giovedì 17 gennaio 2019


Danno da (mero) ritardo (ex art. 28 d.l. 69/2013) e (superamento del termine nel procedimento per la) concessione della cittadinanza italiana

Tar Lazio, Roma, 12 dicembre 2018, n. 12072

La previsione di cui all’art. 28 del decreto legge 69 del 2013, che prevede l’indennizzo per il mero ritardo per tutti i procedimenti amministrativi, tranne il silenzio qualificato ed i concorsi, non sembra possa avere ad oggetto anche gli atti di alta amministrazione quale quello di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, sia per la peculiarità dell’ampia discrezionalità che lo caratterizza, che con riguardo alla peculiarità dell’istruttoria, aggravata non solo dalla necessità di coinvolgere autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per far fronte al rischio terrorismo, ma anche dalla necessità di verificare documentazione proveniente da Stati Esteri in relazione alla quale si è assistito al significativo fenomeno della contraffazione [aggiunge il Collegio che “la definizione del procedimento oltre il termine previsto di 730 giorni, ora raddoppiato con il decreto legge 113/2018, deve ritenersi imputabile a cause esterne all’Amministrazione, dato anche il numero oggettivamente elevato di domande (di cui oltre il 60% non accolte) e la significativa produzione di documentazione contraffatta, ed è, pertanto, illogico che l’indennità di cui all’art. 28 d.l. 69/2013, prevista indistintamente per qualsivoglia procedimento, tanto in caso di attività amministrativa vincolata che di attività discrezionale, sulla base del mero ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, trovi applicazione anche per la concessione dello status civitatis per naturalizzazione, nel quale il prevalente interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri, non è altrimenti perseguibile che attraverso una accurata istruttoria sui cui tempi incidono una varietà di fattori, tra i quali anche la mancata leale collaborazione dei richiedenti, evidenziata anche dall’alta percentuale di reiezioni, ed in relazione ai quali esigenze quali la sicurezza nazionale si oppongono ad una compressione dell’attività istruttoria, per consentire la quale i termini di conclusione del procedimento devono necessariamente configurarsi come recessivi ove non esigibili”]


IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8561 del 2017, proposto dal sig. H.S., rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la dichiarazione di illegittimità
del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in ordine all’istanza (ex art. 9, comma 1, legge 5 febbraio 1992, n 91 e succ. mod.) presentata in data 23 aprile 2015 presso la Prefettura di Verona, volta ad ottenere la cittadinanza italiana;
per la condanna
della Pubblica Amministrazione ad adottare il provvedimento richiesto nel termine di giorni 30, ex art. 31 d.lgs. n. 104/2010, con richiesta di provvedere, ex art. 117, co. 3 del d.lgs. n. 104/2010, nominando ove necessario un commissario ad acta per l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti all'inerzia dell'Amministrazione;
per la condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione dell’indennizzo dovuto ex art. 28 l. 69/2013, da liquidarsi in misura proporzionale al tempo che intercorrerà fino all’effettiva adozione del provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
Con ricorso, spedito per la notifica il 31 agosto 2017 e depositato il successivo 15 settembre, il sig. Singh Harvinder ha impugnato il silenzio del Ministero dell’Interno sulla istanza volta all’ottenimento della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, co.1, lett. f), L. 91/1992, chiedendone l’annullamento e la conseguente condanna della p.a. all’adozione del provvedimento, nonché alla corresponsione dell’indennizzo dovuto ex art. 28 l. 69/2013.
Rappresenta di avere presentato l’istanza in data 23 aprile 2015.
Essendo abbondantemente trascorso il termine di conclusione del procedimento previsto dall’art. 3 D.P.R. 362/1994 senza che l’Amministrazione abbia definito la procedura con un provvedimento espresso, nonostante i solleciti, agisce per ottenere la condanna dell’amministrazione alla definizione del procedimento con un provvedimento espresso.
Il 28/09/2017 si è costituito il Ministero dell’Interno.
Il 5 novembre 2018 il Ministero deposita nota con cui rappresenta che in data 12 giugno 2018 ha predisposto ed inviato alla firma dei competenti organi il decreto di conferimento della cittadinanza italiana nei confronti del ricorrente.
Alla Camera di Consiglio del 4 dicembre 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il Collegio, preso atto della conclusione del procedimento e ritenuto che da una pronuncia sul silenzio il ricorrente non potrebbe trarre alcuna ulteriore utilità, essendo venuto meno il presupposto dell’inerzia, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (v. Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2018, n. 3235, Cons. Stato, sez. III, 4 maggio 2018, n. 2660).
Parte ricorrente ha chiesto, tuttavia, anche la condanna del Ministero dell’Interno al pagamento dell’indennizzo, previsto dall’art. 28 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98, per il mero ritardo, di una somma pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro.
E’ opinione del Collegio che la previsione di cui all’art. 28 del d.l. 69/2013 non possa trovare applicazione nel procedimento di concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f) della legge 91/92, in quanto, tralasciando il termine di 48 mesi introdotto dal d.l. 113/2018 e non decorso nel caso di specie, nel suddetto procedimento l’Amministrazione procedente gode di un’ampia discrezionalità, che si manifesta tanto nel momento dell’accertamento, quanto nel momento valutativo dei fatti acquisiti in sede istruttoria ed essendo, senza dubbio, un atto di «alta amministrazione», come più volte ricordato dalla giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (vedi tra le tante CdS III 6374/2018).
Secondo la consolidata giurisprudenza del giudice amministrativo le determinazioni dell’Amministrazione relative a domande di concessione della cittadinanza italiana al cittadino straniero, che risieda in Italia da oltre dieci anni, e si trova quindi nella condizione di cui all’art. 9, primo comma, lett. f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non sono vincolate e la ampia discrezionalità in questione, d'altra parte, non può che tradursi in un apprezzamento di opportunità, circa lo stabile inserimento dello straniero nella comunità nazionale, sulla base di un complesso di circostanze, atte a dimostrare l'integrazione del soggetto interessato nel tessuto sociale, sotto il profilo delle condizioni lavorative, economiche, familiari e di irreprensibilità di condotta.
Da tali presupposti consegue che la concessione della cittadinanza per naturalizzazione necessita di una istruttoria delicata e complessa, mediante la quale deve scongiurarsi la lesione dell’interesse pubblico per effetto dell’inserimento nella comunità di chi possa compromettere la tenuta di una pacifica convivenza, non aderendo alle regole ed ai principi che ne governano la vita politica, sociale ed economica.
I rilevanti fenomeni migratori degli ultimi venti anni hanno peraltro determinato un alto numero di richieste, nell’ordine delle centinaia di migliaia, da parte di cittadini di paesi extraeuropei (alla data odierna i ricorsi pendenti, secondo quanto si legge nella Relazione di accompagnamento al d.l. 113/2018, sono circa 300.000), per le quali, in base a quanto riporta la suddetta Relazione, l’attività istruttoria si è complicata per effetto dei preoccupanti fenomeni di contraffazione dei documenti dei Paesi d’origine prodotti dai richiedenti e della necessità di far fronte alla accresciuta minaccia terroristica internazionale.
Tutto ciò premesso, la previsione di cui all’art. 28 del decreto legge 69 del 2013, che prevede l’indennizzo per il mero ritardo per tutti i procedimenti amministrativi, tranne il silenzio qualificato ed i concorsi, non sembra possa avere ad oggetto anche gli atti di alta amministrazione quale quello di concessione della cittadinanza per naturalizzazione, sia per la peculiarità dell’ampia discrezionalità che lo caratterizza, che con riguardo alla peculiarità dell’istruttoria, aggravata non solo dalla necessità di coinvolgere autorità di pubblica sicurezza, degli organismi di sicurezza e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per far fronte al rischio terrorismo, ma anche dalla necessità di verificare documentazione proveniente da Stati Esteri in relazione alla quale si è assistito al significativo fenomeno della contraffazione.
Da quanto osservato, la definizione del procedimento oltre il termine previsto di 730 giorni, ora raddoppiato con il decreto legge 113/2018, deve ritenersi imputabile a cause esterne all’Amministrazione, dato anche il numero oggettivamente elevato di domande (di cui oltre il 60% non accolte) e la significativa produzione di documentazione contraffatta, ed è, pertanto, illogico che l’indennità di cui all’art. 28 d.l. 69/2013, prevista indistintamente per qualsivoglia procedimento, tanto in caso di attività amministrativa vincolata che di attività discrezionale, sulla base del mero ritardo rispetto al termine di conclusione del procedimento, trovi applicazione anche per la concessione dello status civitatis per naturalizzazione, nel quale il prevalente interesse pubblico ad accogliere stabilmente all'interno dello Stato comunità un nuovo componente e dell'attitudine dello stesso ad assumersene anche tutti i doveri ed oneri, non è altrimenti perseguibile che attraverso una accurata istruttoria sui cui tempi incidono una varietà di fattori, tra i quali anche la mancata leale collaborazione dei richiedenti, evidenziata anche dall’alta percentuale di reiezioni, ed in relazione ai quali esigenze quali la sicurezza nazionale si oppongono ad una compressione dell’attività istruttoria, per consentire la quale i termini di conclusione del procedimento devono necessariamente configurarsi come recessivi ove non esigibili.
Conclusivamente il ricorso va dichiarato improcedibile in ordine alla domanda avverso il silenzio.
Va, invece, respinta la richiesta condanna al pagamento dell’indennizzo di cui all’art. 28 del d.l. 69/2013.
La natura in rito della pronuncia e la parziale soccombenza, nonché la notoria mole di lavoro che grava sulle Questure a causa del rilevante numero di richieste di cittadinanza italiana che vengono presentate depone per la compensazione delle spese (v. CdS III 4655/2016).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile la domanda avverso il silenzio e respinge la domanda di pagamento dell’indennizzo.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Nessun commento:

Posta un commento