domenica 13 agosto 2017




Separazione consensuale e (prosecuzione della) convivenza

Trib. Como 6 giugno 2017



Posto che l’istituto della separazione trova giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza, oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile,  il giudice non può omologare un  verbale di separazione personale per mutuo consenso che preveda la prosecuzione della convivenza [osserva il Tribunale che “l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni ibride che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la cornice in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale”, perché, se “è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale … ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti”]

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