Danno da (mero) ritardo (ex art. 28 d.l.
69/2013) e (superamento del termine nel procedimento per la) concessione della
cittadinanza italiana
Tar Lazio, Roma, 12 dicembre
2018, n. 12072
La previsione di cui all’art. 28 del decreto legge 69 del 2013, che prevede
l’indennizzo per il mero ritardo per tutti i procedimenti amministrativi,
tranne il silenzio qualificato ed i concorsi, non sembra possa avere ad oggetto
anche gli atti di alta amministrazione quale quello di concessione della
cittadinanza per naturalizzazione, sia per la peculiarità dell’ampia
discrezionalità che lo caratterizza, che con riguardo alla peculiarità
dell’istruttoria, aggravata non solo dalla necessità di coinvolgere autorità di
pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, per far fronte al rischio
terrorismo, ma anche dalla necessità di verificare documentazione proveniente
da Stati Esteri in relazione alla quale si è assistito al significativo
fenomeno della contraffazione [aggiunge il Collegio che “la definizione del
procedimento oltre il termine previsto di 730 giorni, ora raddoppiato con il
decreto legge 113/2018, deve ritenersi imputabile a cause esterne
all’Amministrazione, dato anche il numero oggettivamente elevato di domande (di
cui oltre il 60% non accolte) e la significativa produzione di documentazione
contraffatta, ed è, pertanto, illogico che l’indennità di cui all’art. 28 d.l.
69/2013, prevista indistintamente per qualsivoglia procedimento, tanto in caso
di attività amministrativa vincolata che di attività discrezionale, sulla base
del mero ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, trovi
applicazione anche per la concessione dello status civitatis per
naturalizzazione, nel quale il prevalente interesse pubblico ad accogliere
stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e
dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri, non
è altrimenti perseguibile che attraverso una accurata istruttoria sui cui tempi
incidono una varietà di fattori, tra i quali anche la mancata leale
collaborazione dei richiedenti, evidenziata anche dall’alta percentuale di
reiezioni, ed in relazione ai quali esigenze quali la sicurezza nazionale si
oppongono ad una compressione dell’attività istruttoria, per consentire la
quale i termini di conclusione del procedimento devono necessariamente
configurarsi come recessivi ove non esigibili”]
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2017, proposto
dal sig. H.S., rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in ordine
all’istanza (ex art. 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n 91 e succ. mod.)
presentata in data 23 aprile 2015 presso la Prefettura di Verona,
volta ad ottenere la cittadinanza italiana;
per la condanna
della Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento
richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 d.lgs. n. 104/2010, con
richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3 del d.lgs. n. 104/2010, nominando
ove necessario un commissario ad acta per l'adozione degli atti e provvedimenti
conseguenti all'inerzia dell'Amministrazione;
per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennizzo dovuto
ex art. 28 l. 69/2013, da liquidarsi in misura proporzionale al tempo che
intercorrerà fino all’effettiva adozione del provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero
dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018
il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato
nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 31 agosto 2017 e
depositato il successivo 15 settembre, il sig. Singh Harvinder ha impugnato il
silenzio del Ministero dell’Interno sulla istanza volta all’ottenimento della
cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co.1, lett. f), L. 91/1992,
chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna della p.a. all’adozione
del provvedimento, nonché alla corresponsione dell’indennizzo dovuto ex art. 28
l. 69/2013.
Rappresenta di avere presentato l’istanza in data 23 aprile
2015.
Essendo abbondantemente trascorso il termine di conclusione del
procedimento previsto dall’art. 3 D.P.R. 362/1994 senza che l’Amministrazione
abbia definito la procedura con un provvedimento espresso, nonostante i
solleciti, agisce per ottenere la condanna dell’amministrazione alla
definizione del procedimento con un provvedimento espresso.
Il 28/09/2017 si è costituito il Ministero dell’Interno.
Il 5 novembre 2018 il Ministero deposita nota con cui
rappresenta che in data 12 giugno 2018 ha predisposto ed inviato alla firma dei
competenti organi il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei
confronti del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato
trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto della conclusione del procedimento e
ritenuto che da una pronuncia sul silenzio il ricorrente non potrebbe trarre
alcuna ulteriore utilità, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia,
dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (v.
Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3235, Cons. Stato, sez. III, 4 maggio
2018, n. 2660).
Parte ricorrente ha chiesto, tuttavia, anche la condanna del
Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennizzo, previsto dall’art. 28 del
D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, per il
mero ritardo, di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con
decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque
complessivamente non superiore a 2.000 euro.
E’ opinione del Collegio che la previsione di cui all’art. 28
del d.l. 69/2013 non possa trovare applicazione nel procedimento di concessione
della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92,
in quanto, tralasciando il termine di 48 mesi introdotto dal d.l. 113/2018 e
non decorso nel caso di specie, nel suddetto procedimento l’Amministrazione
procedente gode di un’ampia discrezionalità, che si manifesta tanto nel momento
dell’accertamento, quanto nel momento valutativo dei fatti acquisiti in sede
istruttoria ed essendo, senza dubbio, un atto di «alta amministrazione», come
più volte ricordato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (vedi tra
le tante CdS III 6374/2018).
Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice
amministrativo le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione
della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da
oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all’art. 9, primo
comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate e la
ampia discrezionalità in questione, d'altra parte, non può che tradursi in un
apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero
nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a
dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto
il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di
irreprensibilità di condotta.
Da tali presupposti consegue che la concessione della
cittadinanza per naturalizzazione necessita di una istruttoria delicata e
complessa, mediante la quale deve scongiurarsi la lesione dell’interesse
pubblico per effetto dell’inserimento nella comunità di chi possa compromettere
la tenuta di una pacifica convivenza, non aderendo alle regole ed ai principi
che ne governano la vita politica, sociale ed economica.
I rilevanti fenomeni migratori degli ultimi venti anni hanno
peraltro determinato un alto numero di richieste, nell’ordine delle centinaia
di migliaia, da parte di cittadini di paesi extraeuropei (alla data odierna i
ricorsi pendenti, secondo quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al
d.l. 113/2018, sono circa 300.000), per le quali, in base a quanto riporta la
suddetta Relazione, l’attività istruttoria si è complicata per effetto dei
preoccupanti fenomeni di contraffazione dei documenti dei Paesi d’origine
prodotti dai richiedenti e della necessità di far fronte alla accresciuta minaccia
terroristica internazionale.
Tutto ciò premesso, la previsione di cui all’art. 28 del
decreto legge 69 del 2013, che prevede l’indennizzo per il mero ritardo per
tutti i procedimenti amministrativi, tranne il silenzio qualificato ed i
concorsi, non sembra possa avere ad oggetto anche gli atti di alta amministrazione
quale quello di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, sia per la
peculiarità dell’ampia discrezionalità che lo caratterizza, che con riguardo
alla peculiarità dell’istruttoria, aggravata non solo dalla necessità di
coinvolgere autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per far
fronte al rischio terrorismo, ma anche dalla necessità di verificare
documentazione proveniente da Stati Esteri in relazione alla quale si è
assistito al significativo fenomeno della contraffazione.
Da quanto osservato, la definizione del procedimento oltre il
termine previsto di 730 giorni, ora raddoppiato con il decreto legge 113/2018,
deve ritenersi imputabile a cause esterne all’Amministrazione, dato anche il
numero oggettivamente elevato di domande (di cui oltre il 60% non accolte) e la
significativa produzione di documentazione contraffatta, ed è, pertanto, illogico
che l’indennità di cui all’art. 28 d.l. 69/2013, prevista indistintamente per
qualsivoglia procedimento, tanto in caso di attività amministrativa vincolata
che di attività discrezionale, sulla base del mero ritardo rispetto al termine
di conclusione del procedimento, trovi applicazione anche per la concessione
dello status civitatis per naturalizzazione, nel quale il prevalente interesse
pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo
componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri
ed oneri, non è altrimenti perseguibile che attraverso una accurata istruttoria
sui cui tempi incidono una varietà di fattori, tra i quali anche la mancata
leale collaborazione dei richiedenti, evidenziata anche dall’alta percentuale
di reiezioni, ed in relazione ai quali esigenze quali la sicurezza nazionale si
oppongono ad una compressione dell’attività istruttoria, per consentire la
quale i termini di conclusione del procedimento devono necessariamente
configurarsi come recessivi ove non esigibili.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile in
ordine alla domanda avverso il silenzio.
Va, invece, respinta la richiesta condanna al pagamento
dell’indennizzo di cui all’art. 28 del d.l. 69/2013.
La natura in rito della pronuncia e la parziale soccombenza,
nonché la notoria mole di lavoro che grava sulle Questure a causa del rilevante
numero di richieste di cittadinanza italiana che vengono presentate depone per
la compensazione delle spese (v. CdS III 4655/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione
Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, dichiara improcedibile la domanda avverso il silenzio e respinge la
domanda di pagamento dell’indennizzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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