domenica 11 marzo 2018



Parere del Cons. di Stato 2018


Ai sensi dell’art. 3, lett. d), della l. 1185/1967, ostano al rilascio del passaporto – ed all’apposizione dell’inibitoria all’espatrio sulla carta d’identità –  le (tre, nel caso deciso) ammende penali insolute, prive del nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione delle relative sentenze; né la misura è contraria alla libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini dell’Unione, in quanto le ammende in parola concretano i “motivi di ordine pubblico” e “di pubblica sicurezza” che, secondo l'art. 27, comma 1, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, possono limitare la libertà de qua, risultando, altresì, nel caso deciso, rispettosa del principio di proporzionalità e adeguata al comportamento dell’interessato, come previsto dal comma 2° della citata disposizione




Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso diniego di rilascio del passaporto e ordine di esibizione della  carta di identità per apposizione d'inibitoria all'espatrio.
LA SEZIONE
Vista la relazione con la quale il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Luttazi.

Premesso:
con ricorso straordinario - recante richiesta di accesso al procedimento e di un congruo termine per replicare agli scritti dell’Amministrazione - notificato al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il 6 giugno 2017 il signor -OMISSIS-, pervenuto al ricorrente, come riferito nel ricorso, in data 6 febbraio 2017 e con cui quel Ministero ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal signor -OMISSIS- avverso il provvedimento del Questore di Piacenza datato 1 settembre 2016 e notificato in data 1 novembre 2016, il quale ha respinto l'istanza del ricorrente di rilascio del passaporto e ha disposto l'esibizione della carta d’identità per l'apposizione dell'inibitoria all'espatrio.
Il provvedimento questorile, confermato dal rigetto del relativo ricorso gerarchico, è stato disposto perché a carico del ricorrente era emersa, tra l’altro, la condanna al pagamento di tre ammende per un importo rispettivamente di Euro 1760,00, 2400,00 e 2600,00 (le prime due stabilite con sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 marzo 2011, la terza con decreto penale del Tribunale di Piacenza del 13 aprile 2015) e non pagate, ed era stata dunque riscontrata la condizione ostativa di cui all’articolo 3, lettera d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185 nonché, quanto alla citata annotazione sulla carta di identità, la necessità dei relativi adempimenti ai sensi del d.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 (“Disciplina dell’uso della carta d’identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”).
Il ricorso denuncia la violazione dell'art. 27 della Direttiva comunitaria 2004/38/CE per non esser stato interpretato in senso ad essa conforme il citato art. 3, lettera d), della legge n. 1185/1967; nonché una sostanziale lesione dei principi costituzionali di uguaglianza, parità di trattamento, libera circolazione.
Il Ministero riferente ha espresso l’avviso che l’Amministrazione abbia legittimamente operato.
La relazione e gli atti ad essa allegati sono stati trasmessi al ricorrente in data 20 ottobre 2017.
Considerato:
Il ricorrente non contesta che a suo carico risulta il mancato pagamento di tre diverse ammende, e che per il rilascio del passaporto non vi è stato il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione delle relative sentenze; ma sostiene che la disposizione conseguentemente applicata nei suoi confronti [l’articolo 3, lettera d), della legge 21 novembre 1967, n. 1185] lo sia stata in base ad una interpretazione non conforme all'art. 27 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; e che una simile interpretazione violi anche i principi costituzionali di uguaglianza, parità di trattamento e libera circolazione.
Questi rilievi sono infondati.
Le ammende non pagate dal ricorrente concretano effettivamente la fattispecie di cui al citato articolo 3, lettera d), della legge n. 1185/1967 [“Non possono ottenere il passaporto: […] d) coloro che debbano espiare una pena restrittiva della libertà personale o soddisfare una multa o ammenda, salvo per questi ultimi il nulla osta dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza, sempreché la multa o l'ammenda non siano già state convertite in pena restrittiva della libertà personale, o la loro conversione non importi una pena superiore a mesi 1 di reclusione o 2 di arresto”].
Le tre ammende penali insolute – a fronte delle quali è mancato un nulla osta al rilascio del passaporto “dell'autorità che deve curare l'esecuzione della sentenza” – concretano i “motivi di ordine pubblico” e “di pubblica sicurezza” che, secondo l’invocato l'art. 27, comma 1, della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/38/CE, possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione europea; e, come previsto nel successivo comma 2, risultano rispettose del principio di proporzionalità e adeguate al comportamento personale che è emerso dalle condanne riportate dal ricorrente.
E altresì tali proporzionalità e adeguatezza escludono sia una interpretazione del citato articolo 3, lettera d), della legge n. 1185/1967 contraria ai pure invocati principi costituzionali di uguaglianza, parità di trattamento e di libera circolazione sia, con evidenza, un contrasto della stessa disposizione con quei principi costituzionali.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.
Manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

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