In tema di propaganda elettorale
Cass. pen. 17
febbraio 2017 (ud. 13 gennaio 2017) n.
7680
Il riferimento a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti
di propaganda elettorale", presente nell’art. 8 della l. 212/1956, è
meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto lo scopo della norma
è quello di disciplinare le modalità di effettuazione della campagna elettorale
mediante affissioni, che devono essere effettuate negli spazi appositi
[aggiunge il S.C. che: a) “nessuna
distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle modalità, mezzi e
materiali con i quali la collocazione del materiale di propaganda viene in
concreto effettuata, sicché nel concetto di "affissione" deve
pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione
di stampati autoadesivi”; b) “la legge non effettua … alcuna distinzione
riguardo alle dimensioni del materiale affisso, coerentemente con le finalità
di ordinato svolgimento della propaganda elettorale che la legge si prefigge,
come peraltro implicitamente rilevato laddove si è riconosciuta la sussistenza
del reato con riferimento all'ipotesi di propaganda elettorale effettuata
mediante affissione di stampati nelle vetrine e negli ingressi di negozi (Sez.
3, n. 2504 del 11/11/1966, Lagrotteria, Rv. 10306501)”]
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Milano,
con sentenza del 17/3/2016 ha confermato la decisione con la quale, in data
28/11/2014, il Tribunale di Como aveva affermato la responsabilità penale di
Massimiliano LODA in ordine al reato di cui all'art. 8, comma 3 legge 4 aprile
1956, n. 212, perché, in occasione delle elezioni del sindaco e del consiglio
comunale di Brienno, aveva affisso adesivi di una lista della quale era
candidato fuori dagli spazi appositamente destinati alla propaganda (In Brienno
il 4/5/2012). Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione
tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito
enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi
dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2. Con un primo motivo di ricorso
deduce la violazione di legge in ordine alla mancata rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale. Formulate alcune osservazioni sui contenuti
delle deposizioni testimoniali assunte nel corso del giudizio di primo grado,
rileva che il Tribunale avrebbe avuto a disposizione dati probatori di segno
contrario ed osserva che i testimoni indicati nella richiesta di rinnovazione
dell'istruzione dibattimentale, ignorata dalla Corte territoriale, avrebbero potuto
dimostrare la sua innocenza.
3. Con un secondo motivo di
ricorso rileva la nullità della sentenza di primo grado per la mancanza o
incompletezza del dispositivo, in quanto privo di riferimenti al capo B)
dell'imputazione, difetto ritenuto non emendabile con la correzione dell'errore
materiale utilizzata dalla Corte di appello.
4. Con un terzo motivo di ricorso
lamenta la mancata assoluzione che i giudici del merito avrebbero dovuto
disporre in assenza di dati probatori significativi. Osserva, inoltre, che gli
adesivi non rientrerebbero tra i mezzi di propaganda contemplati dalle
disposizioni che si assumono violate e che la condotta contestata avrebbe
dovuto essere qualificata come uno dei "casi di imbrattamento di arredo
urbano e proprietà private a suo tempo previsti dal codice penale e
recentemente depenalizzato con il d.lgs. 8/168 conv. D.L. 67/14".
Insiste, pertanto, per
l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
OMISSIS
6. Per ciò che concerne, infine,
il terzo motivo di ricorso, va anche in questo caso posta in evidenza la
inammissibilità, in questa sede, di questioni concernenti la ricostruzione dei
fatti operata dai giudici del merito.
Per il resto, va osservato come
l'art. 8 della legge 212\1956, che detta norme per la disciplina della
propaganda elettorale, stabilisca al terzo comma, che qui interessa, che deve
essere penalmente sanzionato chiunque affigge stampati, giornali murali od
altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall'articolo 1 fuori
degli appositi spazi, nonché chiunque contravviene alle norme dell'ultimo comma
dell'articolo 1, il quale vieta le iscrizioni murali e quelle su fondi
stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.
Pare evidente che il riferimento
a "stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda
elettorale" sia meramente esemplificativo e non anche tassativo, in quanto
lo scopo evidente della norma è quello di disciplinare le modalità di
effettuazione della campagna elettorale mediante affissioni, che devono essere
effettuate negli spazi appositi.
Nessuna distinzione viene effettuata dal legislatore in ordine alle
modalità, mezzi e materiali con i quali la collocazione del materiale di
propaganda viene in concreto effettuata, sicché nel concetto di
"affissione" deve pacificamente ricomprendersi ogni attività idonea
allo scopo, ivi compresa l'utilizzazione di stampati autoadesivi quali quelli
utilizzati nel caso in esame.
La legge non effettua, inoltre,
alcuna distinzione riguardo alle dimensioni del materiale affisso,
coerentemente con le finalità di ordinato svolgimento della propaganda
elettorale che la legge si prefigge, come peraltro implicitamente rilevato
laddove si è riconosciuta la sussistenza del reato con riferimento all'ipotesi di
propaganda elettorale effettuata mediante affissione di stampati nelle vetrine
e negli ingressi di negozi (Sez. 3, n. 2504 del 11/11/1966, Lagrotteria, Rv.
10306501).
Del tutto infondata risulta,
inoltre, l'ulteriore deduzione con la quale il ricorrente prospetta, peraltro
in maniera non del tutto chiara, una diversa qualificazione del fatto
contestatogli.
È sufficiente ricordare, a tale
proposito, che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la norma
incriminatrice in esame non tutela il deturpamento dei luoghi ma lo
straripamento della propaganda oltre gli spazi appositamente predisposti,
ripartiti ed assegnati, con violazione della "par condicio" (Sez. 4,
n. 9511 del 12/9/1996, Tabanella, Rv. 20626501)
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza
impugnata limitatamente al capo B) (art. 658 cod. pen.) perché il fatto non
sussiste. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in data 13.1.2017
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