martedì 25 aprile 2017



Testo vigente del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47



Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (G.U. 28 marzo 2014, n. 73), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121),  Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.


OMISSIS
 
 
Art. 5

Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti di disposizioni  in materia di contratti di locazione

1.         Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo’ chiedere la residenza  ne’  l’allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente decreto, gli atti  aventi  ad  oggetto  l’allacciamento  dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono  essere  stipulati  o comunque adottati, qualora non riportino i  dati  identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il  regolare possesso o la regolare detenzione dell’unita’ immobiliare  in  favore della quale si richiede l’allacciamento. Al  fine  di  consentire  ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell’utente  e  il  loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono  tenuti  a  consegnare   ai   soggetti   somministranti   idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti  la  proprietà,  il regolare possesso o la regolare detenzione  dell’unita’  immobiliare, in  originale  o  copia  autentica,  o  a  rilasciare   dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi  dell’art.  47  del  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre 2000, n. 445.

1-bis. I soggetti che occupano  abusivamente  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure  di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell’occupazione abusiva. 

1-ter. Sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015,  gli effetti prodottisi e  i  rapporti  giuridici  sorti  sulla  base  dei contratti di locazione registrati ai sensi dell’art. 3, commi 8 e  9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (1)


1-quater. Il  sindaco,  in  presenza  di  persone   minorenni   o meritevoli di tutela, può dare  disposizioni  in  deroga  a  quanto previsto  ai  commi  1   e   1-bis,   a   tutela   delle   condizioni igienico-sanitarie (2)




(1)Con sentenza 16 luglio 2015, n. 169, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma

(2)Il comma è stato così  inserito dall’art. 11, c. 3 bis, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con  modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n. 48, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città



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