comunque, incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione ed alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (…). Nel caso di specie è incontroverso che l’area oggetto d’intervento ricadesse entro la zona di rispetto cimiteriale (mt. 125 dalla cinta dal cimitero), con conseguente divieto di realizzarvi l’impianto (…distributore di carburanti … ndA) oggetto della denegata richiesta di autorizzazione…” [Cons. di Stato, V, gennaio 2017]


-“…la consolidata giurisprudenza è nel senso che: a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici (da ultimo …); b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (…); c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (….); d) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma;  e) l’art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura; f) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, settimo comma (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile (cfr. da ultimo …)…In definitiva, l’art. 338, quinto comma, norma eccezionale e di stretta interpretazione, consente di costruire in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo a specifiche domande edificatorie e non può essere base legale di un’autorizzazione a costruire de futuro…” [Cons. di Stato, IV, ottobre 2017]


-“…Se, dunque, l'abrogazione per incompatibilità (o tacita o implicita) in tanto può ricorrere in quando risulti un oggettivo contrasto tra norma successiva e norma precedente tale da rendere impossibile la loro contemporanea applicazione, la suggestiva tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 338 del TU del 1934, prospettata dal ricorrente, non può essere condivisa, in quanto le disposizioni in tesi violate non disciplinano, in alcun modo, il tema dell'estensione della fascia di rispetto cimiteriale, nè le modalità per la sua riduzione, che sono a tutt'oggi regolate dall'art. 338 e che all'epoca dei fatti erano consentite mediante uno specifico procedimento che, pure in considerazione della tipicità degli atti amministrativi, non si presta ad esser sostituito in via esegetica dal procedimento di adozione e variazione urbanistica (che in sé costituisce esercizio del potere di pianificazione territoriale) e che è stato, in effetti, modificato solo con la legge n. 166 del 2002. Contro l'abrogazione tacita della disposizione, nella parte in cui individua l'organo legittimato a disporla ed il relativo procedimento, milita, anche, il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 28, di approvazione del regolamento di polizia mortuaria, che, nonostante emanato in epoca ben successiva all'entrata in vigore dei corpi normativi invocati in ricorso, ha continuato a far rinvio, per il tramite dell'art. 57, all'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie (ovviamente nel testo all'epoca vigente) ed ha riaffermato il precetto che impone il distacco dei cimiteri dall'abitato mediante la zona di rispetto prevista dalla menzionata norma. ..L'affermata natura meramente ricognitiva della modifica all'art. 338 apportata dalla menzionata legge n. 166 del 2002, è, dunque, infondata: essa non tiene conto, tra l'altro, del testo normativo, che affida, bensì, al consiglio comunale (in precedenza, solo, proponente) di derogare il distacco di 200 metri lineari dall'abitato (distacco che riafferma, al comma 1 e le cui violazioni sanziona al comma 3), al fine della costruzione di nuovi cimiteri o dell'ampliamento di quelli esistenti (co 4), ovvero per dare esecuzione ad un'opera pubblica o un intervento urbanistico (co 5), ma previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, e cioè, ancora una volta, mediante uno specifico procedimento che non può ritenersi implicito nella redazione di una variante di piano,(in concreto l'unica approvata dalla Regione è quella del 1980) alla quale i ricorrenti affidano l'ipotizzata riduzione della distanza del loro fondo dal cimitero….Va, quindi, data continuità alla sentenza di questa Corte …, già citata dai giudici del merito ed a torto ritenuta non aderente al caso di specie, dovendo riaffermarsi, in relazione al testo normativo vigente ratione temporis, che "il vincolo di inedificabilità previsto dalla legge per le fasce di rispetto cimiteriali non può essere derogato dai piani urbanistici, in considerazione del sistema di gerarchia delle fonti, ma solo nei casi e nei modi contemplati dalla stessa legge all'art. 338 cit., primo comma e quinto comma (quest'ultimo come modificato dall'art. 1 della I. 17 agosto 1957 n. 983) i quali prevedono, rispettivamente, il potere del prefetto, all'esito di appositi procedimenti, di autorizzare l'ampliamento di cimiteri a meno di duecento metri da preesistenti centri abitati ovvero di ridurre la fascia di rispetto". ..” [Cass. agosto 2017]


-“…Nel merito, il primo motivo dell’appello, articolato sulla sussistenza del vincolo cimiteriale come fatto impeditivo del rilascio del condono richiesto, è fondato. …Il Collegio non vede ragione per discostarsi da una recente decisione della Sezione, richiamata dal Comune, concernente una controversia del tutto analoga a quella presente, in cui il T.A.R. aveva ritenuto che il vincolo cimiteriale dovesse considerarsi venuto meno, essendo cessate le ragioni che ne giustificavano la sussistenza (…). A tale decisione si rinvia anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, co. 2, lett. d), c.p.a….A questo proposito, va ribadito che l’argomento per cui, deliberata la soppressione del cimitero e decorso il periodo di 15 anni dall'ultima inumazione, cesserebbe di avere efficacia il vincolo di rispetto posto dall’art. 338 del r.d. 1275/1934 non è conforme alla disciplina vigente e si pone in contrasto con l'espressa volontà legislativa. L'art. 97 del d.P.R. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria) dispone: …OMISSIS…Da una semplice lettura delle disposizioni discende che, prima del concreto avvio dell'attività di trasformazione del terreno già cimiteriale (che presuppone, tra l'altro, l'intervenuto trasferimento presso altro cimitero delle spoglie mortali inumate nel cimitero soppresso e il compimento delle operazioni previste dal comma 2), non possono perciò dirsi venuti meno i molteplici interessi pubblici che il vincolo di rispetto cimiteriale intende tutelare quali - per consolidata tradizione interpretativa - le esigenze di natura igienico-sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (cfr. …). Nel caso di specie, è fuori discussione ed è anzi confermato dalla documentazione più recente, prodotta da ambo le parti, che, pur essendo trascorso un ampio lasso di tempo dall'ultima inumazione (si voglia o no considerare l’inumazione “privata” del 1975), il cimitero di S.Q. non è mai stato sottoposto alla bonifica prescritta dalle norme cosicché il vincolo cimiteriale, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente in adesione al T.A.R., non è mai venuto meno. …Né, tantomeno, è possibile seguire il Tribunale territoriale là dove introduce una scissione tra utilizzo del terreno cimiteriale e sussistenza del vincolo di rispetto, dal momento che la disciplina di settore presuppone la permanenza di un particolare interesse pubblico (o di una pluralità di interessi) alla tutela dell'area, che deve rimanere sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuta in stato di decorosa manutenzione. Pertanto, fino al completamento delle procedure indicate nella norma, non vengono meno le esigenze sottese alla apposizione del vincolo cimiteriale, come sopra ricordate….A queste considerazioni non vale opporre, come fa la parte resistente: i successivi sviluppi delle procedure amministrative nel senso della definitiva dismissione del cimitero; le considerazioni di fatto sul supposto venir meno delle ragioni di tutela igienico-sanitaria (per l’avvenuta mineralizzazione delle salme); il parere espresso da un soggetto pubblico non qualificato giuridicamente (l’Azienda sanitaria di F.) e piuttosto orientato a rispondere al quesito circa la necessità di mantenere una fascia di rispetto per l’allocazione delle urne cinerarie ospitate dal “Giardino della rimembranza”; lo stato di degrado attuale dell’area, sia perché l’inerzia della P.A. non fa venir meno gli interessi pubblici che alla sua cura sono affidati, sia in quanto la situazione va apprezzata non al momento attuale, ma al tempo in cui le domande di concessione in sanatoria sono state presentate e rigettate…” [Cons. di Stato, IV, novembre 2017]


-“…Quanto poi all’evocata violazione dell’art. 388 del R.D. n. 1265/1934 (T.U. delle legge sanitarie), va rilevato quanto disposto dal suo primo comma: “I cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale, quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge”.  Aggiunge il quinto comma, nel testo da ultimo sostituito dall’art. 28, co. 1, lett. b), della legge n. 166/2002: “Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici. La riduzione di cui al periodo precedente si applica con identica procedura anche per la realizzazione di parchi, giardini e annessi, parcheggi pubblici e privati, attrezzature sportive, locali tecnici e serre”. Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che: a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici (da ultimo ….); b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale (…); c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (…); d) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma;  e) l’art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura; f) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, settimo comma (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico - come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione - la procedura di riduzione della fascia inedificabile (cfr. da ultimo ..). L’art. 338, quinto comma, del T.U. delle leggi sanitarie, richiamato dall’appellante, è dunque da intendersi come norma eccezionale e di stretta interpretazione, che consente di costruire in zona di rispetto cimiteriale unicamente con riguardo a specifiche domande edificatorie e non può essere base legale di un’autorizzazione a costruire de futuro da rinvenirsi implicitamente in un precedente assenso riferito ad altre distinte opere (cfr. …)….” [tali punti della sentenza sono stati ripresi integralmente da a) Cons. di Stato, VI, febbraio 2018; b) Cons. di Stato, IV, aprile 2018] [Cons. di Stato, IV, dicembre 2017]


-“…Al riguardo, il Collegio ritiene di condividere l’assunto del Giudice di primo grado, poiché la circostanza per cui solo una parte dell’edificio ricadrebbe in zona vincolata dal rispetto cimiteriale non è di per sé bastante ad escludere il diniego della sanabilità dell’edificazione avvenuta in assenza del necessario titolo edilizio, soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di un vincolo d’inedificabilità assoluta, con conseguente preclusione del rilascio di qualsiasi titolo edificatorio, anche in sanatoria (cfr. …). Trattandosi, inoltre, di un unico fabbricato, e non di un edificio costituito da più tronconi autonomi e frazionabili, non era neppure possibile ordinare la demolizione della sola parte dello stesso, coincidente con l’esubero abusivo e ricadente nella fascia di rispetto cimiteriale, senza nocumento per le altre parti (…)…” [Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. dicembre 2018]


-“…E’ altresì pacifico che il mappale in questione ricada in zona di vincolo cimiteriale dell’art. 338 del Testo unico delle leggi sanitarie, R.D. n. 1265 del 1934. Tuttavia, l’esistenza della fascia di rispetto cimiteriale, sebbene ostativa all'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo - e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi sia in esigenze di natura igienico sanitaria sia nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale - consente invece pacificamente la realizzazione di infrastrutture funzionali alla frequentazione dell’area da parte del pubblico (…). Anche i precedenti citati dal Comune (in particolare …), hanno considerato si vietati i parcheggi interrati, ma ciò in quanto si tratti di “strutture serventi all’uso abitativo”. Ad ogni buon conto, il vincolo non ha impedito, nel caso di specie, né la realizzazione da parte del Comune del parcheggio pubblico a raso, né il precedente utilizzo dell’area da parte dei privati al fine di offrire il servizio di parcheggio al pubblico che frequenta la zona…” [Cons. di Stato, IV, maggio 2018]


-“…L’art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 1934 prevede, inoltre, per i cimiteri, anche militari (cfr. comma 2), una fascia di rispetto di almeno 200 metri in cui è vietato costruire. Tale vincolo può risultare, come nel caso di specie, anche dallo strumento urbanistico comunale. Il giudice di primo grado ha quindi correttamente ritenuto che, a prescindere dalla data di ultima inumazione (rilevante ai fini del termine decennale di cui al citato art. 388), avendo il comune di Pomezia inserito una specifica previsione nel suo PRG, il vincolo di inedificabilità doveva ritenersi persistente fino a quando non fosse intervenuta una modificazione allo stesso strumento urbanistico.  In effetti, al Comune non è precluso stabilire il perdurare del vincolo ai fini di tutela di preminenti esigenze igienicosanitarie, salvaguardia della sacralità dei luoghi di sepoltura, conservazione di adeguata area di espansione della cinta cimiteriale (…)….” [Cons. di Stato, IV,  maggio 2018] 


 “…Le zone di rispetto sono tutelate da disposizioni che vincolano l’attività edilizia per un fine di superiore interesse pubblico….In particolate, la zona di rispetto cimiteriale assolve a molteplici funzioni quali quelle di assicurare le condizioni di igiene e salubrità, di garantire a tranquillità e il decoro dei luoghi di sepoltura e di consentire futuri ampliamenti dei cimiteri. I cimiteri devono essere collocati a distanza di almeno 200 mt. dal centro abitato ed è vietato costruire nuovi edifici entro il raggio di 200 mt. dal perimetro dell’impianto cimiteriale. Il vincolo cimiteriale si impone alla pianificazione comunale anche modificandola ex lege, qualora non sia stato espressamente recepito nello strumento urbanistico: in ragione della sua natura assoluta esso opera come limite legale, anche nei confronti delle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici….Per dare esecuzione ad un’opera pubblica o all’attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico sanitarie, il Consiglio comunale può consentire, previo parere favorevole della competente azienda sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell’area, autorizzando l’ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di edifici nuovi….In ogni caso, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di prime cure, la deroga ha carattere eccezionale e deve essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicisti purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona...” [Cons. di Stato, VI, luglio 2018]


-“…L’art, 338 del regio-decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), prevede che: …OMISSIS…La consolidata giurisprudenza di questo Consiglio è nel senso che:- il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; - il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale (..); - il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (…); - la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma; - l’art. 338, quinto comma, non presidia interessi privati e non può legittimare interventi edilizi futuri su un'area indisponibile per ragioni di ordine igienico-sanitario, nonché per la sacralità dei luoghi di sepoltura; - il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, settimo comma (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione, al quinto comma, delle opere ammissibili ai fini della riduzione, la procedura di riduzione della fascia inedificabile (cfr. da ultimo …)…Su questa premessa ricostruttiva, la doglianza del ricorrente, secondo cui il limite della percentuale di ampliamento (prescritta dall’ultimo comma dell’art. 338 del t.u.l.s.) dovrebbe essere riferita all’intero edifico e non già alla singola unità abitativa, non può essere accolta, sia pure con le seguenti precisazioni rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure. La disposizione invocata ricollega il limite percentuale della facoltà di ampliamento all’edificio nel suo complesso. Tuttavia, per evitare facili elusioni della suddetta prescrizione – segnatamente: in caso di proprietà divisa, ove fosse consentito a ciascun proprietario di realizzare sulla singola unità abitativa l’incremento percentuale assoluto, si otterrebbe il risultato o di ammettere, in relazione all’edificio, complessivamente considerato, un ampliamento eccedente la percentuale ammessa, ovvero di privare gli altri proprietari di analoga facoltà – deve ritenersi che il singolo condomino sia legittimato a chiedere l’ampliamento volumetrico nei soli limiti percentuali calcolati in relazione alle dimensioni della propria unità immobiliare.  Restano, tuttavia, salve le ipotesi (nessuna delle quali ricorrenti nel caso in esame) in cui: l’istanza sia proposta congiuntamente da tutti i proprietari, con progetto relativo all’intero immobile; ovvero, il singolo condomino corredi la propria istanza con un atto d’obbligo degli altri comproprietari (si osserva che l’atto d’obbligo, tradizionalmente qualificato in termini di servitù obbligatoria, dovrebbe oggi integrare la fattispecie, ora prevista dall’art. 2643, n. 2-bis, c.c., di contratto che trasferisce o modifica i «diritti edificatori comunque denominati, previsti da normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale»)…” [Cons. di Stato, VI, ottobre 2018]


-“…In generale, quanto alla natura del vincolo di inedificabilità previsto dal comma 1, dell’art. 338 cit., la giurisprudenza consolidata di questo Consiglio (da ultimo riassunta in …) ha affermato che: a) il vincolo cimiteriale determina una situazione di inedificabilità ex lege e integra una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, tale da configurare in maniera obbiettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con i suddetti beni pubblici; b) il vincolo ha carattere assoluto e non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale; c) il vincolo, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, e rileva di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti; esso si impone alla pianificazione comunale anche modificandola ex lege, qualora non sia stato espressamente recepito nello strumento urbanistico, e, in ragione della sua natura assoluta esso opera come limite legale, anche nei confronti delle eventuali diverse e contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici….Numerose sono anche le pronunce che hanno individuato la portata e i limiti delle modifiche apportate all’art. 338 cit. dalla novella del 2002, rispetto alle richieste di privati (..).  Si è condivisibilmente affermato che: a) la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell'art. 338, quinto comma, essendo norma eccezionale e di stretta interpretazione non posta a presidio di interessi privati; con la conseguenza che la procedura di riduzione della fascia inedificabile resta attivabile nel solo interesse pubblico, come valutato dal legislatore nell’elencazione delle opere ammissibili; b) il procedimento attivabile dai singoli proprietari all'interno della zona di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui al settimo comma dell’art. 338, (recupero o cambio di destinazione d'uso di edificazioni preesistenti); c) che l’art. 338, come modificato nel 2002, prevede deroghe ad iniziativa del Consiglio Comunale, e consente la riduzione, a determinate condizioni, della zona di rispetto per scelta dell’amministrazione: - per la costruzione di nuovi cimiteri o per l’ampliamento di cimiteri esistenti (comma 4); - per la costruzione di opere pubbliche o per un intervento urbanistico, ai fini di ampliamento di edifici preesistenti (ragionevolmente fuori dalla fascia o dentro la fascia ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo) o per la costruzione di nuovi edifici (comma 5). Sono consentiti, all’interno della zona di rispetto, interventi per edifici esistenti, dentro la fascia (ma non abusivi, per esempio per essere stati costruiti prima del vincolo), cambio di destinazione d’uso ecc. (comma 7). Dall’assolutezza del principio generale (comma 1) e dal carattere stringente ed eccezionale delle deroghe (commi 4, 5 e 7), discende la necessità di un’interpretazione altrettanto restrittiva dell’espressione “interventi urbanistici……per la costruzione di nuovi edifici” presente nel comma 5. La tutela dei molteplici interessi pubblici che il vincolo generale presidia impone che i possibili interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento siano solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri (cfr. da …). ..In applicazione dei suddetti principi, l’intervento progettato nella fascia di rispetto di 200 metri e consistente nella realizzazione di una struttura turistico-ricettiva, non rientra tra quelli per i quali l’eccezione è consentita.  Né, per addivenire ad una diversa conclusione, rileva la richiamata giurisprudenza – di per sé non pertinente - in tema di rilascio di concessioni edilizie in deroga, richiamata dal giudice di primo grado per sostenere la sussistenza di un interesse pubblico per gli insediamenti produttivi e le strutture turistico-ricettive. D’altra parte, con una motivazione adeguata e ragionevole dapprima il parere regionale ha rilevato che quanto progettato risulta ‘incompatibile con il culto dei defunti’ e poi si è constatata l’assenza di un preminente interesse pubblico a realizzarlo, per l’interessamento della ‘quasi totalità della fascia di rispetto cimiteriale, riservata ad ampliamenti’. ..” [Cons. di Stato, IV, dicembre 2018]







Rober PANOZZO

(16 gennaio 2019)

Nessun commento:

Posta un commento