MANCATA ELEZIONE (DEL
PARLAMENTARE) E TUTELA RISARCITORIA
Cass. 29 gennaio 2019, n. 2348
L'esercizio, da parte delle Camere, a norma
dell'art. 66 della Costituzione, del potere di giudicare dei titoli di
ammissione dei suoi componenti, compreso il riscontro del regolare svolgimento
delle operazioni elettorali e del risultato numerico della votazione, è riservato
ad esse in via esclusiva e il relativo
accertamento è vincolante e insindacabile da parte di qualsiasi autorità
giurisdizionale. Qualora, a seguito dell'esercizio di tale potere, venga
proclamato eletto un candidato, riguardo al quale la Camera abbia accertato che
illegittimamente, a causa di irregolarità compiute dagli organi elettorali, era
mancata la tempestiva proclamazione da parte dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, rientra invece nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria la domanda con cui quel candidato, lamentando il ritardo della
proclamazione o la sua erroneità, chieda il risarcimento del danno
conseguentemente sofferto, mentre assume il carattere di questione di merito l'accertamento
della concreta esistenza del diritto all'invocato risarcimento, sotto il
profilo della configurabilità e concreta sussistenza di un ingiusto pregiudizio
In carenza di un accertamento definitivo –
da parte della Camera (di appartenza) – dell'irregolarità della proclamazione
elettorale, è insussistente il diritto
al risarcimento per il candidato che si ritenga danneggiato dalla mancata
elezione [Premesso che, nel caso deciso, la Giunta delle elezioni aveva deliberato la
contestazione dell'elezione, era stata fissata la seduta pubblica dell'udienza
per deliberare la proposta da fare all'Assemblea, ma era mancata la
deliberazione per carenza del numero legale, verificandosi, poi lo scioglimento
delle Camere per fine della legislatura, osserva il S.C. che “due … sono le
condizioni per cui si possa espandere la tutela risarcitoria che ricade nella
giurisdizione civile ordinaria: a)
l'accertamento contenzioso dell'organo parlamentare; b) l'impossibilità di una modifica di questo
accertamento, data, nell'ipotesi, dalla fine della legislatura e, dunque, dallo
scioglimento delle Camere. Il requisito
sub a) non può ritenersi integrato prima che si sia conclusa la fase
"materialmente giurisdizionale" del procedimento giuntale. Il
requisito sub b) è necessario a escludere che, rispetto alla fase contenziosa
davanti alla Giunta, l'accertamento possa essere rimesso in discussione,
secondo quanto sopra ricostruito, riespandendo l'autodichia in parola”]
FATTI DI CAUSA
R.C. conveniva in giudizio il
Ministero dell'interno esponendo che:
- era stato candidato alle
elezioni politiche della XIV legislatura, svolte nel 2001;
- l'ufficio elettorale
circoscrizionale aveva dichiarato eletto un diverso candidato, M.R.;
- aveva proposto ricorso alla
Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, contestando errori nello
spoglio;
-la Giunta aveva contestato
l'elezione del deputato M.R., e il presidente della Giunta aveva pertanto
fissato la seduta pubblica della stessa per la deliberazione sulla
contestazione;
- la seduta non si era tenuta per
mancanza del numero legale e, successivamente, la legislatura terminava con
conseguente decadenza della Giunta senza che potesse essere adottata, a norma
del regolamento della Giunta stessa, una proposta di annullamento, decadenza o
convalida dell'elezione contestata.
Ciò premesso, domandava il
risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, subiti a causa dell'operato
degli uffici elettorali circoscrizionali.
Il tribunale, nel contraddittorio
con il Ministero citato, riteneva sussistente sia la giurisdizione ordinaria,
trattandosi di domanda risarcitoria, sia la legittimazione passiva del
Ministero dell'interno, essendo coinvolte articolazioni della pubblica
amministrazione riferibili all'ente convenuto, ma rigettava nel merito la
domanda, non essendo intervenuto l'accertamento definitivo, riservato
costituzionalmente alla Camera dei deputati, dell'illegittimità della
proclamazione elettorale.
La corte di appello confermava la
sentenza di prime cure.
Avverso tale decisione ricorre
per cassazione R.C. formulando tre motivi e depositando memoria. Resiste con
controricorso il Ministero dell'interno.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si
prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 11, 13 del
regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, 2043 cod.
civ., 66 Cost., poiché la corte di appello avrebbe omesso di considerare che
ciò che era mancato non era l'accertamento istruttorio della Giunta, invece
completato, bensì la deliberazione finale della stessa inerente al risultato
elettorale - che, diversamente, non era idonea a escludere la sussistenza del
diritto risarcitorio, non potendo più essere incisa l'autonomia parlamentare.
La censura viene specificata anche sottolineando che la deliberazione di
Giunta, fondata su accertamenti numerici, avrebbe vincolato anche l'Assemblea
che, nel caso, secondo l'art. 17 bis del regolamento della Camera dei deputati,
non avrebbe dovuto neppure procedere a votazioni, intendendosi approvata
"de plano" la proposta ricevuta.
Con il secondo motivo si
prospetta la violazione degli artt. 2043, cod. civ. e 37, cod. proc. civ.,
poiché la corte di appello avrebbe errato obliterando l'accertamento
istruttorio della Giunta delle elezioni, riconsiderando quindi i fatti e,
pertanto, eccedendo dal perimetro giurisdizionale ordinario.
In subordine a tale censura, il
ricorrente solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043,
cod. civ., e 37, cod. proc. civ., in riferimento agli artt. 3, 24, 66, 11, 117,
primo comma, Cost., e 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per
l'ipotesi in cui si ritenesse che l'ordinamento presupponga necessariamente, ai
fini della statuizione risarcitoria, attività ulteriori rispetto all'accertamento
istruttorio, rimesse a inevitabili valutazioni politiche, ledendosi
irragionevolmente il diritto anche sovranazionale alla tutela giurisdizionale,
in modo eccedente la "ratio" di salvaguardia dell'autonomia
parlamentare.
Con il terzo motivo si prospetta
la violazione dell'art. 92, cod. proc. civ., e del d.m. 10 marzo 2014 n. 55,
poiché la corte di appello, omettendo di compensare le spese processuali,
avrebbe errato attesa l'assoluta novità della questione trattata ovvero
dovendosi tener conto del mutamento della giurisprudenza rispetto a difformi
precedenti di merito, richiamati dal deducente, finendo, così, sia per violare
i parametri di liquidazione delle spese stesse, sia per non escludere,
illegittimamente, la debenza ex art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del
2012.
2. I primi due motivi, da
esaminare congiuntamente per connessione, sono infondati.
La giurisprudenza di questa Corte
(Cass., Sez. U., 22/03/1999, n. 172, Cass., Sez. U., 08/04/2008, nn. 9151,
9152, 9153, 9155, 9156, 9157, 9158) ha chiarito che l'esercizio, da parte delle
Camere, a norma dell'art. 66 della Costituzione, del potere di giudicare dei
titoli di ammissione dei suoi componenti, compreso il riscontro del regolare
svolgimento delle operazioni elettorali e del risultato numerico della
votazione, è riservato ad esse in via esclusiva, e che il relativo accertamento
è vincolante e insindacabile da parte di qualsiasi autorità giurisdizionale.
Qualora, a seguito dell'esercizio
di tale potere, venga proclamato eletto un candidato, riguardo al quale la Camera abbia accertato che
illegittimamente, a causa di irregolarità compiute dagli organi elettorali, era
mancata la tempestiva proclamazione da parte dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, rientra invece nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria - che può conoscere, senza ormai interferire nell'esercizio di quel
potere, già avvenuto, degli effetti derivanti dall'accertamento al quale è
vincolata - la domanda con cui quel candidato, lamentando il ritardo della proclamazione
o la sua erroneità, chieda il risarcimento del danno conseguentemente sofferto,
mentre assume il carattere di questione di merito l'accertamento della concreta
esistenza del diritto all'invocato risarcimento, sotto il profilo della
configurabilità e concreta sussistenza di un ingiusto pregiudizio.
L'esclusione dell'interferenza
con la prerogativa parlamentare di giudicare dei titoli di ammissione dei suoi
componenti, cioè, si spiega proprio perché l'esercizio della giurisdizione
civile presuppone che il potere di accertamento della Camera sia già stato
esercitato, e si tratti di giudicare soltanto degli effetti di quella verifica.
La legittimazione passiva avverso
tale domanda appartiene poi allo Stato, posto che l'attività dei vari organi
del procedimento per le operazioni elettorali, relative all'elezione delle
Camere, è attività di natura amministrativa, compiuta da organi amministrativi
temporanei, facenti parte della pubblica amministrazione statale, e allo Stato,
perciò, deve in tesi imputarsi la responsabilità derivante dal fatto illecito
dei componenti di tali uffici, in ipotesi lesivo del diritto soggettivo
pubblico ad esercitare il mandato parlamentare.
3. Nel caso qui in scrutinio, i
fatti, come ricostruiti in ricorso (pag. 3 e seguenti), non sono in discussione
(pagg. 6 e seguenti della sentenza impugnata).
La Giunta delle elezioni aveva
deliberato (1'11 gennaio 2006) la contestazione dell'elezione in parola,
sicché, a norma dell'art. 13 del regolamento di Giunta, era stata fissata la
seduta pubblica dell'udienza per deliberare la proposta da fare all'Assemblea.
All'esito ditale seduta (7 febbraio 2006), la Giunta, riunita in camera di consiglio, non aveva
deliberato per mancanza del numero legale, e non si era poi riunita sino allo
scioglimento delle Camere per fine della legislatura, circa due mesi e mezzo
dopo (22 aprile 2006).
Ciò posto, si rivela erronea la
tesi di parte ricorrente secondo cui l'accertamento avrebbe dovuto e dovrebbe
considerarsi concluso con la delibera di contestazione dell'elezione (a séguito
del rigetto della proposta di archiviazione del ricorso avanzato dallo stesso
deducente in sede parlamentare). Infatti:
a) la deliberazione definitiva
della Giunta delle elezioni segue quella di contestazione delle stesse, secondo
quanto previsto dall'art. 13 del relativo regolamento;
b) all'esito dell'udienza
pubblica fissata al fine sub a), la
Giunta delibera, per quanto qui rileva, una proposta di
annullamento o convalida dell'elezione stessa (art. 13, comma 8, del
regolamento della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati);
c) la deliberazione finale su
tale proposta è propria dell'Assemblea e
d) se la proposta di Giunta
«discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea -
non procede a votazioni e la proposta si intende approvata, salvo che, prima
della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del
giorno motivato, che la Giunta
proceda a ulteriori verifiche» (art. 17 bis, comma 1, del regolamento della Camera
dei deputati).
Ne deriva non solo che l'attività
istruttoria può essere riaperta, ma, evidentemente, che l'accertamento versato
nella proposta di Giunta non interviene sino a quest'ultima - cui, come detto,
non si arrivò nel caso qui in esame.
Istruttoria e accertamento sono,
infatti, attività procedimentali distinte, e la seconda è la valutazione delle
risultanze della prima.
La possibilità di pronuncia del
giudice civile sulla domanda risarcitoria, secondo quanto sopra ricostruito,
presuppone l'intervenuto accertamento, che non potrebbe dirsi effettuato
dall'organo ("lato sensu") parlamentare prima della decisione
conclusiva della Giunta, quand'anche non dovesse riferirsi alla votazione
finale dell'Assemblea in quanto non propriamente connotata, come si dirà più
avanti, dai caratteri giurisdizionali rinvenibili nel procedimento giuntale, e
in questo senso, a mente di una terminologia spesa negli studi, espressione di
"giustizia politica" (cfr. il richiamo presente in Cass., n. 9151 del
2008, cit., pag. 14).
Va inoltre sottolineato che la
delibera di contestazione dell'elezione non fu basata su accertamenti
"esclusivamente numerici", posto che, come dà atto lo stesso
ricorrente, la contraria e respinta proposta di archiviazione si basava sul
rilievo che lo scarto di voti era esiguo e al contempo non erano state
rinvenute oltre mille schede, sicché oggetto del giudizio di accertamento
finale avrebbe dovuto essere anche tale profilo, diversamente valutativo.
Pertanto, è infondato il rilievo
per cui la corte territoriale avrebbe rivisto l'accertamento della Giunta
obliterandolo, essendo accaduto l'esatto contrario, ossia il rispetto, da parte
del giudice ordinario, dell'autonomia parlamentare, con il conseguente rilievo
del difetto di quello che, davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, è un
fatto costitutivo della pretesa risarcitoria, ossia l'accertamento definitivo,
in sede di autodichia parlamentare, dell'erroneità del risultato elettorale.
3.1 Deve quindi esaminarsi la
sollevata questione di costituzionalità.
Detta questione, così come
formulata, risulta manifestamente infondata poiché il diritto al giudice è
assicurato nel rispetto dell'autonomia parlamentare, stabilita, sul punto,
dall'art. 66 della stessa Costituzione.
L'esame di tale questione,
d'altro canto, permette di chiarire meglio i margini conformativi della
possibile tutela risarcitoria in discussione.
3.2. Deve infatti valutarsi e
tenersi nel dovuto conto il rilievo per cui, come recentemente chiarito dalla
giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 120 del 2014), la "grande
regola" del«l'indipendenza delle Camere non può compromettere diritti
fondamentali, né pregiudicare l'attuazione di principi inderogabili», tra cui è
senz'altro ricompresa la "grande regola" del diritto al giudice e al
giudizio, propria dello Stato di diritto, che si traduce nel regime
giurisdizionale al quale sono in via generale sottoposti, nel nostro sistema
costituzionale e in coerenza con quello C.E.D.U. (art. 6), tutti i beni
giuridici e tutti i diritti, ex artt. 24, 112 e 113 Cost. (Corte cost., n. 379
del 1996; Cass., Sez. U., 19/12/2014, n. 26934, pag. 16).
Naturalmente la tenuta di questo
principio non dev'essere apprezzata, per quel che compete a questa Corte, nella
prospettiva di una, distinta, questione di costituzionalità dei regolamenti
parlamentari - inibita, più che da ragioni di matrice prettamente storica, dal
riferimento alle "fonti atto" presente nell'art. 134, primo alinea,
Cost. - bensì, anche e più propriamente, nella prospettiva del possibile
conflitto di attribuzioni (Corte cost., n. 120 del 2014, cit., punto 4.2., in
cui si richiama ma sostanzialmente si precisa e supera l'orientamento di Corte
cost., n. 154 del 1985, e Corte cost., nn. 444 e 445 del 1993).
Com'è stato rimarcato, «il
confine tra i due distinti valori (autonomia delle Camere, da un lato, e
legalità-giurisdizione, dall'altro) è posto sotto la tutela» della Consulta,
«che può essere investita, in sede di conflitto di attribuzione, dal potere che
si ritenga leso o menomato dall'attività dell'altro (sentenza n. 379 del 1996).
In tale sede la Corte
può ristabilire il confine - ove questo sia violato - tra i poteri
legittimamente esercitati dalle Camere nella loro sfera di competenza e quelli
che competono ad altri, così assicurando il rispetto dei limiti delle
prerogative e del principio di legalità, che è alla base dello Stato di
diritto» (Corte cost. n. 120 del 2014, cit., punto 4.4.).
3.3. L'attività della Giunta
delle elezioni delle Camere, definita dall'art. 66 della Carta come di
«verifica dei titoli di ammissione dei suoi componenti» e dagli studi, nonché
dalla prassi parlamentare, di "verifica dei poteri" (stante la
scomparsa del mandato scritto dei deleganti e in quanto riferibile anche alla
posizione dei senatori a vita), nasce storicamente, con il "Parliamentary
Election Returns Act" inglese del 1695, come tutela della "House of
Commons" dalle intromissioni della Corona, ovvero come presidio dalle
possibili interferenze di altri poteri costituzionali dell'autonomia
parlamentare, quale declinazione della sovranità popolare.
Per analoghe ragioni in Italia,
durante i lavori dell'Assemblea costituente, furono scartate opzioni volte a
prevedere forme di controllo giurisdizionale in senso stretto, affidate a
tribunali a composizione mista (giudici e parlamentari) o alla Corte di
cassazione in composizione speciale, e prevalse invece l'intento di assicurare
in massimo grado l'autonomia e l'indipendenza del Parlamento, risultando
confermata, in proposito, l'impostazione dello Statuto albertino (art. 60).
Effettivamente l'esperienza
comparata segnala importanti scelte di giurisdizionalizzazione: in Inghilterra
sin dal "Parliamentary election act" del 1868; in Francia con il
ruolo assegnato al "Conseil constitutionel"; in Germania con una
soluzione mista prevista dall'art. 41 della Legge fondamentale, in cui si
stabilisce la ricorribilità al Tribunale costituzionale federale delle
decisioni di verifica del "Bundestag"; negli Stati Uniti d'America
con il precedente della Corte Suprema Powell v. McCormack (395 US 486, 1969)
che ha affermato il sindacato costituzionale sui limiti della verifica
parlamentare dei poteri concernente gli eletti al Congresso.
Ma, proprio a fronte di queste
differenti opzioni, la scelta dell'ordinamento italiano risulta nel senso della
netta autonomia parlamentare.
Tale soluzione costituzionale si
declina, rispetto alla fattispecie odierna, con la descritta autodichia
prevista dal regolamento della Giunta delle elezioni, in combinato disposto con
il regolamento della Camera dei deputati.
3.4. Gli studi sono divisi sulla
qualificazione del procedimento di verifica dei poteri - se cioè politico,
amministrativo o giurisdizionale - ma vengono costantemente e condivisibilmente
evidenziati i connotati chiaramente contenziosi del procedimento giuntale, che
prevede, come visto, un ricorso, una fase istruttoria, una fase conclusiva con
udienza pubblica a fini di trasparenza, l'articolazione del contraddittorio con
audizione degli interessati anche assistiti, e una camera di consiglio
decisoria quale espressione della concentrazione processuale.
La Corte costituzionale, se
dapprima ha considerato la verifica parlamentare dei poteri idonea derogare al
principio della tutela giurisdizionale (Corte cost., n. 113 del 1993, punto 6,
Corte cost., n. 29 del 2003, punto 3, sesto capoverso), ha infine concluso per
la natura giurisdizionale del procedimento (Corte cost., n. 116 del 2006, Corte
cost., n. 259 del 2003, punto 2.2., primo capoverso).
In questa cornice, la riserva in
via esclusiva alle Camere di tale attività "materialmente
giurisdizionale", si iscrive, dunque, nella scelta di bilanciare in questo
modo le due grandi regole, quella del diritto al giudice e quella
dell'autonomia delle assemblee elettive parlamentari.
Nella prospettiva della
giurisdizione civile, la mancanza di un positivo e definitivo accertamento, da
parte dell'organo parlamentare in sede di autodichia costituzionalmente
riconosciuta, sull'irregolarità delle elezioni, si risolve perciò nella carenza
di un fatto presupposto, necessario all'ipotizzabilità della tutela
risarcitoria, ossia costitutivo di questa, che non può assumersi sussistente
neppure attraverso un accertamento in via incidentale, perché la sua positiva
affermazione è sottratta a questa giurisdizione.
La circostanza per cui la
verifica dei poteri possa concludersi - secondo l'attuale conformazione
dell'autodichia data dai regolamenti parlamentari e da quelli c.d. minori che
con i primi facciano corpo come il regolamento della Giunta delle elezioni -
senza un accertamento, e che tale conclusione sia consolidata dallo
scioglimento delle Camere per il termine della legislatura, nella logica della
descritta ricostruzione sistematica, trova, quindi, la copertura in cui si
risolve l'opzione costituzionale del bilanciamento tra poteri dello Stato,
senza, cioè, che possa ipotizzarsi un conflitto di attribuzioni, perché si
tratta proprio di quelle attualmente volute dallo stesso assetto
costituzionale.
3.5. Nella fattispecie, come
visto, la Giunta
delle elezioni non ha deliberato la proposta di annullamento o convalida
all'Assemblea. Questo stato del procedimento si è consolidato per il termine
della legislatura, non risultando neppure applicabile, al di là del rinnovo elettorale
dell'Assemblea, l'art. 17 bis, comma 4, del regolamento della Camera stessa
secondo cui «per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle
elezioni la Camera
può essere convocata anche successivamente al suo scioglimento», proprio perché
era mancata una proposta conclusiva di Giunta.
All'integrazione del fatto
costitutivo della pretesa risarcitoria, conformato dal bilanciamento tra regola
del diritto al giudizio e regola dell'autonomia parlamentare, è difettato,
pertanto, proprio quel definitivo accertamento dell'organo del Parlamento che
potesse dirsi integrare l'estrinsecazione di quell'indipendenza compiutamente
intesa.
Due, pertanto, sono le condizioni
per cui si possa espandere la tutela risarcitoria che ricade nella giurisdizione
civile ordinaria:
a) l'accertamento contenzioso
dell'organo parlamentare;
b) l'impossibilità di una
modifica di questo accertamento, data, nell'ipotesi, dalla fine della
legislatura e, dunque, dallo scioglimento delle Camere.
Il requisito sub a) non può
ritenersi integrato prima che si sia conclusa la fase "materialmente
giurisdizionale" del procedimento giuntale.
Il requisito sub b) è necessario
a escludere che, rispetto alla fase contenziosa davanti alla Giunta,
l'accertamento possa essere rimesso in discussione, secondo quanto sopra
ricostruito, riespandendo l'autodichia in parola.
In carenza di questi fatti
costitutivi, tali rispetto alla domanda risarcitoria, quest'ultima dev'essere
dichiarata infondata.
4. Il terzo motivo di ricorso è
in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.
Risulta infatti aspecifica la
censura della violazione dei parametri di liquidazione, mentre, quanto alla
mancata compensazione, il sindacato della Corte di cassazione non può
estendersi al merito della decisione, al di là della sua condivisibilità, ed è
limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le
spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la
conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del
giudice di merito, la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in
parte le spese di lite (cfr., tra le tante, Cass., 04/08/2017, n. 19613).
Infine, la dichiarazione di
sussistenza dei presupposti per la debenza ex art. 13 comma 1 quater del d.P.R.
n. 115 del 2012, costituisce atto vincolato in ipotesi di rigetto
dell'impugnazione proposta.
5. Le spese di questo giudizio
vanno compensate per la novità e la rilevanza della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Spese compensate. Così deciso in Roma il giorno 29 novembre 2018.
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