Fotografare il voto (può) “costa (re)
caro”
Cass. pen. 1 marzo 2018 (ud. 21 dicembre 2017) n. 9400
L'interpretazione letterale dell’art. 1, del d.l. 49/2008, convertito dalla l.
96/2008, non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato
è esclusivamente quella descritta nel comma primo della norma stessa -
l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare
l'espressione del voto - a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma
quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza [secondo
l’imputato il reato non si era consumato perché
“la condotta … avrebbe dovuto essere preceduta, secondo la lettera della
norma, dall'invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina il
mezzo di riproduzione visiva”; osserva il S.C. che “I commi secondo e terzo
della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il presidente del seggio
è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di conseguenze penali per il
medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare
l'invito del presidente all'elettore a depositare le apparecchiature di
registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione
di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma”]
RITENUTO IN FATTO
1 - Con sentenza del 18 maggio
2017, la Corte
di appello di Firenze confermava la sentenza del locale Tribunale nella parte
in cui aveva ritenuto P. B. colpevole del reato previsto dall'art. 1 legge n.
96 del 2008, per avere introdotto, il 24 febbraio 2013, nella cabina elettorale
il proprio telefono cellulare scattando una fotografia alla scheda elettorale
che aveva appena compilato, solo convertendo la pena detentiva irrogatagli
nella pena pecuniaria di euro 15.000 di ammenda.
L'imputato
aveva ammesso di avere scattato la fotografia alla scheda elettorale in cui
risultava già impresso il suo voto ma il suo difensore assumeva non essersi
consumato il reato contestato poichè la condotta dell'imputato avrebbe dovuto
essere preceduta, secondo la lettera della norma, dall'invito del presidente
del seggio a non introdurre nella cabina il mezzo di riproduzione visiva.
La Corte territoriale aveva,
invece, confermato la condanna del B. affermando che la norma punitiva non
prevedeva affatto, come elemento costitutivo del reato contestato, il previo
invito del presidente del seggio a non introdurre nella cabina elettorale
strumenti atti a fotografare il voto espresso.
La Corte riteneva, infine,
l'inapplicabilità del disposto dell'art. 131 bis cod. pen., in considerazione
della gravità del fatto consumato, posto che, alla vietata introduzione nella
cabina elettorale del mezzo di riproduzione, già di per sé condotta costituente
reato, si era aggiunta anche la effettiva fotografia della scheda elettorale
appena compilata.
2 - Propone ricorso l'imputato, a
mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2 - 1 - Con
il primo deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione in quanto,
se è vero che il primo comma della norma citata prevede la punizione di chi
porta all'interno della cabina degli strumenti atti a fotografare il voto, è
altrettanto vero che i commi successivi dettano gli adempimenti che il
presidente del seggio deve attuare per rendere concreto tale divieto,
consistenti nell'invitare l'elettore a depositare le apparecchiature prima di
entrare in cabina.
2 - 2 - Con il secondo motivo
lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione del
disposto dell'art. 131 bis cod. pen.. Il comportamento era del tutto
occasionale e l'omissione dell'invito da parte del presidente aveva certamente
diminuito il coefficiente psicologico del fatto e, quindi, la sua gravità. Il
precedente penale non era impeditivo.
2 - 3 - Con il terzo motivo
deduce la violazione di legge in riferimento al calcolo della pena pecuniaria
sostitutiva, non essendo possibile limitare il ragguaglio previsto dall'art.
459 comma 1 bis introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 203 al solo caso delle
pene pecuniarie irrogate con il decreto penale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va
pertanto rigettato.
1 - Il testo dell'art. 1 d.l. 1
aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 è il seguente:
" 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato
introdurre all'interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre
apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini.
2. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione, all'atto della
presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da
parte dell'elettore, invita l'elettore stesso a depositare le apparecchiature
indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso.
3. Le apparecchiature depositate dall'elettore, prese in consegna dal
presidente dell'ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di
identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all'elettore dopo
l'espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene
fatta annotazione in apposito registro.
4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con
l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 300 a 1000 euro.".
2 - L'interpretazione
letterale di tale norma non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta
costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della
stessa - l'introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare
l'espressione del voto - a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma
quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza.
I commi
secondo e terzo della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il
presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di
conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte,
ed in particolare l'invito del presidente all'elettore a depositare le
apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono
alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al
primo comma.
3 - Se ne deduce pertanto la
correttezza della decisione impugnata sul punto, posto che, in fatto, era
emerso che il ricorrente aveva, comunque, violato il divieto posto dalla norma
penale, introducendo il proprio telefono cellulare nella cabina elettorale. Peraltro
anche attuando il pericolo che il precetto intende scongiurare, fotografando la
sua espressione di voto.
Così da giustificare, sul piano
logico, la conclusione a cui erano pervenuti i giudici del merito sulla
particolare gravità della condotta posta in essere dal B., al fine di negare la
speciale formula di proscioglimento prevista dall'art. 131 bis cod. pen..
Sono, conclusivamente, infondati
il primo ed il secondo motivo di ricorso.
4 - Non merita accoglimento
neppure il terzo motivo di ricorso.
L'art. 1, comma 53, legge 23
giugno 2017 n. 103 ha, infatti, introdotto, nell'art. 459 cod. proc. pen. (in
tema di procedimento per decreto penale), il comma 1 bis, che consente al
giudice di determinare la misura della sanzione penale, sostitutiva della pena
detentiva, non più nei termini generali stabiliti dall'art. 135 cod. pen. (euro
250 per ogni giorno di pena detentiva), ma in misura variabile (tenendo conto
della condizione economica dell'imputato e del suo nucleo familiare) da un
minino di euro 75 ad un massimo pari al triplo di tale somma, per ogni giorno
di pena detentiva.
Il ricorrente assume che tale
trattamento di maggior favore debba applicarsi, non al solo caso del
procedimento per decreto/ ma a tutti i casi in cui la pena detentiva può essere
trasformata in pena pecuniaria e, quindi, anche nel caso di specie, ove, ad
esito del prescelto rito abbreviato, la sanzione detentiva è stata sostituita
in quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689.
Tale pretesa è però priva di
fondamento.
E' infatti evidente che il
legislatore, nell'introdurre, con la legge n. 103/2017, nell'art. 459 cod.
proc. pen. il comma 1 bis, ha inteso favorire la definizione contratta del
processo penale, ad evidenti fini deflattivi, consentendo, nel solo caso del
rito alternativo del decreto penale, il più semplificato fra quelli previsti
dall'ordinamento, un'ulteriore contrazione della risposta sanzionatoria
(laddove poi la pena può essere già diminuita in misura maggiore rispetto agli
altri riti semplificati, della metà piuttosto che di un terzo come nel caso
dell'applicazione concordata della pena e del giudizio abbreviato).
Si tratta pertanto di una
disposizione di favore giustificata dal risparmio di attività processuali e
che, per tale ragione, non può essere considerata, come vorrebbe il ricorrente,
una norma di applicazione generale, se non ponendo in dubbio l'intero impianto
premiale del codice di rito.
4 - Al rigetto del ricorso segue
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma, il 21
dicembre 2017.
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