Circolare Regione Marche, Giunta
Regionale, Servizio Sanità, 1 febbraio 2019, n. 0132811, Assistenza
sanitaria agli stranieri non appartenenti alla U.E: precisazioni a seguito
dell’entrata in vigore della Legge n. 132/18
A seguito dell’entrata in vigore della Legge 1 dicembre 2018, n. 132 ,
concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la
funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in
materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di
polizia e delle Forze armate”, si ritiene opportuno fornire indicazioni in
merito agli stranieri richiedenti protezione internazionale e alle nuove
tipologie di permesso di soggiorno individuate nel testo normativo.
Come è noto, la Legge sopra citata ha
introdotto sostanziali modifiche in merito al sistema di accoglienza dei
richiedenti protezione internazionale; tra le modifiche, si segnala che il
permesso di soggiorno conseguente alla richiesta di protezione internazionale
costituisce documento di riconoscimento ma non costituisce titolo per
l’iscrizione anagrafica. Tale modifica tuttavia non riguarda il diritto
all’iscrizione al SSR dei richiedenti protezione internazionale.
Infatti, ai sensi dei vigenti
TUI (art 34), del DPR n. 394/1999, dell’Accordo Stato Regioni 255 del 20/12/12,
nonché della nota regionale n. 6770/ARS/ARS/P del 18/07/2014, ai fini
dell’iscrizione, in assenza di residenza, si fa riferimento alla dichiarazione
di effettiva dimora che è il domicilio dichiarato dalla persona al momento
della formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
Si precisa che il D.lgs
142/2015 (art. 5) novellato dalla Legge in oggetto, garantisce espressamente ai
richiedenti asilo “l’accesso ai servizi previsti dal D.lgs stesso ed anche a
quelli «comunque erogati sul territorio» sulla base del domicilio
dichiarato al momento della formalizzazione della domanda di riconoscimento
della protezione internazionale.
Pertanto, i richiedenti
protezione internazionale, compresi coloro che hanno fatto ricorso contro il
diniego del riconoscimento dello stato di rifugiato, pur in assenza di
residenza anagrafica, ma in possesso di codice fiscale numerico o alfa numerico
e di documentazione che attesti lo stato di richiedente (cedolino, modulo C3,
attestato nominativo, permesso di soggiorno o eventuale ricorso cartaceo)
devono essere iscritti al SSR, per tutta la durata del permesso di soggiorno,
rinnovabile e senza interruzione dell’assistenza, fino alla definizione della
loro pratica (l’iscrizione non decade in fase di rinnovo del permesso di
soggiorno)
Come sopra premesso, la L. 132/18 ha introdotto nuove
tipologie di permesso di soggiorno, di seguito specificate, per le quali è
espressamente garantita l’iscrizione obbligatoria al SSR e parità di
trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini
italiani:
1. Permesso di soggiorno per “cure
mediche, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98” –
Testo Unico Immigrazione (TUI). Tale permesso non deve essere confuso con il
permesso per cure mediche rilasciato ai sensi dell’articolo 36 del TUI
“Ingresso e soggiorno per cure mediche”, che prevede il pagamento delle
prestazioni sanitarie a carico dello straniero. Per evitare disguidi, gli
Uffici Immigrazione indicheranno espressamente che è stato rilasciato ai sensi
dell’articolo 19, comma 2, lettera d-bis del D.lgs 286/98”;
2.
Permesso di soggiorno per “casi speciali” relativo a motivi di:
a) protezione
sociale, ossia vittime di violenza e sfruttamento, ai sensi dell’articolo
18 del TUI;
b) vittime
di violenza domestica, ai sensi dell’articolo 18-bis del TUI;
c) situazioni
di eccezionale calamità, ai sensi dell’articolo 20- bis del TUI;
d) particolare
sfruttamento del lavoratore che abbia presentato denuncia e cooperi nel
relativo procedimento penale, ai sensi dell’articolo 22, comma 12- 12 quater
del TUI;
e) atti di particolare
valore civile, ai sensi dell’articolo 42 bis del TUI;
3. Permesso di soggiorno per “protezione
speciale”, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 del D.lgs n. 25/2008,
relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di
protezione internazionale, rilasciato nei casi in cui non venga accolga la
domanda di protezione internazionale, ma si è nell’impossibilità di procedere
all’espulsione o al respingimento per gravi motivi di carattere umanitario
(articolo 19, commi 1 e 1.1. del TUI).
Si precisa che nulla è cambiato
per i titolari di status, rifugiato e protezione sussidiaria e per i minori
stranieri non accompagnati
Infine, si ritiene utile
precisare che la L.
132/18 non ha apportato alcuna modifica all’articolo 35, comma 3 del TUI,
relativo all’assistenza sanitaria agli stranieri irregolari, nei confronti dei
quali continuano ad essere garantite le prestazioni sanitarie di cui
necessitano e l’accesso ai servizi attraverso l’attribuzione del codice STP.
Al fine di consentire sul
territorio regionale un’uniforme presa in carico sanitaria dei cittadini
stranieri, si chiede alla SS.LL. di provvedere alla capillare diffusione delle
indicazioni di cui alla presente nota presso gli uffici distrettuali di scelta
e revoca del medico, i CUP e i servizi territoriali di propria competenza.
Distinti saluti
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