Separazione consensuale e (prosecuzione della) convivenza
Trib. Como 6 giugno 2017
Posto che l’istituto della separazione trova giustificazione in una
situazione di intollerabilità della convivenza, oggettivamente apprezzabile e
giuridicamente controllabile, il giudice
non può omologare un verbale di
separazione personale per mutuo consenso che preveda la prosecuzione della
convivenza [osserva il Tribunale che “l’ordinamento non può dare
riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni ibride che contemplino il venir meno tra i coniugi
di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della
coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi
doveri e rappresenta la cornice in
cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale”,
perché, se “è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere
derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia,
per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita
interpersonale … ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad
affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della
separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta
che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti”]
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