Testo vigente del decreto legge
28 marzo 2014, n. 47
Decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (G.U. 28 marzo
2014, n. 73), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014,
n. 80 (G.U. 27 maggio 2014, n. 121), Misure urgenti per l'emergenza abitativa,
per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
OMISSIS
Art. 5
Lotta all’occupazione abusiva di immobili. Salvaguardia degli effetti
di disposizioni in materia di contratti
di locazione
1. Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non
puo’ chiedere la residenza
ne’ l’allacciamento a
pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti
emessi in violazione
di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della legge
di conversione del presente decreto, gli atti aventi
ad oggetto l’allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas,
di servizi idrici
e della telefonia fissa, nelle
forme della stipulazione, della
volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere
stipulati o comunque adottati,
qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo
che attesti la
proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione
dell’unita’ immobiliare in favore della quale si richiede
l’allacciamento. Al fine di
consentire ai soggetti
somministranti la verifica dei dati dell’utente
e il loro inserimento negli atti indicati nel
periodo precedente, i richiedenti sono
tenuti a consegnare
ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo
che attesti la
proprietà, il regolare possesso o
la regolare detenzione dell’unita’ immobiliare, in originale
o copia autentica,
o a rilasciare
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.
47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
1-bis. I soggetti che
occupano abusivamente alloggi
di edilizia residenziale pubblica non
possono partecipare alle
procedure di assegnazione di
alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di
accertamento dell’occupazione abusiva.
1-ter. Sono fatti salvi, fino
alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i
rapporti giuridici sorti
sulla base dei contratti di locazione registrati ai
sensi dell’art. 3, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. (1)
1-quater. Il sindaco,
in presenza di
persone minorenni o meritevoli di tutela, può dare disposizioni
in deroga a
quanto previsto ai commi
1 e 1-bis,
a tutela delle
condizioni igienico-sanitarie (2)
|
(1)Con
sentenza 16 luglio 2015, n. 169, la
Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale del comma
(2)Il
comma è stato così inserito dall’art.
11, c. 3 bis, del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 aprile 2017, n.
48, Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città
|
Nessun commento:
Posta un commento