Accesso civico generalizzato allo stato di attuazione del Memorandum d’Intesa Italia – Libia sottoscritto in data 2 febbraio 2017
Accesso ai documenti – Accesso generalizzato –
Prova dell’esistenza degli atti richiesti – Necessità.
Accesso ai documenti – Accesso generalizzato –
Stato di attuazione del Memorandum d’Intesa Italia – Libia sottoscritto in data
2 febbraio 2017 – Diniego – Legittimità.
Ancorché
l’accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l’obbligo della parte
di indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, al fine di ottenere dal
giudice amministrativo un ordine di esibizione o una ispezione è onere
dell’interessato, ricorrente ex art. 116 c.p.a., indicare i documenti di cui
chiede l’ostensione, non essendo rinvenibili, nel codice o nel d.lgs. n. 33 del
2013, disposizioni che consentano al giudice di ordinare l’ispezione di uffici
e locali di una pubblica amministrazione al solo fine di cercare documenti di
cui si sospetta l’esistenza (1).
E’
legittimo il diniego di accesso civico alla documentazione relativo allo stato
di attuazione del Memorandum d’Intesa Italia – Libia sottoscritto in data 2
febbraio 2017, opposto sul rilievo che la diffusione e pubblicazione degli atti
di cooperazione espletata in esecuzione di impegni internazionali, pertinenti
ad attività dell’amministrazione della pubblica sicurezza, è suscettibile di
ingenerare concretamente situazioni pregiudizievoli in grado di vanificare le
misure preventive poste in essere a tutela dell’insieme delle azioni portate
avanti (2).
(1) Ha ricordato la Sezione che il processo
amministrativo è retto dal principio dispositivo, sia pure “temperato” dal
metodo acquisitivo, in ossequio al quale sul ricorrente grava comunque un onere
probatorio che, relativamente alla acquisizione di documenti, deve tradursi
quantomeno nella deduzione della effettiva esistenza dei documenti di cui si
chiede l’acquisizione in giudizio, che devono anche essere specificamente
indicati. Questo principio si estende all’accesso civico generalizzato, con la
conseguenza che chi agisce in giudizio avverso il diniego opposto alla relativa
istanza deve dimostrare l’esistenza degli atti richiesti.
Ha aggiunto la Sezione che il d.lgs. n. 33 del 2013 prevede
meccanismi di controllo e monitoraggio dell’osservanza dell’obbligo di
trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché (agli artt. 45 e
46) sanzioni per le eventuali violazioni, il cui perseguimento spetta in prima
battuta all’Anac, alla quale sono attribuiti anche poteri ispettivi, ed
eventualmente alla amministrazione datrice di lavoro, relativamente agli
aspetti di responsabilità dirigenziale ed erariale. Il giudice amministrativo
conosce quindi delle violazioni all’obbligo di trasparenza nei limiti in cui
siano già state accertate e sanzionate dall’Anac, e non a prescindere
dall’intervento di detta Autorità.
(2) La
Sezione ha condiviso le ragioni del diniego, legate
all’opportunità di assicurare, sia nel momento del confronto con le Autorità
libiche, finalizzato a concertare le attività ed a monitorare il loro
svolgimento, sia nelle fasi direttamente operative, la riservatezza necessaria
ad assicurarne l’efficacia. Peraltro, già la considerazione dei contenuti delle
attività materiali che sarebbero state effettuate in attuazione del Memorandum,
dimostra come si tratti di aspetti del potenziamento delle capacità di
intervento delle Autorità libiche, riguardo ai quali è agevole comprendere come
la non preventiva conoscenza da parte dei terzi (in primis, le organizzazioni e
i soggetti la cui attività di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina il
Memorandum è rivolto a contrastare – senza arrivare a considerare le stesse
divisioni interne tra le fazioni che si contendono il potere in Libia) risulti
importante, se non decisiva, per impedire contromosse idonee a ridurne o
vanificarne l’efficacia.
Le ragioni del diniego di accesso sono dunque, ad
avviso della Sezione, difficilmente confutabili, se solo si tiene conto del
difficile contesto territoriale ed istituzionale in cui l’azione di contrasto
dell’immigrazione clandestina è destinata ad operare (ed al riguardo, alla luce
della cronaca degli ultimi anni, può invocarsi addirittura il fatto notorio).
Dal sito: https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/-/accesso-civico-generalizzato-allo-stato-di-attuazione-del-memorandum-d-intesa-italia-libia-sottoscritto-in-data-2-febbraio-2017
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