Cons. di Stato, I, xxx 2018, n. xxx
Ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica proposto dal signor V. e dalla “Onoranze funebri ...”
contro il Comune di C. e nei confronti della “Organizzazione funeraria …”
avverso Regolamento trasporti funebri.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero dell'interno ha
chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo
Luttazi.
Premesso:
Con ricorso straordinario notificato in data 8 giugno 2006 al
Comune di C. e alla “Organizzazione funeraria …” il signor V. e la “Onoranze
funebri di …” – che riferiscono di esercitare l'impresa per la gestione di
un'agenzia pubblica di affari per disbrigo pratiche amministrative-onoranze
funebri nel Comune di C. - hanno impugnato il Regolamento dei trasporti funebri
di quel Comune (entrato in vigore, come riferisce il ricorso, il 9 febbraio
2006: allo stato non è reperibile in atti la relativa certificazione), nella
parte in cui all'art. 8 prevede per l'iscrizione all'albo comunale dei
trasporti funebri anche i seguenti requisiti minimi:
“- possesso di autorimessa nel territorio del Comune di C.
ed avente i requisiti di cui all'art. 21 del D., P, R. n. 285/90;
- possesso e/o disponibilità esclusiva (contratto leasing
e/o noleggio per la durata di anni 3 (tre) della seguente dotazione di mezzi:
a) n. 2 carri funebri aventi i requisiti minimi richiesti di impatto ambientale
e norme per la sicurezza stradale; b) n. l carro funebre per bambini (fino a l0
anni) di colore chiaro; c) n. l autovettura omologata per il trasporto
floreale: d) n. l furgone navetta omologato per trasporto persone per l
'accompagnamento dei congiunti della salma dal luogo in cui viene svolto il
rito religioso sino al cimitero;
- una dotazione di personale sufficiente non inferiore a 6
(sei) necrofori di cui 2 (due) con la qualifica di autista […]”.
II ricorrenti lamentano che le nuove previsione regolamentari
impediscono, in considerazione dei requisiti richiesti, la nascita di imprese
di trasporto funebre di piccole dimensioni, eliminando la libera concorrenza
cui si ispira la normativa vigente, che ha liberalizzato anche questo tipo di
mercato; e denunciano “violazione di legge per falsa applicazione del d.P.R.
10 settembre 1990, n. 285 - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica”.
Il Comune di C. ha prodotto una relazione, esprimendo l’avviso
che il ricorso sia tardivo.
Il Ministero riferente, con relazione datata 12 luglio 2017, ha
espresso l’avviso che il ricorso sia inammissibile per carenza di
legittimazione ad agire, non avendo il provvedimento impugnato alcun effetto
lesivo diretto nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Considerato:
Il ricorso va respinto nel merito, e ciò consente di
prescindere dalle eccezioni preliminari.
I contestati requisiti minimi previsti per l'iscrizione
all'albo comunale dei trasporti funebri hanno l’evidente finalità di far sì che
l’importante servizio venga espletato da imprese che possano garantirne il
decoro e la conformità al palese interesse pubblico da soddisfare. I contestati
livelli minimi di qualità del particolare servizio non risultano in palese
contrasto con criteri di logica e adeguatezza, unici criteri ai quali
commisurare l’opzione regolatoria dell’atto normativo impugnato.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
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