La linea di confine tra (attività di) cartomanzia e ciarlataneria …
secondo il Consiglio di Stato
Cons. di Stato, III, 1° luglio 2020, n. 4189
A segnare il discrimine tra attività di
cartomanzia e ciarlataneria, ovvero al fine di identificare la connotazione
“speculativa” o “profittatrice” della stessa, sono i mezzi e le modalità
impiegate al fine di offrire al pubblico la “prestazione” profetica. Da tale
punto di vista, lo sconfinamento nell’area della “ciarlataneria” si verifica
quando il “messaggio” commerciale che accompagna l’offerta del servizio tende a
rappresentare la prestazione divinatoria non nella sua impalpabile valenza
predittiva, ma come strumento realmente efficace ed infallibile per la
preveggenza del futuro, con la connessa richiesta di una contropartita
commisurata al maggior valore che la prestazione, per come artatamente
rappresentata, assumerebbe, ovvero quando, per le modalità e/o le circostanze
in cui si svolge la relazione tra cartomante e cliente, essa denota
l’approfittamento da parte del primo della eventuale situazione di particolare
debolezza psicologica del secondo [ Detto altrimenti: “finché la
prestazione cartomantica viene offerta nella sua reale essenza ed il
corrispettivo pattuito conserva un ragionevole equilibrio con la stessa, non è
dato discutere di “speculatività” dell’attività del soggetto erogatore;
laddove, invece, alla stessa vengano attribuite proprietà prodigiose o
taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia richiesto un corrispettivo
sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente “consolatoria”, potrà dirsi
integrata l’ipotesi (vietata) della “ciarlataneria””. Osserva, inoltre, il
giudice (amministrativo) di appello: “la complessità del mondo attuale,
generatrice di incertezza e smarrimento, fa sì che la cartomanzia, con la sua
aspirazione a trovare un ordine invisibile in una realtà frammentata e
incoerente, assuma una funzione (non solo non dannosa, ma) anche - socialmente
o individualmente - utile, fornendo (o tentando di fornire), a chi non sappia o
voglia trovarlo su più affidabili terreni, riparo dalle paure e dalle
contraddizioni della modernità”]
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza appellata, il T.A.R. Umbria ha accolto il
ricorso proposto dalla M. s.r.l. avverso il decreto emesso in data 5 agosto
2017 dal Questore di P., con il quale veniva ordinata la cessazione
dell’attività, da essa svolta presso la sede di C., qualificata “illecita”
dall’Amministrazione, siccome consistente in un servizio telefonico di
cartomanzia, in affermata violazione dell’art. 121 T.U.L.P.S..
Il T.A.R., premesso che “l’art. 121 T.U.L.P.S. vieta
espressamente il mestiere di ciarlatano”, per cui “ove la cartomanzia fosse
ritenuta attività in se e per sé vietata dall’ordinamento, in quanto ricompresa
nell’art. 121, il provvedimento impugnato sarebbe ovviamente del tutto
legittimo”, ha rilevato che “tale possibile opzione risulta però nel nostro
ordinamento smentita oltre che da una lettura del T.U.L.P.S. adeguata al mutato
contesto storico-sociale e compatibile con l’art. 41 Cost. (T.A.R. Piemonte,
sez. I, 27 giugno 2014, n. 1138) dall’essere l’attività di cartomanzia, anche
se non certo regolata, tuttavia presa espressamente in considerazione da
diverse norme interne, nel presupposto dunque della sua liceità. Segnatamente, il
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), all’art. 28,
detta una specifica disciplina in materia di servizi di astrologia, cartomanzia
e assimilabili, vietando unicamente quelle comunicazioni che, al pari dell’art.
121 T.U.L.P.S., siano tali da indurre in errore o sfruttare la credulità del
consumatore. Anche il Regolamento recante la disciplina dei servizi a
sovrapprezzo di cui al D.M. n. 145/2006 contempla, tra gli altri, i servizi di
astrologia e cartomanzia”, concludendo nel senso che “trattasi di riferimenti
normativi idonei a far ritenere la cartomanzia attività economica non vietata
in se e per sé ma solo laddove venga svolta con modalità idonee ad abusare
dell'altrui ignoranza e superstizione”, laddove “dal provvedimento impugnato e
dal presupposto verbale del 31 luglio 2017 non emergono elementi atti a
dimostrare che l’attività svolta dalla ricorrente fosse esercitata con modalità
truffaldine o comunque idonee ad abusare della credulità popolare”.
La sentenza suindicata viene contestata, nei sopra sintetizzati
presupposti motivazionali e negli esiti dispositivi, dall’appellante Ministero
dell’Interno, mentre si oppone all’appello, anche eccependone sotto plurimi
profili l’improcedibilità e l’inammissibilità, la società originariamente
ricorrente.
Tanto premesso, l’appello non è meritevole di accoglimento: il
che esime dalla disamina delle eccezioni in rito formulate dalla parte
resistente.
Come accennato, costituisce oggetto del giudizio l’appartenenza
dell’attività di cartomanzia, esercitata nella specie in forma telefonica dalla
società appellata, alla sfera della illiceità, come ritenuto
dall’Amministrazione appellante con il provvedimento inibitorio impugnato in
primo grado, ovvero la sua riconducibilità al novero delle attività economiche
lecitamente realizzabili, laddove svolte secondo modalità intese a
salvaguardare gli interessi coinvolti dal loro svolgimento: questione che
involge, essenzialmente, l’interpretazione dell’art. 121 del Testo Unico Legge
di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931), ai sensi del quale “è vietato il
mestiere di ciarlatano”, in combinato disposto con l’art. 231 del relativo
Regolamento di esecuzione (R.D. n. 635/1940), a mente del quale “sotto la
denominazione di mestiere di ciarlatano Sotto la denominazione di
"mestiere di ciarlatano", ai fini dell'applicazione dell'art. 121,
ultimo comma, della Legge, si comprende ogni attività diretta a speculare
sull’altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l’altrui pregiudizio, come
gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti, coloro che esercitano
giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi o millantano o affettano in
pubblico grande valentia nella propria arte o professione, o magnificano
ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie o miracolose”.
Premesso che il Regolamento approvato con il Regio Decreto n.
635/1940, in virtù della sua funzione esecutiva del T.U.L.P.S. , deve essere
interpretato ed applicato coerentemente con la posizione gerarchicamente
subordinata che riveste nel quadro delle fonti statutarie, ergo senza
attribuire alle sue disposizioni contenuti dissonanti rispetto alle
corrispondenti norme del Regio Decreto n. 773/1931, la suindicata questione
ermeneutica si risolve in quella intesa a verificare se l’attività di cartomanzia
sia inquadrabile tout court come espressione di “ciarlataneria”, secondo
quanto lascerebbe arguire il tenore letterale dell’art. 231 Reg. esec. del
T.U.L.P.S., ovvero se, a tal fine, devono ricorrere attribuiti ulteriori, che
lo stesso Regolamento di esecuzione, nell’incipit dell’art. 231,
identifica nella “speculazione sull’altrui credulità” ovvero nello
“sfruttamento o alimentazione dell’altrui pregiudizio”: attributi che, quindi,
concorrerebbero a marcare la distinzione tra la prima (lecita) e la seconda
(illecita).
Iniziando dalla disposizione primaria, recante come si è visto
il divieto di esercitare “il mestiere di ciarlatano”, deve chiarirsi che, sulla
base della definizione semantica del termine, dopo averlo opportunamente
sfrondato da soverchi relitti storico-letterario (come quello inteso a
rievocare la figura romantica del venditore girovago di pozioni miracolose o
filtri magici), tale può considerarsi, nel contesto storico attuale, chi non si
limita ad offrire al pubblico un servizio o prodotto, per quanto di
scientificamente indimostrata ed indimostrabile utilità ed efficacia, ma ne
esalta le proprietà e le virtù con il ricorso a tecniche persuasive atte ad
indebolire e vincere le capacità critiche e discretive dei possibili acquirenti.
Deve invero osservarsi che nell’ambito di un ordinamento
giuridico imperniato, come quello vigente, sul principio di libera
determinazione degli individui, in cui lo Stato ha pressoché dismesso ogni
funzione latamente paternalistico-protettiva e di orientamento etico nei
confronti dei consociati, anche le dinamiche di mercato sono tendenzialmente
affidate, dal lato della domanda e dell’offerta, alla libera interazione dei
suoi protagonisti, i quali, con le loro scelte, determinano l’oggetto dello
scambio, ne apprezzano, secondo insindacabili valutazioni di carattere
soggettivo, l’utilità e ne determinano, infine, il valore (economico): sempre
che, naturalmente, non vengano compromessi beni e valori di carattere superiore
(come l’ordine pubblico, il buon costume, la salute dei cittadini ecc.), di cui
lo Stato conserva l’irrinunciabile funzione di tutela.
In tale contesto, anche un servizio che, in apparenza, sia
oggettivamente privo o comunque di indimostrabile utilità, quale può essere
considerata l’attività divinatoria propria del cartomante, in quanto
riconducibile alle cd. scienze occulte o esoteriche (per definizione non
sottoponibili a prove di verificabilità), può rappresentare un bene
“commerciabile”, perché idoneo a rispondere ad una esigenza, per quanto
illusoria ed opinabile, meritevole di soddisfacimento e, in quanto tale,
suscettibile di generare, in termini mercantili, una corrispondente “domanda”.
Tale può essere, appunto, quella di chi cerchi l’alleviamento
dei suoi dubbi esistenziali o la rassicurazione delle sue certezze nei “segni”
ricavabili, attraverso la mediazione del cartomante, dalla lettura ed
interpretazione delle “carte”.
Del resto, proprio la complessità del mondo attuale,
generatrice di incertezza e smarrimento, fa sì che la cartomanzia, con la sua
aspirazione a trovare un ordine invisibile in una realtà frammentata e
incoerente, assuma una funzione (non solo non dannosa, ma) anche - socialmente
o individualmente - utile, fornendo (o tentando di fornire), a chi non sappia o
voglia trovarlo su più affidabili terreni, riparo dalle paure e dalle
contraddizioni della modernità.
Inoltre, è evidente che se in un contesto sociale di bassa
alfabetizzazione, quindi di maggiore esposizione del pubblico alle lusinghe di
spregiudicati imbonitori, quale era quello degli inizi del secondo ventesimo,
la soglia della difesa sociale era opportunamente fissata ad un livello
inferiore, questa non potrebbe che attestarsi ad un punto più avanzato una
volta che la stessa società, grazie al processo di diffusione culturale
realizzatosi nei decenni successivi (fino a raggiungere l’acme nel tempo
attuale), ha generato gli “anticorpi” necessari a proteggere i suoi componenti
dalla tentazione di cedere alle fragili quanto illusorie speranze di
precognizione del futuro: ciò che induce a ritenere che chi si rivolge al
cartomante non è necessariamente mosso da ingenua credulità (ma, ad esempio, da
semplice curiosità o desiderio di svago) né fatalmente abdica al proprio
spirito critico, abbandonandosi remissivamente alle sue suggestioni.
In tale quadro, di cui non può non tenere conto
l’interpretazione di disposizioni nate in un diverso e ben più risalente (dal
punto di vista socio-economico ed istituzionale) contesto, deve rilevarsi che,
come anticipato, la stessa fattispecie regolamentare pone l’accento sulle
specifiche modalità di svolgimento dell’attività del cartomante, disponendo che
essa, per non tracimare nella sfera operativa del divieto, non debba tradursi
nella “speculazione sull’altrui credulità” ovvero nello “sfruttamento o
alimentazione dell’altrui pregiudizio”.
Ebbene, premesso che anche il servizio cartomantico implica
l’impegno di energie (materiali ed intellettuali), e quindi ha una sua concreta
tangibilità economica, atta a fungere da elemento corrispettivo del contratto
stipulato con il richiedente (sebbene nelle forme semplificate proprie del
contatto telefonico o comunque “a distanza”), e che i concetti stessi di
“speculazione” e di “sfruttamento” implicano la ricerca ed il conseguimento di
un utile sovradimensionato rispetto alle risorse impiegate o all’effettivo
valore economico del bene e/o servizio scambiato, ciò che assume non secondario
rilievo, per i fini de quibus, è appunto la sussistenza di un rapporto
di proporzione tra il “servizio” divinatorio offerto ed il prezzo richiesto e
pagato per riceverlo: con la conseguenza che, a segnare il discrimine tra
attività di cartomanzia e ciarlataneria, ovvero al fine di identificare la
connotazione “speculativa” o “profittatrice” della stessa, sono proprio i mezzi
e le modalità impiegate al fine di offrire al pubblico la “prestazione”
profetica.
Da tale punto di vista, lo sconfinamento nell’area della
“ciarlataneria” si verifica appunto quando il “messaggio” commerciale che
accompagna l’offerta del servizio tende a rappresentare la prestazione
divinatoria non nella sua impalpabile valenza predittiva, ma come strumento
realmente efficace ed infallibile per la preveggenza del futuro, con la
connessa richiesta di una contropartita commisurata al maggior valore che la
prestazione, per come artatamente rappresentata, assumerebbe, ovvero quando,
per le modalità e/o le circostanze in cui si svolge la relazione tra cartomante
e cliente, essa denota l’approfittamento da parte del primo della eventuale
situazione di particolare debolezza psicologica del secondo.
In altre parole, finché la prestazione cartomantica viene
offerta nella sua reale essenza ed il corrispettivo pattuito conserva un
ragionevole equilibrio con la stessa, non è dato discutere di “speculatività”
dell’attività del soggetto erogatore; laddove, invece, alla stessa vengano
attribuite proprietà prodigiose o taumaturgiche e, facendo leva su di esse, sia
richiesto un corrispettivo sproporzionato rispetto alla sua valenza meramente
“consolatoria”, potrà dirsi integrata l’ipotesi (vietata) della
“ciarlataneria”.
A fini ulteriormente esplicativi, è possibile fare riferimento
alla fattispecie dei concorsi pronostici o più in generale delle lotterie, in
cui la posta, per essere conforme al principio di sinallagmaticità (nella
specifica configurazione che esso assume nei contratti con causa aleatoria),
deve essere proporzionata alla chance di ottenimento del premio: sì che
potrebbe essere tacciato di ciarlataneria anche il bookmaker che, nel
promuovere la partecipazione degli scommettitori, vanti una possibilità di
successo (o addirittura una certezza) superiore a quella statisticamente
effettiva.
Deve aggiungersi che la soluzione interpretativa proposta è la
sola in grado di coniugare le disposizioni citate con quelle sopravvenute
nell’ordinamento (e quindi, rispetto ad esse, dotate di virtuale capacità
abrogativa tacita, anche solo parziale), le quali prevedono, quale attività
regolamentata a specifici fini e per questo consentita, l’attività appunto di
cartomanzia.
Viene in rilievo in particolare – come evidenziato dal giudice
di primo grado – l’art. 28 d.lvo n. 206 del 6 settembre 2005 (Codice del
consumo), il quale introduce il capo intitolato “Rafforzamento della tutela del
consumatore in materia di televendite” e prevede che “le disposizioni del
presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001,
comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi
relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di
pronostici”.
Inoltre, non meno significativo, ai fini della delimitazione
dell’attività di cartomanzia lecitamente esercitabile, ad ulteriore conferma
delle conclusioni precedentemente raggiunte, è il successivo art. 29, ai sensi
del quale, per quanto di interesse, “le televendite devono evitare ogni forma
di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura”: ciò a
dimostrazione del fatto che non è il mero svolgimento dell’attività di
cartomanzia ad integrare una forma di speculazione sulla credulità, ma la sua
rappresentazione secondo modalità e con scopi “profittatori” (quali si sono
innanzi delineati).
Nello stesso senso, infine, vale la pena richiamare l’art. 30,
comma 2, del Codice, secondo cui “le televendite non devono contenere
dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i
consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in
particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del
servizio…”: indicativo anch’esso del fatto che il fulcro del giudizio di
liceità in subiecta materia coincide con la sussistenza di un rapporto
di conformità tra il servizio proposto e la rappresentazione che ne viene data,
senza alcuna forma di esaltazione delle sue effettive (recte,
dimostrabili) utilità.
Deve quindi concludersi nel senso della necessità di
interpretare evolutivamente, alla luce delle modificazioni intervenute nel
contesto giuridico e socio-economico generale rispetto a quello esistente alla
data della loro introduzione, le disposizioni sulle quali fa leva
l’Amministrazione con il provvedimento interdittivo impugnato in primo grado:
norme che, venute in essere in un contesto storico dominato dal mito dello
Stato etico, devono confrontarsi con la nuova funzione da esso assunta di
definitore in “negativo” dei limiti entro i quali i cittadini individuano, in
libertà e autonomia, i fini cui tendere nel loro percorso esistenziale ed i
mezzi per realizzarli.
Come anticipato, l’infondatezza dell’appello esime dall’esame
delle eccezioni di inammissibilità/improcedibilità dello stesso, diffusamente
formulate dalla parte appellata.
L’originalità dell’oggetto della controversia giustifica infine
la compensazione delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
respinge.
Spese del giudizio di appello compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
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