martedì 25 aprile 2017





 In tema di propaganda elettorale

Cass. pen.  17 febbraio 2017 (ud. 13 gennaio 2017)  n. 7680

Il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale", presente nell’art. 8 della l. 212/1956, è meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi [aggiunge il S.C. che: a)  “nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata, sicché nel concetto di "affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi”; b) “la legge non effettua … alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge, come peraltro implicitamente rilevato laddove si è riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all'ipotesi di propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi (Sez. 3, n. 2504 del 11/11/1966, Lagrotteria, Rv. 10306501)”]


RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data 28/11/2014, il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità penale di Massimiliano LODA in ordine al reato di cui all'art. 8, comma 3 legge 4 aprile 1956, n. 212, perché, in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio comunale di Brienno, aveva affisso adesivi di una lista della quale era candidato fuori dagli spazi appositamente destinati alla propaganda (In Brienno il 4/5/2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Formulate alcune osservazioni sui contenuti delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado, rileva che il Tribunale avrebbe avuto a disposizione dati probatori di segno contrario ed osserva che i testimoni indicati nella richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ignorata dalla Corte territoriale, avrebbero potuto dimostrare la sua innocenza.

3. Con un secondo motivo di ricorso rileva la nullità della sentenza di primo grado per la mancanza o incompletezza del dispositivo, in quanto privo di riferimenti al capo B) dell'imputazione, difetto ritenuto non emendabile con la correzione dell'errore materiale utilizzata dalla Corte di appello.

4. Con un terzo motivo di ricorso lamenta la mancata assoluzione che i giudici del merito avrebbero dovuto disporre in assenza di dati probatori significativi. Osserva, inoltre, che gli adesivi non rientrerebbero tra i mezzi di propaganda contemplati dalle disposizioni che si assumono violate e che la condotta contestata avrebbe dovuto essere qualificata come uno dei "casi di imbrattamento di arredo urbano e proprietà private a suo tempo previsti dal codice penale e recentemente depenalizzato con il d.lgs. 8/168 conv. D.L. 67/14".

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.



CONSIDERATO IN DIRITTO


  1. Il ricorso è infondato.
  2.  

OMISSIS


6. Per ciò che concerne, infine, il terzo motivo di ricorso, va anche in questo caso posta in evidenza la inammissibilità, in questa sede, di questioni concernenti la ricostruzione dei fatti operata dai giudici del merito.

Per il resto, va osservato come l'art. 8 della legge 212\1956, che detta norme per la disciplina della propaganda elettorale, stabilisca al terzo comma, che qui interessa, che deve essere penalmente sanzionato chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori degli appositi spazi, nonché chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma dell'articolo 1, il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Pare evidente che il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale" sia meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi.

Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in concreto effettuata, sicché nel concetto di "affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi quali quelli utilizzati nel caso in esame.

La legge non effettua, inoltre, alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge, come peraltro implicitamente rilevato laddove si è riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all'ipotesi di propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi (Sez. 3, n. 2504 del 11/11/1966, Lagrotteria, Rv. 10306501).

Del tutto infondata risulta, inoltre, l'ulteriore deduzione con la quale il ricorrente prospetta, peraltro in maniera non del tutto chiara, una diversa qualificazione del fatto contestatogli.

È sufficiente ricordare, a tale proposito, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma incriminatrice in esame non tutela il deturpamento dei luoghi ma lo straripamento della propaganda oltre gli spazi appositamente predisposti, ripartiti ed assegnati, con violazione della "par condicio" (Sez. 4, n. 9511 del 12/9/1996, Tabanella, Rv. 20626501)


P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo B) (art. 658 cod. pen.) perché il fatto non sussiste. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in data 13.1.2017

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