Immigrazione e autocertificazione: (anche per il 2019)
permane il rinvio
Lo spunto per
questa postilla ci è stato offerto
dal seguente quesito, propostoci da un operatore dei SS.DD.: Le
questure sono (già) obbligate ad accettare le autocertificazioni dei cittadini
stranieri? Il quesito nasce dalle contrastanti indicazioni reperite nel web.
La capacità autocertificativa del cittadino
straniero (1) trova fondamento – principalmente – in due distinte norme, (peraltro) non
perfettamente coincidenti: l’art. 3, c. 2, del T.U. 445/2000, in termini
generali, e l’art. 2, c. 1, del regolamento di esecuzione del T.U. Immigrazione,
in ambito settoriale; norme che trascrivo per una migliore comprensione.
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Decreto Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Art.3
Soggetti
OMISSIS
2. I cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46
e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani [, fatte salve le speciali
disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero]
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Decreto Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento
recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a
norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Art. 2
Rapporti con la
pubblica amministrazione.
1. I cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui
all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 (x), limitatamente agli stati, fatti e qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati
italiani [, fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente
regolamento che prevedono l’esibizione o la produzione di specifici
documenti]
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Successivamente
all’entrata in vigore:
-i commi 4 bis e 4 ter dell’art.
17 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito, con
modificazioni, dalla l. 4 aprile 2012, n. 35, cancellano le eccezioni – all’applicabilità
dell’autocertificazione – stabilite, rispettivamente, dall’art. 3, c. 2, del
T.U. 445/2000, e dall’art. 2, c. 1, del d.P.R. 394/1999;
-il comma 4 quater,
del predetto art. 17 (del d. l. 5/2012), tuttavia, differisce l’entrata in
vigore della novella al 1° gennaio
2013;
-l’art. 1, c. 388, della l. 24
dicembre 2012, n. 228, Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2013), fissa al 30 giugno 2013 “il termine
di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati
nella tabella 2 allegata alla presente legge” (tra cui figura la norma suddetta);
-l’art. 3, c. 3, del d.l. 30 dicembre
2013, n. 150, Proroga di termini previsti
da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 27
febbraio 2014, n. 15, differisce il termine in commento al 30 giugno 2014;
-l’art. 8, c. 2, del d.l. 22
agosto 2014, n. 199, Disposizioni urgenti
in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale,
nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno,
convertito, con modificazioni, dalla l. 17 ottobre 2014, n. 146, differisce il
termine in commento al 30 giugno 2015;
-l’art. 4, c. 6 ter, del d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative, convertito, con modificazioni, dalla l. 27 febbraio 2015, n.
11, differisce il termine in commento al 31 dicembre 2015.
-l’art. 4, c. 3, del d.l. 30
dicembre 2015, n. 210, Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla
l. 25 febbraio 2016, n. 21, differisce il termine in commento al 31 dicembre
2016.
-l’art. 5, c. 3, del d.l. 30
dicembre 2016, n. 244, Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative, convertito, con modificazioni, dalla
l. 27 febbraio 2016, n. 19, differisce il termine in commento al 31 dicembre
2017.
-l’art. 1, c. 122, della l. 27
dicembre 2017, n. 205, Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020, differisce il termine in commento al 31 dicembre
2018.
-l’art. 1, c. 1132, lett. a),
della l. 30 dicembre 2018, n. 145, Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021,
differisce il termine in commento al 31 dicembre 2019.
La risposta –
al quesito di cui sopra – è negativa.
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(1)In dottrina, si veda BRUNELLI, Le dichiarazioni sostitutive degli stranieri e le dichiarazioni
sostitutive redatte all’estero, in Studi
e materiali del Consiglio Nazionale del Notariato, 2006, 1708 ss.; OSELE,
I soggetti ai quali si applicano le
disposizioni del d.P.R. 445/2000, testo unico sulla semplificazione della
documentazione amministrativa, in Serv.
dem., 2003, 451 ss.; PALMIERI, MINARDI, Speciale documentazione amministrativa. L’applicazione delle norme
sulla documentazione amministrativa ai
cittadini stranieri e comunitari, in Serv.
dem., 2013, n. 6, 43 ss.;
PARDUCCI, Gli stranieri e i servizi
demografici, in Le guide
Immigrazione, 2007; SCOLARO, Il
testo unico sulla documentazione amministrativa, in Serv. dem., 2001, 1135 ss.; VERCELLI, L’applicabilità delle norme in materia di semplificazione
amministrativa nei confronti degli stranieri extracomunitari, in Stato civ., 2001, 706 ss.; VERCELLI, L’applicazione nei confronti degli
stranieri delle norme contenute nel d.P.R. 445/2000 in materia di
documentazione amministrativa, in Stato
civ., 2003, 201 ss
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Rober PANOZZO
(15 gennaio 2019)
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